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Proposte
di Emendamento alla Finanziaria 2001
MATERIALI DI LAVORO
Alcuni
dati
Irap
Irpeg
sugli immobili
Rimborsi
spese dirigenti associazioni
Deducibilità
fiscale per la formazione
Sport
per tutti
Incremento
fondi per cooperazione internazionale
Deducibilità
per spese di cura per l'infanzia
Alcuni
dati
Il Terzo settore in Italia
(Fonte: elaborazioni
Vita su ricerche Iref 1998 e Istat 1999)
Occupati per tipologia
di organizzazione
Tipologia enti
|
In Italia
|
Con rilevanza economica
|
Media occupati
|
Totale occupati
|
Associazioni |
200.000
|
15.000
|
12
|
180.000
|
Organizzazioni
di volontariato |
15.000
|
750
|
12
|
10.000
|
Cooperative
sociali (*) (**) |
5.400
|
5.400
|
25
|
135.000
|
Fondazioni |
|
2.000
|
21
|
42.000
|
Altre non
profit |
18.000
|
18.000
|
21
|
383.000
|
Totale |
188.000
|
38.750
|
21
|
750.000
|
(*) Il fatturato aggregato
delle sole cooperative sociali ammonta a 3 mila miliardi di lire.
(**) I lavoratori remunerati
dalle cooperative sociali sono circa 108 mila (Fonte: Il Sole 24 Ore
del 25/9/2000 su indagine di G.P. Barbetta – Università Cattolica
di Milano).
Il valore del Terzo settore
in Italia
Totale
occupati non profit |
750.000
|
Totale
occupati non profit (*) |
690.000
|
% sul totale
occupati |
3,5
|
% sul totale
occupati (*) |
3,1
|
% sul totale
occupati nei servizi |
5,1
|
Fatturato
Terzo settore |
75 mila
mld
|
Fatturato
Terzo settore su PIL in % (*) |
2,7
|
Italiani che
si impegnano almeno due pomeriggi la settimana |
560.000
|
Italiani che
nell'anno hanno fatto almeno un gesto di volontariato |
5,5 milioni
|
(*) Fonte: Il Sole 24
Ore del 25/9/2000 su indagine di G.P. Barbetta – Università Cattolica
di Milano.
Retribuzione media oraria (EURO)
5,98
Lavoratori dipendenti
nel Terzo settore e % sugli occupati (1990-1996)
|
1990 |
% |
1996 |
% |
Germania |
1.000.000 |
3,7 |
1.560.000 |
5,6 |
Regno Unito |
900.000 |
3,5 |
1.200.000 |
4,6 |
Francia |
800.000 |
4,2 |
1.150.000 |
5,7 |
Italia |
400.000 |
1,8 |
580.000 |
2,6 |
Svezia |
83.000 |
3,0 |
120.000 |
4,2 |
<<Top
1)IRAP
Le analisi e gli studi fino
ad oggi svolte in merito all’incidenza e agli effetti sostanziali causati
dall’introduzione dell’IRAP sulle “unità produttive” (imprese) sono
pervenute a risultati contraddittori.
Si segnalano in particolare
quello della Banca d’Italia (1998), del CNEL (1998), della Confapi (1999)
e dell’OCSE (1999), oltre ad approfondimenti da parte di esponenti di Confindustria
(R. Azzolini e F. Carotti - 2000) e di ricercatori quali Silvia Giannini
(1999).
Gli effetti IRAP sul fattore
lavoro e sul relativo costo, dunque, non sono univoci in relazione ai seguenti
aspetti: diversità dei settori di attività delle imprese,
dei livelli di retribuzione, delle tipologie contrattuali esistenti nonché
più in generale dello status pre-Irap (es. elevata fiscalizzazione
dei contributi sanitari) del soggetto d’imposta.
E’ dunque la varietà
e la singolarità delle situazioni soggettive ad aver prodotto nel
tempo riduzioni o al contrario aumenti nell’incidenza del fattore lavoro
ai fini Irap.
