Banca Toscana S.p.A.

 

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 24.11.00 PER LE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DELLA BANCA TOSCANA

 

 

 

Firenze 24 novembre 2000

 

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Art.1 FORMAZIONE            *

Art.2 VALUTAZIONE PROFESSIONALE (1a, 2a, e 3a area professionale)            *

Art.3 SVILUPPO PROFESSIONALE (3° area professionale)          *

Art.4 AVANZAMENTO PER MERITO ALL’INTERNO DELLE AREE PROFESSIONALI     *

Art.5 NUOVI PROFILI PROFESSIONALI- INQUADRAMENTI NELL’AMBITO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA 3a AREA PROFESSIONALE    *

Art.6 AVANZAMENTI ALLA CATEGORIA DEI QUADRI DIRETTIVI ED ALL’INTERNO DI ESSA      *

Art.7 ASSUNZIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE AL 1° LIVELLO DELLA 3° AREA       *

Art.8 DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE            *

Art.9 CALL CENTER            *

Art.10 TRASFERIMENTI (1° 2° e 3° area professionale)      *

Art.11 MISSIONI      *

Art.12 NUCLEO DI PERSONALE A DISPOSIZIONE       *

Art.13 PERMESSI STRAORDINARI           *

Art.14 PERMESSI RETRIBUITI AI LAVORATORI STUDENTI    *

Art.15 CONTRIBUTI AI LAVORATORI STUDENTI E CORSI DI LINGUE            *

Art.16AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI STUDENTI    *

Art.17 ESTENSIONE AGLI EX DIPENDENTI DELLE PROVVIDENZE PER I FIGLI STUDENTI DEI LAVORATORI IN SERVIZIO       *

Art.18 PREMIO AZIENDALE PER LA 1a, 2 a e 3 a AREA PROFESSIONALE            *

Art.19 PREMIO AZIENDALE QUADRI DIRETTIVI          *

Art.20 ASSETTI RETRIBUTIVI        *

Art.21 PREMIO DI RENDIMENTO: QUOTA ECCEDENTE LA MISURA STANDARD DI SETTORE   *

Art.22 INDENNITA’ DI TITOLARITA’       *

Art.23 INDENNITA’ DI SOSTITUZIONE DI TITOLARI APPARTENENTI ALLA 3a AREA PROFESSIONALE, 4° LIVELLO RETRIBUTIVO, E AI QUADRI DIRETTIVI *

Art.24 INDENNITA' DI RISCHIO    *

Art.25 BIGLIETTI DI GROSSO TAGLIO FALSIFICATI    *

Art.26 A U T I S T I   *

Art.27 SCATTI DI ANZIANITA’      *

Art.28 AVANZAMENTI AUTOMATICI PER ANZIANITA’         *

Art.29 DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI AD PERSONAM  *

Art.30 BENEFICI ECONOMICI PER AUTOMATISMO   *

Art.31 ASSEGNO ECONOMICO (c.d. ASSEGNO DEL VICE CAPO UFFICIO)       *

Art.32 AUTOMATISMI ECONOMICI DEGLI APPARTENENTI ALLE PRIME DUE AREE PROFESSIONALI        *

Art.33 CLAUSOLA TRANSITORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI PROFESSIONALI AI QUADRI       *

Art.34 MUTILATI ED INVALIDI     *

Art.35 INTERVALLO PER LA COLAZIONE         *

Art.36 PROCEDURE TECNOLOGICHE     *

Art.37 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO   *

Art.38 TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO      *

Art.39 OPERAZIONI E CONDIZIONI AL PERSONALE  *

Art.40 PARI OPPORTUNITA’         *

Art.41 VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA 1^ E 2^ AREA PROFESSIONALE    *

Art.42 SPAZI SINDACALI – AGIBILITA’ SINDACALI    *

Art.43 COMMISSIONE PER L’ESAME DEI CASI ANOMALI    *

Art.44 CONSORZIO *

Art.45 IMPEGNI PROGRAMMATICI         *

Art.46 DECORRENZE E SCADENZE         *

RAGGRUPPAMENTI R.S.A. Allegato di cui all'Art.42         *

PROTOCOLLO QUADRI DIRETTIVI         *

 

