Accordo 4 maggio 2001
Fondo previdenza ex IBI
II giorno 4.5.2001 tra:
IntesaBci
e FABI FALCRI FIBA FISAC UILCA
In relazione all’esigenza di definire, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 124/1993 e successive integrazioni normative e di quanto previsto dal Verbale di accordo 13.4.2001, la revisione di talune norme regolanti la Cassa di Previdenza Aggiuntiva del Personale già dipendente dell’Istituto Bancario Italiano si conviene quanto segue.
- ORGANI DELLA CASSA
Introduzione del Collegio dei Sindaci, organo paritetico fra rappresentanti della Banca e dei partecipanti.
- GESTIONE DELLE RISORSE
Attribuzione della facoltà al Comitato di Amministrazione ( con deliberazione da assumere con maggioranza qualificata) di prevedere di impiegare le risorse finanziarie della Cassa anche mediante convenzione con soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro opzione per il trasferimento integrale della propria posizione presso altro fondo pensione cui il dipendente acceda in relazione alla nuova attività ovvero presso uno dei fondi pensione aperti ovvero per il riscatto integrale della propria posizione individuale.
Possibilità di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo, anche in mancanza delle condizioni di cui al punto precedente nel rispetto delle previsioni di legge.
Previsione, inoltre, della possibilità a richiesta dell‘interessato di conservare l‘iscrizione presso la Cassa in caso di operazioni societarie comportanti il passaggio del rapporto di lavoro in altre Aziende del Gruppo.
Per quanto concerne la contribuzione saranno mantenute le attuali norme statutarie in materia.
Le parti si impegnano infine a proporre entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo una bozza di nuovo Statuto e Regolamento al Comitato di Amministrazione della Cassa.
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