Un fatto tuttavia è
certo: che in tutti i casi analizzati l’area degli enti senza scopo di
lucro (enti non profit) rimane comunque particolarmente penalizzata in
quanto essa non è identificabile in nessuna delle citate realtà.
E, a maggior ragione, non lo è per le caratteristiche oggettive
dell’attività istituzionale svolta in via principale ancorché
non esclusiva.
Basti richiamare, allora,
alcuni contenuti del parere formulato il 15/10/1997 dalla Commissione Parlamentare
dei Trenta allo schema di decreto legislativo n. 460, laddove viene sottolineata
la capacità del terzo settore di “.....operare affinché,
attraverso la responsabile partecipazione di gruppi sempre più estesi
di cittadini, le fasce più svantaggiate possono essere protagoniste
dello sviluppo anziché scivolare sempre di più verso condizioni
di esclusione sociale...omissis.....Non si può non vedere nella
crescita di un “mercato del Welfare” una risposta non solo tesa a valorizzare
e promuovere il volontariato come manifestazione del senso di appartenenza
ad una comunità solidale, ma anche una risposta ai problemi della
disoccupazione attraverso la creazione di imprese sociali cooperative nell’era
della globalizzazione dei mercati e della internazionalizzazione dell’economia....omissis.....L’obiettivo
per tutti i soggetti non profit, siano esse fondazioni, associazioni, cooperative
sociali, società di mutuo soccorso è quello di mettere in
campo un sistema di incentivi che spinga questi soggetti verso il mercato,
e contribuisca a creare il mercato del welfare”.
Purtroppo il settore non
profit rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell’Irap il cui
presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi, anche per quelle attività istituzionali
esercitate dagli enti non commerciali e dalle Onlus, che ne risultano pertanto
penalizzate.
La possibile proposta da
parte del FORUM TERZO SETTORE in materia IRAP (eventuale Finanziaria 2001)
potrebbe essere formulata come segue:
Nel decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive IRAP n.d.r.), come modificato dal decreto legislativo 10 aprile
1998, n. 137, dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1999 n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17 (Agevolazioni
di carattere territoriale e per categorie di soggetti n.d.r.) dopo il comma
6 è aggiunto il seguente comma:
7. “per le associazioni
di promozione sociale e per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) di cui all’art. 10 del DLgs. n. 460/97 la base imponibile
relativa all’attività istituzionale e a quella decommercializzata
determinata ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 DLgs. n. 446/97 e succ.
modific., è ridotta alla metà”.
BREVE SINTESI SULLA FATTIBILITA’
DELLA PROPOSTA DEL FORUM TERZO SETTORE AI FINI DELLA RIDUZIONE IRAP
1. Premessa
Le analisi e gli studi fino
ad oggi svolte in merito all’incidenza e agli effetti sostanziali causati
dall’introduzione dell’IRAP sulle “unità produttive” (imprese) sono
pervenute a risultati contraddittori.
Si segnalano in particolare
quello della Banca d’Italia (1998), del CNEL (1998), della Confapi (1999)
e dell’OCSE (1999), oltre ad approfondimenti da parte di esponenti di Confindustria
(R. Azzolini e F. Carotti - 2000) e di ricercatori quali Silvia Giannini
(1999).
Gli effetti IRAP sul fattore
lavoro e sul relativo costo, dunque, non sono univoci in relazione ai seguenti
aspetti:
- diversità dei settori
di attività delle imprese,
- diversità dei livelli
di retribuzione,
- diversità delle
tipologie contrattuali esistenti
- diversità più
in generale dello status pre-Irap (es. elevata fiscalizzazione dei contributi
sanitari) del soggetto d’imposta.
E’ dunque la varietà
e la singolarità delle situazioni soggettive ad aver prodotto nel
tempo riduzioni o al contrario aumenti nell’incidenza del fattore lavoro
ai fini Irap.
Un fatto tuttavia è
certo: che in tutti i casi analizzati l’area degli enti senza scopo di
lucro (enti non profit) rimane comunque particolarmente penalizzata in
quanto essa non è identificabile in nessuna delle citate realtà.
