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http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9769.asp
Giro di vite della Corte di Cassazione contro i genitori che non adempiono i
propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minori.
L'avvertimento arriva dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione
(sentenza 5752/2011) secondo cui non è consentito "autoridurre l'assegno
disposto a favore dei minori" a meno che no sussista una "comprovata
incapacità di far fronte all'impegno”. Come si legge nella parte motiva
della sentenza "il corretto adempimento dell'obbligazione gravante sul
genitore in favore dei minori consiste nella dazione (messa a disposizione
del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal
giudice e comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei
disposti normativi dell'art. 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed
esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della
separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico
confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto
di tutela privilegiata". Nel corso del giudizio di legittimità l'uomo aveva
tentato di difendersi facendo notare di aver comunque eseguito significativi
versamenti in favore dei suoi familiari. Secondo l'imputato, che era stato
già condannato dai giudici di merito, la Corte d'appello avrebbe dovuto dare
un'adeguata spiegazione del suo convincimento in ordine alla irrilevanza del
parziale adempimento che egli aveva comunque dimostrato. La suprema corte ha
respinto il ricorso confermando così la sussistenza del reato previsto e
punito dall'art. 570 del codice penale.
(Data: 17/02/2011 12.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
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