ATTUALITA' MARZO 2003
 

11.03.2003 - il PRG di Falconara è in contrasto con la legge Seveso2 (2 puntata)

LETTERA AL MESSAGGERO

Falconara, li 10.03.2003

Alla cortese attenzione del

Sig. Direttore de "Il Messaggero"

e, per conoscenza

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE 

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

AL SINDACO DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA

OGGETTO: PRG Falconara

Innanzitutto ci preme sgomberare il terreno del confronto da polemiche che non ci interessano.

Sia chiaro una volta per tutte: a noi non sfugge l'importanza del PRG per Falconara né disconosciamo l'impegno dell'Amministrazione Comunale per dotarsi di tale strumento.

Ma a noi non sfugge nemmeno che la Legge Seveso 2 ed i Decreti collegati sono nati per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini dai rischi derivanti dalle industrie che possono determinare disastri umani ed ambientali, come accadde a Seveso con la Icmesa negli anni 70. E poiché la raffineria API, non per nostro piacere, rientra nei tristi parametri della Legge, pretendiamo che questa venga scrupolosamente e tempestivamente applicata poiché c'è in gioco la nostra vita.

Noi partiamo dalla convinzione che la fondamentale incompatibilità urbanistica della raffineria API, nel contesto territoriale di Falconara, si basa sui contenuti della legislazione vigente, come la Legge Seveso 2, il Decreto Ministeriale 9/5/01 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di Pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) ed in particolare dalla stessa Legge Regionale 13/90 che impone ai PRG di individuare le aree compatibili alla localizzazione di industrie a rischio limitatamente alle zone E (extraurbane) aventi idonee caratteristiche paesistico-ambientali.

Ora, se nel nostro intervento, pubblicato dal Messaggero lo scorso giovedì 6 marzo, ponevamo dubbi sull’applicazione del regolamento della direttiva Seveso 2 nel nuovo PRG di Falconara, le risposte dei progettisti hanno trasformato i dubbi in certezza: Il PRG non è adeguato al DM 9.5.01 relativo alla pianificazione urbanistica nei territori in cui ricadono industrie a rischio di incidente rilevante.

L’affermazione dell’architetto Picciafuoco secondo cui è stato impossibile tenere conto del DM 9.5.01, in quanto successivo all’adozione del Piano, ma che tuttavia il Piano stesso è in regola con il DM di cui non ha tenuto conto, e quella di Bolognini, il quale conferma che tecnicamente è ancora in corso l’adeguamento del PRG alla Seveso 2, ma sostiene che il Comune ha giocato d'anticipo, sono paradossali e, quanto meno, contraddittorie nei confronti di un serio processo di verifica delle condizioni di compatibilità territoriale della raffineria API. L'affermazione "sportiva" che il “Comune ha giocato d’anticipo” cosa significa? non ci appare congruente e non ci rassicura affatto; e non ci piace poiché da l'impressione di una minimizzazione del problema.

Soltanto l’applicazione della Seveso 2 secondo le procedure indicate dal DM 9.5.01 garantisce che tutte le previsioni del PRG sull’area circostanti l’Api non possano essere cambiate con varianti successive a seconda della volontà e della discrezione delle giunte delle amministrazioni locali che si succederanno.(vedi ex caserma Saracini).

Facciamo notare che il DM 9.5.01 non prevede deroghe ed è in vigore da più di un anno e mezzo. C’era tutto il tempo di affrontare la questione, così come ci risulta abbia fatto il Comune di Ancona per le industrie a rischio presenti nel proprio territorio – la SOL e la CEREOL – sebbene assai meno preoccupanti della raffineria API e nonostante non fosse in corso, come a Falconara, una variante generale al PRG. Inoltre, ricordiamo che nei confronti di una Legge dello Stato non ci possono essere posizioni approssimative: o si è in regola o non lo si è !

Secondo quanto emerso, dalle dichiarazioni dei tecnici comunali il PRG non è in regola con la legge Seveso: una legge che, a tutela dei cittadini e del territorio, prevede precise ed approfondite elaborazioni proprie dello strumento urbanistico (si veda al riguardo l’art.4 del Decreto e l’allegato, quando descrive l’Elaborato tecnico “rischio di incidenti rilevanti”, l’individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, la valutazione delle compatibilità). Elaborazioni del tutto assenti nel PRG di Falconara. Sotto questo aspetto giuridico non può essere il progettista del PRG ad autocertificare la conformità del Piano alla Seveso 2, ma deve essere l’Autorità responsabile della sua corretta applicazione, che in questo caso è la Regione Marche.

