Accordo 28 giugno 2001
Cessione di ramo d’azienda a Banca IntesaBci Mediocredito Spa



Il giorno 28 giugno 2001, tra

IntesaBci S.p.A. e Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A.

e le Delegazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA
IntesaBci S.p.A.

Premesso che
  • è stato deliberato dai competenti organi statutari il progetto di conferimento di ramo aziendale da parte di IntesaBci a favore della società Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. da realizzarsi mediante il trasferimento delle attività produttive, dei beni non strumentali, delle strutture organizzative e dei processi per l’esercizio, prevalentemente a medio e lungo termine, del credito industriale nelle sue diverse forme e dell’attività di banca concessionaria;
  • l’operazione si propone di conferire le attività già proprie del core business dell’ex Mediocredito Lombardo S.p.A. (MCL) in una società prodotto indipendente - con l’obiettivo di presidiare e sviluppare l’operatività nel segmento del credito industriale e navale e delle attività ad esso correlate - al servizio della rete commerciale delle Banche del gruppo IntesaBci S.p.A., fermo restando che la società manterrà proprie autonomie di sviluppo di relazioni anche con clientela non comune e/o canali non di Gruppo;
  • la cessione comporterà anche il trasferimento in capo a Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. dei rapporti di lavoro del personale di IntesaBci, già dipendente da MCL, addetto alle attività sopra elencate;
  • il personale non conferito alla nuova società sarà:
    • assegnato presso le strutture di IntesaBci ove continuerà ad essere utilizzato nelle attuali mansioni o in altre, previa riconversione professionale assistita da interventi formativi,
    • utilizzato nell’ambito delle società di servizi del Gruppo IntesaBci – Intesa Sistemi e Servizi e Intesa Gestione Crediti – presso le quali potrà essere distaccato,
    • ricollocato, se non destinato ai presidi territoriali decentrati della nuova società, presso le Filiali della rete di IntesaBci o di altre Società del Gruppo previa riconversione professionale;
  • IntesaBci S.p.A. e Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. in data 21 maggio 2001 hanno fornito e illustrato - ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e di contratto - la comunicazione scritta stabilita per le operazioni di specie;
  • su richiesta delle organizzazioni sindacali sono state avviate ed esperite le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto;
  • tra IntesaBci S.p.A. e le organizzazioni sindacali è in vigore il Verbale di Accordo 13 aprile 2001,

si è convenuto quanto segue
Trattamento normativo
  • a decorrere dal ______________ la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di IntesaBci S.p.A. appartenente al ramo d’azienda ceduto proseguirà, senza soluzione di continuità, con Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. alla quale sarà altresì trasferito il trattamento di fine rapporto maturato dal suddetto personale sino al 30 giugno 2001;
  • il personale oggetto di cessione continuerà ad essere adibito alle attuali mansioni o, ad altre equivalenti, e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente;
  • nei confronti di detto personale troverà applicazione il C.C.N.L. 11 luglio 1999 nonché quanto convenuto con Verbale di Accordo 13 aprile 2001 (e successivi chiarimenti e integrazioni);
  • al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso IntesaBci, alle stesse condizioni e con la stessa articolazione d’orario.

Trattamento economico Al personale conferito si applicherà il capitolo “Accordo economico relativo alla fusione” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.
Il premio aziendale per l’anno 2001 sarà corrisposto nella stessa misura che sarà riconosciuta al personale di IntesaBci.
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a concordare - entro il 30 settembre 2001 - criteri e modalità per la corresponsione del premio aziendale 2002 e 2003.
Tenuto conto della complessità del processo riorganizzativo in corso, le Parti si danno atto che, nell’individuazione dei criteri per la determinazione del premio aziendale per gli anni in questione, saranno prioritariamente utilizzati indicatori di produttività, efficienza e/o qualità.
Al personale conferito, già dipendente da MCL, continueranno ad essere corrisposte le somme sino ad ora erogate a titolo di premio di fedeltà da MCL stesso.

Criteri per l’individuazione del personale da conferire nei presidi territoriali

Premesso che le strutture dei 12 presidi territoriali decentrati della nuova società sono dimensionate secondo logiche di efficienza tenuto conto che il personale ivi addetto svolgerà funzioni esclusivamente di sviluppo commerciale (front office), nel caso in cui il totale degli addetti alle attività di front office nell’ambito di un presidio risulti superiore al fabbisogno stimato, si conferiranno alla nuova società gli addetti aventi il ruolo di “proponenti di fido” con anzianità minima di tre anni nella mansione di analista fidi, a parità di tali requisiti, prevarrà il criterio della maggiore anzianità nella mansione di “analista fidi”, nonché dell’anzianità di servizio.

