IPOTESI DI
ACCORDO di PROGRAMMA
In Milano, il giorno 5 dicembre 2002
tra
INTESABCI S.P.A.
e
la Delegazione Sindacale ad hoc di cui all’art. 18 CCNL 11 luglio 1999 composta
da FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA
PREMESSO CHE
il Gruppo in conseguenza degli insoddisfacenti risultati
conseguiti nell’ultimo biennio, sia sul versante reddituale sia su quello
gestionale, soffre di forti criticità che vanno affrontate con la
massima tempestività e determinazione;
a tal fine il Vertice del Gruppo ha messo a punto ed
avviato il Piano d’Impresa 2003 – 2005, che è stato rappresentato
a tutte le comunità interessate, ivi ricomprese tutte le OO.SS.LL.,
con il quale si propone, attraverso il miglioramento dei risultati gestionali
e reddituali, di ricondurre il Gruppo tra i migliori operatori europei;
in questo quadro risulteranno determinanti lo sviluppo
dei ricavi, che dipenderà in larga misura dal miglioramento della
qualità dell’offerta, dai livelli di servizio e dalla competitività
dei prezzi, ed il rigoroso contenimento dei costi, nell’ambito dei quali
il costo del lavoro dovrà mantenersi entro livelli coerenti con la
crescita dei ricavi;
sono intervenuti numerosi incontri nel corso dei quali,
nell’ambito di un’ampia disamina, le OO.SS.LL. hanno avanzato richieste di
approfondimenti e di migliori formulazioni in ordine agli indirizzi e agli
obiettivi di cui al Piano d’Impresa;
in tali circostanze è stato anche precisato che
i risultati attesi in materia di efficientamento, ammodernamento e rilancio
delle Società del Gruppo non possono prescindere dall’esigenza indifferibile
di contenere il costo del lavoro, nelle relative diverse componenti ed anche
attraverso la riduzione del numero degli addetti, entro livelli compatibili
con la situazione economica e gestionale del Gruppo stesso;
IntesaBci, quale Capogruppo, con lettera del 2 ottobre
u.s., ha avviato, in relazione ai processi di riorganizzazione e di ristrutturazione
connessi con il richiamato Piano d’Impresa, più volte oggetto di rappresentazione
alle OO.SS.LL., e alle prevedibili conseguenti tensioni occupazionali, le
relative procedure contrattuali vigenti (Art. 18 C.C.N.L. 11 luglio 1999);
su richiesta delle OO.SS.LL., nell’ambito del confronto
contrattualmente previsto, si è dato corso ad una serie di incontri
con l’intento di individuare possibili soluzioni e/o misure e strumenti atti,
anche in concorso tra loro, a ridurre il più possibile le prevedibili
conseguenze sul piano sociale delle azioni finalizzate a ridurre il costo
del personale;
le OO.SS.LL. hanno sottolineato che nell’attuale scenario
altamente competitivo, che richiede qualità ed orientamento al mercato,
la valorizzazione del personale rappresenta il vero fattore di successo;
hanno altresì espresso la loro ferma convinzione
che alla prospettata riduzione dei costi debba accompagnarsi la crescita
dei ricavi, mentre gli interventi sul costo del lavoro debbono essere effettuati
secondo criteri di equità, sia per l’entità che per la durata
dei provvedimenti che saranno adottati;
hanno ribadito l’esigenza che la riduzione degli organici
si realizzi gradualmente in stretta correlazione con lo sviluppo e l’effettiva
realizzazione dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al citato
Piano d’Impresa;
hanno richiesto, data la complessità e le dimensioni
dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui al Piano d’Impresa,
il pieno riconoscimento del proprio ruolo in tutte le fasi di realizzazione
dei suddetti processi, anche attraverso specifici momenti di confronti e
di verifica, nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto,
considerato inoltre che:
sulla materia in argomento si è sviluppato un
proficuo confronto contrattuale, proseguito nei fatti anche dopo la lettera
della Società del 28 novembre u.s.;
le OO.SS.LL. hanno chiesto alla Società di protrarre
la trattativa anche oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 18 C.C.N.L.
