ASSOCIAZIONE CULTURALE PANGEA

STATUTO

COSTITUZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1
E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, con fini culturali, denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE PANGEA”
L’Associazione ha la sede legale in Roma attualmente in Via di Villa Patrizi, 8.


DURATA

ARTICOLO 2
La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati a norma delle disposizioni di legge e del presente Statuto.


SCOPO E FINALITA’

ARTICOLO 3
L’Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, ma finalità culturali, essa intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di attribuire annualmente i Premi Vittorio De Sica destinati al cinema, alle altre arti, alle scienze, alla società e a quelle discipline che di volta in volta la Giuria vorrà indicare con motivazioni precise, con la facoltà di poter scegliere anche delle personalità per il complesso della loro carriera o per meriti rilevati nel corso dell’anno preso in esame. Tale attività sarà svolta d’intesa con l’Accademia del Cinema Italiano per il tramite del suo Presidente e la Famiglia De Sica (qui rappresentata dai figli di Emilia, Manuel e Christian).
Le modalità di attribuzione saranno disciplinate da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.


ASSOCIATI

ARTICOLO 4
Acquisiscono la qualità di associati le persone fisiche, le persone giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono lo spirito e la prassi e che si impegnano a perseguire attivamente i fini stabiliti nello Statuto.
La comunione e la condivisione degli ideali, dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari degli associati che possono classificarsi in:
a. Associati Fondatori. Sono gli associati che hanno fondato l’Associazione e coloro ai quali, successivamente, il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica;
b. Associati Onorari sono coloro che per benemerenze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l’Associazione contribuiscono ad accrescere l’importanza della stessa e ad elevarne il prestigio.

Agli associati onorari è precluso il diritto di voto in assemblea.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Collegio dei Revisori o Revisore Unico


ASSEMBLEA

ARTICOLO 6
L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e onorari, quest’ultima categoria di associati partecipa alle assemblee senza diritto di voto.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, essa è presieduta dal Presidente.

ARTICOLO 7
L'Assemblea ha il compito di:
- approvare gli orientamenti generali dell’Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo entro 120 - centoventi - giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento se predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- deliberare sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto

ARTICOLO 8
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e deliberano col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

ARTICOLO 9

L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, mediante affisso nella sede sociale , o raccomandata a mano, e-mail, fax, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista.
L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci. Le deliberazioni delle assemblee sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e redatto da uno dei presenti indicato dal Presidente, con funzioni di Segretario. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

ARTICOLO 10

Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto al voto, in seconda quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto e deliberano col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, salve per le ipotesi di scioglimento e devoluzione del patrimonio associativo per le quali valgono le maggioranze previste dal presente Statuto per le ipotesi di scioglimento.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.


CONSIGLIO DIRETTIVO


ARTICOLO 11
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 rappresentanti della famiglia De Sica e da 4 personalità scelte tra i soci fondatori e sarà eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso resta in carica per la durata di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea dei soci e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali, in particolare:
- deliberare l’ammissione dei nuovi associati;
- predisporre i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;
- predisporre il Regolamento dei Premi De Sica;
- deliberare sull’accettazione ed utilizzazione dei contributi, donazioni e lasciti, nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
- adottare provvedimenti disciplinari.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all’Assemblea.
Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all’attività del Consiglio stesso.


PRESIDENTE , VICEPRESIDENTE E DIRETTORE ARTISTICO.

ARTICOLO 12
Il Presidente si identifica con il Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano Premi David Di Donatello, la durata della carica coincide con quella di quest’ultimo, egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alla Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Società, Enti diversi e privati, può stare in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, in caso d’urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Egli inoltre sovrintende al buon andamento dell’Associazione anche con funzioni di Direttore Artistico.
Il Presidente ,inoltre , ha il potere di:
- incassare somme da privati, Enti Pubblici e privati, Istituti bancari, rilasciandone quietanza ed esonerando chi pagherà da ogni responsabilità;
- aprire conti correnti con istituti di credito o postali, ad operare su essi a chiedere affidamenti ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria richiesta dall’attività sociale. Egli ha facoltà di nominare procuratori speciali
- istituire nuove cariche operative e proporre al Consiglio le relative
nomine; - nominare il Segretario Generale;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo questi sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di suo impedimento .


SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 13
Il Presidente nomina il Segretario generale che dura in carica tre anni, e può essere rieletto, con le seguenti funzioni:
- è a capo della struttura di staff
- è responsabile della struttura operativa dell’Associazione e risponde del suo operato
- assicura l’attuazione, l’indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività programmate
- è responsabile del controllo e della gestione del bilancio
- partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo

COLLEGIO DEI REVISORI- REVISORE UNICO

ARTICOLO 14
L'assemblea, se lo ritiene, oltre che nei casi obbligatori previsti dalla legge, può nominare un Revisore unico o eventualmente il Collegio dei Revisori .
Il Collegio è nominato dall'Assemblea con un numero di tre membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.
Tutti i componenti del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010.
Il Collegio o il Revisore verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 15
Il Collegio/Revisore ha i seguenti compiti:
- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto;
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei soci;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo (quest’ultimo qualora predisposto) annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.


PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai contributi dei soci sostenitori e da eventuali contributivolontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
- dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementarel’attività associativa.

ARTICOLO 17
L'esercizio sociale coincide con l’anno solare dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate con l’approvazione dell’Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.
Data la natura dell’Associazione, ente non commerciale e senza fine di lucro, è fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.


SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18
L’Associazione si scioglie:
1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. per le cause di cui dal codice civile e per le altre cause previste dalla legge.
Addivenendosi, per qualsiasi causa, allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, qualora richiesto per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


RINVIO

ARTICOLO 19
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

REGOLAMENTO PREMI VITTORIO DE SICA

Art. 1
L’associazione Culturale PANGEA attribuisce ogni anno, d’intesa con l’Accademia del Cinema Italiano e con la Famiglia De SIca i Premi Vittorio De Sica .

Art. 2

Organi della Manifestazione sono: - Il Presidente, che si identifica con il Presidente dell’Associazione Culturale PANGEA; - La Giuria, presieduta dal Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale PANGEA.

Art.3
Il Premio consiste in una medaglia scolpita da Pericle Fazzini con l’effigie di Vittorio De Sica, è attribuito a sette o nove esponenti delle arti e della cultura per il complesso della loro carriera o per meriti rivelati nel corso dell’anno preso in esame.

Art.4
La Giuria, convocata e presieduta dal presidente, si raduna nella sede legale dell’Associazione Culturale PANGEA. Le sue decisioni sono assunte all’unanimità.

Art.5
Per onorare ulteriormente la memoria di Vittorio De Sica i Premi a lui dedicati dovranno essere ritirati di persona. Non sono ammesse deleghe.

GIURIA /CONSIGLIO DIRETTIVO

Gian Luigi Rondi (Presidente e Direttore Artistico)
Enzo Purcaro in arte Enzo Decaro
Manuela Pineschi (Segretario Generale)
Walter Ventura
Eleonora Baldwin
Giovanna Nicolai
Andrea De Sica
Brando De Sica
Maria Rosa De Sica