LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ELEMENTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DI BASE

 

 

Dott. Maurizio Storti

 

 

1) GLI ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI

 

     Le Associazioni sportive vengono ad essere disciplinate dalle norme del codice civile (articoli 36 e seguenti).

     Gli enti che svolgono attività sportiva assumono, nella quasi totalità dei casi, la forma di associazioni, che a loro volta possono essere non riconosciute oppure riconosciute. La maggior parte delle società, club e circoli affiliati alle Federazioni Sportive del CONI sono costituite ed organizzate come associazioni sportive non riconosciute aventi le seguenti caratteristiche:

a) sono prive di personalità giuridica;

b) hanno capacità sostanziale esplicata mediante persone fisiche che agiscono in base al principio di rappresentanza organica;

c) hanno capacità patrimoniale di acquistare immobili, mobili, mobili registrati e valori mobiliari. Essendo le associazioni sportive prive di personalità giuridica, i beni sono intestati alle stesse nella persona del legale rappresentante pro-tempore;

d) necessitano di un atto costitutivo che non richiede una forma particolare, quindi, può essere redatto e sottoscritto dagli associati anche senza la presenza di un notaio;

e) ma per poter usufruire del particolare regime di trattamento fiscale agevolativo, lo statuto deve in ogni caso contenere specifiche clausole (es. contenere l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, quando viene meno, ad altra associazione con finalità analoghe) ed essere redatto nella formula dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata o registrata (difatti, anche se non si può essere costretti obtorto collo a stipulare in detta forma gli indicati documenti, l’oggetto principale di un ente, per espressa disposizione del D.P.R. 917/86 art. 87 comma 4, è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. La medesima disposizione, introdotta dall’art. 1 del D.lgs. 460/97, stabilisce che per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare gli scopi primari indicati dalla legge, nell’atto costitutivo o dallo statuto, mentre, in mancanza di tale documenti nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata. Dalle predette disposizioni discende che se l’oggetto principale, inteso come attività essenziale per la realizzazione degli scopi primari indicati dallo statuto o dall’atto costitutivo, non consiste nell’esercizio di attività commerciali, l’ente assume la qualifica di ente non commerciale, che mantiene fino a che non ricorrono le condizioni che possono determinare la perdita della qualifica stessa);

f) i rappresentanti sono responsabili e rispondono nei confronti dei terzi, con il fondo comune dell’associazione e con il loro patrimonio personale, per le obbligazioni assunte da loro stessi. Non rispondono solidalmente colore che, pur avendo concorso a formare la volontà dell’ente, non hanno partecipato alla stipulazione dei negozi con i terzi. La responsabilità non è riferita solo agli amministratori, ma riguarda tutti coloro che, muniti di procura, dichiarano la volontà dell’associazione, entrando in rapporto con i terzi. La responsabilità personale e solidale permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza per cessazione della carica.

 

     Solo una piccola residua parte delle società, club e circoli affiliati alle Federazioni sportive del CONI sono costituite come associazioni sportive riconosciute aventi le seguenti caratteristiche:

I)  sono fornite di personalità giuridica;

II) hanno autonomia patrimoniale, cioè la distinzione netta del patrimonio dell’associazione rispetto a quello dei singoli associati e degli amministratori;

III) gli amministratori usufruiscono della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione;

IV) gli amministratori sono responsabili per le loro azioni verso l’ente in base alle norme del mandato. Essi sono responsabili solidalmente. Tuttavia è esonerato da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato all’atto dannoso o che abbia manifestato il proprio dissenso prima dell’evento. Gli amministratori sono soggetti ad eventuale azione di responsabilità deliberata dall’assemblea.

 

     Aspetto da analizzare, per un corretto esame dal punto di vista tributario-legale delle attività economiche finanziarie poste in essere da un soggetto privato che gestisca un impianto sportivo, è il titolo da cui discende la disponibilità dell’impianto stesso. Nelle ipotesi più frequenti, infatti, ci troviamo di fronte a soggetti, affiliati a Federazioni sportive Nazionali, che hanno in uso l’impianto in virtù di un appalto di servizi con l’amministrazione proprietaria o, per impianti di proprietà di enti pubblici territoriali, attraverso l’instaurazione di un rapporto concessorio. L’appalto pubblico di servizi può essere definito come il contratto, a titolo oneroso, concluso per iscritto tra un prestatore di servizi (sodalizio sportivo) ed una amministrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto la gestione dell’impianto stesso. Ciò sta a significare che il corrispettivo introitato dal sodalizio sportivo a fronte di servizi resi (abitualmente custodia, pulizia ed ordinaria manutenzione dell’impianto) costituisce il "compenso" per l’attività d’impresa posta in essere ai sensi dell’art. 2195 c.c.. La concessione, poi, è un atto amministrativo mediante il quale un ente pubblico concede ad un soggetto privato l’esercizio di un pubblico servizio di propria competenza. Il concessionario, realizzato a proprie spese il servizio richiesto, provvede successivamente a gestirlo direttamente, fornendo a nome proprio un pubblico servizio a terzi. Spesso poi viene previsto un contributo a carico dell’amministrazione concedente in favore del concessionario che, ex art. 108 del TUIR (DPR 917/86 novellato dal D.Lgs. 460/97), non concorre a formare reddito.

 

 

2) IL REGISTRO DELLE IMPRESE E IL REA

 

     Dal 1996 è stato istituito il Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. Hanno l’obbligo d’iscrizione nel Registro delle Imprese i soggetti di cui agli artt. 2195, 2200, 2612 e 2615-ter, 2201, 2135, 2083, 2251 del C.C. e ex D.Lgs. 240/91 e ex L.218/97.

     Nell’ambito del Registro delle Imprese è stato istituito il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA Registro Economico Amministrativo). Vi hanno l’obbligo di denuncia gli esercenti di attività economiche e professionali. Si esclude che possano essere iscritti soggetti individuali esercenti attività di lavoro autonomo professionale, in quanto di norma integrano la fattispecie del piccolo imprenditore (art.2195 C.C.).

     Le associazioni sportive non rientrano tra i soggetti iscrivibili nel Registro delle imprese: ciò si deduce dagli scopi istituzionali di natura ideale e non economica. Ma l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni: questa deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione direttamente o indirettamente (reperire fondi per raggiungere il fine istituzionale). In tali casi è stato stabilito che sono iscrivibili al REA tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale messe in atto dalle associazioni riconosciute e non, che si collocano in una dimensione di sussidiarietà ed ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale o ricreativa. Facciamo notare che le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.

     Possiamo concludere che le associazioni sportive, qualora esercitino attività commerciale accessorie all’attività principale, hanno l’obbligo dell’iscrizione al REA, nel relativo repertorio di competenza, tra i 119 dislocati sul territorio nazionale, facendo uso dell’apposito modello R. (vedi DPR 581/95 artt. 9-10).

     Non sono da iscrivere nel REA le attività commerciali occasionali e le iniziative di raccolta pubblica di fondi di cui al D.Lgs. 460/97 e alla L. 133/99.

     Si consiglia, comunque, di rivolgersi direttamente ai locali uffici delle Camere di Commercio data la frequente evoluzione della modulistica.

 

 

3) GLI OBBLIGHI CONTABILI CIVILISTICI E FISCALI

 

     Secondo il c.c. le associazioni sportive non hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili previste per le imprese commerciali. Si consiglia, tuttavia, la tenuta del libro dei soci e del libro dei verbali delle assemblee che devono essere sottoposti a vidimazione iniziale presso un notaio previo versamento della tassa di concessione governativa di L. 100.000 per ogni 500 pagine, con c/c postale intestato all’Ufficio del Registro Tasse sulle concessioni governative o mediante l'applicazione di marche. La vidimazione ha il fine di opporre ai terzi la certezza della data della sua costituzione, le generalità dei soci e quant’altro attiene la vita dell’associazione. Le associazioni riconosciute devono poi fare approvare il bilancio dall’assemblea. Gli amministratori hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili, i libri sociali e di redigere i prospetti di bilancio previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto. I libri ed i registri usati non sono sottoposti a bollature secondo le regole previste per le imprese commerciali ma secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto. Per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge (applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità, ai fini IVA ed Imposte Dirette, delle attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti), le associazioni sportive devono redigere ed approvare obbligatoriamente un rendiconto economico e finanziario (la redazione del bilancio consuntivo soddisfa tale obbligo) secondo le disposizioni statuarie (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Per l’attività commerciale esercitata, le associazioni sportive hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata, osservando le norme civilistiche e fiscali. La contabilità sociale deve comunque contenere le rilevazioni di tutte le operazioni relative all’attività dell’organizzazione. I sistemi contabili da attuare, i metodi e le tecniche di rilevazione sono assolutamente liberi. Ogni associazione può operare secondo la propria organizzazione in prima persona o con affidamento a terzi. Per la contabilità separata, relativa alla eventuale attività commerciale esercitata, la legge (TUIR art. 109 e DPR 600/73) detta i comportamenti fiscali da attuare e richiama gli artt. del c.c. che trovano applicazione. In relazione all’entità del volume d’affari delle attività commerciale esercitata, sono previsti vari regimi contabili e varie modalità per la determinazione del risultato economico:

- Regime ordinario (articoli 14, 15, 16, 20 Dpr 600/73): per ammontare di ricavi superiore a 360 milioni, per le imprese di prestazioni di servizi, e superiore ad 1 miliardo per le imprese gestenti altre attività. Il reddito prodotto risulta dal bilancio d’esercizio, nei due prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico. Questo regime è particolarmente complesso e comporta importanti adempimenti contabili. Le associazioni che lo adottano devono tenere:

  - il libro giornale, dove registrare quotidianamente le operazioni relative all’esercizio dell’impresa svolta (acquisti, pagamenti, incassi, liquidazione degli stipendi, ecc.);

  - il libro degli inventari, in cui si deve periodicamente riportare i valori di tutte le attività e le passività che riguardano l’associazione;

  - i registri IVA obbligatori, ossia il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi (qualora ne ricorrano i presupposti), il registro delle fatture emesse e quello di prima nota, per particolari categorie di soggetti contribuenti;

  - le scritture ausiliarie quali il mastro dei conti dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee;

  - il registro dei beni ammortizzabili;

  - le scritture ausiliarie di magazzino. Per l’attività commerciale le associazioni in contabilità ordinaria sono inoltre tenute alla redazione del bilancio e dell’inventario.

