PERIODI DI CONGEDO PARENTALE IN CASO DI PARTO GEMELLARE O PLURIGEMELLARE


L’art. 32 del Decreto Lgs. 151/01 (Testo Unico delle disposizioni in materia di maternità e paternità) prevede che ciascun genitore ha diritto PER CIASCUN FIGLIO/A al congedo parentale (che, lo ricordiamo, consiste in un periodo fino a 6 mesi per la madre e fino a 7 mesi per il padre, per un massimo di 10 o 11 mesi nella coppia).

Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire di tale congedo per ciascuno dei gemelli, nei loro primi otto anni di vita (sempre per ricordare la norma, nei primi tre anni il congedo è retribuito al 30% per sei mesi tra i due genitori, oltre i tre e fino agli otto anni non è retribuito, e prevede contribuzione figurativa e computo nell’anzianità di servizio).

Resta invece invariato il diritto al congedo di maternità (successivo al parto).

Tale precisazione è confermata anche dal Direttore Centrale dell’INPS, con messaggio n. 569 del 27.6.2001 (disponibile sul sito internet dell’INPS), secondo il quale il genitore che intenda avvalersi di ulteriori congedi per la presenza di figli/e gemelli dovrà presentare separate domande, per ciascun bambino/a.

Questi chiarimenti vanno ad integrare la pubblicazione della UILCA "INSIEME PER I NOSTRI FIGLI", che contiene tutte le nuove norme sui congedi di maternità e paternità.