Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Associazione Nazionale Comuni Italiani

In collaborazione con: Ministero dell’Interno, Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro, U.P.I., Coordinamento delle Regioni, Federazioni Sportive Nazionali, Istituto per il Credito Sportivo

                                       

OBBLIGHI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

 

- Presentazione.

- I ruoli e le responsabilità nella gestione degli impianti.

- I ruoli e le responsabilità nella gestione degli impianti.

- I ruoli e le responsabilità nella gestione degli impianti.

- Il datore di lavoro committente.

- Il titolare dell’impianto sportivo.

- La gestione della sicurezza.

- La prevenzione incendi e l'evacuazione dei lavoratori.

- Aspetti legati alla specificità dell’impianto sportivo.

- Omologazione di impianti sportivi realizzati. 

- Norme CONI per l’impiantistica sportiva.

- Elenco non esaustivo delle norme vigenti in Italia.

 

 

 

 

 

 

 



Il presente documento informativo è stato realizzato da un Gruppo di Lavoro coordinato dall’Ing. Saverio e costituito dall’Ing. Maurizio Stocchi (Ministero dell’Interno, Direzione Generale Protezione Civile e Servizio Antincendio), Dr.ssa Annamaria De Martino (Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione), Dr. Paolo Tori (ASL Emilia Romagna), Prof. Michele Lepore (Ministero del Lavoro) Dr. Michele Barbone, Dr. Rodolfo Ziberna (Coordinamento delle Regioni), Dr. Roberto Piperno (UPI), Dr. Gianmarco Passariello (ANCI), Geom. Maurizio Colaiacomo (FIN), Ing. Giuseppe Sancineti (FIP), Dr. Bruno Senatore (Istituto per il Credito Sportivo), hanno collaborato per l’organizzazione del testo: Carlo Erandi , Eleonora di Francesco (CONI).

 

 

Presentazione

 

Le direttive europee in materia di sicurezza hanno portato all’emanazione di numerosi provvedimenti legislativi tendenti a responsabilizzare, in materia di prevenzione e vigilanza, i diretti interessati all’attività lavorativa (datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94), imprenditoriale (committente ai sensi del D.Lgs. 494/96) e sportiva (titolare dell’impianto ai sensi del DM 18.03.96).

 

Il titolare è soggetto a una serie di diverse norme tutte mirate alla tutela delle persone presenti nell’impianto sportivo. Qualora ci sia la presenza, all’interno dell’impianto, di lavoratori dipendenti le prescrizioni da adottare diventerebbero maggiori e in qualche modo più restrittive. Comunque, il titolare, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile e seguenti ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto. Questo, in sintesi, è quanto riportato nel D.M. 18.03.96.

 

Resta ora da stabilire, tra le varie figure presenti all’interno di un impianto sportivo, quali siano equiparate a lavoratori dipendenti e quali non lo siano. Le schede che seguono forniscono sufficienti informazioni a tal proposito. A titolo di esempio, comunque, possiamo affermare che gli atleti dilettanti non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori; mentre gli atleti professionisti, le loro società e gli istruttori federali sono da considerarsi rispettivamente lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e quindi se presenti all’interno dell’impianto sono tutelati in base alla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e nei loro confronti va applicato quanto prescritto più avanti nel capitolo “Compiti dei datori di Lavoro in caso di affidamento di lavori in appalto”.

 

In tutti i casi, presenza o meno di lavoratori dipendenti, è consigliabile, per quanto possibile, applicare all’interno degli impianti sportivi le stesse prescrizioni di sicurezza e di salute obbligatorie nei luoghi di lavoro, al fine di assicurare la miglior tutela nei confronti dei vari soggetti presenti.

 

Per armonizzare i contenuti di questi provvedimenti nell’ambito di luoghi di lavoro e di vita quali gli impianti ed i complessi sportivi, dove si ha la contemporanea presenza di lavoratori, ditte appaltatrici, di praticanti l’attività sportiva, organizzatori e spettatori, è stata istituita presso il CONI una commissione costituita da: Ministero dell’Interno, Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro, Coordinamento delle Regioni, ANCI, UPI e Federazioni Sportive.