Infatti l’art.2 del DM 9.5.01 afferma che “le regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica (…) e del presente decreto (…) prevedendo opportune forme di concertazione tra gli Enti territoriali competenti.”

Perché l’ufficio regionale responsabile – dato che esiste un apposito responsabile dell’applicazione della Seveso 2 – ha prescritto al PTC della Provincia di Ancona l’adeguamento alla normativa sulle industrie a rischio e invece tace riguardo al PRG di Falconara?

E perché la Provincia non si pone domande al riguardo ?

Il silenzio della Regione – e della Provincia – sulla legittimità dell’approvazione del PRG non adeguato alla Seveso 2 è, a nostro avviso, grave.

Ed è per noi grave, in ogni caso, che:

  1. nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della legge Seveso si corra il rischio di fare entrare, oggi, in vigore un PRG non conforme alle normative Europee e nazionali e che le Amministrazioni competenti all’approvazione dello Strumento Urbanistico, sull’argomento, o tacciono o espongono giustificazioni che secondo il nostro parere sono infondate;
  2. il Comune abbia speso energie per favolosi “sviluppi urbanistici decisivi” per il futuro di Falconara piuttosto che predisporre uno strumento urbanistico nel quale il problema della presenza del comprensorio Api sia trattato in modo adeguato alle leggi in vigore per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, del territorio e dell’ambiente.

le lettere integrali inviate dai comitati

 

06.03.2003 - il PRG di Falconara è in contrasto con la legge Seveso2

LETTERA AL MESSAGGERO

Falconara M. 05 Marzo 2003

Alla cortese attenzione del

Sig. Direttore de "Il Messaggero"

Chiediamo cortesemente al Sig. Direttore de "Il Messaggero" di ospitare questo nostro intervento che si innesta sulle puntuali e acute osservazioni emerse in recenti articoli da Voi prodotti e riguardanti il Piano Regolatore di Falconara.

La preghiera è di pubblicare lo scritto integralmente per non perdere la sua consequenzialità logica

___________

Le argomentazioni ed i dubbi relativi al Piano Regolatore di Falconara rappresentati con molta perspicacia sulle pagine de "Il Messaggero" ci danno lo spunto per intervenire sulla questione, stimolandoci ad evidenziare alcuni elementi poco noti all'opinione pubblica.

A)  Partiamo dalla nostra “osservazione” all'"Integrazione Normativa del PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 81/99" dell'Ottobre 2001, purtroppo non accettata, tanto meno inclusa nel documento urbanistico. Quell’osservazione fu giudicata essere arrivata non a tempo utile, ma è, in ogni caso, agli atti di Comune, Provincia e Regione.

Alla base c'è una evidenza inconfutabile: la presunta "forza" di contrapposizione del PRG di Falconara rispetto alla concessione API è una colossale "bufala" poiché, come giustamente evidenziato in uno dei vostri articoli, “il PRG non ha forza di legge”. In sostanza il PRG di Falconara, afferma che al termine della concessione, prevista nel 2008, gli usi dovranno essere alternativi alla raffineria. Ma la frase "prevista nel 2008" ha solo valore di previsione di diverso uso dell’area dove insiste la raffineria e non determina assolutamente alcun vincolo di non-rinnovo della concessione alla stessa. L'affermazione del PRG equivale quindi a dire: "Quando l'API non ci sarà più, non ci sarà l'API"!

Qui entra in ballo l'osservazione che i Comitati fecero in data 22 Febbraio 2002.

In essa si chiese di specificare nel PRG la "transitorietà" dell'uso industriale dell'area attualmente occupata dall'API, uso che si dichiara essere determinato esclusivamente dalla presenza della concessione e, pertanto, non necessariamente coincidente con il destino urbanistico dell'area ritenuto più idoneo dall'autonomia locale.