- Regime semplificato (art. 18 Dpr 600/73): per ammontare di ricavi inferiore a 360 milioni per le imprese di prestazioni di servizi e inferiore ad 1 miliardo per le imprese gestenti altre attività. Da notare che il 15 marza 2001, il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento che innalza a 600 milioni di lire il limite annuo di ricavi per accedere al regime di contabilità semplificata. Ma attenzione, l’attuale limite non è ancora superato: occorre infatti attendere che il regolamento compia il naturale iter legislativo tramite il vaglio degli organi istituzionali di controllo. Nel caso in cui l’associazione abbia appena intrapreso l’esercizio dell’attività commerciale i citati limiti si applicano ai volumi di ricavi che si prevede di realizzare nel primo esercizio di attività. Il reddito prodotto risulta dalla differenza fra ricavi ed i costi registrati nei libri IVA, rettificati ed integrati con i movimenti non soggetti detta imposta. Gli enti ammessi al regime indicato possono, però, decidere di gestire l’attività commerciale con una contabilità ordinaria: al riguardo accorrerà esercitare l’apposita opzione assumendo un comportamento concludente in relazione al modo di tenuta delle scritture. Se l’associazione gestisce l’attività d’impresa con una contabilità semplificata è tenuta ad avere un numero considerevolmente minore di libri:

  - i registri obbligatori in base alla disciplina IVA, sui quali vanno annotati, entro 60 gg., anche i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa, nonché tutte le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di fine periodo (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere ecc.) e infine il valore delle rimanenze di fine periodo;

  - obbligatorio è altresì il registro dei beni ammortizzabili contenente le indicazioni relative ai beni strumentali utilizzati dall’ente nell’esercizio dell’attività commerciale. Non è previsto, invece, l’obbligo di redigere l’inventario di bilancio.

- Regime forfetario con contabilità semplificata: i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, possono determinare il reddito forfetariamente (cioè quantificando l’imponibile fiscale secondo percentuali stabilite dalla legge) applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti determinati coefficienti di redditività (es. enti esercenti prestazioni di servizi: fino a 30 milioni il 15%, da 30 milioni ed 1 lira a 360 milioni il 25%; enti esercenti altre attività: fino 50 milioni il 10%, da 50 milioni ed 1 lira ad 1 miliardo il 15%), aggiungendo al risultato plusvalenze, sopravvenienze, proventi finanziari ed immobiliari. Gli enti minori, con ricavi inferiori a lire 30 milioni e 50 milioni possono godere di ulteriori semplificazioni contabili: es. è sufficiente la sola tenuta delle scritture ai fini IVA, cioè registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e registro degli acquisti. Rimane, in ogni caso, l’obbligo di richiedere e conservare la documentazione giustificativa degli acquisti e degli altri costi di cui s’intende effettuare la deduzione ai fini delle imposte dirette. Tale regime è applicabile senza esercitare alcuna opzione, se ne ricorrono i requisiti dimensionali.

- Regimi speciali (legge n.398/91): le associazioni sportive dilettantistiche possono godere di un ulteriore regime forfetario speciale ex L. 398/91 e di un regime speciale di esenzione per la raccolta pubblica di fondi. Per i soggetti che iniziano l’attività (non sussistendo il raffronto con il periodo d’imposta precedente) il valore di 360 milioni rappresenta un limite previsionale. Per accedere al regime occorre presentare la relativa opzione: questa vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non sia superato il limite dimensionale dei ricavi previsto. Le associazioni saranno tenute, come adempimenti contabili: ad emettere fattura per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e radiofonica e le prestazioni pubblicitarie; dovranno conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; dovranno annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale, anche in un’unica soluzione nel modello ex DM 11 febbraio 1997; dovranno annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le plusvalenze patrimoniali; infine si dovrà conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti.

 

     L’associazione sportiva dilettantistica, come tutti gli enti non commerciali, hanno l’obbligo di tenere separata la contabilità relativa alle operazioni commerciali da quella concernente l’attività istituzionale. Quest’obbligo deriva dall’esigenza di poter confrontare in ogni momento i volumi relativi all’attività commerciale rispetto a quella istituzionale. Affinché sia rispettato il requisito della contabilità separata l’associazione può, alternativamente:

- tenere distinti registri, per l’attività istituzionale e per quella commerciale;

- effettuare annotazioni distinte, in relazione ai conti commerciali ovvero a quelli istituzionali utilizzando, però, registri unici.

 

     I libri contabili possono essere redatti anche attraverso sistemi e programmi automatici (computer) con precipui software contabili.

     La perdita della qualifica di ente non commerciale decorre dall’inizio del periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni.

 

 

4) L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

     L’IVA è essenzialmente un’imposta che colpisce i consumi. Essa si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Il costo dell’imposta ricade, di conseguenza, sui consumatori finali mentre tutti gli adempimenti relativi alla riscossione, contabilizzazione e versamento all’Erario, sono di competenza degli operatori economici, definiti “soggetti passivi”. Le associazioni sportive sono “soggetti passivi” d’IVA, obbligati all’esecuzione dei relativi adempimenti, solo nel caso di esercizio di attività commerciale accessoria a quella principale. Il funzionamento del regime IVA prevede vari adempimenti da parte del soggetto passivo relativamente a:

a) Campo di applicazione dell’imposta: affinché l’attività svolta dall’ente assuma rilievo ai fini d’Iva, è necessario che si verifichino contemporaneamente i tre requisiti ex Dpr. 633/72, ossia quello oggettivo (cessioni di beni e le prestazioni di servizi), soggettivo (effettuate da imprese o artisti o professionisti nell’esercizio della loro attività) e territoriale (attività svolta nel territorio Italiano). Sono considerate “cessioni di beni” gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere; sono poi considerate “prestazioni di servizi” le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mediazione, mandato, spedizione e in genere da obbligazioni di fare, di non fare quale ne sia la fonte. Ma affinché l’associazione sia soggetta all’Iva è anche necessario che l’attività da questa svolta si realizzi abitualmente sulla base di un certa organizzazione. Non ci sarà assoggettamento ad Iva se l’attività sia puramente occasionale e non ripetuta in modo sistematico ed organizzato. Se l’associazione svolge abitualmente l’attività d’impresa, dovrà aprire il numero di partita Iva ed istituire i relativi registri (vedi successivo punto h).

b) Momento impositivo: l’IVA diventa esigibile per lo Stato generalmente al momento in cui l’operazione viene effettuata. Specificatamente:

    I)  per la cessione di beni immobili, al momento della stipula del contratto;

    II) per la cessione di beni mobili, al momento della consegna o spedizione;

    III) per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo.

c) Base imponibile: la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (vi rientrano gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto, i debiti verso terzi, ecc.; non vi rientrano ad es. le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA).

d) Aliquota applicabile: l’aliquota ordinaria è pari al 20% ma può essere ridotta (es. al 10% e al 4% per determinati settori).

e) Rivalsa dell’imposta: l’IVA è un’imposta che grava sul valore aggiunto da ciascun operatore ad ogni fine del ciclo economico, fino a addivenire alla realizzazione finale del bene prodotto; l’onere dell’imposta viene trasferito sul consumo del bene o del servizio. Per la riscossione della stessa, lo Stato si avvale dei soggetti che hanno effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio, i quali devono versarla all’Erario. Ci si avvale di due meccanismi:

    A- la rivalsa con cui viene imposto al cedente o prestatore l’obbligo di addebitare l’imposta al cessionario o al committente;

    B- la detrazione con cui il soggetto passivo detrae dall’imposta riscossa quella relativa agli acquisti e importazioni effettuati. Il procedimento determina così l’imposta esigibile dallo Stato pari alla differenza tra l’IVA calcolata sul prezzo di vendita del bene o del servizio diminuita di quella già pagata, calcolata sul prezzo di acquisto dei componenti lo stesso bene o servizio. Da questa differenza, in alcuni casi, può risultare un credito. Ciò si verifica quando l’imposta pagata sugli acquisti dell’associazione è superiore a quella addebitata nelle fatture emesse. In tal caso il credito può essere utilizzato nella liquidazione del periodo successivo per diminuire l’eventuale debito che si dovesse verificare. Se anche il periodo successivo risulta a credito, si prosegue nel cumulo fino a fine anno: a quel punto il credito può, a discrezione dell’ente, essere estromesso dalla contabilità Iva per essere utilizzato in “compensazione” e cioè in diminuzione di eventuali debiti fiscali di altro tipo (ad esempio essere utilizzato per diminuire il debito per le ritenute Irpef).

f) Detrazione dell’imposta: per le associazioni sportive la detrazione riguarda solamente le operazioni relative all’attività commerciale gestita con contabilità separata.

g) Documento di supporto: i soggetti passivi devono compilare ed utilizzare una serie di documenti costituiti da :

    - fatture;

    - ricevute fiscali;

    - scontrini fiscali;

    - documenti di consegna.

h) Modalità di registrazione: a seguito dell’apertura della posizione Iva, gli Uffici finanziari rilasciano un codice: il numero della partita d’Iva. Questo codice è formato da 11 caratteri di cui i primi 7 individuano il contribuente, i successivi 3 individuano l’Ufficio che attribuisce la partita Iva e l’ultimo è un carattere di controllo. Il numero di partita Iva deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all’ufficio Iva. Nel caso in cui l’ente chieda la partita Iva e non abbia richiesto in precedenza il codice fiscale, il numero relativo Iva varrà anche come codice fiscale. Gli enti forniti dei requisiti di cui al precedente punto a) devono, entro 30 gg. dall’inizio delle loro attività, darne comunicazione all’Ufficio competente Iva. La comunicazione deve essere redatta sul modello AA7/6, di colore marrone, approvato con D.M. 16 dicembre 1994. Particolare attenzione deve essere posta al quadro “O” del modello: le associazioni sportive dilettantistiche con volume d’affari inferiore a lire 360 milioni possono esercitare in tale quadro l’opzione per l’effettuazione dei versamenti dell’Iva ogni 3 mesi (invece che ogni mese), applicando la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, e l’opzione per il regime forfetario in 398/91. Acquisita la documentazione IVA, si prevede la sua certificazione con l’annotazione negli appositi registri: registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti.

i) Versamento dell’imposta: tutto ciò detto è finalizzato a quantificare la cifra che poi deve essere versata allo Stato. Periodo di riferimento è il mese (entro il giorno 16) o il trimestre (entro il giorno 16) a seconda del volume di affari superiore o meno al limite dei 360 milioni per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per gli esercenti altre attività e che si sia effettuata l’apposita opzione.

j) Dichiarazioni periodiche e annuali: i pagamenti periodici d’IVA sono effettuati a titolo provvisorio. La dichiarazione d’Iva periodica deve essere trasmessa in via telematica (il relativo modello è stato approvato da ultimo con un provvedimento dell’agenzia delle entrate del 31 gennaio 2001) La determinazione definitiva dell’imposta avviene a fine esercizio con la dichiarazione annuale. La posizione del contribuente determinerà una delle seguenti ipotesi:

    1) posizione di pareggio;

    2) posizione di debito (si effettua un versamento a saldo);

    3) posizione di credito (è possibile chiedere anche il rimborso – vedi precedente punto e).

