Riforme Istituzionali |
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Con la definitiva approvazione in quarta
lettura (Senato: 16 novembre 2005), il percorso parlamentare del progetto
di riscrittura della Costituzione si è quindi compiuto.
In attesa dell'eventuale, auspicabile
Referendum confermativo, non rimane che confermare quanto già approfondito
in precedenza.
Unico elemento nuovo del quale tenere
conto e che inevitabilmente camminerà di pari passo con la nuova
Costituzione, laddove questa dovesse entrare a pieno regime, l'approvazione
della nuova legge elettorale impropriamente definita di tipo proporzionale.
Si tratta, cioè, di verificare
quale assetto complessivo potrebbe venire a determinarsi in conseguenza
degli inevitabili effetti che la legge elettorale produce nell'ambito del
delicato sistema degli equilibri costituzionali. Così come è
stato con l'introduzione del maggioritario che, pur a Costituzione invariata,
è stato in grado di stravolgere, materialmente, gran parte del sistema
dei pesi e contrappesi; ma non solo.
Come appena accennato, la nuova legge
elettorale non ha nulla a che vedere con il sistema proporzionale. Il sistema
della distribuzione dei seggi, infatti, è proporzionale soltanto
all'interno delle coalizioni. Diversamente, stabilita la coalizione vincente,
fosse anche solo al 25-30%, questa riuscirebbe ad ottenere la maggioranza
parlamentare, realizzandosi così un maggioritario di coalizione
al posto di quello dei collegi uninominali.
Una legge elettorale, quindi, che si integra
pienamente con la tendenze in atto, dal 1993 ad oggi, passando anche per
la Bicamerale presieduta dall'Onorevole D'Alema ed il Nuovo Titolo V varato
dal precedente Governo di Centrosinistra, di realizzare la semplificazione-bipolarizzazione
forzata del sistema istituzionale; con tutto quanto ne consegue, evidentemente.
Ed è quindi sin troppo evidente come l'esame della revisione costituzionale
appena approvata non possa essere seriamente intrapreso senza un'approfondita
indagine circa i passaggi obbligati verso i quali alcune idee di riforma
inevitabilmente conducono.
Su un aspetto, infatti, deve essere fatta
estrema chiarezza: sia il Centrodestra ora, che il Centrosinistra, prima
al Governo e ora all'opposizione (si veda la bozza
Amato), sono anni che stanno lavorando intorno a dei progetti di revisione
che sono sostanzialmente identici per gli effetti concreti in grado di
produrre.
Paradossalmente, alcune piccole differenze
e contraddizioni sono state determinate più dall'esigenza di dover
accontentare alcune forze politiche appartenenti al medesimo schieramento
che da uno scontro d'idee tra i due schieramenti.
Bozza
Amato
... - per garantire il rispetto della volontà politica degli elettori e per evitare il rischio di uno scollamento tra cittadini e sistema politico, è giusto che non siano legittimati i c.d. ribaltoni. In questo senso, si conviene sul fatto che debba rendersi noto, contestualmente alla pubblicazione del programma elettorale, il nome del candidato alla guida del Governo, senza tuttavia farne oggetto di separata menzione nella scheda elettorale. Egli sarà poi nominato dal Presidente della Repubblica e investito della fiducia iniziale del Parlamento (o della Camera). In caso di sfiducia, e su sua proposta, vi sarà lo scioglimento a meno che una mozione costruttiva votata dalla maggioranza iniziale, comunque autosufficiente anche se integrata o eventualmente ridotta, non proponga un diverso candidato; ... |
Art 88, comma 2:
Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. |
Art. 94
Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni. Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l’articolo 88, secondo comma. Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. |
In tal senso, è
risultato ben poco comprensibile il veto di principio opposto da tutto
il centro sinistra ad una possibile legge elettorale di tipo proporzionale.