 

Il lavoro di detta commissione è riassunto nel presente opuscolo, che vuole essere uno strumento di guida e di consultazione per i gestori di impianti o complessi sportivi.

 

Le informazioni contenute nell’opuscolo dovrebbero semplificare l’approccio alla complessa disciplina organizzativa e gestionale imposta al titolare dell’impianto e sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori sulle tematiche della sicurezza, creando le basi per il corretto svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive nel nostro Paese.

 

Il CONI, tramite le sue strutture territoriali è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e/o suggerimenti per agevolare il processo di adeguamento.

 

 

I ruoli e le responsabilità nella gestione degli impianti e dell’attività sportiva

 

Titolare dell’impianto = Proprietario

Salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico.

 

Il titolare dell’impianto se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs.626/94)

- Deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro.

 

Il titolare dell’impianto se ha terzi frequentanti l’impianto, ai sensi degli Artt.2043, 2050 del c.c. e seguenti

- Deve risarcire i danni causati da condizioni di pericolo degli ambienti dedicati alle attività sportive.

 

Il titolare dell’impianto

- Deve dare attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 “norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R.6 dicembre 1991 n. 417 “regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti.

- Deve predisporre un piano di sicurezza dell’impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo ’96.

 

Concessionario d’uso = colui che organizza l’attività sportiva a seguito di titolo giuridico conferitogli dal titolare dell’impianto

- Deve assolvere ad eventuali funzioni gestionali delegate dal titolare.

 

Il Concessionario d’uso se ha lavoratori subordinati o equiparati

- Deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94).

- Ha la responsabilità dipendenti dall’organizzazione dell’attività sportiva durante il periodo di concessione d’uso (utenti, attrezzature mobili, ecc.).

- Deve adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare.

 

 

Il D.L.gs. 626/94
Responsabilità del datore di lavoro

 

Cosa si intende per lavoratori subordinati e a questi equiparati

I lavoratori subordinati sono coloro che prestano il proprio lavoro con contratto di lavoro subordinato.

 

Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle Società e degli Enti stessi (v. articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs.626/94).

 

Inoltre, sono da considerarsi equiparati anche i familiari del titolare solo nel caso in cui sia riscontrabile un formale vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione del familiare, va presunta la semplice collaborazione che non fa integrare l’ipotesi di equiparazione al lavoro subordinato (circolare del Ministero del Lavoro del 5 marzo 1998 n. 30).

 

Non c’è equiparazione al lavoro subordinato neanche nel caso della cosiddetta “impresa familiare” ossia nel caso del lavoro prestato dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, dagli affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile (circolare del Ministero del Lavoro 19 novembre 1996 n. 154).

 

Analogamente, non c’è equiparazione al lavoro subordinato neanche nei confronti dei lavoratori autonomi, (articoli 2222 c.p. s.s.), degli associati in partecipazione (art. 2924 c.p.), dei soci di cooperative o di società anche di fatto che non prestino attività lavorativa (circolare del Ministero del Lavoro 20 dicembre 1996 n. 172).

 

Infine, pur in assenza di una indicazione normativa specifica è possibile ritenere che non rientrino tra gli “equiparati ai lavoratori subordinati” i collaboratori con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, di cui all’art. 409 del c.p.c. comma 3.

 

Tale interpretazione trova conforto nel fatto che la summenzionata circolare 20.12.96 n. 172 considera non equiparati ai lavoratori subordinati, ai fini degli adempimenti tecnico-amministrativi (documento di valutazione dei rischi, nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, registro infortuni, formazione e informazione, ecc.) “i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale” contemplati nello stesso articolo 409 comma 3 del c.p.c. insieme ai collaboratori continuativi e coordinati.