 

     Tutto il procedimento descritto è obbligatorio per i contribuenti con volumi d’affari superiori ai 360 milioni (ma NB vedi il paragrafo 3 e l’innalzamento del limite a 600 milioni) per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per gli esercenti altre attività. Le associazioni sportive che si trovassero, per la loro eventuale attività commerciale accessoria agli scopi principali, al di sotto dei limiti dei 360 milioni per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per gli esercenti altre attività possono godere del regime semplificato ai fini d’IVA. Possibilità concesse sono:

a) semplificazioni in ordine alla fatturazione e registrazione (tenute di un semplice bollettario a madre e figlia che sostituisce il registro delle fatture emesse);

b) semplificazioni in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti (effettuabili trimestralmente) (vedi precedente punto h).

Esenti dal regime Iva precedentemente illustrato sono anche i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/91.

 


5) LE IMPOSTE DIRETTE

 

     Le associazioni sportive sono soggetti passivi ai fini dell’IRPEG. Il reddito complessivo delle associazioni sportive è composto dalla somma dei seguenti redditi, determinati distintamente per ciascuna categoria secondo le proprie regole, indipendentemente dal luogo di produzione dalla loro destinazione:

a) Redditi fondiari.

b) Redditi di capitale.

c) Redditi di impresa.

d) Redditi diversi.

 

     Sono invece esclusi dal reddito complessivo:

I.   I redditi esenti da imposta.

II.  Le prestazioni di servizi non imprenditoriali (ex art 2195 c.c.).

III. I redditi soggetti a ritenuta d’imposta.

IV. Le quote associative dei soci.

V.  Le raccolte pubbliche di fondi.

 

     Sono deducibili dal reddito complessivo:

A. I canoni, livelli e censi gravanti sugli immobili.

B. Le somme corrisposte a dipendenti chiamati a svolgere pubbliche funzioni.

C. I contributi a paesi in via di sviluppo.

D. L’INVIM decennale.

 

     L’imposta lorda è determinata applicando, al reddito complessivo netto, l’aliquota proporzionale del 37%.

     Sono detraibili dall’imposta lorda:

1. Gli interessi passivi per mutui agrari.

2. Le spese di restauro dei beni vincolanti.

3. Le erogazioni liberali verso organismi aventi finalità culturali e artistiche.

4. Le donazioni verso organismi aventi finalità culturali e artistiche.

5. Le erogazioni liberali, fino al 2% del reddito complessivo, per realizzazioni di strutture e produzione nello spettacolo.

6. I contributi associativi fino a 2,5 milioni verso società di mutuo soccorso.

 

     Il risultato ottenuto costituisce l’imposta netta dovuta. La dichiarazione dei redditi è annuale, relativa ai redditi dell’anno precedente, compilata su un modello unico valido ai fini IRPEG, IVA, IRAP, e in caso di scritture contabili obbligatorie, anche in mancanza di redditi. I termini di presentazione sono variabili secondo le varie situazioni previste dalla legge. La dichiarazione costituisce atto formale per il pagamento delle imposte, a saldo e in acconto, e per la richiesta di eventuale rimborso. Tutta la documentazione deve essere conservata secondo il termine civilistico di 10 anni (vedi meglio paragrafo.

 

 

6) LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.133/99 ART. 25

 

     Anzitutto l’art. 25 della L. 133/99 (che si rivolge alle associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché siano riconosciute da enti di promozione sportiva) ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni contenute nella L. 398/91 (ossia che abbiano effettuato l’opzione prevista da tale normativa). L’agevolazione in argomento consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari proventi (quali: quelli conseguiti nello svolgimento di attività commerciale connesse con gli scopi istituzionali; ancora quelli conseguiti a seguito di raccolte fondi effettuate con qualsivoglia modalità). La norma in esame introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento milioni di lire. Requisiti per fruire dell’agevolazione sono: occasionalità e saltuarietà (NB vedi il paragrafo 8) delle raccolta fondi e delle attività; conseguimento dei proventi nell’ambito di massimo due manifestazioni per periodo d’imposta; i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo d’imposta.

     Circa le novità apportate dall’articolo in esame in riferimento agli emolumenti corrisposti dalle società, dalle associazioni e dagli enti sportivi, occorre richiamare la recente modifica apportata dal collegato alla Finanziaria 2000 (NB vedi paragrafo 10).

 

 

7) IL REGIME SPECIALE DELLA L. 398/91

 

     La legge 398/91 costituisce un ulteriore regime forfetario speciale per il calcolo dell’IVA e del reddito imponibile. Possono usufruirne le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro, affiliate al CONI, o alle Federazioni sportive nazionali, o agli enti nazionali di promozione sportiva. Per usufruire occorre non aver conseguito nell’esercizio d’imposta precedente, coincidente o meno con l’anno solare, proventi derivanti da attività commerciali superiori ai 360 milioni di lire (che diventano 460 milioni di lire con le massimo due manifestazioni sportive organizzabili nell’anno). Prima dell’inizio dell’anno di applicazione occorre esercitare apposita opzione presso l’ufficio SIAE competente secondo le disposizioni di cui al DPR 442/97 (e vedi paragrafo 4 punto h)); l’opzione vale fino a revoca e comunque per 5 anni, a meno che non venga superato il limite dimensionale dei ricavi. Gli enti in regime della legge 398/91 sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi previsti dalla legge IVA. Gli stessi devono però osservare semplici obblighi contabili e conservare la documentazione prodotta e ricevuta. L’IVA dovuta è calcolata forfetariamente sui proventi incassati e versata trimestralmente. La L. 133/99, fra le altre cose, ha fornito delle ottime facilitazioni per garantire un certo autofinanziamento delle stesse. È stato stabilito che le associazioni sportive che si avvalgono della L.398/91 non vedono concorrere a formare reddito imponibile:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (NB vedi paragrafo 9);

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità (proventi percepiti in via occasionale e saltuaria e comunque per numero complessivo non superiore a due eventi per anno di importo complessivo non superiore a 100 milioni di lire).

 

     Esempi di proventi possono essere:

1) somministrazione di alimenti e bevande;

2) vendita di materiale sportivo;

3) vendita di gadgets pubblicitari;

4) sponsorizzazioni (di cui l'IVA al 10%);

5) cene sociali;

6) lotterie, ecc.

 

     Il reddito imponibile è determinato con un modesto coefficiente (passato dal 6% al 3%) di redditività in maniera forfettaria. In caso di superamento del limite di 360 milioni in corso d’anno, si applica il regime ordinario dal mese successivo.


 

8) IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

 

     Il collegato alla Finanziaria di dicembre 2000, la legge n.342, ha apportato importanti modifiche.

     Anzitutto il comma 2, lett. a) art. 37 l. 342/2000, ha modificato l’art. 25 della l. 133/99. In particolare, il nuovo art. 25 ha innovato in materia di disciplina dei proventi occasionali e saltuari di cui al precedente sostituito 1 comma. La nuova formulazione non prevede più l’obbligo della sussistenza delle condizioni di occasionalità e saltuarietà ai fini dell’agevolazione dei proventi commerciali delle associazioni sportive che optano per la l. 398/91. La disposizione, che retroagisce al 1° gennaio 2000 ma che fa salvi, comunque, tutti i comportamenti difformi messi in atto in precedenza purché in regola con la precedente normativa, si riferiscono complessivamente ad entrambe le tipologie di proventi:

a) realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

 

     È opportuno precisare che, ai fini IVA, mentre questi ultimi proventi, quelli derivanti dalla raccolta pubblica di fondi sono esclusi, ex art. 2 comma 2 del D.Lgs n. 460/97, da ogni altro tributo, la nuova formulazione porta a ritenere che sui proventi di cui alla sopracitata lett. a) vada applicata l’IVA: e ciò a seguito dell’eliminazione dei requisiti di occasionalità e saltuarietà che permettevano la non applicabilità del tributo stesso.

     Poi è da rilevare le modifiche apportate alla disciplina delle erogazioni liberali, regolate, ora, all’art. 37 comma 1 lett. a) b) ed e) della l. 342/2000. Con la lett. a) si conferma la possibilità di calcolare la detrazione relativamente alle erogazioni in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ma l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19%, ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante da assoggettare ad IRPEF è elevato a lire 2 milioni. Con la lett. e) del medesimo comma 1 viene confermata anche l’analoga detrazione a favore dei soggetti IRPEG, eliminando, però, la previsione della riduzione a metà dell’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19%, per cui detto importo sale anche per i soggetti in argomento a lire 2 milioni. Con la lett. b) è stata, poi, introdotta un’agevolazione alternativa: i soggetti che esercitano attività d’impresa potranno dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito d’impresa, le erogazioni liberali in denaro fino a 2 milioni di lire o per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche.

     E ancora l’art. 37 ha apportato profonde modifiche alla disciplina dei compensi corrisposti dalle società, dalle associazioni e dagli enti sportivi fornendo un impianto normativo radicalmente diverso dal precedente (vedi paragrafo 10).