11 luglio 1999, sempre nell’ambito ed in esecuzione della procedura stessa,
previa comunque l’espressa revoca e/o annullamento da parte della Società
della richiamata lettera 28 novembre 2002;
la Società, in accoglimento di tutto quanto sopra,
revoca e annulla, ad ogni conseguente effetto, il contenuto formale e sostanziale
della richiamata propria comunicazione del 28 novembre u.s.,
LE PARTI
tutto ciò premesso e considerato, dopo essersi date, in via preliminare,
reciprocamente atto ed aver, comunque, espressamente convenuto tra loro di
prorogare i termini della procedura ex art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 1999,
già avviata con lettera alle OO.SS.LL. del 2 ottobre u.s., sono pervenute,
sempre nell’ambito della stessa procedura contrattuale, alla stipula del
presente Accordo di Programma che:
riguarda tutte le aziende facenti parte alla data odierna
del Gruppo IntesaBci - perimetro Italia - come da prospetto allegato 1;
definisce gli obiettivi di riduzione strutturale del
costo del lavoro e gli obiettivi correlati di riduzione degli organici, tempo
per tempo previsti per ciascuna delle anzidette aziende (cfr. prospetti allegati
2 e 3 che costituiscono, al pari del precedente allegato 1, parte integrante
del presente Accordo);
individua gli strumenti e le relative eventuali misure
che le aziende medesime utilizzeranno, anche in concorso tra loro,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti;
definisce il quadro di riferimento comune per l’accesso
alle prestazioni di cui al Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale del credito (di seguito Fondo di Solidarietà);
prevede, nell’ambito del sistema di relazioni industriali,
momenti di consultazione in ordine allo stato di realizzazione degli obiettivi
del Piano.
In questo quadro le Parti hanno convenuto che:
1. al fine di ridurre in via strutturale il costo del lavoro
è necessario che ciascuna Azienda del Gruppo raggiunga, nel triennio,
rispetto alla situazione in atto al 31 dicembre 2002, gli obiettivi correlati
di riduzione degli organici di cui all’allegato 3;
2. lo strumento primario attraverso cui pervenire a detta
riduzione viene concordemente individuato nel Fondo di Solidarietà,
come da previsioni di cui al D.M. 28 aprile 2000, n.158 per le prestazioni
di cui all’art. 5, 1° comma, lett. b);
3. in relazione a ciò le Aziende di cui all’allegato
elenco, avendo completato con il presente Accordo la procedura contrattualmente
prevista per il caso di tensioni occupazionali, provvederanno ad attivare
ciascuna per proprio conto, ove necessario per la realizzazione degli specifici
obiettivi di riduzione strutturale del costo del personale, la procedura
prevista dalla Legge n. 223/91 al fine di stipulare gli Accordi di cui all’art.
7 del D.M. n. 158/2000;
4. il ricorso al Fondo avverrà con carattere di
gradualità, in relazione alle esigenze e agli obiettivi specifici
di ciascuna Azienda in materia di riduzione del costo del lavoro, con effetto
dal 1° aprile 2003, dal 1° luglio 2003, dal 1° aprile 2004 e
dal 1° aprile 2005;
5. l’individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell’accesso
alle prestazioni del Fondo avverrà secondo i criteri previsti dall’art.
8 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, che prevede testualmente:
“ 1) Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, Legge 23
luglio 1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini
del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive
e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla
data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso
dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità
o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2) L’individuazione degli altri lavoratori
in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio
della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero
della maggiore età.
3) Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il
numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore
al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà,
che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente
concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in
possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si
tiene conto dei carichi di famiglia.”;
6. conseguentemente in ciascuna Azienda interessata:
a) cesseranno dal servizio, a far data rispettivamente
dal 1° aprile 2003, dal 1° luglio 2003, dal 1° aprile 2004 e
dal 1° aprile 2005 fino alla concorrenza delle previste quantità
di cui al richiamato allegato 3, anzitutto i dipendenti di ogni ordine e
grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge
e di contratto loro applicabili, che risultino in possesso dei requisiti
previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità
o di vecchiaia alle date rispettivamente del 31 marzo 2003, oppure del 30
giugno 2003, o ancora del 31 marzo 2004, o infine del 31 marzo 2005, anche
con diritto al mantenimento in servizio, ove il numero degli stessi risulti
inferiore al numero degli esuberi tempo per tempo previsto; ove invece
detto numero risultasse superiore al numero degli esuberi tempo per tempo
previsti si favorirà, in via preliminare, la volontarietà,
che verrà esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni
che Azienda e OO.SS.LL. stabiliranno nell’ambito ed a definizione della procedura
di cui alla Legge n. 223 del 1991;
b) cesseranno altresì dal servizio a far data rispettivamente
dal 1° aprile 2003, dal 1° luglio 2003, dal 1° aprile 2004 e
dal 1° aprile 2005, fino alla concorrenza delle quantità previste
dall’allegato 3 e tenuto conto delle cessazioni intervenute per effetto della
lettera a) che precede, i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti
per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili,
che risultino in possesso tempo per tempo, alle scadenze previste al punto
4. che precede, dei requisiti per l’accesso al Fondo di Solidarietà
di cui all’art. 5, comma 1. lettera b) (fino ad un massimo di 60 mesi tra
la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione della
pensione), ove il numero degli stessi risulti inferiore al numero degli esuberi
tempo per tempo previsto; ove invece detto numero risultasse superiore al
numero degli esuberi tempo per tempo previsti, come per il caso di IntesaBci,
si favorirà, in via preliminare, la volontarietà, che verrà
esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni che Azienda e
OO.SS.LL. stabiliranno nell’ambito ed a definizione della procedura
di cui alla Legge n. 223 del 1991. Ove le adesioni da parte del personale
interessato dovessero risultare inferiori al numero degli esuberi tempo per
tempo previsto, ciascuna Azienda individuerà gli ulteriori destinatari
che dovranno accedere al Fondo adottando il criterio della maggiore prossimità
alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età;
c) a coloro che presenteranno, nei modi e alle condizioni
che Azienda e OO.SS.LL. stabiliranno in occasione della definizione
della procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991, e comunque entro i primi
quarantacinque giorni dalla data di apertura dei termini, la domanda
irrevocabile di accesso al Fondo, verrà riconosciuta, a titolo di
“premio di tempestività”, una somma pari a 1/13,5 della retribuzione
utile ai fini del calcolo del TFR.
Detta somma verrà erogata, a integrazione del TFR, al momento della
risoluzione consensuale con contestuale accesso al Fondo di solidarietà;
7. al personale di cui alla lettera a) del punto che precede
che, avendo maturato alla data sopra indicata il diritto a pensione di anzianità
o di vecchiaia, percepisca, per effetto della legislazione vigente in materia,
il relativo trattamento pensionistico in data differita rispetto a quella
dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà riconosciuta,
per ciascuno dei mesi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente spettanti
a titolo di preavviso, una somma complessiva netta, a titolo di incentivazione
all’esodo, corrispondente, in via convenzionale, al valore degli assegni
mensili di sostegno al reddito che avrebbe percepito ove fosse confluito
nel citato Fondo di Solidarietà;
8. allo scopo di favorire l’individuazione del Personale
che abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia
ovvero risulti in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e
contributiva per accedere al Fondo, le Parti convengono sull’adozione del
modulo, allegato al presente atto come parte integrante dello stesso (all.