Il giorno 24 novembre dell'anno 2000 in Firenze, nei locali della Direzione Generale della Banca Toscana,

tra

la BANCA TOSCANA, rappresentata dai Signori: Paolo MOTTURA (Presidente), Massimo BERNAZZI (Vice Presidente) e Francesco ARRIGONI (Direttore Generale)

e

la delegazione della F.A.B.I. presente presso la Banca Toscana,

rappresentata dai Signori: Lorenzo BONDI, Gianni COZZARI, Angelo POLLINA, Alberto TASSELLI, Giacomo MELFI (Segretario Nazionale)

la delegazione della F.A.L.C.R.I. presente presso la Banca Toscana,

rappresentata dai Signori: Umberto GUCCERELLI, Ugo MARSILI, Renato PALMA, Mauro SOTTILI, Giuseppe VAGNOLI

La delegazione della F.I.S.A.C. presente presso la Banca Toscana

rappresentata dai Signori: Eugenio CODOGNATO, Marco FIBBI, Alfio LAURENZI, Duccio MANCINI, Liviana MARTELLI

la delegazione della U.I.L.C.A presso la Banca Toscana,rappresentata dai Signori: Marco ANCILLI, Boero CIARDI, Marco COLLINI, Carlo DEL GRANDE, Roberto PREZZOLINIla delegazione FEDERDIRIGENTI presente presso la Banca Toscana,

rappresentata dai Signori: Silvio BENELLI, Giordano QUATTRINI e Fabio LICCIOLI

la delegazione SINFUB presente presso la Banca Toscana,

rappresentata dai Signori: Vittorio CONTI, Umberto ROMEO

 

a seguito dell'approvazione dei contenuti dell'ipotesi di accordo del 7/7/2000 e del 10/10/00 per il rinnovo del C.I.A. da parte dei rispettivi organismi a ciò deputati (Consiglio di Amministrazione e Assemblee dei lavoratori), è stata sciolta in senso positivo la riserva a suo tempo formulata in ordine alla definitiva stipulazione del contratto predetto.

 

 

Tra le suddette parti è stato stipulato il seguente:

 

Contratto Collettivo Aziendale per le Aree Professionali (dalla 1a alla 3a) ed i Quadri Direttivi presso la Banca Toscana, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' 11.7.99

 

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la Federdirigenti ed il Sinfub sottoscrivono le clausole del presente contratto a pieno titolo salvo quelle che attengono a materie specificamente pertinenti le aree professionali, riguardo alle quali la firma è da intendere apposta "per adesione".

 

Art.1 FORMAZIONE

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Si premette che la formazione del personale, in coerenza con quanto previsto dal vigente C.C.N.L.:

·         rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;

·         concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera;

·         assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;

·         assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.

Nell’ambito delle previsioni di cui alla normativa nazionale e di quanto indicato nei commi successivi, sia in ordine al quantitativo annuale di formazione da offrire al personale, sia in ordine alle modalità di fruizione da parte di quest’ultimo, l’Azienda promuove nei confronti del personale attività formativa secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, anche cumulabile in un biennio.

La quantità di formazione annuale da svolgersi durante il normale orario di lavoro (di cui alla lettera a del IV comma del punto I Cap. III del CCNL 11/7/99) è incrementata di sei ore.

Concorrerà alla determinazione dei plafond previsti ogni attività formativa e/o di addestramento erogata con idonei mezzi, sia tradizionali sia innovativi, nel corso del periodo di riferimento, sia per fornire adeguati supporti ai processi di riorganizzazione aziendale, sia in una logica di crescente sviluppo professionale del personale.

Eventuali ulteriori esigenze di singole posizioni lavorative o di gruppi di lavoratori, saranno coperte con formazione retribuita.

Il personale proveniente dalla 2a area professionale ed inserito nella 3a area professionale, così come il personale della 3a area professionale che sarà collocato in posizioni che comportino anche il maneggio di valori, fruirà di ulteriore attività formativa per la durata di cinque giorni.

Modalità di erogazione della formazione: l’Azienda indicherà nel corso del biennio il pacchetto o i pacchetti di formazione destinati a ciascun dipendente o gruppi di dipendenti, nei limiti quantitativi e con le modalità previste dal presente contratto integrativo e che l’Azienda dettaglierà nell’ambito dell’incontro annuale previsto dal CCNL, nel corso del quale programmi, criteri, finalità e tempi dei corsi formeranno oggetto di valutazione congiunta con le Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo. Nell'occasione di detto incontro, ed a seguito dello stesso, le OO.SS. firmatarie del presente accordo contratteranno i criteri di partecipazione del personale ai corsi.

Tutto quanto previsto nel comma che precede verrà portato a conoscenza di tutto il personale.

Qualora nella determinazione dei finanziamenti a fronte dei corsi siano stati presi in considerazione i costi relativi ai discenti in formazione non retribuita, i relativi importi saranno ristornati ai discenti stessi.