 

Pronto soccorso

Per le attività di pronto soccorso è necessario fare riferimento al regolamento della Federazione.

 

Il datore di lavoro

Nei casi in cui il titolare dell’impianto o complesso sportivo abbia del personale alle sue dipendenze, assume anche la responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94.

- Nomina, internamente o esternamente all’azienda, i componenti ed il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai Rischi. Nei casi previsti dalla legge (aziende artigiane o industriali fino a 50 dipendenti e Aziende di servizi fino a 200 dipendenti) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

- Nomina, nei casi previsti dalla legge, il medico competente.

- Designa i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, ai quali fornisce, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, l’idonea formazione ed informazione.

- Fornisce, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, l’idonea formazione ed informazione a tutti i lavoratori sui rischi generali presenti in Azienda e sui rischi specifici relativi alle mansioni svolte.

- Adotta, sentito il rappresentante dei lavoratori e in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, le misure necessarie alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

- Nelle aziende con più di 15 dipendenti, indice almeno una volta l’anno, la Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

- In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, valuta nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze impiegate e nella sistemazione dei luoghi di lavoro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All’esito di tale valutazione redige il Documento della Sicurezza. Nel caso di aziende che non occupino un numero di addetti maggiore di 10, e che non siano soggette a particolari fattori di rischio, il datore di lavoro non è tenuto redigere il Documento della Sicurezza, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

È la persona designata dal datore di lavoro in possesso di capacità adeguate.

Elabora, nei casi previsti dalla legge, in collaborazione con il datore di lavoro e il medico competente, il Documento della Sicurezza contenente:

- Una relazione sulla valutazione dei rischi presenti in azienda.

- L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.

- Il programma delle misure da adottare per il miglioramento dei livelli di sicurezza.

 

Il Documento della Sicurezza è custodito presso l’azienda ed è rielaborato in relazione a modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori:

- Fornisce ai lavoratori le informazioni circa i rischi presenti in azienda in generale ed i rischi specifici cui sono esposti in funzione dell’attività svolta.

- Partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

- Propone i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

- Elabora i sistemi di controllo delle misure di prevenzione e protezione in atto.

 

Il medico competente

Medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o di autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91.

- Effettua degli accertamenti preventivi e periodici tesi a valutare l’idoneità lavorativa.

- Fornisce ai lavoratori informazioni sul significato di tali accertamenti.

- Se, a seguito di tali accertamenti, esprime un giudizio di inidoneità parziale, totale o temporanea del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore interessato.

- Rilascia al lavoratore, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria.

- Collabora insieme con il datore di lavoro responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla redazione del Documento della Sicurezza.

- Effettua a richiesta dei lavoratori le visite mediche, qualora tale richiesta sia correlata a rischi professionali.

- Collabora alla formazione del programma di pronto soccorso.

- Partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

- Visita gli ambienti di lavoro una o due volte l’anno.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona/e elette o designate dai lavoratori a rappresentarli per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela della loro salute e sicurezza durante il lavoro.

- Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico e non può subirne pregiudizio alcuno.

- Ha accesso al Documento della Sicurezza e al Registro degli Infortuni.

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

- È consultato in merito alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori destinati all’attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione.

- È consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori.

- Riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

- Partecipa, nei casi previsti dalla legge, alla Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

- Riceve una formazione adeguata pari a 32 ore.

- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dall’autorità competente.

- Fa proposte in merito all’attività di prevenzione.

- Avverte il responsabile dell’azienda di eventuali rischi individuati nel corso della sua attività.

- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee.

 

Compiti dei datori di lavoro committente ed appaltatore nel contratto o appalto d’opera

Il titolare in caso di affidamento di lavori all’interno dell’impianto sportivo a ditte appaltatrici (società sportive di professionisti, ditte di pulizie, ditte per la manutenzione ordinaria) o a liberi professionisti (istruttori federali, operai, ecc.) assume ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 il ruolo di datore di lavoro committente. Nel caso di affidamento a terzi di lavori edili si veda anche le figure della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96.

