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Proposte di Emendamento alla Finanziaria 2001

MATERIALI DI LAVORO



Alcuni dati
Irap
Irpeg sugli immobili
Rimborsi spese dirigenti associazioni
Deducibilità fiscale per la formazione
Sport per tutti
Incremento fondi per cooperazione internazionale
Deducibilità per spese di cura per l'infanzia
 
 
 

Alcuni dati

Il Terzo settore in Italia
(Fonte: elaborazioni Vita su ricerche Iref 1998 e Istat 1999)

Occupati per tipologia di organizzazione


Tipologia enti
In Italia
Con rilevanza economica
Media occupati
Totale occupati
Associazioni
200.000
15.000
12
180.000
Organizzazioni di volontariato
15.000
750
12
10.000
Cooperative sociali (*) (**)
5.400
5.400
25
135.000
Fondazioni
2.000

di cui 88 Bancarie

2.000
21
42.000
Altre non profit
18.000
18.000
21
383.000
Totale
188.000
38.750
21
750.000

(*) Il fatturato aggregato delle sole cooperative sociali ammonta a 3 mila miliardi di lire.
(**) I lavoratori remunerati dalle cooperative sociali sono circa 108 mila (Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/9/2000 su indagine di G.P. Barbetta – Università Cattolica di Milano).
 
 

Il valore del Terzo settore in Italia


Totale occupati non profit
750.000
Totale occupati non profit (*)
690.000
% sul totale occupati
3,5
% sul totale occupati (*)
3,1
% sul totale occupati nei servizi
5,1
Fatturato Terzo settore
75 mila mld
Fatturato Terzo settore su PIL in % (*)
2,7
Italiani che si impegnano almeno due pomeriggi la settimana
560.000
Italiani che nell'anno hanno fatto almeno un gesto di volontariato
5,5 milioni

(*) Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/9/2000 su indagine di G.P. Barbetta – Università Cattolica di Milano. Retribuzione media oraria (EURO) 5,98

Lavoratori dipendenti nel Terzo settore e % sugli occupati (1990-1996)
 
1990 % 1996 %
Germania 1.000.000 3,7 1.560.000 5,6
Regno Unito 900.000 3,5 1.200.000 4,6
Francia 800.000 4,2 1.150.000 5,7
Italia 400.000 1,8 580.000 2,6
Svezia 83.000 3,0 120.000 4,2
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1)IRAP
Le analisi e gli studi fino ad oggi svolte in merito all’incidenza e agli effetti sostanziali causati dall’introduzione dell’IRAP sulle “unità produttive” (imprese) sono pervenute a risultati contraddittori.
Si segnalano in particolare quello della Banca d’Italia (1998), del CNEL (1998), della Confapi (1999) e dell’OCSE (1999), oltre ad approfondimenti da parte di esponenti di Confindustria (R. Azzolini e F. Carotti - 2000) e di ricercatori quali Silvia Giannini (1999).
Gli effetti IRAP sul fattore lavoro e sul relativo costo, dunque, non sono univoci in relazione ai seguenti aspetti: diversità dei settori di attività delle imprese, dei livelli di retribuzione, delle tipologie contrattuali esistenti nonché più in generale dello status pre-Irap (es. elevata fiscalizzazione dei contributi sanitari) del soggetto d’imposta.
E’ dunque la varietà e la singolarità delle situazioni soggettive ad aver prodotto nel tempo riduzioni o al contrario aumenti nell’incidenza del fattore lavoro ai fini Irap.
Un fatto tuttavia è certo: che in tutti i casi analizzati l’area degli enti senza scopo di lucro (enti non profit) rimane comunque particolarmente penalizzata in quanto essa non è identificabile in nessuna delle citate realtà. E, a maggior ragione, non lo è per le caratteristiche oggettive dell’attività istituzionale svolta in via principale ancorché non esclusiva.
Basti richiamare, allora, alcuni contenuti del parere formulato il 15/10/1997 dalla Commissione Parlamentare dei Trenta allo schema di decreto legislativo n. 460, laddove viene sottolineata la capacità del terzo settore di “.....operare affinché, attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni di esclusione sociale...omissis.....Non si può non vedere nella crescita di un “mercato del Welfare” una risposta non solo tesa a valorizzare e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell’era della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell’economia....omissis.....L’obiettivo per tutti i soggetti non profit, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative sociali, società di mutuo soccorso è quello di mettere in campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato, e contribuisca a creare il mercato del welfare”.
Purtroppo il settore non profit rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell’Irap il cui presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, anche per quelle attività istituzionali esercitate dagli enti non commerciali e dalle Onlus, che ne risultano pertanto penalizzate.

