CORTE DI CASSAZIONE - Sez. lav. - 7 giugno 1999 - Pres. Ianniruberto - Est. Mazzarella - P.M.Fedeli (concl. conf.) - Stanhome s.p.a. (avv. Tonucci) c. Ruscino Vincenzo

(Cassa Trib. Roma 5/10/96)

 

Profughi - Assunzione obbligatoria - Normativa prevedente l'addizionale dell'1% sulla quota d'obbligo - Computabilità dei profughi assunti in base a tale normativa nell'aliquota del 15% - Inclusione.

(L. 27 febbraio 1958 n°130, norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato  Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi; l.2 aprile 1968 n°482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; l.29 ottobre 1970 n°744,  conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 agosto 1970 n°622, concernente provvidenze a favore di cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza dei profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari; l. 26 dicembre 1981 n°763,normativa organica per i profughi).

 

Anche dopo l'entrata in vigore della l. 26 dicembre 1981 n°763, che ha equiparato a tutti gli effetti i profughi ed assimilati agli invalidi di guerra, i profughi libici assunti in forza del regime transitorio di cui alla l. .29 ottobre 1970 n°744 sono computabili ai fini della copertura dell'aliquota del 15% del personale in servizio presso un'azienda privata ai sensi dell'art. 11 della l. 2 aprile 1968 n°482.

 

 

 

Sulla computabilità dei profughi libici nella disciplina delle assunzioni obbligatorie e la riforma della l. 12/3/99 n°68.

 

La disciplina delle assunzioni obbligatorie, ed in particolare quella in favore dei profughi, era stata originariamente prevista dalla l.27/2/58 n°130 che, dopo aver parificato i profughi agli invalidi (art. 1), aveva disposto una quota di riserva del 10% delle nuove assunzioni in favore di detta categoria (art.2), sia pure per soli due anni, poi prorogati da una serie di altre leggi. La materia era stata nuovamente disciplinata dalla l.482/68 che, pur includendo la categoria dei profughi tra quelle cd. "protette", non la aveva richiamata negli artt.9, 11 e 12 che attribuivano i relativi benefici previsti dalla legge. Si era pertanto ritenuto che per i profughi restasse in vita la precedente disciplina della l.130/58, che infatti veniva richiamata in vigore per un triennio a far data dal 18/7/67, prima dalla legge 9/2/68 n°83 e in seguito dall'art. 27 l.482/68. Successivamente, il D.L. 28/8/70 n°622, convertito nella l.19/10/70 n°744, all'art. 4 primo comma, aveva disposto che restassero fermi fino al 31/12/77 tutti i benefici previsti per i profughi e rimpatriati, elevando altresì provvisoriamente l'aliquota in favore dei soli profughi libici dell'1%. Tale disposizione veniva ancora prorogata dalla l.12/12/73 n°922 e dalla l.18/7/75 n°356 ed infine confermata  dalla l.19/5/76 n°326 fino all'entrata in vigore della l. 26/12/81 n°763 che disciplinava nuovamente la materia.

L'interpretazione fino ad oggi maggioritaria escludeva la computabilità dei profughi libici, assunti in forza dell'aumento dell'1% dell'aliquota prevista dalla l.744/70, dalla percentuale generale del 15% che i datori di lavoro dovevano riservare agli appartenenti alle categorie protette in virtù della l.482/68 e successive modifiche. Le due percentuali, infatti, erano rimaste sempre distinte tra loro in quanto l'introduzione dell'aliquota temporanea per i profughi libici sarebbe stata successivamente prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma del 26/12/1981 n°763, che aveva equiparato i profughi agli invalidi civili di guerra (Cass.12/11/85 n°5547 in Foro It., 1986, I, 78; Cass. 29/3/85 n°2218 cit.; Cass. 3/2/89 n°678 in Foro It., 1989, I, 3170; Cass. 24/4/85 n°2704 in Foro It., 1985, I, 78; Cass. 3/10/81 n°5207 in Riv. It. Dir. Lav., 1982, II, 61 con nota di Trioni; Cass. 3/10/81 n°5210 in Foro It., 1981, I, 2372; T.A.R. Abruzzi, Pescara, 14/10/80 n°181 in Trib. Amm. Reg., 1980, I, 4380; Cass.16/5/98 n°4953 cit.; Pret. Roma 10/1/83 in Riv. It. Dir. Lav., 1983, II, 891; contra Cass. Penale 29/5/81 in Rivista Penale, 1982, 436; T.A.R. Sicilia sez. I Catania, 23/2/94 n°207 in Giurisprudenza Amministrativa Siciliana, 1994, 158. Per la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria anche in caso di avviamento verso datori di lavoro pubblici Cass. 29/3/85 n°2218 in questa Rivista, 1985, I, 1919; Cass.19/2/83 n°1283 in questa Rivista, 1983, I, 1450; Cons. Stato, sez.VI, 19/12/86 n°920 in Cons. Stato, 1986, I, 1942; Cons. Stato, sez.VI, 14/5/87 n°304 in Cons. Stato, 1987, I, 837; Cass. 16/5/98 n°4953 in questa Rivista, 1999, I, 1501; Cass. 24/8/99 n°591 in Guida al Diritto, 1999, 41, 76).

