Accordo 20 marzo 2003
Cassa Sanitaria di Gruppo



Il giorno 20 marzo 2003

tra

BANCA INTESA

e

le Delegazioni sindacali di Gruppo Intesa delle OO.SS.LL.
FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

Premesso che:

  • con Verbale di Accordo in data 13 aprile 2001 le Parti hanno convenuto di istituire una cassa sanitaria di Gruppo;
  • con Verbale di Accordo del 22.12.2001 le parti hanno condiviso un progetto finalizzato a raggiungere l’obiettivo comune di unificare le Casse sanitarie preesistenti per istituire la Cassa sanitaria di Gruppo, prevedendo altresì che “la contribuzione aziendale sarebbe confluita unicamente a favore degli iscritti alla nuova Cassa”;
  • in tale ambito sono state pianificate le varie fasi per definire lo Statuto ed il Regolamento e tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione alla suddetta unica Cassa;
  • con Verbale di Riunione del 2.7.2002 le Parti, in considerazione della consistente attività loro richiesta dall’impegnativo progetto, hanno dovuto differire loro malgrado il termine di taluni adempimenti oltre le date già fissate nell’Accordo 22.12.2001;
  • con il Verbale di Accordo 5 dicembre 2002 le Parti hanno, tra l’altro, individuato il percorso da attuare per realizzare la confluenza delle Casse sanitarie aziendali in un unico Ente;
  • la Cassa Comit e il FASDI Comit e la “Cassa per l’assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Bancario IntesaBci” hanno, per quanto di loro competenza, dato favorevolmente corso ai primi adempimenti richiesti;
  • l’Assemblea Straordinaria della C.A.M. in data 15 febbraio 2003 ha respinto gli adempimenti richiesti (modifiche statutarie e approvazione dei relativi Regolamenti);
  • le Parti Sociali non hanno potuto fare altro che prendere atto delle decisioni dell’Assemblea della CAM;
  • le Parti Sociali manifestano sin d’ora la disponibilità a ribadire l’attualità del percorso convenuto con il Verbale del 5.12.2002 nel caso in cui entro e non oltre il 31 maggio prossimo venturo possa ancora realizzarsi tutto quanto risulta necessario per dare completa attuazione a quanto è stabilito nel suddetto Verbale;
  • risulta comunque necessario modificare e integrare, ad ogni buon fine, il percorso definito dal Verbale del 5.12.2002 per consentire che il progetto della Cassa Unica trovi in ogni caso attuazione con la massima tempestività nei confronti di tutto il personale dipendente,


Le Parti convengono quanto segue:
  1. la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
  2. a integrazione/ modifica di quanto già previsto al punto 5 del suddetto Accordo 5.12.2002 di attivarsi per i profili di rispettiva competenza affinché:
    1. entro il 31.3.2003 vengano assunti dai competenti organi sociali della Cassa Comit e del FASDI Comit tutti i provvedimenti necessari a far confluire le Casse stesse nella “Cassa per l’assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Bancario IntesaBci”;
    2. la predetta Cassa di Gruppo avvii, in attesa che si chiarisca in via definitiva la situazione complessiva, immediatamente e comunque nei termini più brevi possibili, le procedure per il rimborso delle pratiche – da effettuarsi con la contribuzione dell’Azienda e del dipendente nel frattempo affluita - mediante la società di gestione già utilizzata dalla Cassa Comit;
    3. i competenti organi sociali della “Cassa per l’assistenza sanitaria per il Personale del Gruppo Bancario IntesaBci”, ove non si verifichi entro la data del 31 maggio prossimo venturo la condizione prevista al penultimo punto della premessa, assumano successivamente a tale data tutte le iniziative necessarie (deliberazioni inerenti Statuto e Regolamento, nuova gestione dei rimborsi della Cassa, ecc.) per rendere definitivamente operativa e autonoma, in modo conforme a tutto quanto precede, la Cassa di Gruppo;
  3. di impegnarsi a far assumere dagli organi della Cassa di Gruppo le modifiche agli artt. 1, 7 e 19 dello Statuto della Cassa di Gruppo, che si allegano al presente atto come parte integrante dello stesso, anche al fine di rendere operativa la possibilità di esercitare l’opzione da parte del personale precedentemente iscritto alla CAM (che documenti l’intervenuto recesso dalla stessa) a favore sia di coloro che accederanno al Fondo esuberi con prestazione in forma rateale sia del restante personale. Tutto ciò nel condiviso intento di garantire pari opportunità e criteri di omogeneità e uniformità, in materia di assistenza sanitaria integrativa a tutto il personale di Banca Intesa con decorrenza 1.1.2003;
  4. che, ove non si verifichi la condizione prevista al penultimo punto della premessa, resta confermato tra le parti che, a far tempo dal 1.1.2003, la CAM non è più da considerarsi fra gli enti assistenziali aziendalmente riconosciuti e regolati dalla contrattazione collettiva e che pertanto nessun servizio sarà più effettuato a favore dell’Ente stesso;
  5. quanto previsto nel presente Verbale trova applicazione in tutte le Società del Gruppo interessate.


Le parti restano impegnate, ove si verifichi la condizione prevista al penultimo punto della premessa, a dare attuazione a quanto espressamente regolato nel Verbale di accordo 5.12.2002, imprimendo la massima accelerazione alla fase realizzativa dello stesso.