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Cassazione: affido condiviso anche alle coppie di fatto
 


fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10211.asp 


La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale può negare al figlio di avere un "secondo padre" e impedirne così l'adozione. Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini fanno peraltro notare che l'affido condiviso può essere applicato anche le coppie di fatto. E così i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un ragazzo di Roma che si era unito in matrimonio con la madre di una bimba di sette anni nata da una precedente relazione. L'uomo aveva chiesto di poter adottare la minorenne dato che "aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre" della bambina "assistendola moralmente e materialmente". La Suprema Corte ha respinto il ricorso facendo notare che i giudici di merito hanno giustamente attribuito "efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell'ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre".
In primo grado il Tribunale dei minorenni di Roma, maggio 2009, aveva dato l'ok all'adozione della minore da parte di F. O. ritenendolo anche nell'interesse della bambina. La Cassazione pero' e' stata di diverso avviso e ha ricordato che il padre naturale della bambina "pur non avendo mai convissuto con la minore, non aveva mai perduto l'esercizio della potesta' genitoriale sulla stessa". Poco importa se non si era mai sposato con la madre della bimba. L'affidamento condiviso, ragguaglia in proposito la Suprema Corte, si applica anche "ai genitori non coniugati" e oltre "ad evidenziare l'esigenza della condivisione del ruolo educativo anche nella crisi, consente di considerare l'istituto della potesta' genitoriale non piu' come un esercizio di un diritto-dovere in una posizione di supremazia, bensi' di una comune e costante assunzione di responsabilita' nell'interesse esclusivo della prole".