La possibile proposta da parte del FORUM TERZO SETTORE in materia IRAP (eventuale Finanziaria 2001) potrebbe essere formulata come segue:
Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP n.d.r.), come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti n.d.r.) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
7. “per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’art. 10 del DLgs. n. 460/97 la base imponibile relativa all’attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 DLgs. n. 446/97 e succ. modific., è ridotta alla metà”.

BREVE SINTESI SULLA FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA DEL FORUM TERZO SETTORE AI FINI DELLA RIDUZIONE IRAP
1. Premessa
Le analisi e gli studi fino ad oggi svolte in merito all’incidenza e agli effetti sostanziali causati dall’introduzione dell’IRAP sulle “unità produttive” (imprese) sono pervenute a risultati contraddittori.
Si segnalano in particolare quello della Banca d’Italia (1998), del CNEL (1998), della Confapi (1999) e dell’OCSE (1999), oltre ad approfondimenti da parte di esponenti di Confindustria (R. Azzolini e F. Carotti - 2000) e di ricercatori quali Silvia Giannini (1999).
Gli effetti IRAP sul fattore lavoro e sul relativo costo, dunque, non sono univoci in relazione ai seguenti aspetti:
- diversità dei settori di attività delle imprese,
- diversità dei livelli di retribuzione,
- diversità delle tipologie contrattuali esistenti
- diversità più in generale dello status pre-Irap (es. elevata fiscalizzazione dei contributi sanitari) del soggetto d’imposta.
E’ dunque la varietà e la singolarità delle situazioni soggettive ad aver prodotto nel tempo riduzioni o al contrario aumenti nell’incidenza del fattore lavoro ai fini Irap.
Un fatto tuttavia è certo: che in tutti i casi analizzati l’area degli enti senza scopo di lucro (enti non profit) rimane comunque particolarmente penalizzata in quanto essa non è identificabile in nessuna delle citate realtà. E, a maggior ragione, non lo è per le caratteristiche oggettive dell’attività istituzionale svolta in via principale ancorché non esclusiva.

2. Proposta
Il Forum propone la riduzione (almeno al 50%) della base imponibile IRAP relativa all’attività istituzionale e a quella “decommercializzata” degli enti di promozione sociale e delle Onlus (sistema di calcolo c.d. “retributivo”). Tale proposta può far leva sul concetto di labor intensive, vale a dire l’elevato utilizzo di risorse umane per le realtà del terzo settore. (dipendenti, collaboratori siano essi coordinati ovvero occasionali e volontari in senso lato).

3. Dati di riferimento
Entrate tributarie accertate nel 1999 –Fonte Ministero delle Finanze – Comunicato stampa del 6/4/2000
3° Notiziario Fiscale 1999 - Fonte Ministero delle Finanze – Comunicato stampa
Osservatorio dell’economia italiana - Fonte Il Sole 24 Ore su dati Istat
Dati degli indicatori economici - Fonte Istat

4. Risparmio Irap e minor gettito potenziale per l’Erario
Media occupati Terzo settore 350.000
Erogazioni annue per occupato (media in lire) (*) (**) 12 milioni