n. 4), che ciascun dipendente, nato prima del 1954, dovrà compilare
puntualmente e sottoscrivere. Tale modulo trasmesso da ogni singola Azienda
al personale interessato dovrà essere riconsegnato, ad ogni conseguente
effetto, alla funzione competente appositamente indicata dalla stessa Azienda,
entro e non oltre il termine assegnato, con avvertenza che in caso di segnalazioni
non conformi ai dati reali potranno anche essere assunti i provvedimenti
del caso;
9. al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà,
con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato,
in quanto già iscritto a casse aziendali di assistenza sanitaria integrativa,
il mantenimento dell’iscrizione fino al mese precedente a quello in cui l’interessato
percepirà il trattamento di pensione dall’A.G.O., alle stesse condizioni
di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte
a carico dell’Azienda) in essere per il personale in servizio.
Le Parti stipulanti si impegnano, nel reciproco rispetto dei ruoli, a fare
in modo che le disposizioni statutarie siano conseguentemente adeguate da
ciascuna Cassa sanitaria interessata alla previsione di cui al presente comma;
10. al personale di cui al punto che precede, in quanto
iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà
altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione
all’esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente
Accordo) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti
per i Fondi di previdenza complementare, riferito all’ultima retribuzione
ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi al momento previsto,
nei confronti di ciascuno degli interessati, per l’erogazione dell’assegno
di sostegno al reddito;
Nei confronti degli iscritti al Fondo Pensioni a prestazione definita del
Mediocredito, analogamente a quanto sopra, l’importo individuale viene convenzionalmente
definito, sulla base dell’aliquota contributiva -versata dall’Azienda nel
2002 al Fondo medesimo- applicata sull’ultima retribuzione mensile percepita
dall’interessato; detto importo moltiplicato per il numero dei mesi attualmente
previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l’erogazione dell’assegno
di sostegno al reddito sarà attualizzato in base al tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
11. il personale di cui ai punti 9. e 10. che precedono
beneficierà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione
A.G.O., delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo
in essere a favore del personale in servizio;
12. con riferimento all’art. 11, comma 11, dell’Accordo
28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo di Solidarietà, le Parti
si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in
sede nazionale dall’ABI e dalle OO.SS.LL. in ordine al Fondo di Solidarietà
medesimo, a seguito di eventuali modifiche dei requisiti di accesso alla
pensione A.G.O., inteso che al verificarsi di tali eventi si farà
luogo ad appositi incontri con le OO.SS.LL. firmatarie del presente Accordo,
per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo;
13. in relazione alle esigenze tecniche, organizzative
e produttive scaturenti dall’applicazione del D.M. n. 158 del 2000, le Aziende
interessate procederanno, attraverso i processi di mobilità territoriale,
alla necessaria ricollocazione delle risorse rivenienti dai processi di riorganizzazione
e di ristrutturazione in atto. A tal fine le Aziende:
a) favoriranno, anche attraverso adeguate iniziative di
formazione e di addestramento, lo sviluppo delle professionalità e
delle potenzialità presenti in Azienda;
b) accoglieranno in via prioritaria le richieste di trasferimento
presso altre unità produttive della Rete Commerciale, compatibili
con le esigenze aziendali;
c) disporranno, ove possibile, i trasferimenti secondo
criteri gestionali finalizzati a contenere il più possibile la distanza
tra il luogo di residenza e quello di destinazione, valutando altresì
la praticabilità di trasferimenti “a catena” di corto raggio;
14. allo scopo, peraltro, di contemperare gli effetti sul
piano sociale con le esigenze indotte dagli obiettivi di riduzione di costo,
vengono di seguito individuati gli strumenti la cui adozione, anche in concorso
tra loro, favorirà la graduale riduzione degli organici -secondo quanto
previsto al punto 4. che precede- necessaria alle diverse Aziende del Gruppo
per conseguire i più volte richiamati obiettivi specifici:
a. Lavoro a tempo parziale
Ferme restando le previsioni di legge e di contratto vigenti in materia,
il ricorso al lavoro a tempo parziale verrà favorito in tutte le sue
forme.