Per il personale di nuova assunzione, inquadrato nella 3a area professionale 1° livello retributivo, la formazione e/o addestramento avrà una durata non inferiore a otto settimane di cui almeno quattro, anche non continuative, da destinare ad un’attività teorico/pratica e le altre quattro all’inserimento sul posto di lavoro; il personale da adibire al maneggio valori allo sportello, per almeno le prime due delle predette quattro settimane, verrà utilizzato sotto la guida di altro dipendente esperto.

 

 

Art.2 VALUTAZIONE PROFESSIONALE (1a, 2a, e 3a area professionale)

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L’attuazione dei nuovi criteri di sviluppo professionale pone anche la necessità di ridefinire il processo ed i riferimenti per la valutazione.

La valutazione deve servire ad orientare il dipendente al miglioramento e quindi deve contenere un "feed back" analitico e responsabilizzare alla coesione operativa e al trasferimento di conoscenze.

La valutazione utile è quella che grazie all’interazione tra valutatore e valutato consente di tracciare obiettivi e percorsi di miglioramento.

Un processo di valutazione efficace può dare un contributo positivo all’evolvere di una cultura professionale più conforme all’idea di dignità del lavoro.

In tale contesto la valutazione professionale dei dipendenti, connessa allo sviluppo professionale concorre allo sviluppo di carriera degli stessi.

L’Azienda identifica come idonei elementi di valutazione le competenze professionali, i precedenti professionali, la padronanza del ruolo, le prestazioni, le attitudini e le potenzialità professionali.

L'Azienda si doterà di idonei strumenti di valutazione partecipati alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e resi noti a tutto il personale, i cui contenuti verranno modulati anche in relazione alle varie figure professionali.

Annualmente l’Azienda procede alla valutazione dei dipendenti, che viene effettuata dal superiore diretto. Alla valutazione parteciperà uno o più responsabili della struttura di appartenenza di livello superiore al valutatore diretto.

La valutazione del dipendente, farà riferimento al 31 dicembre dell’anno solare appena trascorso, sulle mansioni svolte a tale data, purchè esercitate per almeno cinque mesi. In casi di cambiamento di ruolo/mansione nel corso dell’anno, il dipendente sarà valutato anche per le altre mansioni purchè svolte per almeno cinque mesi.

La valutazione verrà effettuata nei primi tre mesi dell’anno successivo all’anno di riferimento.

La valutazione dei singoli aspetti verrà espressa in termini di maggiore o minore positività del giudizio; in caso di giudizio complessivo negativo si darà luogo ad una espressione esplicita e sintetica.

Al termine della procedura di valutazione, ciascun dipendente, verrà informato, in forma chiara e palese, circa il giudizio professionale complessivo, nel corso di un colloquio con il superiore diretto che ha effettuato la valutazione.

I dipendenti che nel corso dell’anno risultino presenti in servizio per un numero di giorni inferiore a cinque non riceveranno la valutazione di cui ai precedenti comma ma avranno la conferma dell’ultima valutazione secondo quanto previsto dall’art.113 del C.C.N.L. del 19/12/94.

Il dipendente che abbia ricevuto un giudizio professionale negativo, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione scritta dello stesso, potrà richiedere un colloquio formale verbalizzato, propedeutico al ricorso su detta valutazione, con almeno due valutatori che hanno espresso il giudizio . Su indicazione del dipendente, e qualora lo stesso ne faccia richiesta, a tale colloquio sarà presente un Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Entro dieci giorni lavorativi dal colloquio il dipendente potrà ricorrere avverso il giudizio inoltrando istanza scritta e motivata alla Direzione Generale tramite la direzione dell’unità di appartenenza.

Per l’esame dei ricorsi l’Azienda costituisce un’apposita commissione che acquisisce, dai soggetti che hanno espresso la valutazione, le motivazioni della stessa in relazione agli aspetti oggetto della contestazione del dipendente.

Il ricorrente può chiedere di essere assistito da un dirigente sindacale e può richiedere di essere ascoltato in sede di discussione del ricorso. Ai lavori della commissione partecipa a titolo consultivo un Rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale aziendale firmataria del presente accordo.

I Rappresentanti Sindacali presenti ai lavori della commissione potranno esprimere considerazioni orali o scritte in merito al ricorso.

La decisione da parte della commissione dovrà attenersi agli atti concretizzatisi in sede di analisi della pratica del ricorso.

In caso di accoglimento del ricorso stesso la commissione formulerà sul dipendente un nuovo giudizio analitico.

