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Accordo 23 maggio 2001 I.S.S. – adesione al FAPA di Gruppo In data 23 maggio 2001 tra Intesa Sistemi e Servizi e le Organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo aziendale, al Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla categoria Dirigenti) dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato FAPA di Gruppo; preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo; le parti convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto delle previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
Resta inteso che il personale proveniente da CARIPLO, BAV e COMIT iscritto ad altre forme di previdenza complementare non risulta destinatario di quanto qui previsto in materia dl adesione al FAPA di Gruppo, mentre per il personale proveniente da Banca Carime troverà applicazione quanto previsto nel Verbale di Accordo 13.4.2001. Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta. DICHIARAZIONE DELL‘ AZIENDA Ove l’azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo. |