- Il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico - professionale dell’appaltatore e fornire informazioni dettagliate sugli eventuali rischi presenti nella propria azienda e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate.

- I datori di lavoro, committente ed appaltatore, cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione presenti sull’attività di lavoro oggetto dell’appalto.

- I datori di lavoro, committente ed appaltatore, coordinano gli interventi di prevenzione al fine di eliminare i rischi dovuti all’interferenza tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte.

- Tale coordinamento/cooperazione è promosso dal datore di lavoro committente. In tale coordinamento/cooperazione non sono compresi i rischi derivanti dall’attività specifica degli appaltatori.

- Qualora il datore di lavoro dovesse essere committente di lavori edili che comportano realizzazione di cantieri con le caratteristiche dell’art. 10 del D.Lgs. 494/96.

 

D.L.gs. 494/96

Il datore di lavoro committente

 

Il datore di lavoro committente

Il titolare dell’impianto, assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi del D.Lgs. 494/96 in caso di affidamento a terzi di lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame, in base al numero di ditte coinvolte contemporaneamente, al numero totale di lavoratori presenti e al tempo totale necessario a portare a compimento l’opera. In tutti gli altri casi il titolare dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 626/97: ”I compiti dei datori di lavoro in caso di affidamento di lavori in appalto”.

- Il committente, o il responsabile dei lavori, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro riportate nel D.Lgs. 626/94.

- Il committente, o il responsabile dei lavori, al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva dell’opera designa il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’Opera che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del decreto.

- Il committente, o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori designa Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del decreto.

- Il committente o il direttore dei lavori può sostituire, anche personalmente, in qualsiasi momento i Coordinatori di cui sopra purché in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 del decreto.

- Il committente, o il responsabile dei lavori, nei casi previsti dal decreto in esame, trasmette all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la Notifica Preliminare.

 

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Redige, o fa redigere, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il “Fascicolo” allegato contenenti:

- L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi.

- La pianificazione delle conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante tutta l’esecuzione dell’opera.

- La pianificazione delle misure di prevenzione dei rischi nei casi della presenza simultanea di più imprese appaltatrici.

- La pianificazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie a eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione ordinaria sull’opera una volta completata.

 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

- Assicura, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel - Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel Piano Generale di Sicurezza e delle relative procedure di lavoro.

- Adegua i Piani in relazione all’evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche avvenute.

- Organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione.

- Coordina la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori delle diverse ditte appaltatrici.

- Propone al committente, in caso di gravi inosservanze del presente decreto, la sospensione dei lavori.

 

 

Il D.M. 18 marzo 1996

Il titolare dell’impianto sportivo

 

Il titolare dell’impianto sportivo con presenza di spettatori superiore a 100

Il titolare dell’impianto o complesso sportivo è il proprietario o il soggetto a cui, in base ad un titolo giuridico, ne è stata affidata la gestione.

- Il titolare dell’impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività.

- Il titolare, o la persona da lui incaricata, al fine di garantire la corretta gestione della sicurezza all’interno dell’impianto deve predisporre e redigere il Piano della Sicurezza.

- Il titolare nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori assume anche le responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs.626/94.

- Il titolare nel caso di affidamento a terzi di lavori edili all’interno dell’impianto sportivo assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 626/94 o del D.Lgs.494/96.

 

Nel caso in cui le figure di titolare dell’impianto, titolare della licenza, datore di lavoro e committente non dovessero coincidere, il coordinamento delle attività relative sarà a carico del titolare dell’impianto.

 

Il gestore della sicurezza

Nell’ambito dello staff di gestione, il titolare dell’impianto nomina un responsabile della gestione della sicurezza (ed un sostituto) con compiti di coordinare l’attuazione di quanto riportato nel piano di sicurezza.

- Competenza. L’incaricato deve avere esperienza e formazione adeguata per disimpegnare tutte le mansioni connesse all’incarico.