E, a maggior ragione, non lo è per le caratteristiche oggettive
dell’attività istituzionale svolta in via principale ancorché
non esclusiva.
2. Proposta
Il Forum propone la riduzione
(almeno al 50%) della base imponibile IRAP relativa all’attività
istituzionale e a quella “decommercializzata” degli enti di promozione
sociale e delle Onlus (sistema di calcolo c.d. “retributivo”). Tale proposta
può far leva sul concetto di labor intensive, vale a dire l’elevato
utilizzo di risorse umane per le realtà del terzo settore. (dipendenti,
collaboratori siano essi coordinati ovvero occasionali e volontari in senso
lato).
3. Dati di riferimento
Entrate tributarie accertate
nel 1999 –Fonte Ministero delle Finanze – Comunicato stampa del 6/4/2000
3° Notiziario Fiscale
1999 - Fonte Ministero delle Finanze – Comunicato stampa
Osservatorio dell’economia
italiana - Fonte Il Sole 24 Ore su dati Istat
Dati degli indicatori economici
- Fonte Istat
4. Risparmio Irap e minor
gettito potenziale per l’Erario
Media occupati
Terzo settore |
350.000 |
Erogazioni annue
per occupato (media in lire) (*) (**) |
12 milioni |
(importi in miliardi di
lire)
Base imponibile
complessiva di tipo "retributivo" |
4.200 |
Quota afferente
all’attività commerciale svolta (***) |
1.260 |
Quota residua
afferente all’attività istituzionale o "decommercializzata" |
2.940 |
(A) Base imponibile
IRAP (con sistema retributivo) |
2.940 |
(B) Imposta
IRAP al 4,25% (A x 4,25%) |
124,95 |
(C) Ipotesi
di proposta Forum di riduzione al 50% della base imponibile (A x 50%) |
1.470 |
(D) Imposta
IRAP al 4,25% su nuova base imponibile "ridotta" (C x 4,25%) |
62,475 |
(E) Risparmio
d’imposta e minor gettito potenziale IRAP (B – D) |
62,475 |
(F) Correzione
statistica (20% di E) |
12,495 |
(G) Risparmio
d’imposta e minor gettito potenziale IRAP corretto (E - F) |
49,98 |
Valore finale
presumibile di risparmio e minor gettito IRAP (arrotondato) |
50 |
(*) Sono ricompresi i seguenti
oneri: spese inerenti il personale dipendente (retribuzioni, oneri, ecc..);
compensi per collaboratori coordinati e continuativi, compensi per collaboratori
occasionali, compensi per lavoratori autonomi (professionisti, consulenti,
ecc..), altri proventi, indennità e rimborsi forfetari comunque
denominati (esclusi quelli a piè di lista).
(**) La FIVOL (Federazione
Italiana per il Volontariato) ha stimato che l’impegno di circa 400 mila
volontari corrisponde ad un risparmio da parte dello Stato di circa 900
miliardi di lire annui.
(***) La % media attribuibile
all’attività commerciale (d’impresa) svolta dagli enti non porfit
è ragionevolmente pari al 30% dell’intera attività. Detto
importo è, pertanto, escluso dalla riduzione in esame ai fini Irap
(segue il sistema di calcolo a "valore aggiunto" come per le società).(IRAP
(Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
E questa una normativa recente
in continuo assestamento con modifiche che provocano continui aumenti di
costi (segnalo la circolare 148/E del 26 luglio 2000 in particolare sulle
indennità chilometriche).
Rispetto alle proposte da
presentare ritengo si debba partire da momento istitutivo di tale imposta.
Infatti, in via teorica essa dovrebbe operare secondo il principio di compensazione
tributaria, invece, tradisce la propria filosofia nei confronti delle associazioni
(e non solo) in particolare per le attività istituzionali in quanto
vengono oggi assoggettate all’IRAP, mentre non erano assoggettate alle
principali imposte abolite ( tra cui: ILOR, ICIAP, Imposta sul patrimonio
netto, tassa concessione governativa per attribuzione del numero di partita
IVA, Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale – tassa sulla salute).