In relazione a ciò la trasformazione consensuale dei rapporti di lavoro
del personale in servizio a tempo pieno appartenente alle Aree professionali
e ai quadri direttivi potranno essere accolte:
a tempo determinato per periodi minimi di:
= tre anni rinnovabili, alla scadenza, per altri tre;
= ovvero 6 mesi rinnovabili per altri 6, in presenza di
gravi motivi d’urgenza relativi alla situazione familiare del dipendente.
Alla scadenza del termine, il lavoratore a tempo parziale che tornerà
a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, rimarrà assegnato
alla stessa unità produttiva;
a tempo indeterminato: entro il limite massimo del 50%
del personale appartenente alle categorie Aree professionali e Quadri Direttivi
in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’Azienda, entro il 31 gennaio p.v., fornirà apposita informativa
circa le limitazioni connesse ad esigenze di servizio riguardo alla concessione
della trasformazione del rapporto per determinate posizioni di lavoro.
Le Parti, entro la stessa data, converranno – con separato accordo – tempi
e modalità per la presentazione delle richieste da parte del personale
interessato, i criteri di accoglimento in caso di pluralità di domande
presentate presso la medesima unità produttiva, ed eventuali ulteriori
aspetti applicativi circa le possibili modulazioni degli orari e le posizioni
dei lavoratori che dopo aver trasformato - ai sensi e per gli effetti del
presente Accordo - il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale dovessero
poi accedere al “Fondo di solidarietà”. Nell’occasione sarà
valutata la possibilità di far confluire, durante la vigenza del presente
Accordo, le ore di lavoro supplementare nella “banca delle ore”, per il relativo
utilizzo secondo le modalità in uso per il personale a tempo pieno.
Le Parti si riservano inoltre di valutare ai sensi e per gli effetti dell’art.
26, punto 9 del C.C.N.L. la possibilità di addivenire ad intese per
il superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per
il ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale;
b. Lavoro straordinario
Le Parti concordano sulla necessità di limitare il ricorso al lavoro
straordinario che potrà essere autorizzato dall’Azienda solo nei casi
di particolare urgenza e necessità.
In caso di ricorso non occasionale al lavoro straordinario connesso all’attuazione
di progetti, circoscritti nel tempo e/o conseguenti a fenomeni di riorganizzazione
e ristrutturazione, le misure idonee a garantirne il contenimento saranno
oggetto di apposito incontro tra la Direzione locale e la competente R.S.A..
Per la durata del presente Accordo, le prestazioni aggiuntive dalla 51^ alla
100^ ora confluiranno obbligatoriamente nella “banca delle ore”.
Allo scopo di contenere ulteriormente il ricorso al lavoro straordinario,
l’Azienda, valuterà un maggior ricorso all’adozione delle flessibilità
in materia di orari di lavoro previste dal vigente C.C.N.L.
Entro il 15 gennaio p.v. - con separato Verbale di Riunione - le Parti avuto
riguardo anche al Verbale sottoscritto il 16 ottobre scorso tra ABI e le
Segreterie Nazionali di tutte le Organizzazioni sindacali - concorderanno
i termini per il recupero delle ore confluite in banca delle ore alla data
del 30 settembre 2002, valutando anche “gli accorgimenti necessari … e le
possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il
recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore”;
c. Premio aziendale
La sospensione, totale o parziale, del premio aziendale di produttività
e di redditività di cui all’art. 40 del C.C.N.L. 11 luglio 1999 costituisce
una delle misure idonee per contenere in via contingente il costo del personale,
alla quale ricorrere per favorire, in via complementare rispetto alle altre
misure previste dal presente Accordo, la graduale riduzione degli organici,
in funzione e nel rispetto degli obiettivi di riduzione strutturale del costo
del lavoro fissati per ciascuno degli anni di riferimento.
