Accordo 11 marzo 2003
Fondo Esuberi
ampliamento numeri
Il giorno 11 marzo 2003
tra
Banca Intesa S.P.A.
e
le Delegazioni sindacali di Gruppo Intesa delle OO.SS.LL.
FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA
PREMESSO CHE
- in relazione alle prevedibili tensioni occupazionali correlate ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione e di trasformazione di attività di cui al Piano d’Impresa 2003–2005, IntesaBci –d’ora in poi indicata Banca Intesa-, nella sua qualità di Banca Capo Gruppo e la Delegazione sindacale di cui all’art. 18, CCNL 11 luglio 1999 hanno sottoscritto l’Accordo di Programma il 5 dicembre 2002, con cui hanno definito e concluso la procedura contrattuale di cui all’art. 18 C.C.N.L. 11 luglio 1999, preventiva a quella prevista dalla L. n. 223 del 1991;
- Banca Intesa ha avviato, con lettera del 19 dicembre 2002 ritualmente notificata a tutti i destinatari, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, definita e conclusa positivamente tra Azienda e OO.SS. con accordo 15 gennaio 2003;
- con l’Accordo 15 gennaio 2003 le Parti hanno, fra l’altro, stabilito che la riduzione degli organici di Banca Intesa interesserà 5.700 unità, come di seguito precisato :
- quanto ad almeno 1.300 unità con effetto dal 1° aprile 2003,
- quanto ad ulteriori 1.300 unità con effetto dal 1° luglio 2003,
comunque fino alla concorrenza massima di 2.600 unità per l’anno 2003,
- quanto ad ulteriori 2.500 unità con effetto dal 1° aprile 2004,
- quanto ad ulteriori 600 unità con effetto dal 1° aprile 2005;
e che detta riduzione degli organici avvenga con lo strumento, condiviso tra le Parti, regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n.158, istitutivo altresì del Fondo di Solidarietà;
- le unità in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia alle date del 1° aprile e del 1° luglio 2003 sono di numero inferiore rispetto alle quantità sopra richiamate sub 3), e che si è avviata -in conformità di quanto stabilito all’art. 2, bb) e cc) dell’Accordo 15 gennaio 2003- la fase di adesione volontaria al citato Fondo di Solidarietà, cui il Personale interessato ha aderito in misura superiore rispetto alle quantità complessive sopra richiamate;
- l’Azienda e le OO.SS., nel condiviso intento che possano essere accolte le richieste di tutto il personale di cui al punto che precede, hanno dichiarato la reciproca disponibilità a ricercare misure e strumenti da adottare per fronteggiare la imprevista situazione di disagio tecnico organizzativo e produttivo che si verrebbe conseguentemente a determinare sul piano operativo;
- le Parti dopo una approfondita disamina della materia si danno reciprocamente atto di avere individuato quale strumento normativo, idoneo a fornire adeguata soluzione alle rispettive esigenze il ricorso, in via temporanea ed assolutamente eccezionale, ai contratti a tempo determinato così come regolati dal decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001.