(importi in miliardi di lire)
Base imponibile complessiva di tipo "retributivo" 4.200
Quota afferente all’attività commerciale svolta (***) 1.260
Quota residua afferente all’attività istituzionale o "decommercializzata" 2.940
(A) Base imponibile IRAP (con sistema retributivo) 2.940
(B) Imposta IRAP al 4,25% (A x 4,25%) 124,95
(C) Ipotesi di proposta Forum di riduzione al 50% della base imponibile (A x 50%) 1.470
(D) Imposta IRAP al 4,25% su nuova base imponibile "ridotta" (C x 4,25%) 62,475
(E) Risparmio d’imposta e minor gettito potenziale IRAP (B – D) 62,475
(F) Correzione statistica (20% di E) 12,495
(G) Risparmio d’imposta e minor gettito potenziale IRAP corretto (E - F) 49,98
Valore finale presumibile di risparmio e minor gettito IRAP (arrotondato) 50
(*) Sono ricompresi i seguenti oneri: spese inerenti il personale dipendente (retribuzioni, oneri, ecc..); compensi per collaboratori coordinati e continuativi, compensi per collaboratori occasionali, compensi per lavoratori autonomi (professionisti, consulenti, ecc..), altri proventi, indennità e rimborsi forfetari comunque denominati (esclusi quelli a piè di lista).
(**) La FIVOL (Federazione Italiana per il Volontariato) ha stimato che l’impegno di circa 400 mila volontari corrisponde ad un risparmio da parte dello Stato di circa 900 miliardi di lire annui.
(***) La % media attribuibile all’attività commerciale (d’impresa) svolta dagli enti non porfit è ragionevolmente pari al 30% dell’intera attività. Detto importo è, pertanto, escluso dalla riduzione in esame ai fini Irap (segue il sistema di calcolo a "valore aggiunto" come per le società).(IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) 

E questa una normativa recente in continuo assestamento con modifiche che provocano continui aumenti di costi (segnalo la circolare 148/E del 26 luglio 2000 in particolare sulle indennità chilometriche).
Rispetto alle proposte da presentare ritengo si debba partire da momento istitutivo di tale imposta. Infatti, in via teorica essa dovrebbe operare secondo il principio di compensazione tributaria, invece, tradisce la propria filosofia nei confronti delle associazioni (e non solo) in particolare per le attività istituzionali in quanto vengono oggi assoggettate all’IRAP, mentre non erano assoggettate alle principali imposte abolite ( tra cui: ILOR, ICIAP, Imposta sul patrimonio netto, tassa concessione governativa per attribuzione del numero di partita IVA, Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale – tassa sulla salute).

Si propone il seguente emendamento

All’art. 14 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“All’art. 17 del D.Lgs. 446/97 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: 7. Per gli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97 la base imponibile relativa all’attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, è ridotta alla metà (… oppure…..)”

Imposta bollo

“ All’art. 27, comma 5, dopo le parole rispettive federazioni inserire: e enti di promozione sportiva “
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2) IRPEG SUGLI IMMOBILI
La presente nota illustrativa ha essenzialmente due scopi:
1. sintetizzare la controversa interpretazione dell’art. 111-ter del TUIR, inserito dal ben noto D.Lgs. 460/1997 con cui il legislatore ha stabilito i requisiti atti a qualificare taluni E.n.c. come “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” (ONLUS). Tale interpretazione concerne in particolare il regime IRPEG sui redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati dalle ONLUS nell’esercizio di attività istituzionali e direttamente connesse.
2. descrivere inoltre la proposta di emendamento alla L.F. 2001 con cui è tecnicamente possibile superare, nello spirito (fiscalmente) agevolativo che permea la legislazione speciale in tema di Enti non commerciali, il suddetto problema. La soluzione permetterà di estendare i medesimi effetti beneficiali ad una vasta platea di soggetti operanti nel settore non-profit..