Dell’esito della procedura verrà data comunicazione scritta e motivata al dipendente interessato. In presenza di una conferma negativa il dipendente può presentare ulteriore istanza presso il Direttore Generale il quale provvederà a convocare una commissione all’uopo costituita che nell’arco di cinque giorni esprime un ulteriore e definitivo giudizio di merito.

 

 

Art.3 SVILUPPO PROFESSIONALE (3° area professionale)

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L’Azienda si impegna a valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei dipendenti: queste costituiscono infatti il patrimonio fondamentale per i lavoratori stessi e per l’efficienza e la competitività della banca.

Lo sviluppo professionale si realizza pertanto tramite un’adeguata formazione, l’esperienza pratica di lavoro e la mobilità; esso è ispirato al principio delle pari opportunità ed è coerente con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive dell’Azienda medesima.

Lo sviluppo professionale per tutto il personale appartenente alla terza area professionale, viene perseguito tramite una iniziale formazione di base inerente sia le conoscenze generali relative al funzionamento dell’Azienda, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e distributive, sia lo sviluppo di capacità di relazioni commerciali con la clientela.

A tale fase potrà seguirne una più avanzata finalizzata ad accrescere nel lavoratore le competenze (specialistiche e/o commerciali e/o di coordinamento gerarchico) nelle aree di sviluppo professionale attualmente identificate dall’Azienda nelle seguenti:

o        Commerciale

o        Specialistica

o        Gestionale

o        Amministrativa

o        Servizi

I percorsi sono pertanto finalizzati all’accrescimento professionale che può dar luogo ad una progressione di carriera, in via generale più accelerata rispetto al restante personale, ed al passaggio nella categoria dei Quadri.

I percorsi professionali, che si articoleranno attraverso fasi formative, applicative e di verifica diversificate in funzione dell’arricchimento professionale da conseguire, si svilupperanno secondo una procedura che prevede:

 

Momenti di intervento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo

·         informative sul processo di valutazione ed i relativi strumenti, sulla formazione, sulle metodologie per la rilevazione delle attitudini, delle potenzialità, delle disponibilità, delle conoscenze;

·         confronto, sui medesimi temi, da svolgersi secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale;

·         presenza, nell’ambito delle procedure attivate dall’Azienda in base alle domande avanzate, alle prove aventi carattere collettivo.

 

 

1.      Momenti di comunicazione al personale

·         Periodicamente l’Azienda fornirà una apposita informativa a tutto il personale circa i programmati piani di sviluppo professionale, consentendo ai dipendenti, con un’anzianità minima di due anni, di avanzare specifica richiesta all’Azienda di parteciparvi.

·         L’Azienda, tenuto conto sia del patrimonio di conoscenze acquisito e della formazione in precedenza effettuata, sia della disponibilità alla mobilità manifestata, comunicherà a ciascun interessato l’ambito o gli ambiti ritenuti di più corretto utilizzo in base alle caratteristiche personali evidenziate.

·         Il percorso ipotizzato, nel superare qualsiasi norma sulla mobilità, risponde da un lato alla esigenza aziendale di flessibilità e dall’altro alle aspettative di crescita professionale e di carriera di coloro che volontariamente si pongono in tale processo.

·         Il superamento delle norme sulla mobilità cessa qualora il dipendente, già inserito nel percorso e che non abbia raggiunto l’Area Quadri, revochi la disponibilità alla mobilità manifestata.

L’Azienda ne disporrà un adeguato utilizzo – nel sostanziale rispetto delle suddette norme – in funzione delle esigenze dell’interessato e della professionalità conseguita.

A questi soli fini il mantenimento nell’ultima piazza di assegnazione sarà valutato come accoglimento di domanda di trasferimento, mentre la riassegnazione nella provincia di provenienza prescinderà dalle già citate norme sui trasferimenti a domanda.

·         Nei confronti dei soggetti inseriti in questo percorso la valutazione conterrà, oltre agli elementi discendenti dalla prestazione lavorativa anche quelli specifici connessi allo sviluppo professionale conseguito nell’ambito del percorso, nonché i risultati dell’attività formativa svolta. La complessiva valutazione, come sopra articolata da parte della funzione centrale preposta alle gestione delle risorse, rappresenterà la base per l’ulteriore sviluppo professionale e in caso di elevata positività costituirà elemento prioritario per le scelte gestionali dell’Azienda in termini di valorizzazione della posizione del soggetto, anche attraverso gli avanzamenti nell’Area ed il passaggio a Quadro.

