VERBALE DI ACCORDO




Il giorno 19 luglio 2002

tra

Intesa Asset Management SGR S.p.a.

SIM Co.Ge.F. S.p.A

e

Le delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.CA



premesso che


  1. è stato deliberato dai competenti organi statutari il piano di lavoro finalizzato a far confluire, con effetto dal 1° agosto 2002 in SIM Co.Ge.F. S.p.a. il complesso delle attività e le passività afferenti la promozione, gestione ed amministrazione dei fondi pensione aperti, l’amministrazione dei fondi pensione chiusi e la gestione di alcuni fondi pensione cosiddetti ante 124/1993, nonché delle strutture e delle risorse dedicate alle medesime attività di Intesa Asset Management SGR S.p.A.;
  2. detta operazione tende a realizzare il progetto finalizzato alla concentrazione delle attività inerenti la previdenza complementare all’interno del Gruppo IntesaBci in un’unica realtà individuata in SIM. Co.Ge.F. S.p.a.;
  3. SIM.Co.Ge.F è società controllata da IntesaBci con una partecipazione pari al 55% e rientra nel perimetro dell’Asset Management di Gruppo.
  4. le predette Società hanno proceduto a fornire alle Rappresentanze sindacali aziendali e alle Delegazioni sindacali di IntesaBci la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
  5. su richiesta delle OO.SS.LL sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme;
  6. tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l’accordo 13 aprile 2001 cui si fa riferimento per le parti applicabili, nonché l’Accordo sottoscritto in data 19.12.2001 per il trasferimento di ramo di azienda da Intesa Asset Management sgr a Comit Asset Management sgr;




si è convenuto quanto segue


  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
  2. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione (1° agosto 2002) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di Intesa Asset Management SGR S.p.A. appartenente al ramo di azienda ceduto proseguirà, senza soluzione di continuità, in capo a SIM Co.Ge.F. S.p.a. alla quale verrà trasferito il TFR maturato dal suddetto personale sino al 31 luglio 2002.
  3. Dal 1° agosto 2002 al Personale di cui sopra continuerà ad essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito 11 luglio 1999 e saranno garantiti i trattamenti economici e normativi, come di seguito specificato.
  4. Per quanto attiene a mutui, prestiti, condizioni di conto corrente, anticipazioni del TFR, verranno applicate le condizioni previste in Nextra e quelle che saranno successivamente stabilite. Gli eventuali mutui e prestiti in corso di ammortamento verranno mantenuti alle condizioni in essere presso la Società cedente.
  5. Per quanto concerne il premio aziendale si precisa che, per l’anno 2002, sarà applicato quello di Nextra. Le parti firmatarie si incontreranno per determinare un proprio distinto premio aziendale per gli anni successivi.
  6. Al personale di SIM.Co.Ge.F. sarà riconosciuto, a far tempo dall’1.8.2002, un ticket pasto di € 4,65 (€ 3,10 per il personale a tempo parziale), fatte salve condizioni di miglior favore.
  7. Il personale di Intesa Asset Management SGR S.p.a. conferito verrà utilizzato nelle stesse mansioni e/o in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo conto dell’anzianità nel ruolo ricoperto, e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.
  8. Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale, l’azienda manterrà, sino alla scadenza ove prevista, le attuali articolazioni orarie, secondo quanto previsto dai contratti individuali di lavoro.
  9. Per quanto riguarda la previdenza complementare il personale oggetto di cessione manterrà l’iscrizione al FAPA di gruppo alle condizioni in atto.
  10. Per quanto concerne l’assistenza sanitaria integrativa, al dipendente ceduto saranno applicate le condizioni stabilite per il personale di Nextra nel Verbale di Accordo 19 dicembre 2001 sottoscritto tra Nextra Investment Management sgr e le OO.SS.
  11. La società si impegna a porre in essere un sistema incentivante, a partire dall’esercizio 2003, dandone informativa alle OO.SS.LL, ai sensi di quanto previsto dal CCNL .
  12. Esclusivamente per il personale oggetto del trasferimento disciplinato dal presente accordo, in caso di tensioni occupazionali che si verificassero presso SIM.Co.Ge.F., connesse a crisi aziendali, perdita di controllo proprietario, vendita o cessazione dell’azienda, qualora – esperite le previste procedure contrattuali – dovessero permanere eccedenze di personale, la Capogruppo riallocherà le risorse presso Società del Gruppo IntesaBci, favorendo, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di provenienza in mansioni che tengano conto della professionalità acquisita.
    Tale garanzia verrà attivata anche in caso di trasferimento della sede di lavoro in altra località significativamente distante dall’attuale o di chiusura di una delle sedi di lavoro.
    Qualora – in caso di cessione di SIM.Co.Ge.F. SpA a società non bancarie – dovessero emergere, entro il limite massimo di sette anni dall’operazione, tensioni occupazionali conseguenti alla decisione di IntesaBci di far rientrare in tutto o in parte le attività cedute, ovvero di affidarne il relativo svolgimento ad altra società, IntesaBci si renderà disponibile a riallocare le risorse eccedenti presso società del Gruppo, favorendo, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo, la collocazione nell’ambito territoriale di provenienza.
  13. Eventuali richieste di passaggio ad altre società del Gruppo IntesaBci saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle professionalità acquisite nonché delle condizioni personali e familiari dell’interessato e saranno disciplinate alle condizioni di cui al capitolo “esigenze di organico delle società del Gruppo” del Verbale di accordo 13.04.2001.
  14. Fino a quando non saranno costituite autonome rappresentanza sindacali aziendali e comunque per un periodo transitorio massimo di tre anni, destinatarie delle procedure di confronto e di informativa previste dal CCNL saranno le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, alle quali sarà comunque illustrato il Piano Industriale della Società.
  15. Le risorse di IntesaBci attualmente distaccate presso SIM.Co.Ge.F, potranno trasferire consensualmente il loro rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa con la forma della cessione di contratto ex art. 1406 c.c e seguenti, a far tempo dal 1° agosto 2002, alle condizioni previste nel verbale di riunione del 20 maggio 2002, relativo al trasferimento del rapporto di lavoro delle risorse IntesaBci distaccate in Nextra sgr presso quest’ultima. A detti lavoratori si intendono estese le garanzie previste ai punti 12 e 13 del presente verbale di accordo.




INTESA ASSET MANAGEMENT SGR S.p.a.

SIM Co.Ge.F. S.p.A



INTESABCI S.p.A



FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL.CA