- Autonomia. Nei giorni delle manifestazioni il gestore deve avere l’autorità di prendere decisioni nell’ambito della sicurezza, secondo quanto previsto nel piano di sicurezza.

- Rintracciabilità. Nei giorni delle manifestazioni è essenziale che il gestore sia facilmente identificabile e rintracciabile immediatamente in ogni momento. La sua collocazione deve essere prevista nel locale di controllo e qualora debba abbandonare tale posizione, deve essere sempre rintracciabile tramite radio o telefono mobile. In caso di sua assenza temporanea deve essere sostituito da altra persona (sostituto).

 

Il piano della sicurezza

Negli impianti sportivi con presenza di spettatori superiore a 100, il titolare, o per lui un suo sostituto, dovrà predisporre un piano focalizzato al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Gli elementi di base di un piano di sicurezza sono:

- Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio.

- Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura.

- Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

- Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga.

- Le procedure necessarie a garantire il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica sportiva.

- Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio.

- Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l’efficienza delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori.

- Le procedure atte a garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti tecnologici.

- Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.

- La predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.

- La predisposizione di un registro dei controlli.

- La redazione del Piano di emergenza.

 

Il titolare dell’impianto sportivo con presenza di spettatori inferiore a 100

Il titolare dell’impianto o complesso sportivo è il proprietario o il soggetto a cui, in base ad un titolo giuridico, ne è stata affidata la gestione.

- Il titolare dell’impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività.

- In base all’art. 20 del D.M.18 marzo 1996 “complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori” il titolare, o per lui il sostituto, non è tenuto a redigere il piano della sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni:

  Redazione di una dichiarazione attestante l’indicazione della massima capienza della zona spettatori.

  Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio (vedi avanti).

  Deve essere garantito il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica sportiva.

  Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legislazione vigente (L. 186/68, L.46/90 e successivi regolamenti di applicazione).

  Devono essere garantite le caratteristiche igieniche dell’impianto.

  Predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.

  Nel caso in cui il titolare dell’impianto abbia alle sue dipendenze un numero di addetti maggiore di 10 deve redigere o a far redigere il piano di emergenza (vedi avanti).

- Il titolare nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori assume anche le responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94.

- Il titolare nel caso di affidamento a terzi di lavori all’interno dell’impianto sportivo assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 o del D.Lgs. 494/96.

 

Nel caso in cui le figure di titolare dell’impianto, titolare della licenza, datore di lavoro e committente non dovessero coincidere, il coordinamento delle attività relative sarà a carico del titolare dell’impianto.

 

 

La gestione della sicurezza
Aspetti igienico-sanitari ed emergenza sanitaria

 

Il Pronto Soccorso

Il datore di lavoro, sentito il medico competente ove previsto, deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso e stabilire i necessari rapporti anche per il trasporto dei lavoratori infortunati, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti nell’impianto, del tipo di attività e delle dimensioni dell’impianto stesso.

 

Tale compito può essere assolto direttamente dal datore di lavoro o da uno o più lavoratori da lui designati.

 

Per gli impianti ubicati in zone non raggiungibili, da parte dei servizi pubblici di assistenza sanitaria di emergenza, entro il tempo massimo di 20 minuti si deve provvedere ad attivare le squadre di primo soccorso. In alternativa è consentito concorrere, tramite convenzioni, al potenziamento del sistema di emergenza sanitaria in modo da ricondurre i tempi di intervento al disotto dei venti minuti.

 

Devono essere garantite con ogni mezzo, tecnologicamente ed organizzativamente idoneo, la tempestività e la correttezza degli interventi di emergenza, soprattutto nei confronti dei lavoratori con compiti particolarmente rischiosi od operanti in siti difficilmente accessibili.

 

Disposizioni particolari per le piscine. Aspetti igienici di gestione

Fatto salvo quanto, in generale, prescritto per gli impianti sportivi, il responsabile della gestione della piscina, deve controllare:

- Il perfetto funzionamento del complesso e l’esistenza di condizioni igienicamente soddisfacenti.