 

1.      Momenti di Gestione

·         Saranno sviluppati dall’Azienda con specifici provvedimenti individuali (conferimento di incarichi, inquadramenti, promozioni, trasferimenti, ecc.) in funzione delle esigenze e delle opportunità che progressivamente si verificano nel tempo.

1.      Momenti di Verifica

·         Periodicamente l’Azienda comunica, in un incontro con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, elementi di conoscenza e di valutazione, sul piano collettivo, relativi al personale inserito in questi percorsi quali:

·         numero dei dipendenti che hanno espresso la disponibilità e loro caratteristiche oggettive (età, anzianità di servizio, titolo di studio, ecc.);

·         numero dei dipendenti inseriti, nel periodo di riferimento, nei percorsi;

·         attività formativa svolta nei confronti dei dipendenti inseriti nei percorsi;

·         numero e tipologia degli incarichi assegnati;

·         sviluppi di carriera (numero delle promozioni, inquadramenti, passaggi di categoria avvenuti nel periodo di riferimento, suddiviso tra personale inserito e non inserito nei percorsi).

Il soggetto già valutato ai fini dell’inserimento in una delle aree di sviluppo, sia nell’ipotesi di avvenuto inserimento nel percorso professionale che in caso di mancato utilizzo, può richiedere di essere nuovamente interessato dalla procedura indicata, qualora siano trascorsi almeno 4 anni.

Nella fase di avvio del processo il percorso viene ricostruito considerando anche le attività formative, l’esperienza pratica di lavoro e la mobilità sviluppate negli anni precedenti.

 

 

Art.4 AVANZAMENTO PER MERITO ALL’INTERNO DELLE AREE PROFESSIONALI

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Le promozioni possono essere attuate solo nel livello immediatamente superiore o, in caso di passaggio di area, dal livello più elevato dell’area di appartenenza al primo livello dell’area superiore.

Il personale appartenente alla 1a e 2a area professionale può essere promosso per merito qualora abbia ricevuto almeno due valutazioni relative ad anni solari diversi.

Il personale appartenente alla 3a area, se neo assunto nel 1° livello, può essere promosso per merito solo a seguito di due valutazioni relative a due anni solari diversi; le promozioni nei livelli successivi possono avvenire in presenza di una sola valutazione.

L’Azienda effettuerà le promozioni con cadenza annuale, informando preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo circa il numero complessivo, la ripartizione per livello e per struttura di appartenenza, la data di effettuazione e di decorrenza delle stesse; poiché la nuova metodologia di valutazione sarà applicata con riferimento all’esercizio 2000, detta procedura sarà posta in essere a partire dalle promozioni dell’esercizio 2001.

In presenza di assunzioni con inquadramento nella 3a area con livello superiore al primo la Banca fornirà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in apposito confronto, le motivazioni e le caratteristiche di tali necessità.

 

Art.5 NUOVI PROFILI PROFESSIONALI- INQUADRAMENTI NELL’AMBITO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA 3a AREA PROFESSIONALE

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In linea con le previsioni del CCNL 11/7/99 in materia di inquadramenti, le parti si impegnano ad inserire nel presente contratto le intese in merito che potranno scaturire dalla più generale rivisitazione dell’evoluzione delle mansioni a livello di Direzione Generale e di strutture di Capogruppo, nonchè nel corso o ad esito dell’espansione del progetto di revisione dei processi amministrativi della rete.

Le previsioni di cui all'art.44, ultimo comma, sono applicabili anche al personale, in carriera speciale, assegnato alla Direzione Generale.

 

Art.6 AVANZAMENTI ALLA CATEGORIA DEI QUADRI DIRETTIVI ED ALL’INTERNO DI ESSA

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L’accesso alla categoria dei quadri direttivi ed i passaggi di livello all’interno di detta categoria, potranno avvenire per promozione o per inquadramento.

Annualmente l’Azienda dichiarerà il numero massimo delle suddette promozioni e/o inquadramenti che verranno effettuati, nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze maturate, attingendo al livello retributivo immediatamente precedente e - in misura non superiore al 25% del numero medesimo - a quello ancora antecedente.

Le progressioni di carriera come sopra indicate potranno avvenire in presenza di una valutazione del lavoratore che tenga conto dei suoi percorsi formativi e delle esperienze professionali.

