Al Sig. Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera
On. Marida Bolognesi
Ai Sig. Onorevoli membri della Commissione Affari Sociali della Camera
Preg.mo Sig. Presidente,
Preg.mi Sigg. Onorevoli,
Sono sempre più numerose le persone che si rivolgono, per la prevenzione e la cura dei loro malanni, alle cosiddette "Medicine alternative o Non Convenzionali"; l’estensione del fenomeno ha assunto dimensioni tali da rendere opportuna, e quanto mai necessaria, come già sostenuto in passato, la promulgazione di Leggi e Norme che regolino le Medicine non Convenzionali, alle quali gli Ordini Professionali, in particolare l’Ordine dei Medici di Roma, seguito da quello di Milano, stanno apportando un notevole contributo. Sono lieto, sia come esperto della materia, sia in qualità di Presidente dell’Accademia di Fitomedicina e Scienze Naturali (A.Fi.S.Na.), di partecipare alla discussione di questa Commissione parlamentare e di dare il nostro tributo. A tale scopo, avendo considerato tutti i vari P.d.l., esprimiamo alcune opinioni, da valere anche come memoria scritta.
Crea perplessità l’art. 1 poiché, a nostro parere, una legge non può riconoscere il valore diagnostico e terapeutico di una branca della medicina, ma può solo regolamentarla.
La fitoterapia, inoltre, non è una tecnica di terapia.
Oltre alla dizione Fitoterapia, va accettato e integrato nei presenti progetti di legge, il termine Fitomedicina; poiché non vi è contrasto tra le due definizioni e la Fitoterapia costituisce una branca della Fitomedicina.
Il termine Fitomedicina esprime un pensiero scientifico e culturale più ampio e più vasto, con un percorso interdisciplinare, più nuovo e più moderno, che si pone all’interno della medicina stessa, o meglio dell’Ars medica. La Fitomedicina, quindi, è espressione di una fitta rete di relazioni, intercorrenti tra diverse scienze che interagiscono per definire, e ampliare, tutti i possibili interventi terapeutici con le piante medicinali; si esplica, poi, nella Fitoterapia che è l’espressione, squisitamente pratica, dell’applicazione delle piante medicinali per mezzo di tinture madri, tisane, impacchi, infusi, estratti e via dicendo.
Tale concezione, sia pur di più recente ideazione, ha già rilevanti basi, sia in Italia sia all’estero; a tal proposito si rileva inoltre che le preparazioni, i farmaci a base di piante medicinali, sono anche chiamate Phytomedicines (Fitomedicine), mentre in Italia acquisiscono la denominazione di fitoterapici e, più recentemente, è stato adottato anche il termine Fitomedicina. Lo sviluppo e l’accettazione del termine Fitomedicina (si veda la documentazione allegata) trova riscontro anche nella Delibera dell’Ordine dei Medici di Roma sulle Medicine non Convenzionali, ove si parla appunto di Fitomedicina per designare quella branca della medicina che si fonda sull’impiego delle piante medicinali; anche nella delibera dell’Ordine dei Medici di Milano, inoltre, si accetta in maniera più ampia sia il termine Fitoterapia sia Fitomedicina. La Regione Lombardia ha poi dato parere favorevole all’iniziativa di dare vita a un corso di formazione in Fitomedicina. Riteniamo opportuno, dunque, anche per gli ipotizzabili sviluppi futuri, aggiungere nei vari testi di legge la dizione Fitomedicina che, pur non ponendosi in contrasto, si differenzia dalla Fitoterapia. Tale considerazione assume un aspetto essenziale ed importante nei corsi di formazione, in particolare dei medici. E va segnalato che in Italia esistono già medici iscritti all’Albo dei Medici in Fitomedicina nel Registro dell’Ordine dei Medici di Roma. Sono inoltre già stati effettuati corsi di formazione in sedi referenziate (si veda il materiale allegato), e altre iniziative stanno avviandosi in questo senso.
Il termine Medicina naturale è improprio, e non andrebbe utilizzato, anche per non creare inutili confusioni.
Condividiamo l’idea di istituire la Commissione sulle Medicine non Convenzionali per le innovazioni terapeutiche; riteniamo però che codesta Commissione non dovrebbe essere costituita da figure professionali e, tra i vari compiti, abbia anche quello di esprimere parere al Ministro sul riconoscimento dei titoli, secondo le normative vigenti e gli accordi.
Nella commissione dovrebbero essere presenti rappresentanti del Murst, delle regioni, e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Sorgono perplessità inoltre per la presenza, nella Commissione permanente, della figura dell’assistente sanitario naturopata, ma anche sulla sua autonomia professionale. A tale proposito ricordiamo tutti i problemi legati alla Safety del medicamento, in particolare per quello di origine vegetale. Le varie proposte di legge dovrebbero tener conto delle diverse figure professionali già esistenti, quali: infermieri, terapisti della riabilitazione e via dicendo.
Tali figure professionali, già provviste di una solida preparazione sanitaria, potrebbero essere ulteriormente rivalutate con un’idonea preparazione, sulle Medicine non Convenzionali, specifica per ogni branca. Nascerebbero, così, figure professionali nuove, più complete e più qualificate che darebbero un buon respiro alle problematiche del lavoro.
La definizione della figura del "dottore in chiropratica" desta inoltre qualche dubbio, soprattutto in riguardo al suo libero esercizio come professionista sanitario di grado primario.