- Che i ricicli ed i rinnovi dell’acqua siano attuati secondo normativa vigente.

- Che nelle zone con percorso a piedi nudi sia contemplata un’accurata pulizia e disinfezione due volte al giorno.

- Che in occasione dello svuotamento periodico della vasca si provveda ad una radicale pulizia e disinfezione del fondo e delle pareti e alla revisione dei sistemi di circolazione dell’acqua.

- Che all’ingresso dell’impianto sia esposto, bene in vista, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori.

- Che i materiali di pulizia per la disinfezione ambientale ed i prodotti impiegati per il trattamento dell’acqua siano conservati in appositi locali asciutti ed aerati.

- Che il responsabile della gestione assicuri la tenuta di un registro relativo a ciascuna vasca dell’impianto, quotidianamente aggiornato, e conservato all’interno della piscina.

 

Servizio di pronto soccorso interno

 

le squadre di intervento

- Il datore di lavoro può designare uno o più lavoratori incaricati in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

- Il personale interno, espressamente individuato, deve essere adeguatamente formato, addestrato e non può rifiutare tale compito se non per giustificati motivi.

- Le squadre di primo soccorso devono essere composte da un numero di lavoratori sufficiente per ogni turno di lavoro.

- Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, individua e rende disponibili le attrezzature di protezione personale per gli interventi di pronto soccorso.

- Nelle piscine, oltre alle altre attrezzature di pronto soccorso, devono essere posti a bordo vasca, a disposizione per un loro pronto impiego, i salvagenti e le altre attrezzature regolamentari.

 

Il registro degli infortuni

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere, a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

 

La prevenzione incendi e l’evacuazione dei lavoratori

 

D.Lgs. 626/94, D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 19 marzo 1998

Il titolare dell’impianto sportivo, o una persona da lui designata, ha la responsabilità per quanto attienila sicurezza antincendio di:

- Limitare la probabilità che si verifichi un incendio.

- Proteggere la vita dei dipendenti, dei praticanti e del pubblico presente in caso di incendio.

- Attuare le adeguate misure per limitare i danni all’attività in caso di incendio.

 

Adempimenti per una corretta gestione della sicurezza antincendio

- Prendere adeguate misure per prevenire l’insorgenza di un incendio.

- Assicurare che tutte le vie di esodo siano in ogni momento utilizzabili in sicurezza.

- Addestrare il personale incaricato sulle azioni da mettere in atto in caso di incendio.

- Fornire al pubblico e, alle altre persone occasionalmente presenti, informazioni sulle azioni da attuare in caso di incendio.

- Tenere conto delle particolari esigenze delle persone disabili.

- Assicurare il funzionamento di un sistema di allarme per allertare i presenti in caso di insorgenza di un incendio o per altra emergenza.

- Assicurare l’installazione ed il funzionamento di attrezzature ed impianti di estinzione incendi.

- Garantire l’installazione e l’efficienza dell’impianto di illuminazione di emergenza.

 

D.Lgs. 626/94, D.M. 18 marzo 1996 e D.M. 19 marzo 1998

La finalità principale del piano di emergenza è quella di assicurare che in caso di incendio o di altra emergenza ognuno conosca le azioni che deve attuare per una sicura evacuazione dell’impianto. La redazione del piano di emergenza è obbligatoria nel caso di impianti con presenza di pubblico maggiore di 100 spettatori. In caso contrario la prescrizione è valida solo se il numero degli addetti all’impianto è maggiore di 10.

 

Il piano di evacuazione

I fattori da tenere presenti nel predisporre il piano di emergenza sono:

- Le caratteristiche dei luoghi.

- Il sistema di allarme.

- Il numero di presenti e la loro ubicazione.

- La necessità di prevedere un’assistenza particolare ad alcuni soggetti più esposti (bambini, anziani, disabili, ecc.).

- Il livello di formazione fornito al personale addetto.

