dal sito
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9380.asp
Anche se mamma e papa' vivono a notevole distanza creando oggettive
difficoltà di gestione dei rapporti con i figli, il giudice può comunque
disporre l'affidamento condiviso. Lo ha stabilito la sesta sezione civile
della Corte di Cassazione (sentenza n.24526/2010) ricordando che
l'affidamento a un solo genitore è un'ipotesi residuale rispetto
all'affidamento ad entrambi che può ricorrere solo in presenza di
circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore
l'affidamento condiviso. Ciò accade in particolare in caso di manifesta
carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori.
Con riferimento al caso preso in esame, la suprema Corte fa notare che i
giudici di merito da un lato non hanno tenuto conto dell'illecita
sottrazione della minore al padre operata dalla madre che aveva trasferito
la figlia Romania presso la propria famiglia di origine e dall'altro non
hanno considerato che l'obiettiva distanza tra le residenza dei genitori non
può costituire ragione di deroga all'affidamento condiviso se tale
lontananza è stata terminata dal comportamento illecito di uno dei genitori.
La condotta della madre spiega la corte costituisce dimostrazione di grave
carenza comportamentale nei confronti della figlia e ciò incide sul giudizio
di idoneità del genitore a prendersi adeguatamente cura delle esigenze della
minore. La Corte di merito in sostanza aveva erroneamente escluso
l'applicabilità dell'affidamento condiviso sulla base della lontananza dei
genitori ed aveva poi scelto quale genitore più idoneo al ruolo di unico
affidatario la madre che invece aveva dimostrato noncuranza nei confronti
del diritto della minore conservare rapporto con il padre e con il proprio
ambiente di vita.
(Data: 03/12/2010 11.15.00 - Autore: Roberto Cataldi)
|