 

 

9) LE VOCI DI ENTRATA DELLE ASSOCIAZIONI

 

     Le principali voci di entrata per le associazioni sportive dilettantistiche si caratterizzano con le seguenti:

1°) Quote associative.

2°) Altre somme versate dai soci.

3°) Altri proventi da terzi.

4°) Contributi (da enti pubblici o privati o da terzi).

5°) Proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

6°) Erogazioni liberali.

 

     Il versamento della quota associativa, nei termini e modi stabiliti dallo statuto, attribuisce al singolo il diritto a partecipare all’associazione. La quota associativa non è soggetta ad Iva e, al pari delle altre entrate istituzionale, non concorre a formare il reddito imponibile dell’ente.

     Ma può capitare che negli enti sportivi i soci versino somme in aggiunta alla quota associativa (ad esempio la quota-campo quando si accede al campo da giuoco). Su tali somme si opera una decomercializzazione nel senso che tale prassi, comune in determinati enti (tra cui le associazioni sportive) e inevitabile per realizzare lo scambio di quei determinati servizi, comporta un traslamento dall’ambito commerciale a quello istituzionale non applicandosi né le imposte dirette né l’Iva. Condizione necessaria è che le attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

     Per le associazioni sportive, poi, non sono da considerarsi commerciali le prestazioni non rientranti nell’articolo 2195 cod. civ. rese in conformità alle finalità istituzionali e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. Si tratta di attività per le quali non vi è una specifica organizzazione e per le quali è possibile solo il rimborso dei costi diretti. I proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali erano trattati alla stregua delle raccolte pubbliche di fondi, ossia con il riferimento ai presupposti di saltuarietà e occasionalità: ciò permetteva agli enti optanti per la 398/91 di non vedersi assoggettare tali introiti a tassazione. Ma è di doverosa annotazione che il comma 2 lett. a) art. 37 L.342/2000 ha innovato la materia: la nuova formulazione legislativa non prevede più l’obbligo della sussistenza delle condizioni di occasionalità e saltuarietà ai fini dell’agevolazione dei proventi realizzati. Di conseguenza questa modifica porta a ritenere che sui proventi stessi vada applicata l’Iva, a seguito dell’eliminazione dei requisiti suindicati che permettevano la non applicabilità del tributo stesso.

     Sia gli enti pubblici (Comuni, Province ecc.) che gli enti privati e le società, il Coni e le Federazioni Sportive Nazionali, possono concedere contributi alle associazioni sportive. Costituiscono queste le entrate tipiche dell’attività istituzionale una volta riconosciute a fondo perduto. Diverso trattamento fiscale compete a quei contributi che vengono erogati per prestazioni definite: in tal caso l’attività è da considerare commerciale con i conseguenti adempimenti contabili e fiscali. Ma ex articolo 108 comma2-bis lett. b) del TUIR Dpr 917/86 i contributi erogati sulla base di una specifica convenzione con l’ente pubblico che siano stati riconosciuti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti precettori, pur mantenendo il proprio carattere commerciale, non sono soggetti a tassazione.

     E può capitare che l’associazione sportiva organizzi una raccolta pubblica di fondi al fine di finanziare la propria attività. La normativa fiscale è agevolativa per tali raccolte. Queste si realizzano tramite l’acquisizione di denaro da parte di terzi, in occorrenza di determinati eventi. Perché si possa realizzare l’agevolazione in commento, occorre che la raccolta fondi sia organizzata in concomitanza di eventi, manifestazioni, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione. Ma è altrettanto imposto che tali eventi per la raccolte fondi agevolabili, non possano essere più di 2 all’anno. E se ciò è espressamente previsto per le associazioni che abbiano optato per la L.398/91, nessun limite si prevede per gli enti non optanti per quel regime: si ritiene opportuno che anche le suddette associazioni, non superino il limite di 2 eventi all’anno in contesti occasionali e saltuari. Il volume massimo delle entrate derivanti dalle raccolte in oggetto, non potrà superare il limite di 100 milioni stabilito con decreto ministeriale 10 novembre 1999 per gli enti in 398, mentre per quelli fuori dalla 398 non è stato stabilito alcun limite. E a fronte dell’offerta, l’ente può concedere un bene o un servizio purché di modico valore. Sotto il profilo degli adempimenti fiscali l’associazione sportiva deve, entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e per ogni colletta, redigere apposito rendiconto, anche eventualmente accompagnato da un’apposita relazione illustrativa. Tale adempimento è previsto per gli enti fuori dalla 398, non aventi alcun limite massimo ai fondi, mentre per quelli in 398, in via di interpretazione estensiva, si ritiene che vada ugualmente redatto il rendiconto.

     Le erogazioni liberali costituiscono, poi, quelle somme spontaneamente elargite da terzi senza pretendere una controprestazione in cambio. L’articolo 37 del collegato alla Finanziaria 2000 ne ha poi modificato la disciplina. Le erogazioni effettuate da persone fisiche possono essere detratte dall’Irpef delle stesse nella misura pari al 19%, per un importo massimo di lire 2 milioni per ciascun periodo d’imposta: la detrazione massima consentita è quindi pari a 380.000 lire. Se i soggetti eroganti sono soggetti Irpeg, questi potranno detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% della liberalità che non può superare i 2 milioni di lire. Le imprese oltre al suddetto limite possono dedurre dal proprio reddito erogazioni non superiori al 2% del reddito di impresa.

 

 

10) IL SOSTITUTO D’IMPOSTA, GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI

 

     Le associazioni sportive assumono obblighi di sostituiti d’imposta nei confronti di:

a) lavoratori dipendenti;

b) lavoratori autonomi;

c) prestatori di collaborazione coordinate e continuative (NB le associazioni sportive che pagano compensi di lavoro autonomo occasionale, di importo inferiore a L. 50.000, non effettuano la ritenuta, sempreché i compensi non costituiscano acconto di maggiori importi);

d) sportivi dilettanti.

 

     Nei confronti dei sostituiti indicati alle lettere (a), (b), (c), è obbligatorio effettuare una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito. Per i compensi, rimborsi e le indennità, corrisposti a sportivi dilettanti, è obbligatorio effettuare una ritenuta a titolo d’imposta, sulle somme eccedenti i limiti di legge. Sia i sostituti d’imposta, sia i sostituiti, devono ubbidire a particolari obblighi formali: le associazioni sportive che pagano, hanno l’obbligo di certificare a ciascun sostituito, le ritenute alla fonte effettuate; a fine esercizio, poi, devono presentare apposita dichiarazione mod. 770. Questa deve essere debitamente compilata: da quest’anno il modello 770 non può più essere presentato in posta o in banca ma va necessariamente trasmesso all’amministrazione finanziaria attraverso il canale telematico per mezzo dei soggetti appositamente abilitati. Il modello 770 va presentato da solo. Se però deve essere compilato per meno di 20 soggetti, esso può essere compreso nella dichiarazione unificata (modello UNICO2001): in tal caso il termine di trasmissione telematica del modello UNICO slitta al 31 ottobre.

     Impianto normativo completamente cambiato riguarda l’ambito degli emolumenti effettuati dalle società, dalle associazioni e dagli enti sportivi. Il collegato alla finanziaria 2001 ha innalzato la c.d. franchigia (soglia sotto la quale non si pagano imposte) da 6 a 10 milioni all’anno. L’art. 37 della l. 342/2000, comma 1 lett. c), in particolare, inserisce tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. E notasi che con recente risoluzione n. 34 del 26 marzo scorso, a seguito di specifica richiesta de Coni, le Finanze hanno chiarito l’ambito del concetto di esercizio diretto in relazione al quale è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali. I compensi sono sottoposti allo specifico regime fiscale agevolato sono:

- I primi 10 milioni corrisposti non concorrono alla formazione del reddito e non sono soggetti a ritenuta;

- I successivi 40 milioni di lire sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (18,5% + addiz.: NB dal 1/1/2001 l’aliquota scende da 18,5% a 18%);

- Gli ulteriori compensi erogati sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto con applicazione delle abituali aliquote.

 

     Secondo l’amministrazione finanziaria il legislatore ha voluto delimitare l’ambito di applicazione della disciplina in esame ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, ossia:

- Atleti dilettanti;

- Allenatori;

- Giudici di gara (ma non per la direzione di gare professionistiche);

- I commissari speciali;

- I dirigenti dell’associazione, che presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone di fatto il regolare svolgimento (*).

 

     Non rientrano, invece, i soggetti che a beneficio delle associazioni svolgono mera attività amministrativa. Sono ancora esclusi i compensi corrisposti all’atleta professionista impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.

Nella risoluzione 39/E del 3 aprile, l’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che coloro che hanno percepito solo redditi sotto la franchigia e coloro che hanno percepito solo compensi dell’attività sportiva sotto i 50 milioni complessivi, non devono compilare il modello UNICO 2001. Se però ai compensi dell’attività sportiva si aggiungono altri redditi allora la dichiarazione deve sempre essere presentata.

 

(*) Le Finanze, con risoluzione n. 34 del 26 marzo 2001, in virtù della specifica richiesta avanzata dal CONI, hanno chiarito l’ambito del concetto di “esercizio diretto” proposto nel collegato alla finanziaria, parificando la posizione dei dirigenti che partecipino direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a quella degli atleti.


 

11) LE DICHIARAZIONI

 

     Inizialmente risultavano poco chiari gli accertamenti da ottemperare sia da parte delle associazioni sportive sia da parte delle persone fisiche (atleti, tecnici e dirigenti sportivi) in riferimento ai compensi erogati/percepiti nell’anno 2000. Recenti risoluzioni da parte del Ministero hanno apportato decisivi chiarimenti in materia.

     Con l’emanazione della risoluzione 39/E del 3-4-01 il Ministero ha chiarito che i percepienti di redditi di cui all’art. 81 comma 1, lett. m) sono tenuti alla compilazione del modello Unico 2001 solo quando:

- abbiano percepito nel 2000 somme superiori a 50 milioni;

- abbiano percepito nel 2000 somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non superiori a 50 milioni e siano titolari di altri redditi di natura diversa.