Si propone il seguente emendamento
All’art. 14 dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:
“All’art. 17 del D.Lgs. 446/97
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: 7. Per gli enti non
commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86 e
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97 la base imponibile relativa all’attività
istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell’art.
10, comma 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, è
ridotta alla metà (… oppure…..)”
Imposta bollo
“ All’art. 27, comma 5, dopo
le parole rispettive federazioni inserire: e enti di promozione sportiva
“
<<Top
2)
IRPEG SUGLI IMMOBILI
La presente nota illustrativa
ha essenzialmente due scopi:
1. sintetizzare la controversa
interpretazione dell’art. 111-ter del TUIR, inserito dal ben noto D.Lgs.
460/1997 con cui il legislatore ha stabilito i requisiti atti a qualificare
taluni E.n.c. come “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”
(ONLUS). Tale interpretazione concerne in particolare il regime IRPEG sui
redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati dalle ONLUS nell’esercizio
di attività istituzionali e direttamente connesse.
2. descrivere inoltre la
proposta di emendamento alla L.F. 2001 con cui è tecnicamente possibile
superare, nello spirito (fiscalmente) agevolativo che permea la legislazione
speciale in tema di Enti non commerciali, il suddetto problema. La soluzione
permetterà di estendare i medesimi effetti beneficiali ad una vasta
platea di soggetti operanti nel settore non-profit..
IL REGIME IRPEG SUI REDDITI
FONDIARI UTILIZZATI DA ONLUS
In estrema sintesi, com’è
noto, il regime impositivo diretto sugli Enti non commerciali è
modellato su quello previsto per le persone fisiche. In altri termini,
gli artt. 108-109 del TUIR (D.P.R. 917/86) dispongono che il reddito complessivo
degli Enti medesimi è formato da redditi fondiari, di capitale,
di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione,
con ciò riprendendo le categorie reddituali previste in via generale
per le pp.ff. dall’art. 6 dello stesso TUIR.
A seguito dell’introduzione
dell’art. 111-ter TUIR - con cui da un lato si esclude dal concetto di
attività (fiscalmente) di impresa quelle svolte dalle ONLUS quali
istituzionali; dall’altro si decommercializzano i proventi ritratti dalle
attività direttamente connesse a quelle appena dette - si è
diffusa la convinzione che tale sottrazione dal campo dell’imponibilità
fosse da considerarsi “generalizzata”. Essa avrebbe avuto come limite solo
i redditi “estranei” alle attività il cui esercizio l’art. 10 D.Lgs.
460/97 considera compatibile con lo status di ONLUS.
Tale convinzione è
stata, peraltro, alimentata dalla stessa Relazione di accompagnamento al
D.Lgs. 460/97, la quale estendeva la franchigia di imposta anche ai redditi
(figurativi) prodotti dagli immobili destinati all’esercizio delle attività
istituzionali e direttamente connesse.
Con la ben nota C.M. n.
244/E del 28.12.1999 il Ministero ha però corretto quanto affermato
dalla Relazione di accompagnamento, sostenendo che, stante la sopradescritta
struttura impositiva degli E.n.c., gli immobili di loro, a prescindere
dalla loro “destinazione” all’esercizio delle suddette attività
fiscalmente “non redditizie”, erano comunque produttivi di redditi fondiari
tassabili ai fini IRPEG e come tali andavano dichiarati.
LA SOLUZIONE PROPOSTA
Per ovviare al problema
dell’attrazione ad imposizione dei redditi fondiari è possibile
ipotizzare una modifica normativa che vada ad incidere direttamente sul
corpus legislativo recato dal D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.). A mezzo della proposta
la detassazione riguarderebbe i redditi fondiari delle associazioni di
promozione sociale e delle Onlus, operando direttamente sull’art. 108 TUIR.
Sarebbe logicamente limitato
agli immobili destinati all’esercizio di attività istituzionali
e direttamente connesse, come originariamente previsto dalla citata Relazione
Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 460/97.