Viene riconosciuto l’inquadramento minimo:

  1. nell’ambito delle filiali:

- al 1° livello:

·         Titolari delle Filiali alle quali siano stabilmente addetti da tre a cinque elementi compreso il Titolare medesimo;

·         Sostituti nelle Filiali con organico da 12 a 24 elementi;

- al 2° livello:

·         Titolari delle Filiali alle quali siano stabilmente addetti da sei a sette elementi, compreso il Titolare medesimo;

·         Sostituti nelle Filiali con organico oltre 24 elementi

a.       nell’ambito delle unità produttive diverse dalle filiali (Direzione Generale, Capogruppo, comprese le strutture consortili e quelle di servizio) sono Quadri Direttivi di 1° livello coloro che sono preposti ai comparti formalmente istituiti all’interno dei settori degli uffici/unità della Direzione Generale e delle strutture delle Capogruppo.

Nel prosieguo saranno esaminate altre posizioni relative ai Quadri Direttivi, sviluppando le fasi contrattuali previste per il 1° e 2° livello e la procedura di confronto per gli altri due livelli; in particolare detto esame sarà compiuto sia immediatamente dopo il raggiungimento del presente accordo, sia nel corso dell’espansione del progetto di revisione dei processi amministrativi della rete.

°°°°°°°°°°

I titolari delle Filiali alle quali siano stabilmente addetti due elementi compreso il Titolare medesimo, appartengono al 4° livello retributivo della 3° area professionale.

 

 

 

Art.7 ASSUNZIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE AL 1° LIVELLO DELLA 3° AREA

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La Banca informerà preventivamente le Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per delle assunzioni in conformità alle disposizioni di legge al momento vigenti.

Alle Organizzazioni Sindacali predette verrà inoltre data comunicazione scritta circa i requisiti, le modalità e i risultati delle selezioni eventualmente effettuate. Nell’ipotesi che la selezione sia svolta da società all’uopo incaricata quest’ultima potrà partecipare all’informativa di cui al 1° comma.

A tutte le prove aventi carattere collettivo, nonché a quelle individuali di natura tecnico/professionale, nell’ambito di selezioni indette e condotte dalla Banca, presenzia un Rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale Aziendale firmataria del presente accordo.

In conclusione con l’esito dei progetti di esodo incentivato e di ricorso al "fondo di accompagnamento" l’Azienda predisporrà un piano di assunzioni che sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo assieme alla procedura di selezione.

 

 

Art.8 DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

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In premessa l’Azienda dichiara l’obiettivo di crescita della misura dei rapporti di lavoro a tempo parziale che, nell’ambito di vigenza contrattuale, è identificato nel 10%, nella convinzione che ciò favorirà l’accoglimento delle domande presentate.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge e dal contratto nazionale di lavoro, l’Azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, accoglierà domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate dai dipendenti in servizio, con le modalità di seguito indicate:

Destinatari della presente disciplina sono tutti gli appartenenti alle aree professionali, con contratto a tempo indeterminato, purchè abbiano superato il periodo di prova e non svolgano compiti di Titolare o di Sostituto.

I dipendenti interessati potranno avanzare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell’ambito del Gruppo di appartenenza. Le strutture di Direzione Generale e del Consorzio con sede in Firenze vengono in tale contesto considerate come un Gruppo; le strutture del Consorzio con sede in Siena sono invece considerate nell’ambito del Gruppo consedente;

Per ciascun Gruppo verranno formate graduatorie in cui saranno inseriti i dipendenti interessati, tenendo conto dell’anzianità di servizio di ciascun dipendente (0,20 punti per ogni anno di servizio, computandosi proporzionalmente le frazioni di anno) e dei familiari conviventi (coniuge, anche di fatto se risultante dallo stato di famiglia e figli: 1 punto per ciascuno di essi; un ulteriore punto verrà riconosciuto laddove manchi un genitore nelle fattispecie indicate nell’art.12 , 2° comma, del D.P.R 917/2000).

Nel corso di ciascun anno l’Azienda pone in essere le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per metà del totale delle proprie esigenze attingendo dalle graduatorie come sopra formate secondo l’ordine delle stesse (fermo restando la priorità di accoglimento della domanda presentata dal lavoratore in servizio, con l’inquadramento necessario, che appartiene all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza medesima); l’altra metà potrà essere soddisfatta prescindendo dall’ordine di graduatoria di cui sopra.

L’azienda comunicherà le proprie esigenze di part time in ciascun Gruppo specificando l’orario di lavoro e la relativa articolazione giornaliera e settimanale nonché la sede di utilizzo immediato delle prestazioni lavorative a part time.

Qualsiasi trasferimento attuato per dare applicazione alla presente normativa è da riguardare alla stregua di un trasferimento attuato a seguito di richiesta dell’interessato.