     Quindi, di converso, la medesima risoluzione indica che non saranno tenuti alla compilazione del modello Unico i soggetti che nel corso del 2000 hanno percepito:

- somme ricomprese nella fascia esente di 6 o 10 milioni;

- somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta qualora tali somme costituiscano l’unico reddito del percipiente.

     Potranno effettuare la dichiarazione nel modello 730 quei soggetti che hanno percepito compensi che non hanno superato il limite che non concorre alla formazione del reddito di 6 milioni (fino al 9 dicembre 2000) portati a 10 milioni (dal 10 dicembre fino al 31 dicembre).

     Nel modello 770, le associazioni sportive che hanno l’obbligo di effettuare le dichiarazioni dei sostituti di imposta, in quanto soggetti che nel 2000 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL, devono indicare nel relativo riquadro i compensi sportivi erogati anche se non soggetti a ritenuta. Importante ricordare che tale dichiarazione per i soggetti che hanno esercizio non coincidente con l’anno solare, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione in forma autonoma (non unificata all’UNICO) così come quelle associazioni che pur avendo esercizio coincidente con l’anno solare devono presentare dichiarazioni per più di 20 soggetti.

 

     E vediamo ora nel dettaglio le singole dichiarazioni:

- UNICO per gli sportivi: se ad esempio fino al 9 dicembre 2000 ha percepito 40 milioni sui quali sono state applicate le ritenute Irpef e addizionali regionale e dal 10 al 31 dicembre ha percepito 30 milioni e relative ritenute, poiché lo sportivo ha percepito compensi annui che nel complesso hanno superato la somma di 50 milioni, dovrà compilare i quadri Rl, Rn e Rv del modello UNICO, oltre al frontespizio. Nella dichiarazione dovrà essere determinata l’aliquota Irpef applicabile sulle somme eccedenti i 50 milioni: quindi occorre calcolare l’Irpef su quei 20 milioni (del nostro esempio) per i quali la ritenuta risulta effettuata a titolo di acconto.

- Modello 770: a partire da quest’anno sono obbligati alla trasmissione telematica diretta (online, reti ministeriali Entratel o Internet) le associazioni sportive dilettantistiche che erano tenute nel 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica, o che sono tenute, nel 2001, a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata. Il modello va presentato da solo. Se però deve essere compilato per meno di 20 soggetti, esso può essere compreso nella dichiarazione unificata (modello UNICO2001): e in tal caso il termine ultimo di trasmissione telematica del modello UNICO compreso del 770 slitta al 31 ottobre.

- UNICO per gli enti: dopo aver trattato dell’UNICO per gli sportivi e del modello 770, trattiamo del modello UNICO2001 per gli enti. La scadenza per il versamento è fissata al 20 giugno per tutte le associazioni con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e termine statuario per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile. Il versamento può essere posticipato fino al 20 luglio ma, in tale ipotesi, si dovrà applicare alle somme da versare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tutte le associazioni che invece coincidono con l’anno solare ma i cui statuti non prevedono che l’approvazione del bilancio debba avvenire entro un determinato giorno dell’anno, devono invece effettuare i versamenti delle imposte che risultano dalla dichiarazione entro il 20 luglio senza alcuna maggiorazione. La presentazione del modello andrà fatta ad un qualsiasi ufficio bancario o postale a meno che non venga effettuata per via telematica (vedi punto precedente).

 

 

12) LE PROCEDURE DI CONTROLLO

 

     Esigenze di trasparenza e di antielusione hanno imposto il controllo dei movimenti finanziari delle associazioni sportive. Il tutto è stato ottenuto con la L.133/99 articolo 25 comma 5 (così come modificato da ultimo dall’articolo 37 comma 2 lett. a) della legge 342/2000) che ha realizzato una riduzione della pressione fiscale in capo alle associazioni, accompagnata ad una notevole intensificazione dei controlli, finalizzati a garantire l’esistenza dell’effettiva condizione tributaria.

     La normativa è rivolta, a prescindere dal regime contabile adottato, a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche (anche societari e cooperativi). Ne sono esclusi i piccoli gruppi sportivi che hanno come unica movimentazione la raccolta di quote tra i soci per l’iscrizione al campionato o torneo, e la persona fisica che, pur appartenendo ad un gruppo sportivo, si iscrive singolarmente ad una competizione. Si stabilisce che ogni versamento nelle casse dell’associazione, di importo superiore al 1.000.000 di lire, deve essere fatto esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancario, o bancomat, oppure assegni non trasferibili. Rientrano nel vincolo di legge le quote associative, i contributi, le erogazioni liberali, i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile. Anche i pagamenti di importi superiori al 1.000.000 di lire, effettuati dalle associazioni sportive, devono essere eseguiti con le stesse modalità. Non sono invece previste particolari modalità per i pagamenti di importo pari o inferiore a 1.000.000 di lire, così come per gli incassi. Unico obbligo la conservazione della relativa documentazione.

     Le conseguenze della irregolare modalità di gestione delle entrate ed uscite sono stabilite ex art.4 comma 3 del DM 347/99: in particolare i pagamenti o i versamenti effettuati con modalità diverse da quelle previste precedentemente concorrono rispettivamente a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito della persona erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima. Ulteriormente ci sarà l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs 471/97 (pari a pene pecuniarie da 500.000 lire a 4 milioni).

 

 

13) I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

 

     Le associazioni sportive sono tenute a versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativamente ai rapporti di lavoro dipendente instaurati. I contributi sono conteggiati e trattenuti dall’associazione che provvede al versamento, nelle forme di legge, unitamente a quelli a proprio carico. Devono poi trattenere la quota di contributi a carico del prestatore di collaborazione coordinata e continuativa e versarla unitamente alla parte a proprio carico. Sono poi, le associazioni, soggette ad effettuare le denunce periodiche stabilite dalla legge. Le associazioni sportive inoltre sono tenute ad assicurare i lavoratori dipendenti ed i prestatori di collaborazione coordinata e continuativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     Importanti modifiche sono state apportate dalla legge 342/2000. Dal 2000 il fisco ha deciso che le indennità, i rimborsi, i premi e i compensi pagati dalle associazioni sportive dilettantistiche non siano più da considerare tra le collaborazioni coordinate e continuative, finendo, invece, tra i redditi diversi. Ciò permette a tali compensi magari un trattamento migliore, ma fa scomparire il presupposto per il contributo da versare all’Inps. Anche lo stesso Inps, nella circolare 32/2001, ha confermato che gli sportivi dilettanti non sono più obbligati a pagare il contributo previdenziale non fornendo più collaborazioni coordinate e continuative. Scompare, perciò, qualsiasi obbligo previdenziale, perché sui redditi diversi non è dovuto alcun contributo pensionistico obbligatorio. Ma se tale modifica decorre dal 1° gennaio 2000, vorrà dire che chi ha pagato il 10% o il 13% all’Inps durante l’anno passato, non potrà chiedere di riavere indietro quei versamenti. La situazione è complessa anche sotto l’aspetto delle somme versate ormai da anni: anzitutto l’Inps richiede ai collaboratori almeno 5 anni di versamenti sia per la pensione di vecchiaia sia per l’assegno di invalidità sia per l’inabilità; poi, solo se si ha un’età tra i 60 e i 65 anni, anche non raggiungendo il diritto a nessuna pensione, si può chiedere all’Inps il rimborso di quanto versato. Ma che si richieda una pensione c.d. supplementare o che si domandi di proseguire i versamenti nella gestione separata su base volontaria, si attende l’esito delle richieste fatte al riguardo dall’Inps ai Ministeri competenti.

     Con nota del 2 maggio 2001, l’Inail ha poi reso noto che non sono soggetti all’obbligo assicurativo ex articolo 5 D.Lgs. 38/2000 (finalizzato ad estendere l’obbligo assicurativo ai collaboratori che utilizzino strumenti «pericolosi») coloro che, in conseguenza dell’esercizio diretto di attività sportive percepiscono compensi ex articolo 37 L. 342/2000. L’Inail riprende con tale nota quanto già precisato dall’Inps nella circolare n. 32: questi redditi saranno da qualificare come diversi, e quindi non sono riconducibili alle fattispecie lavorative con obbligo di copertura assicurativa. Rimangono, invece, soggetti all’obbligo assicurativo ai fini Inail, tutte quelle figure inquadrate dagli enti sportivi come lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (sussistendo il presupposto di rischio di cui al D.Lgs. 38/2000).

 

 

14) L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

 

     Dal 1° gennaio 2000 è stata abolita l’imposta sugli spettacoli ed è stata attuata la completa revisione dell’imposizione sulle attività spettacolistiche. Il nuovo sistema prevede lo spostamento del presupposto impositivo dalla fruizione dell’evento spettacolistico all’organizzazione dello stesso. Gli eventi di spettacolo sono quindi stati divisi in due categorie:

a) intrattenimenti;

b) spettacoli ed altre attività.

 

     Gli eventi classificati come intrattenimenti sono individuati dalla legge (D.Lgs. 60/99 con previsione delle aliquote da un minimo di 8% ad un massimo del 60%). Solo per essi è prevista l’applicazione della nuova imposta sugli intrattenimenti (e sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti si applica anche l’imposta IVA). Per gli eventi della categoria b) (tra cui anche gli spettacoli sportivi) è prevista l’applicazione della sola imposta IVA (inoltre l’aliquota IVA per gli spettacoli sportivi con ingresso fino a 25.000 lire, al netto d’IVA, è ridotta al 10%, rimanendo del 20% per le altre attività).

     La legge detta le norme per individuare:

- i soggetti passivi: sono coloro che organizzano gli eventi. Le associazioni sportive acquistano la qualifica di soggetti passivi se mettono in atto, anche occasionalmente, uno o più degli eventi previsti dalla legge;

- determinare la base imponibile: è costituita dall’importo dei singoli biglietti venduti e da altre voci (per le manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, la base imponibile è ridotta del 50%);

- calcolare l’imposta: l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota prevista. L’IVA è determinata sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;

- effettuare il pagamento: il pagamento dell’imposta è effettuato con diverse modalità a seconda che l’attività sia a carattere continuativo svolte in un mese solare (pagamento entro il giorno 16 del mese successivo) o a carattere occasionale (pagamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello della conclusione dell’evento).