Il testo dell’emendamento
alla L.F. 2001, inteso a modificare l’art. 108 del TUIR, avrebbe il seguente
tenore:
BOZZA DI MODIFICA all’art.
108
del D.P.R. 22/12/1986 n.
917
(Testo Unico delle Imposte
sui Redditi)
“All’art. 108 del DPR 22/12/1986
n. 917, di approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al comma
2-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
c) i redditi fondiari derivanti
dagli immobili delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus,
limitatamente alle porzioni destinate, in tutto o in parte, all’attività
istituzionale.
<<Top
3)
RIMBORSI SPESE DIRIGENTI ASSOCIAZIONI
Nel testo unico delle imposte
sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le
seguenti modifiche:
ART. 1
all’art. 81, comma 1, concernente
redditi diversi, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
“n) le indennità
di trasferta, i premi, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati,
nell’espletamento delle loro funzioni, ai componenti gli organi direttivi
erogati da associazioni di promozione sociale e da organismi ad essi affiliati
nonché da Onlus.
all’art. 83 dopo il comma
2 è aggiunto il seguente:
“3. Le indennità,
i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui alla lettera
n) del comma 1 dell’art. 81 non concorrono a formare il reddito per un
importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a Lire 10.000.000.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
ART. 2
La disciplina di cui all’art.
25, comma 1, L. 13 maggio 1999 n. 133 si estende alla parte imponibile
dei redditi relativi a indennità di trasferta, i premi, i rimborsi
forfetari di spesa e i compensi erogati, nell’espletamento delle loro funzioni,
ai componenti gli organi direttivi erogati da associazioni di promozione
sociale e da organismi ad essi affiliati nonché da Onlus.
<<Top
4)
DEDUCIBILITA’ FISCALE PER LA FORMAZIONE
La disciplina fiscale prevede,
quale misura incentivante al miglioramento della professionalità
dei lavoratori, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. e), T.U.I.R.
(DPR n. 917 del 1986), che siano detraibili dall'imposta lorda "le spese
per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura
non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali".
L'attuale quadro normativo
prevede, a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 65, comma 1, T.U.I.R.
(DPR n. 917 del 1986), che "le spese relative ad opere o servizi dalla
generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare
complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi."
Va inoltre sottolineato
come all'art. 47, comma 1, lett. c), T.U.I.R. (DPR 917 del 1986) si preveda
l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle "somme da chiunque
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio
per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante".
Tale complessivo assetto
di disciplina non appare congruo, in relazione all'evoluzione delle esigenze
della vita economica e sociale del nostro Paese, peraltro recepite in recenti
innovazioni normative evidenziatesi in altri settori dell'ordinamento.
Infatti, con Decreto MURST
n. 509 del 3 novembre 1999, si è provveduto a riformare l'offerta
didattica delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria,
con una forte accentuazione sulla formazione professionale, prevedendo
l'istituzione di una vasta gamma di percorsi di qualificazione professionale
teorico-pratica, al fine di rispondere al meglio alle istanze di avvicinamento
del sistema d'insegnamento al mondo del lavoro.
Inoltre, la disciplina in
materia di congedi introdotta dalla legge n. 53 dell’8marzo 2000 ha delineato
nuove aree di interazione tra la normativa giuslavoristica e quella fiscale;
si evidenzia la necessità di alleviare la pressione fiscale proprio
su quei soggetti che, non avendo diritto per significativi periodi di tempo
alla retribuzione in virtù della sospensione del rapporto di lavoro
subordinato (ovvero per la sua cessazione) intendano arricchire il proprio
profilo professionale partecipando, a proprie spese a corsi di formazione
professionale, in un panorama di incessante e rapida evoluzione delle diverse
offerte formative, provenienti ormai, ed in misura cospicua, da soggetti
anche non afferenti ai tradizionali canali (università, enti pubblici,
etc.) e sempre più dotati delle più avanzate metodologie
di didattica sviluppate anche a distanza.