Nel caso di specie, il rifiuto di assumere il lavoratore invalido era stato considerato illegittimo in quanto, poiché parte del personale era stato assunto in forza della l.744/70 in qualità di profugo libico, non sarebbe stato computabile nell'aliquota del 15% imposta dalla legge che doveva pertanto ritenersi parzialmente scoperta (Sulla possibilità che la richiesta  di avviamento del datore di lavoro sia contenuta nell’ambito della denuncia semestrale di cui all’art. 21  l.482/68 vedi Cass. 21/10/98 n°10454 in Notiz. Giur. Lav., 1999, 19; contra Cass. 16/5/98 n°4953 cit.).

La sentenza in epigrafe ritiene invece che l'elevazione dell'aliquota dell'1% non sia stata prorogata oltre la data prevista dalla legge istitutiva del beneficio (art.4 comma 2 del D.L. 622/70) e cioè il 17/7/73. La successiva proroga contenuta nella l. 12/12/73 n°922, non potendo prorogare un termine già scaduto, non potrebbe riferirsi a quella disposizione che pertanto deve ritenersi non più in vigore alla data del luglio 1973.

 

La decisione assume particolare interesse in relazione alla riforma del collocamento obbligatorio dei disabili, introdotta con la l.12/3/99 n° 68 che ha testualmente abrogato la precedente normativa in materia prevedendo una disciplina organica in vigore dal 17/1/2000.

L'art. 1 individua il campo di applicazione della legge nelle persone affette da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali derivanti da cause civili (lettera a), del lavoro (lettera b), di guerra o per servizio (lettera d), nonché per le persone non vedenti o sordomute (lettera c).

L'art. 18 secondo comma, invece, dispone provvisoriamente l'attribuzione di una quota di riserva dell'1 % destinata esclusivamente agli orfani e coniugi superstiti di coloro i quali siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché al coniuge e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per le stesse cause ed infine ai profughi italiani rimpatriati il cui status sia stato riconosciuto ai sensi della l.26/12/81 n°763 (per l’esclusione dei reduci civili dall’internamento T.A.R. Campania 22/10/80 n°800 in Trib. Amm. Reg., 1980, I, 4413).

Tale ultima norma si rivolge ai datori di lavoro pubblici e privati che occupino oltre cinquanta dipendenti, mentre per le categorie individuate dall'art. 1 della legge le quote di riserva sono del 7% per i datori di lavoro pubblici e privati che occupino più di 50 dipendenti, di due lavoratori per quelli da 36 a 50 dipendenti e di un lavoratore per i datori da 16 a 35 dipendenti.

Per le modalità di calcolo dell'aliquota la norma rinvia all'art. 3 commi 3, 4, e 6 e all'art. 4 commi 1, 2, e 3. Il primo esclude dall'ambito di applicazione della legge sia le organizzazioni di tendenza, tranne che per il personale tecnico amministrativo con funzioni amministrative e comunque solo per le nuove assunzioni, sia  i servizi di polizia, protezione civile e difesa. Sono altresì temporaneamente escluse le aziende che versino nelle situazioni di cui all'art.1 e 3 l.223/91. Le modalità di computo  dei dipendenti sono invece previste dall'art. 4, che disciplina altresì al terzo comma i lavoratori adibiti al telelavoro ed al quarto le ipotesi di lavoratori divenuti invalidi allo svolgimento delle proprie mansioni.

Dunque attualmente i profughi e le altre categorie di cui al secondo comma dell'art. 18 della l.68/99, non rientrando nelle categorie dell'art. 1 della stessa legge, beneficeranno esclusivamente dell'aliquota loro riservata dell'1% presso le aziende con oltre 50 dipendenti, mente non rientreranno più nelle maggiori aliquote previste per gli altri soggetti protetti.

Tuttavia, essendo le due disposizioni completamente distinte tra loro, i soggetti assunti in base all'art.18 non concorreranno al raggiungimento delle aliquote di cui all'art. 3 e viceversa, impedendo così che il problema sorto nella sentenza in epigrafe possa ripetersi.

In conclusione, va notato che la differenza rispetto al precedente regime appare certamente giustificata con riferimento ad alcune categorie (profughi, invalidi ed orfani e coniugi per causa di guerra) ovviamente destinate a ridursi col passare del tempo, ma non con riferimento ad altre categorie (orfani e vedove per cause di lavoro e servizio) che purtroppo non appaiono affatto in diminuzione, nonostante le recenti normative in materia (in particolare D.lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96. Sul diritto all’assunzione degli invalidi extracomunitari Corte Cost. 30/12/98 n°454 in questa Rivista, 1999, I, 644).

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