In tal senso, pertanto:
IntesaBci, ISS e IGC non daranno luogo per l’esercizio
2002 all’erogazione del suddetto premio aziendale; per gli esercizi 2003
e 2004 le Parti si incontreranno, rispettivamente, nel mese di ottobre 2003
e nel mese di ottobre 2004 per individuare soluzioni che, in coerenza con
le previsioni contrattuali vigenti, colleghino eventuali erogazioni a detto
titolo ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come
obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità
ed altri elementi di competitività, nonché ai risultati legati
all’andamento economico delle singole aziende tenuto conto degli obiettivi
di cui al Piano di Impresa;
le altre Società del Gruppo potranno adottare
la predetta misura della sospensione, di tutto o di parte, del premio
aziendale, in via complementare
rispetto alla riduzione degli organici in attuazione del presente Accordo,
e comunque, ove necessario, fino a concorrenza del raggiungimento dei rispettivi
obiettivi di riduzione del costo del personale;
Nota a Verbale
Relativamente all’esercizio 2002 al personale dipendente di IntesaBci, ISS
e IGC, che abbia prestato servizio per l’intero anno 2002 e risulti in servizio
alla data del 31 marzo 2003, verrà erogata una somma “una tantum”
uguale per tutti pari a €. 258,00 al lordo delle ritenute di legge. Detta
somma, che verrà corrisposta con le retribuzioni del mese di luglio
2003, non sarà utile ai fini del calcolo del TFR.
15. FORMAZIONE
In coerenza con gli obiettivi di cui al Piano d’Impresa 2003 – 2005 in tema
di gestione e sviluppo delle risorse umane, le Parti riconfermano la centralità
della formazione ai fini della riconversione, riqualificazione e sviluppo
professionale del personale del Gruppo.
Pertanto, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 54 del C.C.N.L., in relazione
ai processi di riorganizzazione e di efficientamento in corso, la formazione
sarà diretta a:
favorire il cambiamento culturale e l’integrazione;
assicurare l’acquisizione delle competenze necessarie
per sostenere sia lo sviluppo tecnico e manageriale del personale, sia lo
sviluppo dei ricavi;
favorire il processo di miglioramento della qualità del servizio;
perseguire l’impiego efficace dell’innovazione tecnologica.
In relazione a quanto sopra le Società del Gruppo realizzeranno, nell’ambito
di piani e programmi coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano
d’impresa, che saranno tempo per tempo definiti e portati a conoscenza del
personale interessato, iniziative di formazione volte a favorire lo sviluppo
delle competenze professionali secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità,
nel rispetto della normativa contrattuale.
Nei casi di cambiamento di mansioni/attività saranno predisposti adeguati
percorsi di addestramento e di formazione per consentire al personale interessato
di acquisire la necessaria riqualificazione: le conseguenti iniziative dovranno
prevedere, anche attraverso l’ausilio di strumenti di autoformazione, momenti
di aula e di affiancamento sul lavoro.
L’estensione del sistema Target a tutto il Gruppo comporta il superamento
delle precedenti piattaforme informatiche e richiede, per le lavoratrici
ed i lavoratori di ISS, un adeguato piano formativo al fine di assicurare
anche la necessaria riconversione professionale.
Per quanto concerne i quadri direttivi, i relativi interventi saranno programmati
tenuto conto della professionalità maturata dagli interessati, nonché
del ruolo ricoperto e del livello di appartenenza, in coerenza con la fungibilità
nelle mansioni previste dal C.C.N.L..
Piani e programmi di formazione saranno preventivamente portati a conoscenza,
entro il mese di febbraio di ciascun anno, delle delegazioni sindacali firmatarie
del presente Accordo, che nell’occasione potranno formulare osservazioni
e proposte, che saranno tenute dall’Azienda in adeguata considerazione.
Il consuntivo dell’attività svolta e/o pianificata, al pari di quanto
previsto al comma che precede, sarà portata a conoscenza delle OO.SS.LL.
in occasione degli incontri periodici di cui al successivo paragrafo “Relazioni
Industriali”, anche in armonia con le previsioni di cui all’art. 54 del vigente
C.C.N.L..