Tutto quanto premesso le Parti, sempre al fine di attenuare le ricadute sul piano sociale dei lavoratori, a parziale modifica/integrazione di quanto già tra di loro concordato e definito il 15 gennaio 2003, in occasione della positiva conclusione, ad ogni conseguente effetto, della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991, nonché delle procedure previste per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, secondo quanto regolato e disposto dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, convengono quanto segue:
- la premessa forma parte integrante del presente accordo;
- cesseranno dal servizio, a far data dal 1° aprile 2003, anzitutto i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia alla data del 31 marzo 2003;
- considerato che il numero delle adesioni volontarie al Fondo di Solidarietà, già a decorrere dal 1° aprile p.v., sommato al numero dei dipendenti di cui al punto che precede, risulta superiore al numero di 1300 unità ed inferiore al numero di 2600 unità, cesseranno inoltre dal servizio tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, che hanno fatto pervenire all’Azienda la loro proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro alla fine della giornata del 31 marzo p.v. per poter accedere al Fondo medesimo;
- cesseranno dal servizio, a far data dal 1° luglio 2003, i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia alla data del 30 giugno 2003;
- pur considerato che il numero delle adesioni volontarie al Fondo di Solidarietà, a decorrere dal 1° luglio p.v., sommato al numero dei dipendenti di cui al punti b) c) e d) che precedono, risulta superiore a quello complessivo di 2600 unità previsto per l’intero 2003 dalle Parti firmatarie dell’Accordo 15 gennaio 2003, le Parti medesime, anche al fine di contenere il numero complessivo dei lavoratori che dovranno essere avviati obbligatoriamente al Fondo di Solidarietà a far data dal 1° aprile 2004, convengono, ad ogni conseguente effetto, che cesseranno dal servizio tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, che hanno fatto pervenire all’Azienda la loro proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro alla fine della giornata del 30 giugno p.v. per poter accedere al Fondo medesimo dal 1° luglio 2003;
- conseguentemente la riduzione di 2.500 unità da realizzarsi a decorrere dal 1° aprile 2004, come è già stato definito e previsto dall’accordo 15 gennaio 2003 [all’art. 2, sub c)] verrà a ridursi, in via compensativa, del maggior numero di cessazioni dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà determinatosi per effetto di quanto stabilito al punto e) che precede;
- resta per quant’altro confermato tutto quanto già convenuto e definito tra le Parti con il più volte richiamato accordo 15 gennaio 2003;
- in considerazione di tutto quanto precede le Parti, si danno reciprocamente atto che:
- per salvaguardare il funzionamento dei servizi della struttura aziendale con riferimento alle esigenze tecniche organizzative e produttive indotte dalla riduzione di organici da effettuarsi per il 2003 in misura superiore di quella stabilita dall’accordo 15 gennaio 2003,
- per accompagnare in modo adeguato la realizzazione e la attuazione dei piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale di cui al Piano di Impresa;
- per agevolare, durante il periodo estivo, la fruizione delle ferie da parte del personale in servizio nella misura di almeno 10 giorni lavorativi;
occorre provvedere, in via eccezionale e del tutto transitoria alla assunzione di personale con contratto a tempo determinato.
Conseguentemente le Parti, esercitando le facoltà loro concesse ai sensi e per gli effetti dall’art. 3 lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 convengono e stabiliscono che Banca Intesa, in quanto espressamente legittimata dal presente accordo, proceda all’assunzione a partire dal 1° aprile p.v., di un numero massimo complessivo, tempo per tempo, di 400 unità con contratto a tempo determinato della durata non inferiore a sei mesi, dandone successivamente pronta informativa a livello centrale all’Organo di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie, e, a livello di “Area”, alle RR.SS.AA. delle unità produttive interessate.
In ogni caso l’Azienda conferma che provvederà prioritariamente a consultare, per una possibile loro assunzione con contratto a tempo determinato gli ex dipendenti che, prima di cessare il loro rapporto di lavoro con Banca Intesa per effetto di quanto stabilito sub b) e d) del presente accordo, risultavano inquadrati e svolgevano mansioni compatibili con quelle da assegnare ai lavoratori che verranno assunti con contratto a tempo determinato.
Banca Intesa
Direzione Risorse Umane
E Organizzazione
Alle Segreterie dell’Organo di
Coordinamento:
FABI
FALCRI
FISAC-CGIL
FIBA-CISL
UILCA
FEDERDIRIGENTICREDITO
Loro sedi
Milano, 11 marzo 2003
Oggetto: Accordo 13 aprile 2001 – capitolo riferito a “processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa”
A conferma di quanto già anticipato per le vie brevi, si comunica che Banca Intesa continuerà a dare applicazione alle previsioni contrattuali indicate in oggetto fino al 30 giugno 2004, restando confermato quant’altro partecipatoVi in materia con lettera del 5 dicembre 2002.
Distinti saluti
Il Direttore
Francesco Micheli
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