Le opposizioni di centrosinistra, tra le quali rimangono aperte differenze su assetti generali, convengono su una riforma istituzionale che:
- completi e migliori la riforma già effettuata
del Titolo V;
- adegui la forma di governo alla volontà ripetutamente
manifestata dai cittadini di esprimersi con il loro voto sulla scelta della
maggioranza e del futuro Primo ministro ed eviti tuttavia di trasformare
le elezioni in una delega totale ad un leader della sovranità degli
stessi cittadini;
- rafforzi, in questo contesto, le garanzie di trasparenza,
equilibrio politico-istituzionale e di partecipazione degli stessi cittadini
non solo attraverso le scelte elettorali, ma anche nella vita sociale e
delle istituzioni.
Le opposizioni di centrosinistra sono pronte a sostenere in Parlamento e nel Paese le innovazioni indirizzate alle indicate finalità. Sono invece fermamente contrarie a modifiche che:
- portino i poteri del Premier al punto di rimettere la
sopravvivenza del Parlamento (o della Camera) al solo fatto di una sua
proposta di scioglimento, quand'anche ciò accada in contrasto con
la volontà della sua maggioranza; ovvero di condurre allo scioglimento
automatico, in caso di bocciatura di una misura su cui il Premier abbia
posto la fiducia (con l'effetto, in questo secondo caso, di lasciare il
Paese non solo senza una misura che potrebbe essere necessaria e urgente,
ma anche senza Governo e senza Parlamento e senza quindi la possibilità
di rimediare a quello che potrebbe essere stato un puro errore). Con poteri
del genere non si dà luogo ad una forma di governo presidenziale,
ma ad una forma di governo autoritario, sotto le vesti di un apparente
parlamentarismo. Il presidenzialismo fondato sulla legittimazione diretta
del capo dell'esecutivo ha infatti il suo bilanciamento fisiologico in
un Parlamento politicamente indipendente dall'Esecutivo come accade negli
Stati Uniti;
- facciano perdere al Capo dello Stato il suo ruolo di
garante non solo della legalità, ma anche del corretto funzionamento
del sistema istituzionale, secondo il modello della vigente Costituzione;
- modifichino l'assetto della Corte costituzionale al
di là della maggiore sensibilità regionalista che utilmente
sarà apportata dalla riforma del Senato e quindi dalle scelte dei
componenti di esso nell'ambito delle esistenti procedure;
- nella ridefinizione delle competenze regionali mettano
a repentaglio la fondamentale unità del Servizio Sanitario Nazionale
e la fondamentale unità culturale della nostra scuola, nella autonomia
di gestione degli istituti scolastici, nonché l’unitarietà
dei diritti civili e sociali sull’intero territorio nazionale.
Su queste premesse, per quanto riguarda la forma di governo:
- per garantire il rispetto della volontà politica
degli elettori e per evitare il rischio di uno scollamento tra cittadini
e sistema politico, è giusto che non siano legittimati i c.d. ribaltoni.
In questo senso, si conviene sul fatto che debba rendersi noto, contestualmente
alla pubblicazione del programma elettorale, il nome del candidato alla
guida del Governo, senza tuttavia farne oggetto di separata menzione nella
scheda elettorale. Egli sarà poi nominato dal Presidente della Repubblica
e investito della fiducia iniziale del Parlamento (o della Camera). In
caso di sfiducia, e su sua proposta, vi sarà lo scioglimento a meno
che una mozione costruttiva votata dalla maggioranza iniziale, comunque
autosufficiente anche se integrata o eventualmente ridotta, non proponga
un diverso candidato;
- per dare forza al Premier all'interno del Governo si
ritiene che il Premier stesso debba avere il potere di nominare e revocare
i ministri, il che comporta che su di lui (o lei) - e solo su di lui (o
lei) proprio perché responsabile dell'intera compagine di governo
- si debba esprimere il voto di fiducia iniziale;
- è inoltre utile che il Premier possa avocare
al Consiglio qualunque affare di competenza ministeriale che abbia a suo
avviso implicazioni di politica generale.
Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, la riforma del Titolo
V impone l'uscita dal bicameralismo perfetto. L'occasione può essere
colta per valorizzare il Senato come camera esterna al circuito fiduciario,
in un equilibrato ridisegno complessivo delle nostre istituzioni, affidando
ad esso due funzioni essenziali: la tutela degli interessi generali attraverso
competenze latu sensu di garanzia e la rappresentanza delle autonomie territoriali.