L’accoglimento della domanda di trasferimento, presentata dal dipendente a tempo parziale, comporta il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale saranno effettuate solo per attività specifiche (quali ad esempio quelle attualmente svolte presso il Call Center), dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

A tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposto il buono pasto di importo proporzionalizzato all’orario settimanale svolto dall’interessato.

L’applicazione dei principi di non discriminazione e di tutela ed incentivazione del part time di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 25.2.2000 n. 61, ove gli stessi richiamano la contrattazione delle parti sociali , sarà realizzata successivamente al concretizzarsi delle previsioni dell’articolato del contratto nazionale.

La presente disciplina entrerà in vigore dal 1° maggio 2001, una volte soddisfatte integralmente le previsioni di cui alla norma transitoria in materia, prevista nell'accordo 24/11/2000.

 

 

Art.9 CALL CENTER

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In relazione alla normativa contrattuale a livello nazionale e legislativa vigente, stante anche la specificità e le caratteristiche dell’attività del Call Center non configurabile tra quelle tipicamente ed abitualmente svolte dalla Banca Toscana, le parti convengono che:

·         Il personale, non appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi , da destinare al Call Center verrà assunto con contratto di formazione lavoro per la durata di due anni a part-time e con orario di lavoro articolato su turni.

·         Al personale di cui al precedente alinea sarà applicato il C.C.N.L. del settore del credito e, tenuto conto della specificità del rapporto, la normativa vigente in Banca Toscana all’atto dell’immissione in servizio in quanto compatibile in relazione alle particolari previsioni presentemente convenute.

Il personale assunto durante la vigenza del C.C.N.L. 19/12/1994 sarà inquadrato nella 3° Area 1° Livello, quello assunto successivamente potrà essere inquadrato secondo le previsione dell’accordo di rinnovo dell’11.7.99 in relazione all’attività espletata.

·         Il personale svolgerà servizio con orario settimanale ricompreso tra 20 e 25 ore, distribuito su 5 o 6 giorni e ricompreso in un ambito giornaliero di funzionamento del servizio dalle ore 8 alle ore 22 e per quanto riguarda la giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Le turnazioni giornaliere possono variare da 4 a 9; la ciclicità dei turni, su base settimanale, è in funzione del numero delle turnazioni giornaliere e della composizione quantitativa delle turnazioni stesse.

Al 31/12/2000 il regime dei turni in sperimentazione sarà adeguatamente illustrato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo che potranno formulare considerazioni al riguardo.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo, in relazione al piano di assunzioni che l’Azienda predisporrà, fanno presente l’opportunità di mantenere all’interno dell’Azienda stessa professionalità consolidate mediante la trasformazione – con le stesse caratteristiche – dei contratti di formazione e lavoro a contratti a tempo indeterminato.

 

 

Art.10 TRASFERIMENTI (1° 2° e 3° area professionale)

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1) Trasferimenti ad iniziativa della Banca

Oltre alla disciplina legislativa e contrattuale, in tema di trasferimenti in diverso comune dei dipendenti appartenenti alla 1a, 2a e 3a area professionale che abbiano superato i 15 anni di anzianità di servizio, valgono le seguenti previsioni:

a.       lavoratori con anzianità di servizio compresa tra 15 e 20 anni: il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore se l’unità di destinazione dista più di 40 km. (percorso più breve rilevato da strumentazione informatica, che nell'attualità si conviene "ROUTE 2000") da quella di appartenenza;

b.      lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni: il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del dipendente;

Le disposizioni di cui alle lettere a), e b), non si applicano ai Titolari di Filiali o dipendenze comunque denominate, nonché a coloro che sono stati incaricati dall’Azienda di svolgere mansioni che comportino l’inserimento nei ruoli suddetti o nella categoria dei Quadri Direttivi.

Per i trasferimenti di cui sopra che non determinino il cambiamento di residenza del lavoratore, la Banca riconosce al dipendente un’indennità pari a otto o quindici giorni di diaria ove la distanza (considerata quale percorso più breve con i mezzi pubblici) tra l’unità produttiva ove cessa l’assegnazione e quella di nuova destinazione sia compresa, rispettivamente, tra sedici e cinquanta chilometri, o sia superiore a quest’ultima distanza.

