dal sito
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9434.asp
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 24841/2010) ha
stabilito che l'affidamento condiviso è una regola a cui si può derogare
solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole agli interessi del
minore. Per questo secondo i giudici di Piazza Cavour una eventuale
pronuncia di affidamento esclusivo "dovrà essere sorretta da una motivazione
non piú solo in positivo sulla idoneità dei genitore affidatario, ma anche
in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro
genitore." Nel caso preso in esame dalla Corte una madre si era opposta ad
un provvedimento che aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli al
padre. Il provvedimento impugnato si era basato sul rilievo che la donna
aveva riportato una sentenza penale di condanna (peraltro non ancora passata
in giudicato) per il reato di calunnia. La donna infatti era stata
condannata per aver accusato falsamente il padre di abusare della figlia
minore. Circostanza che secondo gli Ermellini non poteva considerarsi
ostativa all'affidamento condiviso.
(Data: 16/12/2010 11.06.00 - Autore: Roberto Cataldi)
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