IL REGIME IRPEG SUI REDDITI FONDIARI UTILIZZATI DA ONLUS
In estrema sintesi, com’è noto, il regime impositivo diretto sugli Enti non commerciali è modellato su quello previsto per le persone fisiche. In altri termini, gli artt. 108-109 del TUIR (D.P.R. 917/86) dispongono che il reddito complessivo degli Enti medesimi è formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con ciò riprendendo le categorie reddituali previste in via generale per le pp.ff. dall’art. 6 dello stesso TUIR.
A seguito dell’introduzione dell’art. 111-ter TUIR - con cui da un lato si esclude dal concetto di attività (fiscalmente) di impresa quelle svolte dalle ONLUS quali istituzionali; dall’altro si decommercializzano i proventi ritratti dalle attività direttamente connesse a quelle appena dette - si è diffusa la convinzione che tale sottrazione dal campo dell’imponibilità fosse da considerarsi “generalizzata”. Essa avrebbe avuto come limite solo i redditi “estranei” alle attività il cui esercizio l’art. 10 D.Lgs. 460/97 considera compatibile con lo status di ONLUS.
Tale convinzione è stata, peraltro, alimentata dalla stessa Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 460/97, la quale estendeva la franchigia di imposta anche ai redditi (figurativi) prodotti dagli immobili destinati all’esercizio delle attività istituzionali e direttamente connesse.
Con la ben nota C.M. n. 244/E del 28.12.1999 il Ministero ha però corretto quanto affermato dalla Relazione di accompagnamento, sostenendo che, stante la sopradescritta struttura impositiva degli E.n.c., gli immobili di loro, a prescindere dalla loro “destinazione” all’esercizio delle suddette attività fiscalmente “non redditizie”, erano comunque produttivi di redditi fondiari tassabili ai fini IRPEG e come tali andavano dichiarati.

LA SOLUZIONE PROPOSTA
Per ovviare al problema dell’attrazione ad imposizione dei redditi fondiari è possibile ipotizzare una modifica normativa che vada ad incidere direttamente sul corpus legislativo recato dal D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.). A mezzo della proposta la detassazione riguarderebbe i redditi fondiari delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus, operando direttamente sull’art. 108 TUIR.
Sarebbe logicamente limitato agli immobili destinati all’esercizio di attività istituzionali e direttamente connesse, come originariamente previsto dalla citata Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 460/97.
Il testo dell’emendamento alla L.F. 2001, inteso a modificare l’art. 108 del TUIR, avrebbe il seguente tenore:

BOZZA DI MODIFICA all’art. 108
del D.P.R. 22/12/1986 n. 917
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

“All’art. 108 del DPR 22/12/1986 n. 917, di approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al comma 2-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
c) i redditi fondiari derivanti dagli immobili delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus, limitatamente alle porzioni destinate, in tutto o in parte, all’attività istituzionale.
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3) RIMBORSI SPESE DIRIGENTI ASSOCIAZIONI
Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

ART. 1
all’art. 81, comma 1, concernente redditi diversi, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
“n) le indennità di trasferta, i premi, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati, nell’espletamento delle loro funzioni, ai componenti gli organi direttivi erogati da associazioni di promozione sociale e da organismi ad essi affiliati nonché da Onlus.

all’art. 83 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“3. Le indennità, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui alla lettera n) del comma 1 dell’art. 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a Lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

