VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 maggio 2002,

tra

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.

IntesaBci Gestione Crediti S.p.a.

Le delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA

premesso che

a.      nel 1998 è stata costituita, nell’ambito del Gruppo Intesa, un’unità dedicata al recupero dei crediti, mediante l’utilizzo di un ente societario già presente nel Gruppo (la Cassa di risparmio salernitana S.p.a.) che ha poi modificato la propria denominazione in IntesaBci Gestione Crediti S.p.a;

  1. a tale società Cariparma, così come già le principali aziende del Gruppo, ha provveduto a trasferire le attività sopra indicate, mentre il personale addetto è stato distaccato presso la medesima;
  1. nel contesto dell’opera di consolidamento della missione imprenditoriale di I.G.C., viene perfezionato, con effetto dal 1° giugno 2002, il trasferimento in capo a I.G.C. dei rapporti di lavoro del personale distaccato;

d.     le predette società hanno proceduto a fornire alle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

e.      su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme.

f.       tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l’accordo sottoscritto il 13 aprile 2001;

si è convenuto quanto segue

1.     A decorrere dal 1° giugno 2002 la titolarità dei rapporti di lavoro con i dipendenti di Cariparma, distaccati presso IntesaBci Gestione Crediti (d’ora in avanti I.G.C.) alla data del 31.05.2002 in quanto appartenenti al ramo di azienda ceduto, proseguirà, senza soluzione di continuità, in capo a IGC.

2.     La sede di lavoro dei dipendenti oggetto della cessione sarà presso le Unità Legali dove attualmente prestano servizio (Milano, Parma, Piacenza).

3.     Nei confronti del personale di cui sopra, troverà applicazione il Contratto Collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 nonché il Verbale di accordo 13 aprile 2001 per le parti applicabili a I.G.C.

4.     Il personale di Cariparma conferito sarà utilizzato nelle stesse mansioni e/o in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo conto dell’anzianità nel ruolo ricoperto e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.

L’eventuale eccedenza – che terrà conto anche del differente ammontare del ticket pasto - verrà mantenuta sotto forma di assegno “ad personam” assorbibile alle condizioni previste dal Verbale di Accordo 13 aprile 2001 – paragrafo “Trattamento economico relativo alla fusione” – e nella relativa lettera a latere, anche per quanto concerne le eventuali quote extra standard del premio annuale di rendimento e l’eventuale automatismo economico e di carriera in corso di maturazione alla data della cessione.

5.     Per quanto riguarda l’eventuale personale con contratto a tempo parziale, l’Azienda cessionaria manterrà, sino alla scadenza, ove prevista, le attuali articolazioni di orario, secondo quanto previsto dai contratti individuali di lavoro.

6.     Per quanto riguarda il premio di fedeltà, verranno liquidati dall’azienda cedente i relativi ratei maturati all’atto del trasferimento del rapporto di lavoro.

7.     Premio aziendale: sino al 31 maggio 2002 sarà riconosciuto il premio aziendale in essere presso la Banca cedente secondo le normative in essere presso quest’ultima. Dal 1° giugno 2002 si applicherà la disciplina vigente presso la cessionaria.

8.     Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale oggetto del trasferimento potrà riscattare o trasferire la propria posizione previdenziale presso il Fapa di Gruppo. In quest’ultimo caso sarà salvaguardata la misura di contribuzione aziendale nonché quella a carico del lavoratore già prevista presso la Banca di provenienza e la relativa base di calcolo.

Coloro i quali opteranno per il riscatto della propria posizione previdenziale, potranno essere iscritti al Fapa di Gruppo alle condizioni previste dall’accordo 23.05.2001 per il personale di prima assunzione in IntesaBci.

9.     Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, per l’anno 2002 verranno mantenute le coperture in essere presso Cariparma. Con decorrenza 1° gennaio 2003 il personale interessato potrà accedere alla Cassa Sanitaria di Gruppo alle seguenti condizioni: 1,30% a carico azienda e 1% a carico del lavoratore.

Nella determinazione dell’assegno “ad personam” di cui al punto 4 si terrà conto del maggior onere sostenuto complessivamente da ciascun lavoratore per l’assistenza sanitaria integrativa rispetto a quello sopportato nella Banca di provenienza.

10.    A tutto il personale oggetto del trasferimento sarà riconosciuto a far tempo dal 1° giugno 2002, un ticket pasto di Lit. 9.000 (Lit. 6.000 per il personale a tempo parziale).

11.    Gli eventuali mutui e prestiti in essere verranno mantenuti alle condizioni in essere presso la Banca cedente. Per le agevolazioni successive si applicheranno le condizioni in essere presso la cessionaria.

12.    Per ogni altra condizione, il rapporto di lavoro sarà regolato dalle discipline collettive, tempo per tempo vigenti, presso la cessionaria.

13.    Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla data di cessione per una verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo.

14.    In caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni verrà attivata la procedura di cui all’art. 14 del CCNL 11 luglio 1999. Qualora dovessero verificarsi tensioni occupazionali saranno attivate a livello di capogruppo le previste procedure, secondo quanto previsto dal Verbale di accordo 13.04.2001.

15.    All’atto della presentazione del Piano industriale di I.G.C. verrà attivata l’apposita procedura di contrattazione relativa alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale.

16.    Si conviene inoltre che il personale che ha presentato domanda di rientro pervenuta entro la data di stipula del presente accordo sarà mantenuto in distacco sino al 31 dicembre 2002. Le parti si incontreranno entro la predetta data per verificare la situazione relativa a detto Personale.

  CASSA DI RISPARMIO                                 INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA

DI PARMA E PIACENZA SPA

INTESABCI SPA

R.S.A. di CASSA DI RISPARMIO         R.S.A. di INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA

DI PARMA E PIACENZA

Delegazioni Sindacali

FABI               FALCRI                      FIBA/CISL                 FISAC/CGIL                          UIL.CA


Spettabili                                                                                           Milano, 15 maggio 2002

OO.SS.LL.

                        In relazione alla richiesta da Voi avanzata nel corso delle trattative relative al trasferimento di ramo d’azienda  da Cariparma e Banca Cis a IGC, di conservare le eventuali posizioni di scoperto di conto corrente del Personale oggetto del trasferimento eccedenti i limiti previsti presso la scrivente Società, Vi confermiamo la nostra disponbilità a trasformare tali quote in prestiti speciali da regolare secondo il T.U.R. e da rimborsare in un arco di tempo non superiore a 60 mesi.

                        Siamo altresì disponibili a prevedere sulla base di accordi individuali la possibilità di utilizzare l’anticipazione del T.F.R., nelle misure e con le modalità previste dalle  norme di legge e aziendali vigenti presso la scrivente, per l’estinzione di pregresse posizioni debitorie.

                        Distinti saluti.

                                                                                              IntesaBci Gestione Crediti