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AVVISO ALLA CLIENTELA
PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Questo avviso contiene l’indicazione
dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi
dell’art. 16 della Legge 108/1996,
del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo
2003,
del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del
25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005
Premesso che:
- il mediatore creditizio è colui che professionalmente,
anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette
in relazione, anche attraverso attività di consulenza,
banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela
al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio deve essere iscritto all’Albo
dei Mediatori Creditizi tenuto dall’UIC Ufficio Italiano
dei Cambi;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti
di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche
o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti,
inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento
o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento
o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di
assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche
o dagli intermediari finanziari o dal cliente.
DIRITTI DELLA CLIENTELA
Il cliente ha il diritto:
1) di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo
“avviso” presso ciascun locale del mediatore creditizio
aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio
si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l’avviso
è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet,
è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal
mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti
commerciali con il cliente;
2) di avere a disposizione e di poter asportare i “fogli
informativi”, datati ed aggiornati, presso ciascun locale
del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui
il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione
a distanza i “fogli informativi” sono messi a disposizione
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La messa
a disposizione avviene prima che il cliente sia contrattualmente
vincolato. I “fogli informativi” contengono informazioni
sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi
tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali
clausole contrattuali;
3) di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto
di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento
di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce
il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna
le parti alla conclusione del contratto;
4) di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in
forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce
il frontespizio del contratto;
5) di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su
richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta
di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente,
o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile
importo delle relative spese;
6) di recedere dal contratto;
7) di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.
STRUMENTI DI TUTELA
Sono a tutela del cliente:
1) l’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
2) la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione del prezzo o delle condizioni praticate;
3) l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso
dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico
del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso
e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima
della conclusione del contratto di mediazione;
4) il diritto di recesso entro sette giorni dalla data della
stipula del contratto di mediazione.
PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE
Qualora insorgesse una controversia o
una semplice lamentela, il cliente potrà rivolgersi all'Ufficio
Reclami del Mediatore Creditizio entro un mese dal verificarsi
della circostanza contestata. Il reclamo andrà inviato
mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno all’indirizzo
della sede operativa.
In caso di risultato insoddisfacente, per la risoluzione della
controversia il foro competente in via esclusiva sarà
quello di Roma.
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