Le Parti si danno altresì atto che gli interventi formativi sopra
richiamati, collocandosi nell’ambito dei citati processi di riconversione
e riqualificazione del personale, rientrano tra quelli riconducibili alle
previsioni di cui all’art. 5, lett. a), punto 1) del D.M. n. 158/2000 ”Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”,
anche in concorso con i fondi nazionali e comunitari.
16. RELAZIONI INDUSTRIALI
Le Parti, in relazione alla complessità dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione in corso nell’ambito del Gruppo, allo scopo di favorire
la partecipazione del personale ai progetti di miglioramento e di efficientamento
di cui al Piano d’Impresa, convengono sull’opportunità, anche allo
scopo di prevenire e superare possibili motivi di conflitto, di sostenere
le diverse fasi ivi connesse con un adeguato livello di Relazioni Industriali
caratterizzato, pur nell’ambito dei rispettivi ruoli e delle diverse responsabilità
delle Aziende e delle OO.SS.LL., da momenti di informativa e consultazione,
sia a livello centrale che a livello territoriale, tenendo conto, ovviamente,
delle dimensioni organizzative delle singole Società.
Allo scopo di favorire pertanto la conoscenza dello stato di avanzamento
delle previsioni di cui al presente Accordo, le Parti, intendendo prevedere
la realizzazione di specifici momenti di consultazione e di approfondimento,
convengono di incontrarsi con cadenza annuale rispettivamente nei mesi di
ottobre 2003, ottobre 2004, anche allo scopo di effettuare l'apposita verifica
circa il raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano d'Impresa. Resta
comunque confermato che, in via straordinaria, le Parti potranno dar corso
alla consultazione e agli approfondimenti ritenuti opportuni, nelle apposite
riunioni da convocarsi a richiesta di una delle stesse, a partire dalla data
di sottoscrizione del presente accordo.
I relativi lavori si svolgeranno nell’ambito di un Comitato di Consultazione,
temporaneamente istituito, composto da 3 membri per ciascuna Organizzazione
firmataria, individuati all’interno della Delegazione Sindacale di Gruppo
prevista dall’art.18 del vigente C.C.N.L., e da un’adeguata rappresentanza
per l’Azienda.
Nel corso dei suddetti incontri le Parti procederanno all’analisi e al monitoraggio
dello stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo,
dell’andamento dei ricavi e dei costi (cost/income), con riferimento agli
obiettivi previsti per il triennio 2003/2005.
Previsioni specifiche per IntesaBci, ISS e IGC
L’Azienda, non prima del mese di ottobre 2004, dopo aver effettuato le valutazioni
del caso, parteciperà alle OO.SS.LL. la concreta percorribilità
di ipotesi che possano favorire in prospettiva l’acquisizione di quote azionarie
da parte del personale di IntesaBci, IGC e ISS, secondo criteri, modalità
e condizioni coerenti con il quadro complessivo delle compatibilità
aziendali.
Le Parti si danno reciprocamente atto dell’intento di valorizzare le relazioni
industriali a livello territoriale attraverso adeguati momenti di informazione
e di consultazione, anche al fine di favorire condizioni di crescente consapevolezza
in ordine ai processi di cambiamento di cui al Piano di Impresa, con particolare
riferimento alle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro e alle relative
conseguenze sul piano sociale; a tal fine si incontreranno per definire,
entro il mese di marzo 2003, modalità e contenuti del relativo modello
relazionale.
L’Azienda s’impegna inoltre a confrontarsi con le OO.SS.LL., entro il mese
di aprile 2003, sul sistema incentivante che intenderà adottare, nell’ambito
della procedura di cui all’art. 43 del C.C.N.L. 11 luglio 1999 e nel rispetto
dei criteri di equità trasparenza e considerazione dei contributi
indiretti, allo scopo di riconoscere le prestazioni individuali e/o di squadra,
valutate sulla base delle competenze e del merito in ordine alle specifiche
posizioni professionali.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente
Accordo che produrrà effetti sino al 31 dicembre 2005, è stata
positivamente esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura
di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 1999.