Per quanto riguarda poi i membri della commissione unica del farmaco sosteniamo l’infondatezza dell’indispensabilità di individuare, quale conditio sine qua non, la figura, come membro della suddetta commissione, di "un medico dirigente di un servizio istituzionale di fitoterapia", considerando questo titolo un requisito non indispensabile. Ad oggi, come è ben noto in materia di Medicine Non Convenzionali, in particolare per la Fitomedicina e per la Fitoterapia, non esiste alcuna possibilità di acquisire un titolo universitario di competenza, quale potrebbe essere un Diploma di Specialità; requisito indispensabile per l’accesso a un qualsiasi incarico specialistico in ambito pubblico, che avviene tramite concorsi, nei quali gli attestati dei Master non danno diritto ad una specifica attribuzione di punteggio, ma in genere sono valutati tra i titoli vari in base alla benevolenza della commissione.
Per lo svolgimento delle attività di Medicina Non Convenzionale, inoltre, all’interno del S.S.N. esiste una serie di difficoltà dovute alla mancanza, per tale settore, di una normativa nazionale e, nei rari casi in cui esista, il presupposto legislativo è stato trovato nei singoli Piani Sanitari Regionali: diversi e disomogenei tra loro.
Tali P.S.R. indicano solamente indirizzi generici, e non chiare linee guida applicative, per cui mentre in alcune regioni è stato possibile operare nel settore, in altre non esistono nemmeno le premesse per iniziare qualsiasi attività di Medicina non Convenzionale.
Addirittura, sino a qualche mese addietro, la semplice richiesta di poter usare il titolo di "competente in materia" a scopo di pubblicità sanitaria (regolamentata dalla legge 175/92, integrata dalla 42/99), costituiva, e tuttora costituisce, fonte di serie difficoltà per tutti quei colleghi che devono barcamenarsi tra le delibere, per l’iscrizione ai registri di Medici in Fitomedicina, dei vari Ordini Provinciali (Roma per la Fitomedicina, Milano per la Fitoterapia o Fitomedicina); questi, istituendo regolamenti e criteri di sanatoria per l’ammissione a tale specifico registro, prevedono requisiti formativi e professionali diversissimi tra loro.
Questa situazione fa sì che, secondo noi, sia altamente discriminante considerare un solo titolo per attribuire un qualsiasi ruolo pubblico, in materia di Medicine non Convenzionali, che dovrebbe invece prevedere un’analisi specifica di ogni singolo curriculum professionale, per valutare la competenza di tutti quei medici che hanno operato nel settore, anche se limitatamente e in base alla legislazione esistente.
La qualità, l’essenzialità del curriculum professionale per il conferimento di qualunque incarico pubblico (perplessità anche per la presenza obbligatoria di un fitoterapeuta nel Consiglio Superiore di Sanità), oltre a essere di per sé evidente, è confermata per controprova dalle affermazioni contenute nel materiale stampa a carattere divulgativo prodotto da un responsabile ASL, che si presta a più di un rilievo, sia dal punto di vista scientifico che sulla correttezza dell’informazione fornita al cittadino (a richiesta della Commissione è esigibile l’opportuna documentazione).
Ci sembra corretto l’inserimento, nel corso di laurea in medicina, insegnamenti riguardanti le Medicine non Convenzionali; tali esami possono essere sia obbligatori che complementari.
Siamo favorevoli all’istituzione dei Registri per ogni specialità di Medicina non Convenzionale, già creati con precisi criteri qualitativi dall’Ordine dei Medici di Roma
Va inoltre affrontato il problema delle sanatorie dei medici per accedere a tali registri. Problema questo non secondario e per il quale andranno stabiliti precisi parametri.
E’ opportuno fare delle considerazioni sui Requisiti di Qualità dei medicamenti; e questo vale non solamente per la Fitomedicina e la Fitoterapia, ma anche per l’Omeopatia, l’Omotossicologia; a tale proposito si allega documentazione circa alcuni problemi della Safety per alcuni medicamenti omeopatici.
Attenzione deve essere posta alle piante (e anche prodotti derivati) provenienti da paesi extracomunitari, a tutte quelle "sostanze commestibili ad uso non alimentare" che possono essere adoperati in terapia.
Vanno resi obbligatori controlli e certificazioni di qualità.
Inoltre va affrontato l’uso delle erbe medicinali, prodotti derivati ecc., ma anche dei cosiddetti integratori alimentari, dei farmaci naturali utilizzabili nell’automedicazione. Per quanto riguarda la loro sicurezza, considerando in particolare la gravidanza, l’allattamento, i bambini, si dovranno valutare le eventuali interferenze farmacologiche ecc.
Attualmente, sono in libera vendita numerose piante medicinali che hanno dimostrato, scientificamente, problemi di Safety per le persone (la documentazione è a disposizione della commissione, oltre a quella esibita).
Perplessità sorgono, per quanto riguarda le piante medicinali, sulla loro suddivisione nell’utilizzazione e bisogna considerare che tutte le piante contengono sostanze chimiche; notevoli perplessità, inoltre, suscita l’affermazione "…le piante officinali e i loro derivati privi di proprietà farmacologiche, che non rientrano nelle categorie di cui al presente articolo, fanno parte dei prodotti erboristici privi di potere nutritivo e farmacologico, non utilizzabili a scopo preventivo e terapeutico".
Si allega inoltre materiale scientifico come controprova a quanto affermato non solo per quanto le riguarda le piante ma anche per i cosiddetti integratori.
RingraziandoVi per la gentile attenzione e, disponibili ad ulteriori contributi, vi porgo i più cordiali saluti e vi auguro buon lavoro.
Il Presidente dell’A.Fi.S.Na.
Dott. Roberto Michele Suozzi.