Da un lato ad urlare contro lo strapotere del Premier; dall'altro lato
arroccati a difesa di un sistema elettorale maggioritario che già
ora ha largamente consentito al Presidente del Consiglio Berlusconi di
mettere a tacere e condizionare i lavori del Parlamento su tutte le questioni
da lui ritenute urgenti.
Unici rallentamenti sinora incontrati nell'attuale legislatura, un testo costituzionale vigente che non consente, ancora, di sottomettere del tutto il Parlamento alle bizze di un solo uomo. Un testo costituzionale vigente, però, come l'attuale legislatura ha ampiamente dimostrato, già fortemente messo in crisi dalla legge elettorale maggioritaria che il candidato Premier del Centrosinistra, Prodi, ha dichiarato di voler ripristinare. |
Diversamente, è proprio a causa
del meccanismo di elezione maggioritario che gli elettori sono stati in
questi anni costretti a subire "la politica dall'alto".
Con quale criterio, infatti, si può
pensare che l'elettore eventualmente deluso da una determinata coalizione
possa votare chi determinate scelte non le fa, l'altra parte, è
un mistero ancora tutto da scoprire.
All'elettore contrario alla guerra o alla
precarietà, di fronte alle posizioni ambigue che il centrosinistra
sta assumendo sul ritiro dei nostri soldati dall'Iraq o sulla Legge 30,
come e perché potrebbe essere possibile votare chi in Iraq i nostri
soldati ce li ha portati e chi la Legge 30 l'ha varata?
Di quale alternanza si può parlare
quando il sistema elettorale, pena la dispersione del proprio voto, in
primo luogo costringe a votare per non far vincere qualcuno?
Riforma istituzionale, quindi, ma anche
e soprattutto, di pari passo, meccanismi elettorali in grado di liberare
dal ricatto gli elettori e, con loro, tutto il delicato meccanismo degli
equilibri costituzionali.
Che piaccia o no, i poteri forti del Premier
contenuti nel progetto di revisione costituzionale appena approvato sono
la diretta conseguenza del meccanismo di bipolarizzazione-semplificazione
forzata del quadro politico; tant'è che, nel volere a tutti i costi
mantenere questo quadro di bipolarizzazione forzata, il Centrosinistra
null'altro ha da proporre che una Bozza Amato alla quale il Centrodestra
si è totalmente ispirato per la sua riforma costituzionale.
Andando a vedere nel concreto, si scopre
che tra il progetto del Governo e il testo in vigore, approvato dall'Ulivo
alla fine della scorsa legislatura, le differenze sono minime.
- Rimane invariato il
modello di "legislazione concorrente", formula ambigua che non riesce
a nascondere le profonde differenze con il modello di legislazione concorrente
tedesco.
Costituzione tedesca:
Articolo 72 - Competenza legislativa concorrente della Federazione
(1) Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti la propria competenza legislativa. (2) La Federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale. ... |
Passando ad esaminare le novità
introdotte, la più rilevante è certamente costituita da quell'interesse
nazionale da porre al vaglio del Parlamento in seduta comune
che potrebbe condurre all'annullamento di una legge regionale:
Art. 127, comma 2
Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento. |
Art. 120, comma 2
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. |
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. ... |
Come per il progetto votato dal Senato
nel marzo 2004, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un bicameralismo
di difficile comprensione e, soprattutto, portatore di pericolose tensioni
politiche ed inefficienze.
Uno degli aspetti più "originali"
del nuovo testo definitivamente approvato, infatti, è quello di
aver previsto una sorta di bicameralismo che in linea di principio assegna
al Senato federale, non legato alle sorti del Governo da alcun tipo di
rapporto fiduciario, competenze riguardanti materie attinenti la sfera
tipica dell'azione di governo; d'altro canto, però, in virtù
di un aggrovigliato combinato di disposizioni, le competenze del Senato
Federale possono essere limitate a seconda degli umori del Presidente della
Repubblica e/o dei Presidenti delle Camere.
Art. 70
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
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