Conseguentemente IntesaBci, ISS e IGC, nonché le altre Società
del Gruppo di cui al punto 3. che intenderanno avvalersene ai fini del conseguimento
degli obiettivi di costo, attiveranno le procedure di cui alla Legge n. 223/1991
per la gestione del personale in esubero (cfr. allegato 3 del presente Accordo)
ai fini di quanto previsto dal D.M. n. 158/2000, con l’impegno di definire
le stesse entro i successivi trenta giorni. Le intese sottoscritte tra le
Parti avranno durata triennale e riguarderanno tutte le categorie di personale.
Nella circostanza:
IntesaBci, ISS e IGC recepiranno le soluzioni già
definite espressamente con il presente Accordo, fermo restando che per quanto
attiene alla riduzione degli organici di IntesaBci, le Parti convengono
fin da ora che detta riduzione interesserà complessive 5.700 unità
come di seguito precisato:
quanto ad almeno 1.300 unità con effetto dal 1° aprile 2003,
quanto ad ulteriori 1.300 unità con effetto dal 1° luglio 2003,
comunque fino alla concorrenza massima di 2.600 unità per l’anno 2003,
quanto ad ulteriori 2.500 unità con effetto dal 1° aprile 2004,
quanto ad ulteriori 600 unità con effetto dal 1° aprile 2005;
le altre Società di cui al punto 3., in coerenza
con quanto precede, ricercheranno, attraverso l’utilizzo degli strumenti
di cui al presente Accordo e nella combinazione ritenuta più efficace
per il raggiungimento dei previsti obiettivi di riduzione strutturale del
costo del lavoro, le soluzioni più adeguate per accompagnare con gradualità
la definita riduzione degli organici.
Nell’ambito della procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991 ciascuna Azienda,
allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle strutture operative
ed organizzative in tutte le componenti, concorderà con le OO.SS.LL.
il numero complessivo, assolutamente contenuto, delle unità che avrà
deciso di mantenere in servizio, ancorché in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 8 del D.M. n. 158 del 2000, per un periodo non superiore
a 12 mesi. Le unità che l’Azienda, al contrario, decidesse di mantenere
in servizio oltre il suddetto termine, saranno portate in detrazione dal
numero complessivo degli esuberi così come definiti tra le Parti.
Alle OO.SS.LL. saranno forniti elementi conoscitivi anche disaggregati.
Per quanto attiene le ulteriori Società del Gruppo che non dovessero
avviare la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, le stesse avvieranno
un immediato confronto allo scopo di definire, in sede aziendale, le misure
ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi specifici
di riduzione strutturale del costo del personale, avvalendosi della strumentazione
di cui al presente Accordo. Le relative intese, che avranno durata triennale
e riguarderanno tutte le categorie di personale, dovranno intervenire entro
e non oltre il 31 gennaio 2003; in difetto di che le Aziende interessate
adotteranno gli strumenti di cui al presente Accordo, nella misura e secondo
le combinazioni che saranno ritenute necessarie per il raggiungimento dei
citati obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro, non escludendosi
il ricorso al D.M. n.158 del 2000.
Allegato 1 Gruppo IntesaBci – Perimetro Italia – Elenco Società
Allegato 2 Gruppo IntesaBci – Perimetro Italia – Andamento del costo del lavoro per entità giuridica
Allegato 3 Gruppo IntesaBci – Perimetro Italia – Andamento organici puntuali per entità giuridica
Allegato 4 Modulo di delega
Appendice : Società Esattoriali del Gruppo IntesaBci
INTESABCI
la Delegazione Sindacale ad hoc di cui all’art. 18 CCNL 11 luglio 1999 composta da:
FABI,
FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA
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