L'attuale contesto di accelerazione
del cambiamento economico-sociale (e quindi del cambiamento organizzativo)
non può non indurre i cittadini, le istituzioni, le imprese, a scommettere
sull'aggiornamento professionale e sulla formazione continua, anche alla
luce delle recenti politiche d'intervento dell'Unione Europea.
In particolare:
-
la formulazione dell'art. 13-bis
succitata non tiene conto dell'intervenuta obsolescenza della nozione di
"istruzione secondaria e universitaria", per effetto delle modifiche prima
accennate; l'ammontare della misura massima del beneficio è poi
variabile, a motivo della diversificazione, ormai corrente, delle tasse
e dei contributi determinati, in via autonoma dalle diverse Università
e dai diversi istituti statali, con un innegabile effetto distorsivo nord-sud.
Il riconoscimento del beneficio, inoltre, è troppo limitativo nelle
sue condizioni, essendo ormai fiorente un "mercato" di formazione a base
teorico-pratica, molto spesso di livello superiore a quello dei corsi universitari,
agli specifici fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;
-
la formulazione dell'art. 65
succitata non tiene conto delle notevoli innovazioni intervenute nei modelli
organizzativi delle imprese nel nostro Paese, con il massiccio coinvolgimento
di soggetti non vincolati da un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta
di persone che fanno esperienze di un primo approccio con il mondo del
lavoro (giovani destinatari di piani di inserimento, di tirocini formativi,
di stages; ovvero di lavoratori impegnati in percorsi di riqualificazione
con i lavori socialmente utili, o con i lavori di pubblica utilità),
nonché di persone che, pur collaborando con l'impresa, sono formalmente
inquadrabili come lavoratori autonomi (titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa a carattere personale, con obbligo di iscrizione
nella speciale gestione separata dell'INPS);
-
la formulazione dell'art. 47
induce a ritenere che l'assimilazione ivi operata sia funzionale ai meccanismi
di imposizione nella base imponibile del singolo lavoratore, e non sia
idonea ad essere operativa in termini di deduzione delle spese di cui all'art.
65, comma 1, nell'ottica dell'impresa E' necessario un intervento di chiarificazione
delle ambiguità derivanti dal difficile coordinamento tra le due
norme, anche per coordinare le diverse nozioni di percorso professionalizzante
(studio, addestramento professionale, formazione professionale, istruzione
professionale, istruzione secondaria, istruzione universitaria), essendo
le diverse formulazioni evidentemente il frutto di stratificazioni normative
che spesso difettano della visione d'insieme, per le dinamiche legislative
che le hanno generate (Leggi finanziarie).
E' allora possibile prefigurare
uno spazio di innovazione legislativa che tenga conto delle dinamiche suillustrate,
innovazione caratterizzata dalle seguenti linee-guida:
1. modifica dell'art. 13-bis,
comma 1, lett. e), T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) mediante
sostituzione integrale del testo, come segue:
"le spese per frequenza
di corsi di studio, di istruzione e formazione professionale, nonché
di addestramento professionale, di livello secondario ed universitario,
impartiti da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, nella seguente
misura:
età del partecipante
Valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) importo
max. detraibile
del dichiarante
da 16 a 26 anni fino a lire
60.000.000 lire 6 milioni
da 16 a 26 anni da lire
60.000.001 a lire 90.000.000 lire 4 milioni
da 26 a 32 anni fino a lire
60.000.000 lire 5 milioni
da 26 a 32 anni da lire
60.000.001 a lire 90.000.000 lire 3 milioni
da 32 a 40 anni fino a lire
60.000.000 lire 4 milioni
da 32 a 40 anni da lire
60.000.001 a lire 90.000.000 lire 2 milioni
da 40 a 50 anni fino a lire
60.000.000 lire 6 milioni
da 40 a 50 anni da lire
60.000.001 a lire 90.000.000 lire 2 milioni
oltre i 50 anni fino a lire
60.000.000 lire 5 milioni
oltre i 50 anni da lire
60.000.001 a lire 90.000.000 lire 3 milioni
A prescindere dalle classi
di età suindicate, qualora il valore ISEE del dichiarante sia superiore
a lire 90.000.000, l’importo massimo detraibile non potrà essere
superiore a lire 1 milione.