ART. 2
La disciplina di cui all’art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999 n. 133 si estende alla parte imponibile dei redditi relativi a indennità di trasferta, i premi, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati, nell’espletamento delle loro funzioni, ai componenti gli organi direttivi erogati da associazioni di promozione sociale e da organismi ad essi affiliati nonché da Onlus.
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4) DEDUCIBILITA’ FISCALE PER LA FORMAZIONE
La disciplina fiscale prevede, quale misura incentivante al miglioramento della professionalità dei lavoratori, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. e), T.U.I.R. (DPR n. 917 del 1986), che siano detraibili dall'imposta lorda "le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali".
L'attuale quadro normativo prevede, a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 65, comma 1, T.U.I.R. (DPR n. 917 del 1986), che "le spese relative ad opere o servizi dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi."
Va inoltre sottolineato come all'art. 47, comma 1, lett. c), T.U.I.R. (DPR 917 del 1986) si preveda l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle "somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
Tale complessivo assetto di disciplina non appare congruo, in relazione all'evoluzione delle esigenze della vita economica e sociale del nostro Paese, peraltro recepite in recenti innovazioni normative evidenziatesi in altri settori dell'ordinamento.
Infatti, con Decreto MURST n. 509 del 3 novembre 1999, si è provveduto a riformare l'offerta didattica delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, con una forte accentuazione sulla formazione professionale, prevedendo l'istituzione di una vasta gamma di percorsi di qualificazione professionale teorico-pratica, al fine di rispondere al meglio alle istanze di avvicinamento del sistema d'insegnamento al mondo del lavoro.
Inoltre, la disciplina in materia di congedi introdotta dalla legge n. 53 dell’8marzo 2000 ha delineato nuove aree di interazione tra la normativa giuslavoristica e quella fiscale; si evidenzia la necessità di alleviare la pressione fiscale proprio su quei soggetti che, non avendo diritto per significativi periodi di tempo alla retribuzione in virtù della sospensione del rapporto di lavoro subordinato (ovvero per la sua cessazione) intendano arricchire il proprio profilo professionale partecipando, a proprie spese a corsi di formazione professionale, in un panorama di incessante e rapida evoluzione delle diverse offerte formative, provenienti ormai, ed in misura cospicua, da soggetti anche non afferenti ai tradizionali canali (università, enti pubblici, etc.) e sempre più dotati delle più avanzate metodologie di didattica sviluppate anche a distanza.
L'attuale contesto di accelerazione del cambiamento economico-sociale (e quindi del cambiamento organizzativo) non può non indurre i cittadini, le istituzioni, le imprese, a scommettere sull'aggiornamento professionale e sulla formazione continua, anche alla luce delle recenti politiche d'intervento dell'Unione Europea.
In particolare:

  • la formulazione dell'art. 13-bis succitata non tiene conto dell'intervenuta obsolescenza della nozione di "istruzione secondaria e universitaria", per effetto delle modifiche prima accennate; l'ammontare della misura massima del beneficio è poi variabile, a motivo della diversificazione, ormai corrente, delle tasse e dei contributi determinati, in via autonoma dalle diverse Università e dai diversi istituti statali, con un innegabile effetto distorsivo nord-sud. Il riconoscimento del beneficio, inoltre, è troppo limitativo nelle sue condizioni, essendo ormai fiorente un "mercato" di formazione a base teorico-pratica, molto spesso di livello superiore a quello dei corsi universitari, agli specifici fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;
  • la formulazione dell'art. 65 succitata non tiene conto delle notevoli innovazioni intervenute nei modelli organizzativi delle imprese nel nostro Paese, con il massiccio coinvolgimento di soggetti non vincolati da un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di persone che fanno esperienze di un primo approccio con il mondo del lavoro (giovani destinatari di piani di inserimento, di tirocini formativi, di stages; ovvero di lavoratori impegnati in percorsi di riqualificazione con i lavori socialmente utili, o con i lavori di pubblica utilità), nonché di persone che, pur collaborando con l'impresa, sono formalmente inquadrabili come lavoratori autonomi (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere personale, con obbligo di iscrizione nella speciale gestione separata dell'INPS);
  • la formulazione dell'art. 47 induce a ritenere che l'assimilazione ivi operata sia funzionale ai meccanismi di imposizione nella base imponibile del singolo lavoratore, e non sia idonea ad essere operativa in termini di deduzione delle spese di cui all'art. 65, comma 1, nell'ottica dell'impresa E' necessario un intervento di chiarificazione delle ambiguità derivanti dal difficile coordinamento tra le due norme, anche per coordinare le diverse nozioni di percorso professionalizzante (studio, addestramento professionale, formazione professionale, istruzione professionale, istruzione secondaria, istruzione universitaria), essendo le diverse formulazioni evidentemente il frutto di stratificazioni normative che spesso difettano della visione d'insieme, per le dinamiche legislative che le hanno generate (Leggi finanziarie).
E' allora possibile prefigurare uno spazio di innovazione legislativa che tenga conto delle dinamiche suillustrate, innovazione caratterizzata dalle seguenti linee-guida:
1. modifica dell'art. 13-bis, comma 1, lett. e), T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) mediante sostituzione integrale del testo, come segue:
"le spese per frequenza di corsi di studio, di istruzione e formazione professionale, nonché di addestramento professionale, di livello secondario ed universitario, impartiti da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, nella seguente misura:
età del partecipante Valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) importo max. detraibile
del dichiarante