Questa proposta non rappresenta una deminutio del Senato rispetto alla
Camera. Essa punta anzi ad un reale investimento istituzionale, che recuperi
nella Camera alta, non legata alla maggioranza e quindi al Governo, una
buona parte dei contrappesi, degli istituti di garanzia e dei meccanismi
di riequilibrio, attraverso i quali si possa rafforzare il valore dell'unità
nella differenza.
La composizione deve corrispondere a questa duplice funzione del nuovo
Senato. A tal fine soluzioni tecnicamente diverse sono possibili, che consentano
di acquisire al Senato sia senatori eletti in funzione del solo mandato
senatoriale, sia membri rappresentativi della articolazione istituzionale
del Paese: Presidenti delle Regioni, Sindaci dei comuni capoluogo di Regione,
altri rappresentanti delle autonomie locali. Ciò può essere
fatto sia riservando un definito numero di seggi ai titolari di tali ruoli
istituzionali ratione muneris, sia eleggendo a quei seggi i titolari stessi,
avendo ovviamente rimosso le incompatibilità esistenti.
Quanto al sistema elettorale, non si prevede di farne oggetto di disciplina
costituzionale secondo la nostra tradizione e secondo quanto dovrà
accadere anche per la Camera dei Deputati. E’ tuttavia evidente che, mentre
per la Camera, che deve esprimere la maggioranza politica, è funzionale
un sistema elettorale maggioritario, per il Senato questa esigenza non
si pone e quindi la legge ordinaria potrà prevedere anche un sistema
proporzionale.
In merito alle funzioni, la funzione legislativa sarà declinata
in due modi: su alcune materie Camera e Senato dovranno avere un ruolo
paritario, che sarà reso più efficiente attraverso l'istituzione
della Commissione di conciliazione; su altre materie, invece, l'eventuale
voto negativo del Senato potrà essere superato dal voto finale della
Camera. La legge finanziaria dovrebbe rientrare nella legislazione paritaria,
mentre per la legge di bilancio potrà valere il primato della Camera.
Un Senato con la descritta composizione mista potrebbe altresì
assorbire una parte almeno dei compiti oggi affidati ad organismi intergovernativi
di concertazione tra livelli istituzionali.
Infine, proprio in chiave di bilanciamento dell'altra camera che ha
vocazione maggioritaria, non soltanto il Senato dovrebbe essere competente
in materia di nomine e di pareri parlamentari sulle nomine stesse e su
quelle delle Autorità indipendenti in particolare, ma potrebbe essere
anche l'unica camera abilitata a dare vita a Commissioni di inchiesta con
i poteri dell'autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni, il
centrosinistra, che ha voluto la riforma del Titolo V approvata anche con
referendum confermativo, non si oppone tuttavia a ragionevoli aggiustamenti
degli elenchi delle competenze. Più importante è però
una seconda innovazione, utile a garantire gli interessi nazionali, senza
trasformarli nello strumento di un sindacato politico sulle leggi regionali
e senza tornare, all'opposto, alla indicazione di principi legislativi
statali per ciascuna materia di competenza regionale. Si può piuttosto
indicare, tra le competenze legislative dello Stato, quella ad intervenire
nelle stesse materie di competenza regionale, ai soli ed esclusivi fini
della tutela a) dell'uniforme attuazione dei diritti costituzionali e b)
dell'unità economica, giuridica e sociale della Repubblica. L'esercizio
di tale speciale competenza sarebbe sottoposta alla procedura legislativa
paritaria delle due Camere.
Per quanto attiene alle garanzie democratiche, anche sulla base dei
disegni di legge già presentati in Parlamento dalle opposizioni,
quattro sono i piani intervento individuati.
Il primo, tra forma di Stato e forma di Governo, è indirizzato
ad individuare un’area non maggioritaria nella quale far esplicare a pieno
le garanzie democratiche dell’ordinamento, valorizzando in tal modo sia
la governabilità che la rappresentanza.
Il secondo punta a rafforzare, attraverso la previsione di strumenti,
anche all’interno dei regolamenti parlamentari, le garanzie delle opposizioni
in Parlamento.
Il terzo punta a favorire la trasparenza della vita politica ed a mantenere
ed ampliare, all’interno del rapporto tra cittadino, Pubblica Amministrazione
e Istituzioni, le garanzie di imparzialità e di buon andamento previste
in Costituzione.