 

     Vengono fissate anche nuove procedure di certificazione dei corrispettivi a mezzo di misuratori fiscali (la circolare 7/9/2000 n. 165 introduce l’obbligo per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario della L.398/91 di installare i registratori di cassa) e dettati obblighi contabili semplificati. Le associazioni sportive devono inoltre, entro 10 giorni dal termine dell’esercizio, presentare agli uffici SIAE apposita dichiarazione dell’ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.



15) I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

 

     Le associazioni sportive sono interessate all’applicazione di importanti tributi locali. In relazione all’importanza ed alla diffusione che essi rivestono troviamo:

- Imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP) di cui sono previste diverse modalità di applicazione per:

  1) associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale non commerciale;

  2) associazioni che svolgono, accanto a quella istituzionale, anche attività commerciale accessoria ed ausiliaria in regime ordinario di determinazione del reddito;

  3) associazioni che svolgono attività commerciale, ausiliaria a quella istituzionale, usufruendo di uno dei regimi forfetari di determinazione del reddito. L’IRAP è calcolata in percentuale pari al 4,25% della base imponibile. Tale imposta ha rappresentato e rappresenta un maggior costo di gestione delle attività sportive.

- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui sono previste esenzioni per le palestre destinate all’attività sportiva. Il tributo è riscosso mediante ruoli e cartelle esattoriali.

- Tassa e canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP) di cui sono previste riduzioni fino al 10% in presenza di canoni non ricognitori (Cfr. L.549/95).

- Diritti sulle pubbliche affissioni di cui è prevista la riduzione al 50% (e ciò in quanto si riferisce ad associazioni sportive non aventi scopo di lucro).

- Imposta comunale sulla pubblicità di cui è prevista la riduzione al 50% (anche qui in quanto si riferisce ad associazioni sportive non aventi scopo di lucro).

- Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui è prevista l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente all’attività istituzionale.

 

     Altri tributi locali minori interessano le associazioni sportive solo in casi particolari (es. tasse sulle concessioni regionali, imposta provinciale di trascrizione etc.).

 

 

16) LA SPONSORIZZAZIONE COME FONTE DI FINANZIAMENTO

 

     La sponsorizzazione è uno strumento della comunicazione: è un incontro, un matrimonio (sponsor, dal latino sponsales, significa nozze). Una parte, lo sponsor, dà fondamentalmente denaro. La controparte, nel nostro caso la società sportiva, dà essenzialmente opportunità di comunicazione. Le sponsorizzazioni sono la principale fonte di finanziamento dello sport non solo professionistico ma anche dilettantistico. Al giorno d’oggi la sponsorizzazione sportiva è molto sviluppata in conseguenza dell’audience diretta ed indiretta che lo sport di per se stesso genera. Possibili interessati (sponsor) possono essere così individuati:

- Aziende che producono e distribuiscono articoli tecnici essenziali per la pratica sportiva;

- Aziende che producono e distribuiscono beni ausiliari alla pratica sportiva;

- Aziende industriali produttrici di altri beni;

- Produttori di servizi in genere.

 

     I contratti di sponsorizzazione sono contratti atipici, cioè non sono disciplinati dal Legislatore. Appartengono alla categoria dei contratti pubblici e seguono le norme generali dei contratti del codice civile. Sono a titolo oneroso e si perfezionano con il consenso manifestato da entrambe le parti senza particolari formalità. Esistono, comunque, precise norme dettate dalle federazioni sportive nazionali che devono essere scrupolosamente osservate. Queste norme mirano essenzialmente a tutelare l’autonomia dello sport nei confronti degli interessi dello sponsor, lo status di atleta dilettante ecc. naturalmente i contratti di sponsorizzazione non possono contravvenire alle norme sulla concorrenza ed ai divieti inerenti ai prodotti nocivi alla salute. Ai fini fiscali è importante definire un arco temporale interessato agli accordi, e si ricorda che le prestazioni di sponsorizzazione derivanti da un contratto sono soggette all’Iva mentre per il contratto stesso la registrazione è solo in caso d’uso. E’ opportuno inserire, infine, nel contratto, una clausola arbitrale per definire la risoluzione delle eventuali controversie.

     La sponsorizzazione sportiva si presenta generalmente sotto tre aspetti differenti a seconda che riguardi:

a) Una squadra: le sponsorizzazioni variano, nei modi, a seconda delle regole della Federazione in vigore e delle necessità sia dello sponsor sia dello sponsorizzato;

b) Un singolo atleta: occorre fare una attenta distinzione tra le categorie della sponsorizzazione e della pubblicità testimoniale: si tratterrà della prima se prevalgono i segni distintivi dello sponsor; si parlerà della seconda se l’atleta viene utilizzato per lanciare un messaggio diretto al pubblico, riguardante il prodotto da pubblicizzare;

c) Una manifestazione: qui occorre distinguere tra piccola e grande manifestazione, poiché nella prima accade sovente che lo sponsor sia anche il promotore della manifestazione, e che si tratti di uno sponsor unico, mentre nella seconda si vede spesso la partecipazione di più sponsor (pool).

 

     Con sarcasmo è stato rilevato che "in Italia si sponsorizzano le squadre di calcio, mentre negli USA le università". E gli eventi sponsorizzabili possono essere classificati in due grandi categorie:

1- eventi consolidati;

2- eventi nuovi.

     I primi sono certamente economicamente più dispendiosi, dato che garantiscono un’audience maggiore; i secondi comportano un investimento di minore entità. E le situazioni nelle quali il bisogno è quello di esporre un marchio, posizionarlo, lanciare un prodotto, presuppongono che l’investimento sia destinato a rientrare in un budget promozionale e pubblicitario che, in via generale, non rappresenta mai più del 10% del fatturato dell’impresa. E’ quindi presumibile che i fondi da destinare alla sponsorizzazione non siano mai superiori al 2-4% del giro d’affari. In pratica se una società sportiva necessità di una sponsorizzazione di circa 500 milioni di lire all’anno, dovrà cercare il suo sponsor tra le aziende che hanno un fatturato di almeno 150 miliardi di lire.

     Qualora l’associazione sportiva dilettantistica non abbia optato per il regime di cui alla L. 398/91, il regime forfetario Iva trova applicazione solo per le prestazioni che concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, con esclusione, quindi, dei proventi pubblicitari, che vanno in tal caso assoggettati ad Iva nei modi ordinari.

     Per le associazioni sportive optanti per il regime ex L. 398/91 è importante distinguere i ricavi derivanti da pubblicità da quelli per sponsorizzazioni. Il relativo trattamento Iva risulta, infatti, diverso in un caso e nell’altro. Posto che l’insorgere del presupposto per l’applicazione dell’Iva si collega alla professionalità dell’esercizio dell’attività economica (non divenendo soggetta ad Iva l’evento occasionale sponsorizzato ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72) tali soggetti liquidano l’Iva forfetariamente: la somma da versare sarà determinata applicando all’Iva relativa alle operazioni imponibili le percentuali di detrazione forfetaria ex art. 74 D.P.R. 633/72, ossia:

- 50% in generale;

- 10% per le operazioni di sponsorizzazione;

- 33% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e radiofonica.

     Per capirci meglio, se un’associazione nel periodo di riferimento, ha emesso fattura da sponsorizzazione per complessive L. 10 milioni, sulle quali è stata addebitata Iva per L. 2 milioni (20% di 10 milioni), l’imposta da versare si determinerà applicando alla somma di lire 2 milioni la percentuale del 10%: si verseranno, quindi 1,8 milioni. E per procedere ad una corretta contabilizzazione dei proventi, le associazioni in 398 dovranno, quindi, utilizzare due distinte colonne del modello dei contribuenti "minori" di cui al DM 11 febbraio 1997: in una colonna dovrà essere evidenziata l’imposta cui compete la detrazione del 50% (per pubblicità) mentre nell’altra dovrà essere evidenziata l’imposta cui compete la detrazione del 10% (per sponsorizzazioni). E l’associazione, quando incassa un corrispettivo da sponsorizzazione, per prima cosa dovrà emettere fattura indicando il corrispettivo e l’importo dell’imposta, determinata come sopra. La fattura, datata e numerata in ordine progressivo, va emessa in duplice esemplare al momento in cui avviene il pagamento, o a discrezione, anche anticipatamente al pagamento stesso. Gli elementi obbligatori della fattura sono indicati ex art.21 de D.P.R. 633/72. La fattura dovrà essere annotata nel registro dei contribuenti minori (vedi prima), annotazione da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata emessa la fattura. Per ogni trimestre l’associazione deve poi procedere alla liquidazione dell’imposta da versare: questa avviene entro il giorno 16 maggio (per i primi 3 mesi dell’anno) e così via (il 16 agosto, il 16 novembre,il 16 febbraio dell’anno successivo). Dal punto di vista dell’Irpeg, invece, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà applicare al totale dei proventi per sponsorizzazione la percentuale di redditività pari al 3%. Per l’Irap, infine, l’imposta si determina applicando l’aliquota del 4,25% alla base imponibile.


 

17) LA RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

 

     Nel gestire un’attività sportiva ci si può imbattere in diverse problematiche, che possono comportare determinate responsabilità: esempio in caso di non corretta od omessa tenuta dei registri contabili (si applicano le sanzioni da 2 a 15 milioni di lire) oppure in caso di non corretta organizzazione delle manifestazioni sportive (NB ex L.966/65 e DM 261/96 si prevede quando occorre richiedere un servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo). Ma non solo, gli stessi fruitori di spettacoli di ogni genere sono assoggettabili a responsabilità: esempio coloro che saranno sorpresi senza biglietto, oppure con un biglietto di importo inferiore a quello previsto, dovranno pagare una multa compresa tra le 100.000 lire e i 2 milioni. Per i biglietti omaggio è previsto, inoltre, il pagamento dell’IVA da parte dell’esercente, se si supera il limite del 5% dei posti della sala. Multe salate sono previste anche per omissioni e altre irregolarità nella documentazione fiscale, sempre da parte di enti, associazioni o soggetti privati che organizzano spettacoli e attività di intrattenimento. Le sanzioni vanno dal 100% al 200% dell’imponibile non registrato per gli illeciti più gravi e dalle 500.000 lire ai 2 milioni per irregolarità nella documentazione d’appoggio (sono queste le novità principali contenute nella circolare n.165 del 7 settembre 2000 emanata dal Ministero delle Finanze, che fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale degli spettacoli, entrata in vigore dall’anno scorso - 14 settembre 2000 - ).

