VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 maggio 2002,

tra

Banca Cis S.p.a.

IntesaBci Gestione Crediti S.p.a.

Le delegazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA

premesso che

a.      nel 1998 è stata costituita, nell’ambito del Gruppo Intesa, un’unità dedicata al recupero dei crediti, mediante l’utilizzo di un ente societario già presente nel Gruppo (la Cassa di risparmio salernitana S.p.a.) che ha poi modificato la propria denominazione in IntesaBci Gestione Crediti S.p.a;

  1. a tale società la Banca CIS, così come già le principali aziende del Gruppo, ha provveduto a trasferire le attività sopra indicate, mentre il personale addetto è stato distaccato presso la medesima;

c.      nel contesto dell’opera di consolidamento della missione imprenditoriale di I.G.C., viene perfezionato, con effetto dal 1° giugno 2002, il trasferimento in capo a I.G.C. dei rapporti di lavoro del personale distaccato;

d.     le predette società hanno proceduto a fornire alle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

e.      su richiesta delle OO.SS. sono state avviate le procedure di consultazione e contrattazione previste dalle predette norme.

f.       tra IntesaBci e le OO.SS.LL. è in vigore l’accordo sottoscritto il 13 aprile 2001;

  1. tra  IntesaBci, Banca Cis e IntesaBci Gestione Crediti è intervenuto un accordo in data 23 aprile 2002 che viene integralmente richiamato e che fa parte integrante del presente accordo;

si è convenuto quanto segue

1.     A decorrere dal 1° giugno 2002 la titolarità dei rapporti di lavoro con i dipendenti di Banca Cis, distaccati presso IntesaBci Gestione Crediti (d’ora in avanti I.G.C.) alla data del 31.05.2002 in quanto appartenenti al ramo di azienda ceduto, proseguirà, senza soluzione di continuità, in capo a I.G.C.

2.     La sede di lavoro dei dipendenti oggetto della cessione sarà l’ULC di Cagliari ad eccezione della collega che, su richiesta, già opera presso l’ULC di Milano.

  1. Nei confronti del personale di cui sopra, troverà applicazione il Contratto Collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999 nonché il Verbale di accordo 13 aprile 2001 per le parti applicabili a I.G.C.
  1. Il personale di Banca Cis conferito sarà utilizzato nelle stesse mansioni e/o in mansioni equivalenti a quelle svolte presso la società cedente, tenendo conto dell’anzianità nel ruolo ricoperto e sarà di conseguenza inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risulta acquisito alla data dell’operazione, con le anzianità di servizio effettive e convenzionali già riconosciute o in corso di maturazione nella società cedente.

5.     L’eventuale eccedenza verrà mantenuta sotto forma di assegno “ad personam” assorbibile alle condizioni previste dal Verbale di Accordo 13 aprile 2001 – paragrafo “Trattamento economico relativo alla fusione” – e nella relativa lettera a latere, anche per quanto concerne le eventuali quote extra standard del premio annuale di rendimento, e l’eventuale automatismo economico e di carriera in corso alla data della cessione.

  1. Per quanto riguarda l’eventuale personale con contratto a tempo parziale, l’Azienda cessionaria manterrà, sino alla scadenza, ove prevista, le attuali articolazioni di orario, secondo quanto previsto dai contratti individuali di lavoro.
  1. Per quanto riguarda il premio di fedeltà, verranno liquidati dall’azienda cedente i relativi ratei maturati all’atto del trasferimento del rapporto di lavoro.
  1. Premio aziendale: sino al 31 maggio 2002 sarà riconosciuto il premio aziendale in essere presso la Banca cedente secondo le normative in essere presso quest’ultima. Dal 1° giugno 2002 si applicherà la disciplina vigente presso la cessionaria.
  1. Per quanto concerne la previdenza complementare, il personale oggetto del trasferimento potrà riscattare o trasferire la propria posizione previdenziale presso il Fapa di Gruppo. In quest’ultimo caso sarà salvaguardata l’attuale misura di contribuzione aziendale nonché quella a carico del lavoratore già prevista presso la Banca di provenienza e la relativa base di calcolo.

10.  Coloro i quali opteranno per il riscatto della propria posizione previdenziale, potranno essere iscritti al Fapa di Gruppo alle condizioni previste dall’accordo 23.05.2001 per il personale di prima assunzione in IntesaBci.

  1. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, per l’anno 2002 verranno mantenute le coperture in essere presso Banca Cis. Con decorrenza 1° gennaio 2003 il personale interessato potrà accedere alla Cassa Sanitaria di Gruppo alle seguenti condizioni: 1,30% a carico azienda e 1% a carico del lavoratore.
  2. Nella determinazione dell’assegno “ad personam” di cui al punto 4 si terrà conto del maggior onere sostenuto complessivamente da ciascun lavoratore per l’assistenza sanitaria integrativa rispetto a quello sopportato nella Banca di provenienza.
  1. A tutto il personale oggetto del trasferimento sarà riconosciuto a far tempo dal 1° maggio 2002, un ticket pasto di Lit. 9.000 (Lit. 6.000 per il personale a tempo parziale).
  1. Gli eventuali mutui e prestiti in essere verranno mantenuti alle condizioni in essere presso la Banca cedente (compreso l’impegno assunto dalla Banca cedente per i casi di premorienza). Per le agevolazioni successive si applicheranno le condizioni vigenti presso la cessionaria.
  1. Per ogni altra condizione, il rapporto di lavoro sarà regolato dalle discipline collettive, tempo per tempo vigenti, presso la cessionaria.
  1. Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla data di cessione per una verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo.
  1. In caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni verrà attivata la procedura di cui all’art. 14 del CCNL 11 luglio 1999. Qualora dovessero verificarsi tensioni occupazionali saranno attivate a livello di capogruppo le previste procedure, secondo quanto previsto dal Verbale di accordo 13.04.2001.
  1. All’atto della presentazione del Piano industriale di I.G.C. verrà attivata l’apposita procedura di contrattazione relativa alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale.
  1. Si conviene inoltre che il personale che ha presentato domanda di rientro pervenuta entro la data di stipula del presente accordo sarà mantenuto in distacco sino al 31 dicembre 2002. Le parti si incontreranno entro la predetta data per verificare la situazione relativa a detto Personale.

BANCA CIS SPA                                                         INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA

INTESABCI SPA

R.S.A. di BANCA CIS SPA              R.S.A. di INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA

Delegazioni sindacali

FABI                 FALCRI                FIBA/CISL                         FISAC/CGIL                      UIL.CA