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Con la sentenza n. 33719 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra
reato il comportamento del coniuge affidatario dei figli che non fa sapere
all’ex partner la residenza e il numero di telefono dei figli affidati.
Secondo infatti il giudizio dei giudici di cassazione, tale comportamento
“omissivo” consistente nel non comunicare i nuovi recapiti, va ad incidere
sulla serenità del rapporto con il genitore non affidatario. L’importante
principio di diritto è stato enunciato dalla Sesta sezione penale ed è stata
depositata il 16 settembre 2010. In particolare, in seguito al ricorso di
una donna, che cambiando dimora di continuo non comunicava all’ex coniuge
non affidatario i recapiti per poter visitare i propri figli, la Corte ha
confermato quanto precedentemente stabilito sia in primo che in secondo
grado dai giudici di merito precisando che tale comportamento impedisce il
completo esercizio del diritto di visita esercitabile dal marito non
affidatario. In particolare, secondo quanto si legge dalla parte motiva
della sentenza, “è indubbio che la condotta tenuta dalla (donna) si è
sostanzialmente risolta nell’elusione dell’esecuzione del provvedimento
giudiziale concernente l’affidamento dei figli minori e, in particolare, il
diritto di visita da parte del genitore non affidatario. L’elusione, in
questo specifico settore, può sostanziarsi in un qualsiasi comportamento da
cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli
atteggiamenti di mero carattere omissivo, posto che deve esaltarsi la
polarizzazione della tutela attorno all’interesse all’osservanza del
provvedimento (cfr. Cass. sez. VVI 10/6/2004 n. 37118; sez. VI 11/6/2009 n.
32846). Assume rilevanza penale, quindi, la condotta del genitore
affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello
non affidatario, impedendo così a costui di intrattenere un qualsiasi libero
e sereno rapporto con i propri figli”. La corte ha concluso la motivazione
aggiungendo inoltre che non “può farsi carico al soggetto passivo di non
essersi attivato, pur avendone l’astratta possibilità, per individuare, di
volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata, gravando su
quest’ultima l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi
figli minori, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le sue
prerogative genitoriali. La condotta dell’imputata non è, infine, scriminata
dall’asserita circostanza che il (marito) si sarebbe sottratto al suo
obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non
sussistendo un rapporto di sinallagmaticità tra il diritto di visita del
genitore non affidatario e il dovere del medesimo di fornire i necessari
mezzi di sussistenza”.
(Data: 17/09/2010 10.16.00 - Autore: Luisa Foti)
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