Accordo 10 maggio 2001
Trasformazione Fondo Esattoriali ex Cariplo



Premesso che:
  1. nel bilancio Banca Intesa ora IntesaBci è presente il "Fondo oneri integrativi previdenziali per il personale esattoriale già dipendente Cariplo";
  2. tale forma previdenziale complementare risulta regolata dall'accordo aziendale del 26.03.1975 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. a seguito del verbale di accordo del .18.12.1989 i sopra indicati accordi aziendali hanno continuato a trovare applicazione nei soli confronti del personale già Cariplo alla data del 31.12.1989 e passati dal 01.01.1990 in Esa. Tri.;
  4. con accordo del 02.05.2000 tra Cariplo e le OO.SS., nel definire le modalità di trasferimento del personale Esa.Tri. già in servizio in Cariplo in data 31.12.1989, le parti si sono impegnate a valutare la possibilità di pervenire ad una trasformazione da prestazione definita a contribuzione definita di tale Fondo;
  5. con l'Accordo 13.4.2001 le parti hanno confermato la propria disponibilità a proseguire il confronto al fine di definire la trasformazione dei fondi a prestazione definita ancora in essere nell'ambito aziendale
le parti, ad esito del suddetto accordo, convengono e stipulano con il presente la trasformazione del suddetto Fondo, per gli iscritti sistemati in Cariplo nonché per gli iscritti rimasti in Esa. Tri. da Fondo integrativo a prestazione definita a regime a capitalizzazione a contribuzione definita.
  1. E' istituita una "sezione a contribuzione definita", avente contabilità separata da quella a prestazione definita, nella quale verranno fatte confluire le posizioni individuali degli iscritti al Fondo (in servizio presso Cariplo ovvero rimasti in servizio presso Esa. Tri) alla data del 31.12.2000.
  2. Per il personale in servizio alla suddetta data iscritto al Fondo si stabilisce la costituzione di una dotazione iniziale patrimoniale complessiva all' 01.01.2001 pari a lire 15.620.000.000.
  3. La dotazione iniziale a favore degli iscritti verrà determinata secondo il seguente criterio. Per ogni iscritto si provvederà a moltiplicare l'anzianità di servizio utile ai fini del Fondo al 31.12.2000 per la retribuzione annua utile ai fini del calcolo delle prestazioni del Fondo al 31.12.1999 e, per dare maggiore rilievo alle anzianità maturate, per un ulteriore coefficiente o peso (di cui alla tabella a), ottenendo una base di calcolo individuale. La sommatoria di tutte le basi di calcolo individuali sarà poi rapportata all'importo da distribuire in modo da ottenere un numero indice: questo numero indice sarà infine moltiplicato per la base di calcolo di ogni singolo iscritto per determinarne la propria dotazione iniziale.
  4. A decorrere dal 01.01.2001 il regime a contribuzione definita sarà finanziato mediante:
    1. un contributo annuale ordinario a carico del datore di lavoro nella misura del 4%;
    2. un contributo a carico di ciascun dipendente pari allo 0,90% allo 0,50% ed allo 0,35% rispettivamente per i dirigenti, per i quadri direttivi di 3° e 4° livello e per il restante personale. Con cadenza annuale tale contributo potrà essere aumentato da parte dei dipendenti entro i limiti previsti per la deducibilità fiscale;
    3. i redditi derivanti dagli investimenti della sezione a contribuzione definita.
    Le contribuzioni di cui alle lettere a) e b) saranno determinate sulla retribuzione utile ai fini della assicurazione generale obbligatoria.
  5. Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare per morte, invalidità permanente o inabilità riconosciute dall'INPS da cui derivi la sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività lavorativa, la posizione individuale maturata complessivamente nell'ambito del Fondo verrà calcolata maggiorando del 50% l'anzianità di iscrizione al Fondo effettiva fino a raggiungere un minimo di 20 anni e un massimo di 35 anni.
    Per poter erogare la prestazione di cui sopra verrà stipulata una convenzione assicurativa, il cui costo massimo a carico del datore di lavoro è fissato nello 0,30 % della retribuzione imponibile di cui al punto 3.
  6. Per il personale iscritto al Fondo già pensionato al 31.12.2000, continuano ad applicarsi i precedenti accordi aziendali. Resta inteso che il personale iscritto al Fondo, cessato con diritto a pensione nel periodo fra il 1.1.2001 e la data di entrata in vigore delle presenti intese, potrà optare fra il trattamento di cui al presente accordo e quello previsto in precedenza.
  7. La sezione a contribuzione definita del Fondo sarà disciplinata dal Regolamento che le parti si impegnano a stendere entro 15 giorni dal presente accordo. Ogni modifica del suddetto Regolamento sarà concordata tra le parti.
La validità del presente accordo e della dichiarazione di seguito enunciata è subordinata all'approvazione dei competenti organi di IntesaBci ed all'approvazione del Regolamento da parte dell'Organo di Vigilanza.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Premesso che l'amministrazione e la gestione finanziaria di Fondi Pensione a contribuzione definita raggiunge la massima efficacia per gli iscritti in presenza di un consistente numero di aderenti le parti si impegnano ad agevolare il trasferimento delle posizioni individuali dal Fondo di cui al presente Accordo al FAPA di Gruppo.
Al riguardo le parti concordano sin d'ora che la contribuzione complessiva prevista nel presente Accordo è già confermata in caso di trasferimento della posizione individuale dal Fondo di cui al presente accordo al FAPA di Gruppo.

Milano, 10 maggio 2001