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Accordo 28 giugno 2001 Cessione di ramo d’azienda a Banca IntesaBci Mediocredito Spa Il giorno 28 giugno 2001, tra IntesaBci S.p.A. e Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. e le Delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA IntesaBci S.p.A. Premesso che
si è convenuto quanto segue Trattamento normativo
Trattamento economico Al personale conferito si applicherà il capitolo “Accordo economico relativo alla fusione” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001. Il premio aziendale per l’anno 2001 sarà corrisposto nella stessa misura che sarà riconosciuta al personale di IntesaBci. Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a concordare - entro il 30 settembre 2001 - criteri e modalità per la corresponsione del premio aziendale 2002 e 2003. Tenuto conto della complessità del processo riorganizzativo in corso, le Parti si danno atto che, nell’individuazione dei criteri per la determinazione del premio aziendale per gli anni in questione, saranno prioritariamente utilizzati indicatori di produttività, efficienza e/o qualità. Al personale conferito, già dipendente da MCL, continueranno ad essere corrisposte le somme sino ad ora erogate a titolo di premio di fedeltà da MCL stesso. Criteri per l’individuazione del personale da conferire nei presidi territoriali Premesso che le strutture dei 12 presidi territoriali decentrati della nuova società sono dimensionate secondo logiche di efficienza tenuto conto che il personale ivi addetto svolgerà funzioni esclusivamente di sviluppo commerciale (front office), nel caso in cui il totale degli addetti alle attività di front office nell’ambito di un presidio risulti superiore al fabbisogno stimato, si conferiranno alla nuova società gli addetti aventi il ruolo di “proponenti di fido” con anzianità minima di tre anni nella mansione di analista fidi, a parità di tali requisiti, prevarrà il criterio della maggiore anzianità nella mansione di “analista fidi”, nonché dell’anzianità di servizio. Assistenza sanitaria integrativa Il personale conferito resterà destinatario delle attuali forme di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2001, mantenendo gli attuali livelli di contribuzione e le prestazioni in essere. Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna ad aderire all’eventuale Cassa Sanitaria di Gruppo e a garantire la quota di contribuzione a carico azienda già prevista a favore del personale ex MCL nel ripetuto Verbale di Accordo 13 aprile 2001, ferma restando la misura della quota a carico lavoratore prevista dal medesimo accordo. Previdenza complementare In relazione alle intese di cui al Verbale di Accordo 13 aprile 2001, Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a mantenere il contributo aziendale per il personale proveniente dall’ex Mediosud (se già destinatario di accordi alla data del 28 aprile 1993) pari al 4,30% della retribuzione utile ai fini del T.F.R., e pari al 2% per il Personale iscritto al FAPA. Le Parti si impegnano entro il 16 luglio p.v. a modificare il Regolamento del Fondo integrativo a prestazione definita al fine di consentire al personale che già ne beneficia di continuare a risultare destinatario delle previsioni contenute nel Regolamento medesimo ed al fine di adeguarlo alle vigenti disposizioni legislative in materia. A questo proposito si precisa che il personale che dovesse essere destinato a prestare servizio presso diverse società del Gruppo IntesaBci sarà inizialmente mantenuto in regime di distacco. Prima di disporre trasferimenti del rapporto di lavoro di collaboratori destinatari delle previsioni del Regolamento sopra indicato le Parti si incontreranno per trovare idonee soluzioni. Agevolazioni finanziarie e condizioni Le disposizioni previste in materia di agevolazioni finanziarie e condizioni per il personale continueranno a trovare applicazione in via transitoria; Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. promuoverà un apposito incontro per l’applicazione delle condizioni che saranno individuate in materia per i dipendenti di IntesaBci. In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento si conferma l’applicazione delle condizioni previste. Clausola di garanzia occupazionale Qualora presso Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. dovessero verificarsi tensioni occupazionali che coinvolgano i dipendenti conferiti, esperite le previste procedure, le eventuali eccedenze saranno ricollocate presso aziende del Gruppo IntesaBci. Processi di mobilità territoriale Le Parti inoltre si danno atto che nei confronti del personale di IntesaBci S.p.A., già dipendente da MCL, che, come indicato in premessa, dovrà essere ricollocato presso le Filiali della rete di IntesaBci o di altre società del Gruppo ci si atterrà ai seguenti criteri:
Incontri di verifica Entro il 31 ottobre 2001, sarà fornita un’informativa sull’andamento economico e produttivo dell’Azienda. In tale occasione le Parti
Agibilità sindacali IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a riconoscere, sino al 31 dicembre 2001, le RR.SS.AA. già costituite nelle proprie unità produttive nonché ad accordare le relative agibilità sindacali ai rispettivi dirigenti. Qualora a quella data fossero ancora in corso le verifiche previste dal presente accordo tale termine sarà prorogato al 30 giugno 2002. |