- Il numero di incaricati per assistere e controllare il pubblico.

- La presenza di appaltatori (addetti alle pulizie, manutentori, ecc.).

 

Inoltre, il piano di emergenza deve includere una planimetria nella quale sono riportate:

- Le caratteristiche dei luoghi e le vie di esodo.

- Le aree a maggior rischio di incendio.

- I mezzi di spegnimento.

- L’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo.

- L’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, gas e fluidi combustibili.

 

 

Aspetti legati alla specificità dell’impianto sportivo

 

Ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 i complessi e gli impianti sportivi devono essere conformi ai “Regolamenti del CONI e delle federazioni sportive nazionali ed inter.li” (art. 4).

- Devono ottenere il parere sul progetto da parte del CONI, ai sensi della legge 2 febbraio 1939 n. 302 e successive integrazioni (art. 3 comma 6)

- Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell’attività sportiva, tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alle Norme UNI 10121 (art. 6)

- Gli spogliatoi per atleti, arbitri e relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensione ai regolamenti o alle prescrizioni del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella norma di attività sportiva (art. 11).

- Il titolare dell’impianto deve garantire l’efficienza, la manutenzione e la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori (art. 19).

 

Il titolare dovrà dunque accertare:

- Lo spazio di attività con le attrezzature mobili o fisse in dotazione e i servizi di supporto sono stati omologati?

- L’impianto è conforme ai regolamenti di cui all’art. 1 per lo spazio di attività, la delimitazione tra detto spazio e quello riservato agli spettatori, gli spogliatoi e i relativi servizi?

- È stato acquisito il parere del coni sul progetto?

 

Omologazione di impianti sportivi realizzati 
(Allegato A)

 

Definizione

Per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione, emessa dal Consiglio della Federazione Sportiva Nazionale, di idoneità all’esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello, riferita ad un impianto già realizzato, finito e potenzialmente funzionante.

 

Requisiti per l’omologazione

L’omologazione riguarda le caratteristiche complessive dell’impianto ed in particolare:

- Le dimensioni, la geometria e le segnature dei campi, da verificare secondo la normativa federale esistente.

- La pavimentazione sportiva da verificare secondo la normativa federale da approvare ai sensi del presente regolamento.

- Gli attrezzi fissi e mobili, le attrezzature e gli elementi accessori da verificare secondo la normativa federale e le norme EN, UNI, ISO esistenti.

- I servizi di supporto, da verificare secondo le norme CONI, e le vigenti normative in materia di sicurezza.

- Gli spazi per il pubblico.

- Gli impianti tecnici.

- Le recinzioni.

- I servizi.

- Le attrezzature e gli spazi per il pubblico.

- Le attrezzature e gli spazi per la stampa.

- I parcheggi.

- Altre aree a servizio dell’impianto.

- Altro...

 

La dichiarazione di omologazione può essere concessa dalla Federazione Sportiva Nazionale solo ad impianti sportivi per i quali detta dichiarazione viene esplicitamente richiesta dal soggetto gestore.

 

La dichiarazione di omologazione può essere data sia su impianti già approvati dalla Federazione Sportiva Nazionale che su impianti mai approvati. In ogni caso, la dichiarazione di approvazione non costituisce condizione implicita di omologabilità.

 

Procedura di omologazione

Per l’ottenimento dell’omologazione occorrono i seguenti documenti da inviare alla Federazione Sportiva Nazionale:

- Richiesta di omologazione, indirizzata alla Federazione Sportiva nazionale, da parte del soggetto gestore dell’impianto, finalizzata all’ottenimento dell’omologazione dell’impianto. Deve essere indicata l’esatta ubicazione dell’impianto e specificato se trattasi di nuovo impianto o di rifacimento o di rinnovo di omologazione per decadenza dei termini.

- Elaborati di progetto dell’impianto aggiornati.

- Scheda dell’impianto.

