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L'affidamento condiviso non può essere precluso alla mamma in quanto lesbica
 


Tratto dalla Stampa del 30 dicembre 2010

Lei ha una relazione, lui chiede la separazione per colpa del coniuge e l’affido esclusivo dei figli, il giudice gli dà torto e ordina l’affido condiviso. Il copione, seppure doloroso e carico della solita enorme quantità di colpe rinfacciate, sembra abbastanza usuale. Se non fosse che la «colpa» che l’uomo ha ritenuto come motivo per sottrarre alla moglie la custodia dei figli di 3 e 6 anni è che quella relazione sia di natura omosessuale. Lei, insomma, ama un’altra lei; anzi forse, visto che la difesa della donna al centro di questa vicenda non ha ammesso nemmeno che quella relazione esista davvero.
Ci sia o meno, un giudice di Nicosia, piccolo comune sui monti Nebrodi in provincia di Enna, ha deciso con una ordinanza presidenziale - che adesso finirà nella vera causa di separazione - che «l’eventuale relazione omosessuale della madre separanda, laddove non comporti pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della madre».
Il giudice, che è il presidente del tribunale civile di Nicosia Alessandro Dagnino, ha anche posto un ulteriore tassello che di certo peserà sulla separazione, affermando nell’ordinanza che «in questa prima fase è umanamente comprensibile per il disagio conseguente al fallimento dell’unionre matrimoniale» quello che il difensore della donna, l’avvocato Salvatore Timpanaro, ha definito nel ricorso «l’atteggiamento discriminatorio dello stesso marito» che può «compromettere la serena crescita dei minori».
Lei ha 27 anni, è un’impiegata, lui di anni ne ha 35 e fa il meccanico. Vivono con i due figli, un maschietto di 3 e una femminuccia di 6 anni, in un paesino del circondario di Nicosia. La causa di separazione è cominciata nello scorso ottobre, l’ordinanza del giudice Dagnino è dello scorso 14 dicembre ed è stata depositata subito dopo Natale.
«Accogliendo le nostre tesi difensive - dice l’avvocato Timpanaro - il giudice ha affermato due importanti principi di diritto: che uno dei genitori sia omosessuale non giustifica e non consente di motivare la scelta restrittiva dell’affidamento esclusivo all’altro e, inoltre, che è l’atteggiamento eventualmente discriminatorio dell’altro coniuge che può denotare l’inidoneità di questi all’affidamento condiviso».
Il piccolo tribunale di Nicosia, uno di quelli che dovrebbe essere soppresso ma che nel distretto giudiziario di Caltanissetta risulta tra i più attivi ed efficienti nonostante le gravi carenze di organico, non è nuovo a decisioni che, in tema di diritto di famiglia, hanno fatto discutere: ha dato ragione ad un padre non affidatario, concedendogli di poter vedere i figli non soltanto fisicamente ma anche in webcam; ha riconosciuto che in caso di inadempienza di un genitore nel versamento degli alimenti, debbano essere i nonni a farlo; o, ancora, ha ammesso la costituzione di parte civile di un bambino di 4 anni nei confronti della madre affidataria che non gli consentiva di vedere il padre.
Casi simili a quello trattato nei giorni scorsi dal tribunale di Nicosia (ma in quel caso era il padre ad avere una relazione omosessuale) negli anni passati si sono registrati a Bologna, Napoli e Catanzaro.
Sulla decisione del tribunale di Nicosia è intervenuto il presidente del tribunale per i minori di Roma, Melita Cavallo, secondo cui «il rapporto con la madre, specialmente in caso di bambini piccoli, non deve mai essere interrotto».

FABIO ALBANESE