da 16 a 26 anni fino a lire 60.000.000 lire 6 milioni
da 16 a 26 anni da lire 60.000.001 a lire 90.000.000 lire 4 milioni
da 26 a 32 anni fino a lire 60.000.000 lire 5 milioni
da 26 a 32 anni da lire 60.000.001 a lire 90.000.000 lire 3 milioni
da 32 a 40 anni fino a lire 60.000.000 lire 4 milioni
da 32 a 40 anni da lire 60.000.001 a lire 90.000.000 lire 2 milioni
da 40 a 50 anni fino a lire 60.000.000 lire 6 milioni
da 40 a 50 anni da lire 60.000.001 a lire 90.000.000 lire 2 milioni
oltre i 50 anni fino a lire 60.000.000 lire 5 milioni
oltre i 50 anni da lire 60.000.001 a lire 90.000.000 lire 3 milioni

A prescindere dalle classi di età suindicate, qualora il valore ISEE del dichiarante sia superiore a lire 90.000.000, l’importo massimo detraibile non potrà essere superiore a lire 1 milione.
Per i soggetti che si avvalgono dei congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’importo massimo detraibile è maggiorato del 20%.
Per i soggetti che durante uno dei periodi di congedo di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’importo massimo detraibile è maggiorato del 50%.
Ai fini documentali, per l'ammissione ai benefici suindicati, farà fede l'attestazione di versamento di contributi e/o tasse di frequenza, quale prova dell'effettivo sostenimento di spese per le specifiche finalità di cui trattasi."

modifica dell'art. 47, comma 1, lett. c), T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), mediante sostituzione integrale del testo, come segue:
" le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio ai fini della frequenza di corsi di studio, di istruzione e formazione professionale, nonché di addestramento professionale, a livello secondario ed universitario, anche se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro subordinato nei confronti del soggetto erogante;"

modifica dell'art. 65, comma 1, T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.. 917), come segue:
dopo la parola "educazione", togliere la parola "istruzione".

dopo il comma 1 dell'art. 65, T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dai lavoratori che comunque collaborano all'impresa, da quest'ultima volontariamente sostenute per specifiche finalità di studio, istruzione e formazione professionale, nonché di addestramento professionale, sono deducibili per un ammontare complessivo su base annua non superiore al (dieci) per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, o queste assimilate ai sensi dell'art. 47 del presente Testo unico, risultante dalla dichiarazione dei redditi."
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5)SPORT PER TUTTI
PROPOSTE LEGISLATIVE DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Il Coordinamento degli Enti di Promozione sportiva a seguito delle problematiche emerse ed inserite nella nota allegata ha definito le seguenti proposte da sottoporre all’attenzione di parlamentari e del Governo in questi prossimi mesi di discussione.

FINANZIARIA 2001

In riferimento al Disegno di Legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2001” nel confermare il valore sociale delle scelte da inserire in tale provvedimento si sottopongono le seguenti proposte:

Finanziamenti allo sport

All’art. 72, comma 12, si propone la seguente riformulazione:
“ Al fine di consentire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed il potenziamento dell’attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 220 miliardi, di cui 20 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale, per l’anno 2001.