     E', poi, obbligatorio assicurare i propri aderenti, atleti ed ausiliari sportivi (dirigenti, giudici tecnici, etc.), contro infortuni, malattie e Responsabilità Civile verso terzi (RC). Il tipo di assicurazione da stipulare è una polizza di tipo collettivo: il costo annuo (che nel simpatico gergo delle assicurazione viene chiamato "premio") per questo tipo di polizze varia moltissimo, oltre che in base agli importi assicurati, anche a seconda della compagnia e dell'assicuratore. Esponendo la medesima richiesta (assicurare 100 persone per RC e 20 persone per infortuni) a tre compagnie diverse i "premi" annui sono risultati:

· 1.000.000 Lit infortuni + 500.000 Lit RC = 1.500.000

· 250.000 Lit infortuni + 250.000 Lit RC = 500.000

· 140.000 Lit infortuni + 110.000 Lit RC = 250.000

 

     E’ possibile stipulare a condizioni e con prestazioni particolari, polizza speciali, con premi differenziati e concordati, per particolari categorie di atleti. Oltre ad essere assicurate le conseguenze degli infortuni accaduti durante l’esplicazione dell’attività sportiva oppure durante gli allenamenti, sono assicurati anche i rischi di viaggio, ma limitatamente al tragitto di trasferimento effettuato dalla residenza al luogo della manifestazione. La denuncia deve pervenire entro un determinato termine (per la Sportass entro cinque giorni dal fatto e comunque non oltre il trentesimo giorno da esso). Limiti delle polizze assicurative (ed in particolare della Sportass), che sono su larghissima scala di popolazione sportiva, scaturiscono dalla entità dei capitali assicurati (cd. Massimali), dalle eventuali franchigie relative di invalidità permanente da indennizzare (per la Sportass il 5%), e dalla possibilità molto limitata (per la Sportass addirittura assente), di risarcire le spese necessarie alla guarigione, oppure l’invalidità temporanea, a meno che non si formalizzino particolari polizze per particolari categorie di atleti o di ausiliari sportivi, con il pagamento di particolari premi aggiuntivi concordati. Tutti questi aspetti (massimali, franchigie, spese mediche), devono essere tenuti ben presenti da parte di un dirigente sportivo, nel momento in cui si accinge a stipulare delle polizze con una qualunque Compagnia: è importante personalizzare le polizze in relazione alle reali esigenze o aspettative del gruppo di sportivi che si vuole assicurare.

     Da notare che la Sportass, la "Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi", dopo alcuni anni bui (che culminano recentemente con la perdita di circa 200 mila tesserati della Fipav che si sommano ai mancati introiti del settore dilettanti del calcio come sportivi non più assicurati), tenta ora di riallacciare un dialogo con le Federazioni e gli sportivi in genere aprendo il proprio sito in internet (imminente) dove, per ogni disciplina sportiva, sarà possibile valutare la migliore copertura assicurativa: questo ed altro a conclusione di decenni di monitoraggio degli infortuni sportivi.

     L’organizzatore della manifestazione sportiva promuove la performance di uno o più atleti, con lo scopo di praticare una disciplina sportiva indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori (e naturalmente in caso di pubblico spettacolo troveranno applicazione le disposizioni del T.U. sulle leggi di pubblica sicurezza). La sua responsabilità civile è indipendente da qualsiasi considerazione delle eventuali autorizzazioni necessarie: il loro ottenimento non lo esonera e la loro mancanza non è di per sé stessa produttiva di responsabilità.

     L’organizzatore deve avere cura di predisporre tutte le misure protettive idonee a prevenire eventi dannosi per i gareggianti e per i terzi. La valutazione dell’adeguatezza delle misure preventive deve essere effettuata prioritariamente, in base alla specificità del rischio ed alla probabilità del suo avverarsi, e spetta all’organizzatore dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee. Ne segue che l’evento imprevedibile od eccezionale non può essere addossato a responsabilità dell’organizzatore. Come pure nessuna responsabilità ovviamente insorge se l’attività è stata organizzata in conformità con le cautele usualmente richieste per quel tipo di manifestazione sportiva.

     L’organizzatore deve assicurare che la competizione avvenga senza pericoli per l’incolumità fisica, ed è quindi responsabile verso gli atleti, verso gli spettatori e verso i terzi. La sua responsabilità dura però solo per il tempo della competizione e relativamente al luogo in cui si svolge. Essa si estende però anche alla custodia degli attrezzi da cui può derivare danno e comprende l’apposizione di ripari, segnali, avvisi, istruzioni al pubblico ed ai concorrenti, e l’eventuale attivazione di un servizio di sorveglianza che impedisca l’insorgere di situazioni di pericolo. Naturalmente l’organizzatore risponde per il fatto degli ausiliari, così come è previsto dall’art. 2049 c.c..

Per quanto attiene ai gestori degli impianti sportivi, costoro rispondono in genere, nell’ambito dell’art. 2043 c.c., per l’insidia degli impianti messi a disposizione con riguardo ad un utilizzatore mediocremente attento. Occorre evidentemente distinguere da questa la figura del mero proprietario non gestore dell’impianto. Costui risponde solo per i danni provocati da rovina di edificio se dovuti a sua manutenzione, non ad esempio se il crollo è dovuto ad un fatto imputabile al gestore. Questi deve sottostare alle regole generali di cautela e prudenza onde, se viola tali doveri, a nulla rileva che egli abbia rispettato le norme dettate dalla Federazione competente in ordine alla sicurezza degli impianti.

Inoltre del danno occasionato da un’attività sportiva possono essere chiamati a rispondere gli istruttori, i maestri, gli allenatori, la cui responsabilità può sussistere solidalmente con quella del gestore dell’impianto o dell’organizzatore della manifestazione sportiva (sempre con riferimento all’art 2043 c.c., e per i maestri anche in riferimento all’art. 2048 c.c.)

     Naturalmente nessuno dei soggetti considerati è responsabile quando il danno sia dovuto a fatto esclusivo della vittima, o del praticante dell’attività sportiva, ancorché minore, qualora, in relazione alla fattispecie ed alla capacità di intendere e di volere da riconoscere all’autore del fatto, in base a dati di comune esperienza, emerga una responsabilità personale in base all’art. 2043 codice civile.

     I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi che in assenza dei requisiti per acquisire le specifiche agevolazioni sommariamente elencate nei paragrafi precedenti, si avvalgono dei benefici previsti ovvero violano le norme statuarie sono oltretutto puniti da specifiche sanzioni amministrative. Tali sanzioni sono irrogate dall’ufficio delle entrate territorialmente competente, e di questo si è detto all’inizio del presente paragrafo.

 

 

18) NUOVA FATTISPECIE DI REATO: IL DOPING

 

     A conclusione di questa breve disamina si segnala una novità legislativa, finalizzata alla repressione del fenomeno doping, ossia dell’alterazione dei risultati sportivi derivanti dall’impiego di sostanze dopanti, o meglio l’utilizzo di un intervento esogeno, o clinico, privo di precise indicazioni terapeutiche, al fine di migliorare la proprie prestazioni.

     Con l’intento di tradurre in precetti di legge l’attuazione dei principi e valori richiamati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping del 1989 e ratificata in Italia ex L.522/95, la L.14/12/2000 n. 376 ha dettato una puntuale disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping,.

     E’ doping "la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, cui sono equiparati la somministrazione di farmaci o di sostanze, o l’adozione di pratiche mediche idonee a modificare il contenuto dei controlli relativi all’uso di farmaci dopanti".

     La legge in questione, all’art. 2, prevede che i farmaci, le sostanze ecc. e le pratiche mediche il cui impiego è doping, siano ripartiti in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della Sanità. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi. Altri articoli della suddetta legge definiscono le autorità competenti ai controlli antidoping (artt. da 3 a 8).

     La finalità di repressione delle condotte alusive del divieto doping, previsto dall’art. 1, ha indotto a sanzionare penalmente, ex articolo 9, chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce l’utilizzo dei farmaci, sostanze ecc. di cui all’art. 2 della stessa legge. Ma se le dette pratiche illecite possono essere commesse da chiunque, ove il fatto sia commesso da particolari soggetti si configureranno circostanze aggravanti. In particolare il reato in questione risulterà aggravato:

1. Se dal fatto deriva un danno alla salute;

2. Se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

3. Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente de CONI ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, da una società, da una associazione o di un ente riconosciuto dal CONI.

 

     In quest’ultimo caso alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici del CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle società, dalle associazioni o dagli enti riconosciuti dal CONI.

     Al comma 7 dello stesso articolo 9, poi, è previsto il caso in cui le condotte elusive del divieto del doping avvengano attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, ospedaliere ecc., ossia da canali distributivi diversi da quelli tradizionali, legalmente controllati.

     La pena per la prima fattispecie è della reclusione da tre mesi as tre anni e della multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni. Per la seconda fattispecie, ex articolo 9 comma 7, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire 10 milioni a 150 milioni. Per entrambe le ipotesi si procede d’ufficio e la competenza appartiene al Tribunale monocratico; l’arresto in flagranza è facoltativo nella seconda ipotesi mentre il fermo non è consentito.

 

 

19) IL CREDITO SPORTIVO CAMBIA

 

     L’Istituto per il Credito sportivo dopo 43 anni è cambiato. Non è più solo un istituto finalizzato al finanziamento di associazioni ed enti locali nella costruzione d’impianti, ma diviene una vera e propria banca cui potranno fare riferimento anche i singoli privati nonché i circoli sportivi e tutti gli enti che hanno optato per la 398/91, non richiedendosi più la personalità giuridica.

     Il perché dell’apertura ai privati si spiega facilmente: scopo del credito sportivo deve essere quello di favorire l’attività sportiva, indipendentemente, però, da chi richiede il finanziamento.