Quel concetto di transitorietà, però, nel PRG di Falconara non c'è e, dunque, al di là delle affermazioni di volontà politica per un futuro senza la raffineria, non esiste nel PRG, come opportunamente evidenziato da codesta Redazione, una dichiarazione di “incompatibilità” urbanistica dell’impianto API, comprensorio industriale a rischio, all'interno di una zona urbana verso la quale si è espanso, contiguo al tessuto edilizio residenziale e ad importanti infrastrutture di trasporto.

A tale riguardo è utile ricordare le dichiarazioni rilasciate dall'Ing. Corrado Clini (Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente) il 27 Agosto 1999, due giorni dopo il tragico rogo all'API: « Certo, se questo impianto fosse progettato oggi, in base alle direttive dell'Unione europea, non potrebbe essere localizzato dove si trova ».  

L'Ing. Clini non fece una affermazione dettata dalla "onda emozionale". Infatti, appena alcuni giorni prima, il 17 Agosto 1999, era stato pubblicato il Decreto Legislativo 334 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, conosciuto come Decreto Seveso 2.

B)  Il Decreto Seveso 2, all'art. 14, « (…) stabilisce (…) requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali (…) » ed inoltre obbliga « (…) gli enti territoriali ad apportare (…) le varianti (…) agli strumenti urbanistici ».

A questo punto viene il bello poiché la Regione Marche, che in base alla legge Seveso 2 ha l’obbligo di emanare una apposita legge di recepimento onde fare applicare il Regolamento per la Pianificazione territoriale (DM 9/5/2001), successivo ed integrativo della Seveso 2, ha pronta la legge di recepimento già dal Maggio 2002 ma ancora non si sa se e quando sarà approvata.

Perché?

Sono in atto, quindi, gravi inottemperanze ad una legge dello Stato, perché l’assenza dello strumento legislativo della Regione (di per se già una inadempienza) dovuto ad un "congelamento" tecnico o politico ci fa dedurre che il PRG di Falconara non sia adeguato al Decreto Seveso 2!

E noi ci domandiamo:è possibile approvare un Piano Regolatore non adeguato ad una Legge dello Stato IN VIGORE fatta in applicazione di una legge dell'Unione Europea che la Regione Marche, a sua volta, è tenuta a far applicare?

Noi riteniamo proprio di no e nel contempo non riusciamo a capire perché ci sia questa spasmodica corsa ad approvare un PRG non adeguato alla Seveso 2 e, quindi, che non rispetta una legge dello Stato, con il rischio di possibili ricorsi e denuncie.

D’altra parte, se così non fosse, come mai la Regione Marche ha recentemente imposto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona (PTC), come “conditio sine qua non” ai fini dell’approvazione del Piano stesso, l’adeguamento alla legislazione sulle industrie a rischio?

Il DM 9.5.01 non fa distinzioni tra PTC e PRG in termini di obblighi inerenti la pianificazione urbanistica. Come mai allora l’adeguamento alla Seveso 2 è vincolante per il PTC ma non per il PRG di Falconara?

Perché in Regione, Provincia e Comune si trascura la necessità di anteporre l'adeguamento del PRG alla Seveso 2 alla sua approvazione?

Perché, inoltre, il CTR che ha valutato il Piano di risanamento proposto dalla raffineria API, come previsto dalla Seveso 2, esplicita due pagine di dati da utilizzare per l’adeguamento degli strumenti urbanistici provinciali e comunali secondo quanto previsto dal DM 5.9.01, invitando tali enti a provvedere quanto prima al riguardo?

Non sappiamo se questi interrogativi che la cosiddetta "società civile" si pone verranno soddisfatti.

Concludiamo soltanto con quanto scritto nella sopraccitata “Osservazione” al PRG non accolta, ma agli atti, formulata dai Comitati: la fondamentale incompatibilità urbanistica della raffineria API, nel contesto territoriale di Falconara, emerge chiaramente dai contenuti della legislazione vigente, ed in particolare dal D.Lgs. 334-99 Seveso 2, dal Decreto Ministeriale 9.5.01 che Regolamenta la Pianificazione Territoriale dei territori in cui sorgono industrie a rischio, nonché, in senso lato, dalla stessa Legge Regionale 13/90 che impone ai PRG di individuare le aree compatibili alla localizzazione di industrie a rischio limitatamente alle zone E (extraurbane) aventi idonee caratteristiche paesistico - ambientali.

le lettere integrali inviate dai comitati

  

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