IL PERIODO DI COMPORTO


Si chiama COMPORTO il periodo di assenza per malattia o infortunio durante il quale l’Azienda conserva il posto di lavoro e la retribuzione.

Il periodo di COMPORTO può essere calcolato prendendo a riferimento un’unica assenza per malattia/infortunio, oppure più periodi fino a 48 mesi precedenti la data dell’ultimo giorno di assenza considerato.

Nel secondo caso il COMPORTO viene maggiorato come segue:

anzianità di servizio Unica assenza (mesi) Più assenze nei 48 mesi (mesi)
Fino a 5 anni 6 8
Da oltre 5 a 10 anni 8 10
Da oltre 10 a 15 anni 12 14
Da oltre 15 a 20 anni 15 18
Da oltre 20 a 25 anni 18 22
Oltre 25 anni 22 24


  • In caso di ricoveri in sanatori, malattie di carattere oncologico, Aids, i suddetti periodi sono aumentati del 50%, con un minimo di 12 ed un massimo di 24 mesi (30 mesi per i QD).
  • Nel calcolo del comporto non si tiene conto delle assenze per il tempo strettamente necessario a sottoporsi a trattamento di dialisi.
  • Se la malattia o infortunio proseguono oltre i termini indicati, la persona interessata può chiedere, prima della scadenza dei termini, una aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi (per non più di 12 mesi in un quinquennio). L’aspettativa non può venir richiesta dal personale ultrasessantenne entrato in possesso dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia; in ogni caso non può durare oltre la data di maturazione dei requisiti stessi.
  • Le persone che – accertato lo stato di tossicodipendenza o alcoolismo cronico – si impegnino in un programma terapeutico e di riabilitazione, potranno fruire di aspettativa non retribuita fino a un massimo di 3 anni.
Le aziende segnaleranno ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, l’approssimarsi della scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.