Il quarto punta a rafforzare gli istituti di democrazia partecipativa.
Su questa base le innovazioni possibili sono molto numerose e le opposizioni di centrosinistra intendono lavorare nell'ambito del seguente ventaglio:
1. in relazione al rafforzamento di un'area non maggioritaria:
- innalzare il quorum per l'elezione del Capo dello Stato
ed estendere il collegio elettivo ad una significativa rappresentanza delle
autonomie territoriali, oltre quella già assicurata dalla nuova
composizione del Senato;
- innalzare i quorum per l'elezione delle altre cariche
imparziali (i Presidenti delle Camere) e per l'approvazione delle regole
del gioco (regolamenti parlamentari, legge elettorale, leggi di revisione
in seconda lettura);
- riserva al Senato - come già detto - del potere
di dar vita a commissioni di inchiesta con i poteri dell'autorità
giudiziaria;
- attribuzione alla Corte costituzionale della potestà
di decidere, in ultima istanza, sulle controversie relative alla elezione
dei membri del Parlamento, sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità
dei parlamentari e sulle incompatibilità dei membri del Governo,
nonché sulla insindacabilità delle opinioni espresse dai
membri del Parlamento, rafforzando il più possibile il concetto
di "nesso con le funzioni", elaborato dalla giurisprudenza costituzionale
e dalla dottrina.
2. in relazione al c.d. Statuto delle opposizioni:
- la previsione della facoltà di istituire dei
portavoce dell’opposizione, riconosciuti ratione muneris dai Regolamenti
parlamentari;
- il riconoscimento del diritto dell’opposizione di ottenere
la istituzione di una Commissione camerale di inchiesta senza i poteri
dell'autorità giudiziaria o l’attivazione di una indagine conoscitiva;
- la legittimazione dell’opposizione a ricorrere alla
Corte costituzionale in caso di violazione delle disposizioni sul procedimento
legislativo o sui limiti imposti all’esercizio da parte del Governo di
poteri legislativi d’urgenza o di poteri legislativi delegati;
- la previsione che i regolamenti delle Camere debbano
riservare adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione degli
ordini del giorno e nella organizzazione dei lavori dell’Aula e delle Commissioni;
- l’attribuzione alla opposizione, sul modello britannico
e tedesco, della presidenza delle Commissioni o Giunte parlamentari e degli
altri organismi ai quali sono attribuiti essenzialmente compiti ispettivi,
di inchiesta, di controllo o di garanzia.
3. si propone di favorire la trasparenza della vita politica ed un migliore rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione attraverso:
- l’introduzione di normative atte a garantire il pluralismo
nell’informazione, il diritto dei cittadini ad una informazione politica
libera e completa e la reale parità di accesso dei partiti e movimenti
politici ai mezzi di comunicazione di massa;
- l’introduzione di nuove norme sull’eleggibilità
al Parlamento e l’assunzione di incarichi di governo che prevengano i conflitti
di interesse in ragione delle professioni e delle attività imprenditoriali
(a partire da quelle nel settore dei mezzi di comunicazione di massa) che
possano generare tali conflitti;
- l’introduzione in Costituzione di un advice and consent
del Senato sulle nomine governative, ivi comprese quelle nelle società
private, strumentali all’esercizio di attività pubbliche.
4. infine, si propone di incentivare la democrazia partecipativa attraverso:
- l’introduzione in Costituzione di un articolo specificatamente
dedicato alla democrazia partecipativa, che ne definisca le articolazioni
tanto sul versante dell'economia e della società, compresi i luoghi
di lavoro, quanto su quello delle istituzioni pubbliche, prefigurando strumenti
e procedure di partecipazione;
- il rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare,
rafforzando i vincoli regolamentari alla trattazione della relativa proposta
di legge in sede parlamentare;
- la rivitalizzazione del referendum abrogativo, elevando
il numero delle firme necessarie a promuoverlo allo scopo di renderlo espressivo
di una più consistente richiesta popolare; collocando in una fase
intermedia il giudizio di costituzionalità della Corte Costituzionale;
portando il quorum di validità alla metà più uno del
quorum di partecipazione alle ultime elezioni politiche prima di ciascun
referendum;
- la previsione, pur con un filtro, di un ricorso diretto
dei cittadini alla Corte costituzionale in violazione dei diritti fondamentali,
sulla falsariga del recurso de amparo e del verfassungsbeschwerde
tedesco.
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