VERBALE DI RIUNIONENel capitolo “esigenze di organico delle Società del Gruppo” del verbale di Accordo 13.04.01 è prevista “la possibilità, nell’ambito delle aziende del Gruppo, di ricorrere all’istituto del distacco per far fronte a esigenze operative che determinano necessità temporanee di rafforzamento degli organici”. Le esigenze di rafforzamento degli organici nell’ambito delle aziende del gruppo, qualora venga meno il carattere di temporaneità, possono essere soddisfatte mediante trasferimento consensuale del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, nel rispetto del generale principio di salvaguardia dei trattamenti economici e normativi . All’atto del trasferimento del rapporto di lavoro saranno ricercate – nel corso di appositi incontri che saranno attivati con le OO.SS.LL. – soluzioni atte a individuare di volta in volta un trattamento economico complessivamente equivalente, tenendo anche conto del trattamento previdenziale e assistenziale in precedenza fruito da ciascun interessato. In relazione a quanto previsto nel p.3 dell’accordo sottoscritto in data 19.12.2001 per il trasferimento di ramo di azienda da Intesa Asset Management a Comit Asset Management, le parti si sono incontrate per confrontarsi in merito alla destinazione del personale delle Società del Gruppo attualmente distaccato in Nextra. Ciò premesso, IntesaBci ha comunicato alle organizzazioni sindacali che le risorse di IntesaBci e di Cariparma, attualmente distaccate presso Nextra Investment Management ove si è verificata l’esigenza di rafforzamento strutturale degli organici, potranno trasferire consensualmente il loro rapporto di lavoro alle dipendenze di Nextra Investment Management con la forma della cessione di contratto ex art. 1406 Cod. civ. e seguenti, a far tempo dal 1° giugno 2002, alle seguenti condizioni: il contraente ceduto manterrà l’inquadramento e il trattamento economico attualmente in essere presso la cedente e sarà utilizzato nelle attuali mansioni o in mansioni equivalenti. L’eventuale eccedenza - che terrà conto anche dell’eventuale differente ammontare del ticket pasto - verrà mantenuta sotto forma di assegno “ad personam” assorbibile alle condizioni previste nel verbale di accordo 13.04.2001 e nella relativa lettera a latere. Per quanto concerne le eventuali quote extra standard del premio annuale di rendimento, nonché l’eventuale automatismo economico e di carriera in corso di maturazione alla data di cessione si applicherà quanto previsto nel paragrafo “Trattamento economico - Accordo economico relativo alla fusione” del citato verbale di accordo. Premio aziendale: sino al 31 maggio 2002 sarà riconosciuto il premio aziendale in essere presso le banche di provenienza secondo le normative in essere presso queste ultime. Dal 1° giugno 2002 si applicherà la disciplina vigente presso la cessionaria. Al personale con contratto a tempo parziale sarà mantenuto il contratto attualmente in essere presso l’azienda di provenienza, alle stesse condizioni con la medesima convenute e con la stessa articolazione di orario. Per quanto riguarda il premio di fedeltà, verranno liquidati, da parte delle Banche medesime, i relativi ratei maturati all’atto del trasferimento del rapporto di lavoro. Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale di IntesaBci oggetto di cessione già iscritto a fondi di previdenza complementare presenti nel Gruppo, potrà mantenere la propria posizione presso gli stessi alle stesse condizioni in atto. Il personale di Cariparma potrà riscattare la propria posizione previdenziale o trasferire la medesima presso il Fapa di Gruppo. In quest’ultimo caso sarà salvaguardato il livello di contribuzione aziendale e relativa base di calcolo nonché quello a carico del lavoratore già previsto presso la Banca di provenienza. Coloro i quali opteranno per il riscatto della propria posizione previdenziale, potranno essere iscritti al Fapa di Gruppo alle condizioni previste dall’accordo del 2.01.2002 per il personale di nuova assunzione. I dipendenti di IntesaBci manterranno altresì le coperture sanitarie in essere al momento della cessione alle stesse condizioni. I dipendenti di Cariparma, per l’anno 2002 manterranno le coperture in essere presso la Banca cedente e con decorrenza 1° gennaio 2003 potranno accedere alla Cassa Sanitaria di Gruppo alle seguenti condizioni: 1,30% a carico della Banca e 1% a carico del lavoratore. Nextra dichiara la propria disponibilità a incontrarsi con le proprie Organizzazioni sindacali per rivedere, nell’ambito delle questioni che dovranno essere affrontate a latere della contrattazione integrativa aziendale, la questione relativa alla contribuzione alla Cassa sanitaria di gruppo. Qualora, ad esito di tale confronto, permanesse per i lavoratori provenienti da Cariparma una diminuzione nella retribuzione, nella determinazione dell’assegno “ad personam” si terrà conto del maggior onere sostenuto complessivamente da ciascun lavoratore per l’assistenza sanitaria integrativa rispetto a quello sopportato nella Banca di provenienza. Per ogni altra condizione, il rapporto di lavoro sarà regolato dal C.C.N.L. del credito dell’11 luglio 1999 e dalle discipline collettive, tempo per tempo vigenti, presso la cessionaria. Le parti si incontreranno entro il 30.06.2002 per confrontarsi sul complesso delle agevolazioni finanziarie da riconoscere ai dipendenti di Nextra, nel rispetto sostanziale della lettera inviata da Nextra alle Organizzazioni sindacali su tale materia, fermo restando che non saranno modificate le condizioni in atto per i dipendenti oggetto della cessione. Gli eventuali mutui e prestiti in corso di ammortamento verranno mantenuti alle condizioni in essere presso la Banca cedente. Entro la medesima data le parti si incontreranno inoltre per un confronto sugli inquadramenti del personale in relazione alle attività svolte, salvaguardando le esperienze e i periodi temporali maturati in materia presso la Società di provenienza, così come previsto nel p.7 del Verbale di accordo del 19 dicembre 2001 per il trasferimento di ramo di azienda da I.A.M. a C.A.M. Le parti si confronteranno per ricercare idonee soluzioni in ordine all’eventuale ricollocazione nell’ambito dell’unità produttiva di provenienza e dei comuni limitrofi, nella salvaguardia delle professionalità dei dipendenti che non ritenessero di trasferire il rapporto di lavoro. Le parti si incontreranno
Milano, 20 maggio 2002 NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR INTESABCI SPA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL.CA |