Per i soggetti che si avvalgono
dei congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, l’importo massimo detraibile è maggiorato del 20%.
Per i soggetti che durante
uno dei periodi di congedo di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53, l’importo massimo detraibile è maggiorato del 50%.
Ai fini documentali, per
l'ammissione ai benefici suindicati, farà fede l'attestazione di
versamento di contributi e/o tasse di frequenza, quale prova dell'effettivo
sostenimento di spese per le specifiche finalità di cui trattasi."
modifica dell'art. 47, comma
1, lett. c), T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), mediante sostituzione
integrale del testo, come segue:
" le somme da chiunque corrisposte
a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio ai fini della
frequenza di corsi di studio, di istruzione e formazione professionale,
nonché di addestramento professionale, a livello secondario ed universitario,
anche se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro subordinato
nei confronti del soggetto erogante;"
modifica dell'art. 65, comma
1, T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.. 917), come segue:
dopo la parola "educazione",
togliere la parola "istruzione".
dopo il comma 1 dell'art.
65, T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), aggiungere il seguente
comma:
"1-bis. Le spese relative
ad opere o servizi utilizzabili dai lavoratori che comunque collaborano
all'impresa, da quest'ultima volontariamente sostenute per specifiche finalità
di studio, istruzione e formazione professionale, nonché di addestramento
professionale, sono deducibili per un ammontare complessivo su base annua
non superiore al (dieci) per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente, o queste assimilate ai sensi dell'art. 47 del presente
Testo unico, risultante dalla dichiarazione dei redditi."
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5)SPORT
PER TUTTI
PROPOSTE LEGISLATIVE DAGLI
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Il Coordinamento degli Enti
di Promozione sportiva a seguito delle problematiche emerse ed inserite
nella nota allegata ha definito le seguenti proposte da sottoporre all’attenzione
di parlamentari e del Governo in questi prossimi mesi di discussione.
FINANZIARIA 2001
In riferimento al Disegno
di Legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge Finanziaria 2001” nel confermare il valore sociale
delle scelte da inserire in tale provvedimento si sottopongono le seguenti
proposte:
Finanziamenti allo sport
All’art. 72, comma 12, si
propone la seguente riformulazione:
“ Al fine di consentire
al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali ed il potenziamento dell’attività sportiva
è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario
di lire 220 miliardi, di cui 20 miliardi da destinare a programmi relativi
allo sport sociale, per l’anno 2001.
Finanziamenti allo sport
sociale
In questi anni il mancato
gettito del totocalcio ha provocato una crisi di finanziamenti nello sport
i cui effetti non sono solo i disavanzi del CONI ma anche i forti, e poco
ascoltati, problemi di finanziamento delle organizzazioni di promozione
sportiva (Enti di Promozione Sportiva) che attraverso il CONI potevano
sostenere i programmi per lo sport per tutti e per la promozione sportiva.
L’impegno in questa finanziaria di intervenire per ripianare i disavanzi
del CONI deve trovare parimenti una volontà di sostegno ed intervento
anche per quella parte dello sport che rappresenta un impegno costante
di intervento sociale tra i cittadini per promuoverne la pratica, la diffusione
e lo sviluppo.
Rispetto a tale richiesta,
che non ha trovato alla Camera la disponibilità del Governo, si
richiama alla necessità di esprimere la stessa sensibilità
e volontà che hanno portato alla definizione della Legge 17 agosto
1999, n. 289.
A tal fine di propone il
seguente emendamento:
All’art. 115 – comma 11,
sostituire le parole: 200 miliardi per l’anno 2001 con le seguenti:
220 miliardi, 20 dei quali
per incrementare il fondo da destinare ai programmi della promozione sportiva
e dello sport sociale per l’anno 2001.