Finanziamenti allo sport sociale

In questi anni il mancato gettito del totocalcio ha provocato una crisi di finanziamenti nello sport i cui effetti non sono solo i disavanzi del CONI ma anche i forti, e poco ascoltati, problemi di finanziamento delle organizzazioni di promozione sportiva (Enti di Promozione Sportiva) che attraverso il CONI potevano sostenere i programmi per lo sport per tutti e per la promozione sportiva. L’impegno in questa finanziaria di intervenire per ripianare i disavanzi del CONI deve trovare parimenti una volontà di sostegno ed intervento anche per quella parte dello sport che rappresenta un impegno costante di intervento sociale tra i cittadini per promuoverne la pratica, la diffusione e lo sviluppo.
Rispetto a tale richiesta, che non ha trovato alla Camera la disponibilità del Governo, si richiama alla necessità di esprimere la stessa sensibilità e volontà che hanno portato alla definizione della Legge 17 agosto 1999, n. 289.
A tal fine di propone il seguente emendamento:

All’art. 115 – comma 11, sostituire le parole: 200 miliardi per l’anno 2001 con le seguenti:
220 miliardi, 20 dei quali per incrementare il fondo da destinare ai programmi della promozione sportiva e dello sport sociale per l’anno 2001.

Impiantistica sportiva

Si propone di inserire un articolo nuovo teso a recuperare i fondi residui della Legge 65/87:
“1. Revoca delle autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 6 marzo 1987, n. 65 e delle successive leggi 92/88, 289/89, 498/92.
2. I fondi derivanti da dette revoche sono ripartiti fra le Regioni per interventi nell’ambito dell’impiantistica sportiva.
3. Gli interventi realizzati attraverso il comma 2 del presente articolo sono attuati attraverso la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il Credito Sportivo, assistiti da contribuzione della Regione.”
 

Imposta sugli Intrattenimenti

Si propone di inserire un nuovo articolo che introduca una modifica al D. Lgs. 60/99:
“All’art. 6 del D. Lgs. 60/99 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
4. I soggetti che hanno optato per la legge 398/91 nonché le Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 460/97 per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerate dall’obbligo dei misuratori fiscali di cui al presente articolo”
 

Imposta sugli Intrattenimenti (D. Lgs. 60/99)

In riferimento a tale disposizione che ha riformato l’ex imposta sugli spettacoli ed i corrispondenti regimi IVA è stata emanata la Circolare del Ministero delle Finanze del 7/9/2000, n. 165 la quale al punto 3.4 “introduce” l’obbligo per i soggetti che hanno optato per la Legge 398/91 di installare i “misuratori fiscali” (registratori di cassa) per tutte le attività di intrattenimento e spettacolo con biglietti a pagamento non ritenendo valido per tale attività l’esonero previsto dall’art. 2 del D.P.R. 696 (rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale). Analoga previsione è stabilita al punto 1.3.2, della sopra citata circolare, per gli intrattenimenti organizzati da enti, società o associazioni a favore dei soci qualora tali intrattenimenti siano con pagamento di corrispettivi specifici.
La decorrenza di tale adempimento: 1 gennaio 2001 comporta un problema di applicabilità ed un ulteriore appesantimento gestionale per delle strutture la cui consistenza organizzativa non è adeguata a sopportare tali oneri.
A tal fine si propone il seguente emendamento:

All’art. 26 si propone la seguente riformulazione:

All’art. 6 del D. Lgs. 60/99 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la Legge 398/91 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il temine per l’installazione dei misuratori fiscali.”
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6)INCREMENTO FONDI PER COOOPERAZIONE INTERNAZIONALE
5. Emendamento Atto Camera 7328

Alla Tabella C, Ministero Affari Esteri, legge n 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto legge n 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n 243 del 1993 ( 9.1.2.1., cap. 2181 contributi alle organizzazioni non governative riconosciute idonee per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse), apportare le seguenti variazioni:

2001 + 50 miliardi

Alla Tabella A del Ministero dei Trasporti, apportare la seguente variazione:

2001 – 100 miliardi
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7)DEDUCIBILITA’ PER SPESE DI CURA PER L’INFANZIA
All’art 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:
m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n.833, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale.

LA DETRAZIONE SI APPLICA IN RELAZIONE AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA nella seguente misura:
Valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Del nucleo familiare importo max. detraibile
del dichiarante
fino a lire 60.000.000

da lire 60.000.001 a lire 90.000.000

da lire 90.000.000 a lire 140.000.000

oltre i 140.000.000

lire 6 milioni

lire 5 milioni

lire 3 milioni

nessuna detrazione

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