Assistenza sanitaria integrativa

Il personale conferito resterà destinatario delle attuali forme di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2001, mantenendo gli attuali livelli di contribuzione e le prestazioni in essere.
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna ad aderire all’eventuale Cassa Sanitaria di Gruppo e a garantire la quota di contribuzione a carico azienda già prevista a favore del personale ex MCL nel ripetuto Verbale di Accordo 13 aprile 2001, ferma restando la misura della quota a carico lavoratore prevista dal medesimo accordo.

Previdenza complementare

In relazione alle intese di cui al Verbale di Accordo 13 aprile 2001, Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a mantenere il contributo aziendale per il personale proveniente dall’ex Mediosud (se già destinatario di accordi alla data del 28 aprile 1993) pari al 4,30% della retribuzione utile ai fini del T.F.R., e pari al 2% per il Personale iscritto al FAPA.
Le Parti si impegnano entro il 16 luglio p.v. a modificare il Regolamento del Fondo integrativo a prestazione definita al fine di consentire al personale che già ne beneficia di continuare a risultare destinatario delle previsioni contenute nel Regolamento medesimo ed al fine di adeguarlo alle vigenti disposizioni legislative in materia.
A questo proposito si precisa che il personale che dovesse essere destinato a prestare servizio presso diverse società del Gruppo IntesaBci sarà inizialmente mantenuto in regime di distacco. Prima di disporre trasferimenti del rapporto di lavoro di collaboratori destinatari delle previsioni del Regolamento sopra indicato le Parti si incontreranno per trovare idonee soluzioni.

Agevolazioni finanziarie e condizioni

Le disposizioni previste in materia di agevolazioni finanziarie e condizioni per il personale continueranno a trovare applicazione in via transitoria;
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. promuoverà un apposito incontro per l’applicazione delle condizioni che saranno individuate in materia per i dipendenti di IntesaBci.
In relazione a prestiti e mutui in corso di ammortamento si conferma l’applicazione delle condizioni previste.

Clausola di garanzia occupazionale

Qualora presso Banca IntesaBci Mediocredito S.p.A. dovessero verificarsi tensioni occupazionali che coinvolgano i dipendenti conferiti, esperite le previste procedure, le eventuali eccedenze saranno ricollocate presso aziende del Gruppo IntesaBci.

Processi di mobilità territoriale

Le Parti inoltre si danno atto che nei confronti del personale di IntesaBci S.p.A., già dipendente da MCL, che, come indicato in premessa, dovrà essere ricollocato presso le Filiali della rete di IntesaBci o di altre società del Gruppo ci si atterrà ai seguenti criteri:
  • nell’individuazione della nuova sede di lavoro si terrà conto di eventuali preferenze espresse dal personale interessato, delle situazioni personali e familiari e, per quanto oggettivamente possibile, si ricercheranno tutte le soluzioni atte a ridurre i disagi connessi al processo di mobilità;
  • in tema di mobilità si applicheranno per tali dipendenti le previsioni contenute nel capitolo “Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.
Resta inteso che, laddove le esigenze aziendali di mobilità connesse al piano di ricollocazione sopra individuato non potessero essere soddisfatte, le Parti si incontreranno entro il 31 luglio p.v. per individuare idonee soluzioni.

Incontri di verifica

Entro il 31 ottobre 2001, sarà fornita un’informativa sull’andamento economico e produttivo dell’Azienda.
In tale occasione le Parti
  • effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del piano industriale, sulle ricadute sugli organici conseguenti all’operazione di cui trattasi nonché sugli interventi formativi e di riconversione professionale avviati nei confronti del personale coinvolto nell’operazione stessa (conferito e non conferito);
  • valuteranno le posizioni del personale in distacco presso Intesa Sistemi e Servizi e Intesa Gestione Crediti (o altre società del gruppo IntesaBci) per ricercare idonee soluzioni in coerenza con le esigenze di corretto dimensionamento delle predette società e con quanto previsto dal Capitolo “Esigenze di organico delle Società del Gruppo” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001;
  • esamineranno le eventuali richieste di rientro nell’ambito della rete commerciale di IntesaBci.


Agibilità sindacali

IntesaBci Mediocredito S.p.A. si impegna a riconoscere, sino al 31 dicembre 2001, le RR.SS.AA. già costituite nelle proprie unità produttive nonché ad accordare le relative agibilità sindacali ai rispettivi dirigenti.
Qualora a quella data fossero ancora in corso le verifiche previste dal presente accordo tale termine sarà prorogato al 30 giugno 2002.