Impiantistica sportiva
Si propone di inserire un
articolo nuovo teso a recuperare i fondi residui della Legge 65/87:
“1. Revoca delle autorizzazioni
alla concessione dei mutui per interventi di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 6 marzo 1987, n. 65 e delle successive leggi
92/88, 289/89, 498/92.
2. I fondi derivanti da
dette revoche sono ripartiti fra le Regioni per interventi nell’ambito
dell’impiantistica sportiva.
3. Gli interventi realizzati
attraverso il comma 2 del presente articolo sono attuati attraverso la
concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto
per il Credito Sportivo, assistiti da contribuzione della Regione.”
Imposta sugli Intrattenimenti
Si propone di inserire un
nuovo articolo che introduca una modifica al D. Lgs. 60/99:
“All’art. 6 del D. Lgs.
60/99 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
4. I soggetti che hanno
optato per la legge 398/91 nonché le Associazioni di promozione
sociale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 460/97 per le attività di
intrattenimento a favore dei soci sono esonerate dall’obbligo dei misuratori
fiscali di cui al presente articolo”
Imposta sugli Intrattenimenti
(D. Lgs. 60/99)
In riferimento a tale disposizione
che ha riformato l’ex imposta sugli spettacoli ed i corrispondenti regimi
IVA è stata emanata la Circolare del Ministero delle Finanze del
7/9/2000, n. 165 la quale al punto 3.4 “introduce” l’obbligo per i soggetti
che hanno optato per la Legge 398/91 di installare i “misuratori fiscali”
(registratori di cassa) per tutte le attività di intrattenimento
e spettacolo con biglietti a pagamento non ritenendo valido per tale attività
l’esonero previsto dall’art. 2 del D.P.R. 696 (rilascio della ricevuta
e dello scontrino fiscale). Analoga previsione è stabilita al punto
1.3.2, della sopra citata circolare, per gli intrattenimenti organizzati
da enti, società o associazioni a favore dei soci qualora tali intrattenimenti
siano con pagamento di corrispettivi specifici.
La decorrenza di tale adempimento:
1 gennaio 2001 comporta un problema di applicabilità ed un ulteriore
appesantimento gestionale per delle strutture la cui consistenza organizzativa
non è adeguata a sopportare tali oneri.
A tal fine si propone il
seguente emendamento:
All’art. 26 si propone la
seguente riformulazione:
All’art. 6 del D. Lgs. 60/99
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “Con regolamento da
emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione
dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la Legge 398/91
nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività
di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento
di cui al precedente periodo è sospeso il temine per l’installazione
dei misuratori fiscali.”
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6)INCREMENTO
FONDI PER COOOPERAZIONE INTERNAZIONALE
5. Emendamento Atto Camera
7328
Alla Tabella C, Ministero
Affari Esteri, legge n 7 del 1981: stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto
pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto legge n 155 del
1993 convertito con modificazioni dalla legge n 243 del 1993 ( 9.1.2.1.,
cap. 2181 contributi alle organizzazioni non governative riconosciute idonee
per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse),
apportare le seguenti variazioni:
2001 + 50 miliardi
Alla Tabella A del Ministero
dei Trasporti, apportare la seguente variazione:
2001 – 100 miliardi
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7)DEDUCIBILITA’
PER SPESE DI CURA PER L’INFANZIA
All’art 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, dopo la lettera l) è
inserita la seguente lettera:
m) le spese sostenute direttamente,
sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio sanitarie,
educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne
o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, da organismi
di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
ai sensi dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n.833, da cooperative
sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale.
LA DETRAZIONE SI APPLICA
IN RELAZIONE AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA nella seguente
misura:
Valore dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) Del nucleo familiare |
importo max.
detraibile
del dichiarante |
fino a
lire 60.000.000
da lire 60.000.001
a lire 90.000.000
da lire 90.000.000
a lire 140.000.000
oltre i 140.000.000 |
lire 6
milioni
lire 5 milioni
lire 3 milioni
nessuna detrazione |
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