Verbale di Accordo
In data 29 aprile 2002
tra
· IntesaBci le Segreterie degli organi di coordinamento facenti capo a
Premesso che
a) con il Verbale di accordo in data 13 aprile 2001 le parti avevano convenuto che il premio aziendale relativo all’esercizio 2000 fosse costituito da un importo parametrato e da una quota in cifra fissa di Lit. 500.000 uguale per tutti collegata al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione previsti dal piano di integrazione, quota che si prevedeva fosse ricompresa anche nel premio aziendale degli anni successivi (2001, 2002 e 2003);
b) con i verbali di accordo in data 30 aprile e 3 maggio 2001, effettuata una verifica congiunta sui risultati del bilancio di Banca Intesa e della Banca Commerciale Italiana relativi all’esercizio 2000, prendendo a riferimento gli indicatori individuati nei previgenti contratti aziendali di BAV, Cariplo, Mediocredito Lombardo e Comit, sono stati concordati gli importi del premio aziendale per l’esercizio 2000 da erogare nel luglio 2001;
c) con decorrenza 1° maggio 2001 è avvenuta la fusione per incorporazione in Banca Intesa della Banca Commerciale Italiana;
d) la norma transitoria posta in calce all’art.40 CCNL 11 luglio 1999 prevede che i criteri per la determinazione del premio aziendale saranno oggetto di contrattazione nel caso in cui, per effetto di modifiche strutturali (ad esempio, fusioni, concentrazioni, etc.), sia variato il quadro di riferimento,
tenuto conto che
· le parti hanno effettuato una verifica congiunta relativa ai principali indicatori da utilizzare, prendendo a riferimento quelli già adottati nei precedenti accordi delle Banche incorporate
· gli obiettivi previsti dal piano di integrazione connessi alla fusione e alla divisionalizzazione sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nel pieno rispetto dei tempi prefissati,
si è convenuto che verranno riconosciuti, a titolo di premio aziendale per l’esercizio 2001 da erogare con valuta 1° luglio 2002, i seguenti importi non computabili nel trattamento di fine rapporto:
· la quota fissa uguale per tutti correlata al raggiungimento degli obiettivi di integrazione, prevista dal verbale di accordo del 13 aprile 2001;
· gli importi parametrati indicati nell’acclusa tabella che tengono conto
delle verifiche concernenti l’esercizio 2001.
Per la corresponsione del premio in parola si avrà riguardo all’inquadramento rivestito alla data del 31 dicembre 2001.
Per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione del premio si fa riferimento a quanto previsto dall’art.40 del CCNL 11.7.1999.
Si precisa che il premio aziendale non verrà corrisposto a coloro i quali hanno risolto il rapporto di lavoro per dimissioni senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico.
All’atto della definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione del premio aziendale relativo agli anni 2002 e 2003, che verrà effettuata in occasione delle trattative per il rinnovo del C.I.A., si terrà altresì conto della dichiarazione delle parti di cui agli accordi del 30.04.01 (Intesa) e del 3.05.01 (Comit). In tale sede verrà inoltre individuata la possibilità di ricorrere anche ad ulteriori modalità di erogazione del premio (ad esempio “stock granting”).
INTESABCI
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIL.CA