Accordo 23 maggio 2001
I.S.S. – adesione al FAPA di Gruppo



In data 23 maggio 2001 tra

Intesa Sistemi e Servizi

e le Organizzazioni sindacali
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

Premesso che è consentito alle Società del gruppo bancario “Gruppo IntesaBci” aderire, previo accordo aziendale, al Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il personale (non appartenente alla categoria Dirigenti) dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato FAPA di Gruppo;
preso atto dello Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;

le parti
convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto delle previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:
  • Intesa Sistemi e Servizi corrisponderà mensilmente, a far tempo dal 1° gennaio 2001 o dalla data di assunzione, se successiva, per ciascuno dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purché abbiano superato il periodo di prova) che risulteranno aderire quali soci al FAPA di gruppo, un contributo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
  • ciascuno dei dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione, corrisponderà, mensilmente, a far tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo minimo pari al 2% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR;
  • ciascuno dei citati dipendenti, oltre al contributo di cui sopra:
  • se di primo impiego, successivamente al 27.4.1993, destinerà annualmente al FAPA di gruppo, il 100% degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla data della propria iscrizione;
  • se non di prima occupazione, destinerà una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data della propria iscrizione al FAPA di gruppo, almeno pari all’importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al 100% di tali accantonamenti e comunque non inferiore alla metà dei contributi complessivamente versati nell’anno;
  • Il suddetto personale potrà comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno l’eventuale variazione della quota di TFR o di contribuzione individuale superiore al minimo, da destinare al Fondo di Gruppo.

Resta inteso che il personale proveniente da CARIPLO, BAV e COMIT iscritto ad altre forme di previdenza complementare non risulta destinatario di quanto qui previsto in materia dl adesione al FAPA di Gruppo, mentre per il personale proveniente da Banca Carime troverà applicazione quanto previsto nel Verbale di Accordo 13.4.2001.
Il personale che non intendesse inizialmente aderire potrà farlo anche successivamente fermo restando che la contribuzione decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta.

DICHIARAZIONE DELL‘ AZIENDA

Ove l’azienda si volesse avvalere delle facoltà previste dall’art. 21 dello Statuto del Fondo, la stessa incontrerà le OO.SS. aziendali al fine di addivenire ad idonee soluzioni per il personale iscritto al Fondo.