- Elenco degli attrezzi e delle attrezzature sportive che, per regolamento della Federazione Sportiva Nazionale, devono essere presenti nell’impianto.

- Parere tecnico del Comitato Provinciale del CONI.

- Eventuale parere del Comitato regionale della Federazione e/o di altri organi periferici federali (a discrezione della Federazione Sportiva Nazionale).

- Regolamento di gestione dell’impianto dal quale si evinca l’adozione dei criteri fondamentali per la gestione dell’impianto dettati dalla Federazione Sportiva Nazionale.

- Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori.

- Certificato di collaudo tecnico delle opere realizzate.

- Calcolo della capienza dell’impianto e verifica delle condizioni di visibilità.

 

Norme CONI per l’impiantistica sportiva (Allegato B)

 

- Scopo e campo di validità.

- Caratteristiche degli impianti sportivi.

- Dotazioni.

- Fruibilità da parte dei disabili.

- Impianti di esercizio.

- Caratteristiche delle aree.

- Spazi per le attività sportive.

- Servizi di supporto per l’attività sportiva.

- Spazi per il pubblico.

- Prescrizioni integrative per tipologie specifiche.

 

Caratteristiche delle pavimentazioni sportive per attività e livello d’uso.

 

 

Scheda per la richiesta di rilascio di parere (Allegato C)

 

 

 

Note per la compilazione della scheda (Allegato C)

 

 

 

Elenco non esaustivo delle norme vigenti in Italia

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

 

I riferimenti normativi e le fonti giuridiche di seguito elencate sono utili informazioni per chi deve affrontare la valutazione dei rischi sul posto di lavoro, previsto dal D.Lgs. 626/94.

 

Si precisa che la valutazione dei rischi richiede che comunque siano già rispettate le norme previgenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

 

Naturalmente oltre a tutte le indicazioni provenienti dalle norme elencate dovranno essere rispettate le prescrizioni specifiche contenute nei contratti collettivi di categoria e le norme delle formazioni in materia.

 

Codice Civile (16 marzo 1942) - Art. 2087

“Tutela condizioni di lavoro”

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303

 “Norme generali per l’igiene del lavoro”

D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320

“Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”

D.M. 12 settembre 1958, 10 agosto 1984

“Registro infortuni”

D.M. 28 luglio 1958, 12 marzo 1959, 22 aprile 1963

“Presidi medico-chirurgici e farmaceutici aziendali”

Legge 19 marzo 1970 n. 300

“Statuto dei diritti dei lavoratori”

Legge 5 marzo 1963 n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419

“Vaccinazione antitetanica obbligatoria”

D.M. 12 settembre 1959, 13 luglio 1965 e D.M. 519/93

“Verifiche e controlli infrastrutture”

D.P.R. 1124/65, D.M. 18/4/1973, D.P.R. 336/94

“Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali”

D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52

“Attuazione della direttiva 92/52/CEE, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”

Direttiva 493/94 e 92/58/CEE del 24 giugno 1992

“Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro”

Legge 5 marzo 1990 n. 46

“Norme per la sicurezza degli impianti”

D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417

“Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990, in materia di sicurezza degli impianti”

D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277

“Attuazioni delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 86/188/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”

Legge 5 febbraio 1992 n. 104

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate”

D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758

“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”

Circolare 7 agosto 1995 n. 102/95 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

“Prime direttive per l’applicazione del D.Lgs. 626/94”

Circolare 29 agosto 1995 n. P1564/4146 Ministero Interno

“Chiarimenti sugli adempimenti di prevenzione e protezione antincendi D.Lgs. 626/94”

D.M. 18 marzo 1996

“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”

D.M. 17 gennaio 1997

“Elenco delle norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale”

D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10

“Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”

D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626

“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”

D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242

“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94”

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459

“Regolamento di attuazione della “Direttiva macchine” 89/392/CEE”

D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493

“Attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nel luogo di lavoro”

D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 645

D.M. (Ministero Interno) 19 marzo 1997

D.M. (Ministero Interno) 10 marzo 1998