     Fino all’emanazione del decreto n. 453 del 20/10/2000 4/5 l’insieme della clientela dell’Istituto era costituito da Comuni, Province e Regioni: ebbene l’allargamento del bacino d’utenza comporterà certamente una notevole crescita degli stanziamenti. E questi, di certo, verranno realizzati nel rispetto delle valutazioni per quanto attiene la solvibilità dei singoli richiedenti. Ma la procedura in sé risulterà maggiormente semplificata non dovendosi più esaminare la natura del richiedente stesso.

     Ma le novità del decreto, che entro metà anno verrà recepito nello statuto del Credito Sportivo, non si esauriscono qui: se nuovo Istituto deve essere, allora che nuovo organigramma sia. L’articolo 6 del decreto prevede che nel nuovo consiglio di amministrazione via sia un Presidente, 4 rappresentanti dei Ministeri e 4 degli enti locali, 3 membri del CONI e 3 membri degli istituti bancari (che in tal modo scendono dai precedenti 8 membri) per un totale di 15 membri.

     Il patrimonio risulterà, poi, diviso in quattro parti: il fondo di garanzia del CONI, una fondo patrimoniale, un fondo conferito dalle banche e le riserve.

     Nulla di diverso per quanto riguarda, invece, la parte operativa della richiesta: dovrà essere presente il nulla osta della commissione tecnica del CONI per poi ottenere il mutuo della durata di 10/15 anni con tassi che vanno dal 2% per i finanziamenti nelle zone depresse e per gli impianti di messa a norma, fino al 3% per i grandi impianti.

 

 

20) PRINCIPALI SCADENZE TRIBUTARIE

 

Scadenze mensili

 

15/ Imposte sui redditi e IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la L. 398/91 – Annotazione sul prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 delle operazioni effettuate nel mese precedente.

15/ IVA – Fatture di importo inferiore a L. 300.000 – Annotazione nel documento riepilogativo.

16/ IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili – Versamento della differenza tra l’IVA sulle operazioni attive registrate e da registrare nel mese precedente e l’IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.

16/ IRPEF – Società e Associazioni sportive dilettantistiche – Versamento delle ritenute effettuate sui compensi erogati ex L. 133/99 – (redditi diversi ex lett. m), comma 1, art. 81 TUIR).

16/ IRPEF – Versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilato e sui redditi diversi ex lett. l), comma 1, art. 81 TUIR, operate nel mese precedente.

16/ Addizionali regionali, provinciali e comunali all’IRPEF – Versamento delle ritenute operate sui compensi ex L. 133/99.

16/ INPS – Versamento del contributo alla gestione separata dovuto sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati, dal 1° gennaio 2001, ai redditi di lavoro dipendente.

31/ IVA – Soggetti in regime ordinario mensile – Dichiarazione periodica relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.

 

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

 

Febbraio

 

16/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento della differenza tra l’IVA sulle operazioni attive registrate o da registrare nel 4° trimestre dell’anno precedente e l’IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.

16/ IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente sul prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.

28/ IRPEF – Certificazione dei sostituti d’imposta relativamente ai compensi erogati ex L. 133/99 ed agli altri emolumenti e compensi erogati nell’anno precedente.

31/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA maggiorato dell’1,50%.

 

Marzo

 

16/ IVA – Versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale.

 

Aprile

 

2/ IVA – scadenza termine trasmissione telematica 4° trimestre 2000.

30/ Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 l. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori a L. 100.000.000).

 

Maggio

 

16/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento della differenza tra l’IVA sulle operazioni attive registrate nel 1° trimestre e l’IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.

16/ IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la L. 398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 1° trimestre sul prospetto ex DM 11 febbraio 1997.

31/ IRPEG e IRAP – Società e associazioni sportive con esercizio sociale che chiude al 30 giugno – Versamento della 2ª rate di acconto.

31/ IVA – Dichiarazione annuale relativa all’anno precedente da parte dei contribuenti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata – I soggetti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione unificata.

31/ Dichiarazione dei sostituti d’imposta da parte dei soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.

31/ IRPEG e IRAP – Dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e che utilizzano UNICO – Versamento delle relative imposte a saldo e 1ª rata acconto (IRPEG e IRAP).

31/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Dichiarazione periodica relativa al 1° trimestre.

 

Giugno

 

20/ Versamento delle imposte dichiarazione UNICO2001 per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e con termine statutario per l’approvazione del bilancio al 30 aprile.

30/ ICI – Versamento 1ª rata.

 

Luglio

 

2/ Originario termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2001 (se associazione con meno di 20 persone il relativo termine è il 31 ottobre per la trasmissione telematica assieme al modello UNICO).

 

Agosto

 

16/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre.

16/ IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la L. 398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 2° trimestre sul prospetto ex DM 11 febbraio 1997.

31/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Dichiarazione periodica relativa al 2° trimestre.

 

Ottobre

 

15/ Slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2001. Ricordiamo l'importanza di tale proroga per il modello 770 in forma autonoma (scadenza originaria: 2 LUGLIO 2001 - nuova scadenza: 15 OTTOBRE 2001) per le nostre associazioni sportive che devono inserire nel modello 770 (in forma unificata o in forma autonoma, a seconda dei casi, sempre con obbligo di invio telematico).

31/ Per associazione con meno di 20 persone il termine per la presentazione del modello 770 è il 31 ottobre per la trasmissione telematica assieme al modello UNICO.

 

Novembre

 

16/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre.

16/ IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la l.398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 3° trimestre sul prospetto ex DM 11 febbraio 1997.

30/ IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Dichiarazione periodica relativa al 3° trimestre.

30/ IRPEG e IRAP – Società e associazioni sportive che hanno proceduto all’approvazione il 31 ottobre. Presentazione della dichiarazione dei redditi e versamento delle relative imposte a saldo e della 1ª rata di acconto (IRPEG e IRAP).

 

Dicembre

 

27/ VA – Versamento dell’acconto di dicembre.

31/ IRPEG e IRAP – Società e associazioni sportive che chiudono l’esercizio sociale al 30 giugno e che, per statuto, non procedono entro un termine stabilito, all’approvazione del bilancio – Presentazione della dichiarazione dei redditi e versamento delle relative imposte a saldo e della 1ª rata di acconto (IRPEG e IRAP).

31/ Scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della L. 398/91 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a L. 360 milioni.

 

 

Dott. Maurizio Storti

Studio legale: Piazza Martiri di Belfiore 2 Roma

sito web: www.mauriziostorti.cjb.net

 

 

Bibliografia

 

- PAR. 1 Cost. art 18, c.c. artt. 11/42, artt.1362 ss., 600, 786, DPR 633/72, DPR 616/77, DPR 917/86, L. 662/96, L. 127/97, D.Lgs. 460/97, Circ. Min. 59/85, Circ. Min. 124/98.

- PAR. 2 C.c. artt. 2188 ss., 2195 ss., L. 580/93, DPR 581/95, Circ. Min. industria 3387/C del 1997 e 3407/C del 1997.

- PAR. 3 C.c. artt. Da 2214 a 2220, artt.2421-2422, da2423 a 2429-bis D.Lgs. 460/97, DPR 633/72, DPR 917/86, DPR 600/73, DPR 689/74, DPR 917/86, L.154/89, DM 2 maggio 1989, DPR 695/96, L. 662/96, DPR 442/97, Circ. Min. finanze nn. 10/E del 1997, 124/E del 1998, 209/E del 98, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.

- PAR. 4 DPR 633/72, L. 91/81, L. 18/83, L398/91 DPR 472/96, DPR 695/96 DPR 696/96, L. 662/96, DPR 441/97, DPR 442/97, DPR 443/97, DPR 444/97, DPR 100/98, L. 133/99, DPR 473/99, DPR 542/99, DPR 544/99, Circ. Min. finanze nn. 247/E del 1999, 43/E del 2000.

- PAR. 5 DPR 917/86, DPR 643/72, DPR 600/73, DPR 322/98, DPR 542/99, Circ. Min. Finanze 9 giugno 1998 n.144/E.

- PAR. 6 Legge 13 maggio 1999 art. 25, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.

- PAR. 7 L. 91/81, DPR 917/86, L. 398/91, DPR 442/97, D.Lgs. 60/99, DM 473/99, DPR 544/99, Circ. Min. Fin. Nn. 1/11/151 del 1992 e 231-247/E del 1999 e 43/E del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.

- PAR. 8 Legge 21 novembre 2000 n. 342.

- PAR. 9 DPR 600/73, DPR 917/86, D.Lgs. 460/97, L. 133/99, DM 473/99, Circ. Min. Fin n.43/E del 2000, Circ. Min. 207/E del 16 novembre 2000.

- PAR. 10 DPR 600/73, DPR 602/73, DPR 917/86, DPR 445/97, DPR 322/98, DM 473/99, Circ. Min. Fin n.43/E del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.

- PAR. 11 Legge 21 novembre 2000 n. 342 articolo 37, Risoluzione Minist. Del 29 marzo 2001 37/E e Risoluzione Minist. 3 aprile 2001 39/E.

- PAR. 12 L. 133/99, DM 473/99, Circ. Min. Fin n. 247/E del 1999 e n.43/E del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.

- PAR. 13 DPR 22 dicembre 1986 n.917, L. 335/95, D.Lgs. 38/2000, Circ Min. n. 121 del 27 Giugno 2000.

- PAR. 14 DPR 640/72, L. 249/76, L. 662/96, DPR 442/97, D.Lgs. 60/99, DPR 544/99, Circ. Min. 247/E del 1999.

- PAR. 15 L. 281/70, L.390/86, D.Lgs. 504/92, L. 549/95, DPR 322/98 Circ. Min. nn. 141/E e 263/E del 1998.

- PAR. 16 "Spaziosport" n.3 settembre 1999 " del CENTRO STUDI IMPIANTI SPORTIVI", "Manuale del dirigente di Atletica Leggera" supplemento 1/99 del CENTRO STUDI & RICERCHE.

- PAR. 17 "Rivista di diritto sportivo" anno 1997-1998.

- PAR. 18 Documenti vari, Manuali di diritto Penale (Antolisei, Mantovani, Fiandaca-Musco).

- PAR. 19 Istituto par il Credito sportivo, Documenti vari.

- PAR. 20 Documenti vari.