 

2) Trasferimenti a domanda tra Gruppi diversi

Il dipendente che abbia almeno 5 anni di servizio, ovvero tre anni in caso di assunzione avvenuta antecedentemente al 1° febbraio 2001, e che desideri far inserire la propria domanda di trasferimento nell’apposita graduatoria per Gruppo può avanzare la domanda medesima, indicando un massimo di due Gruppi, con eventuale preferenza per talune unità situate nell’ambito degli stessi. Le strutture di Direzione Generale e del Consorzio vengono in tale contesto considerate nell’ambito del Gruppo consedente. A questi fini non hanno rilevanza gli eventuali accorpamenti di Gruppi durante la valenza contrattuale.

Il dipendente ha altresì facoltà di limitare la domanda di trasferimento ad una parte del Gruppo indicando un comune specifico; in tal caso la domanda si intende valida solo per i comuni situati ad una distanza non superiore a 40 km. da quello indicato (percorso più breve rilevato da strumentazione informatica, che nell'attualità si conviene "ROUTE 2000").

A questo scopo, nel mese di novembre di ciascun anno, il dipendente che ne abbia interesse ha facoltà di inviare la domanda, che ha valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Dette domande sono separatamente riguardate in relazione a ciascun Gruppo indicato ed all’area professionale di appartenenza dell’istante.

Nel corso del mese di maggio i dipendenti hanno facoltà di presentare nuove domande o modificare le precedenti con effetto dal 1° luglio successivo.

In ogni momento, e comunque prima dell'eventuale accoglimento, il dipendente ha facoltà di revocare la propria domanda, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Per le domande riferite a ciascun Gruppo e, all’interno di questo, ad ogni singola area professionale vengono formate graduatorie ordinate in base all’anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio si tiene conto dell’età degli interessati; il personale in servizio con rapporto di lavoro a part-time può essere inserito nelle graduatorie di cui trattasi; a questo specifico fine l’anzianità maturata part time ha un peso uguale a quella maturata a tempo pieno.

Le graduatorie in tal modo formate hanno efficacia solo nell’anno di riferimento ed il 31 dicembre di ciascun anno decadono automaticamente.

Nel corso di ciascun anno l’Azienda pone in essere i trasferimenti attingendo, per metà del totale delle necessità, dalle graduatorie come sopra formate, secondo l’ordine delle stesse; l’altra metà verrà soddisfatta prescindendo dall'ordine delle graduatorie o dalle graduatorie stesse. Semestralmente, i trasferimenti effettuati in ordine di graduatoria dovranno essere di numero uguale o superiore rispetto a quelli effettuati con diverso criterio; eventuali non bilanciamenti, per effetto di un numero superiore di trasferimenti effettuati in ordine di graduatoria, si riportano ai periodi successivi.

La Banca, nell’accogliere la domanda, assegna il dipendente ad un’unità produttiva del Gruppo tenendo presente l’eventuale limitazione territoriale e, ove possibile, le preferenze indicate.

Oltre alle assegnazioni definitive del personale di nuova assunzione, non rilevano ai fini del presente punto 2 e non concorrono alla determinazione del totale delle necessità:

·         i trasferimenti volti a coprire le posizioni di titolare o di sostituto ovvero a coprire i ruoli che comportino l’inserimento nella categoria dei Quadri Direttivi;

·         i trasferimenti determinati da situazioni di particolare gravità o quelli adottati in virtù di disposizioni di Legge;

·         i trasferimenti volti a far fronte ad esigenze straordinarie delle unità produttive della Banca mediante assegnazioni temporanee, sia del personale in servizio, che di nuova assunzione (limitatamente per questi ultimi a due volte); la durata massima delle assegnazioni temporanee è determinata: per le casistiche per le quali la legge prevede la possibilità di assunzioni a tempo determinato, per il tempo previsto dalle norme; per le altre, in sei mesi;

·         le assegnazioni effettuate per la costituzione dell’organico nelle filiali di nuova apertura;

·         le assegnazioni dei dipendenti rimasti assenti dal servizio per qualsiasi motivo, per periodo non inferiore a sei mesi;

·         le assegnazioni dei lavoratori che rientrano dalla gravidanza o dall’aspettativa post-partum, ad unità produttive che ne facilitino il rientro al luogo di domicilio o di residenza, su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio;

·         i trasferimenti effettuati a seguito di avvenute riduzioni di organico di unità produttive;

·         i trasferimenti operati a seguito di ristrutturazioni organizzative che verranno riguardate con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. o da accordi aziendali;

·         i trasferimenti imposti dalle assegnazioni che discendono dall’utilizzo (anche per le eventuali uscite) del personale nell’ambito dei piani di sviluppo professionale.

Il dipendente che veda accolta la propria domanda di trasferimento decade dalla graduatoria per l’altro Gruppo per il quale abbia, eventualmente, presentato domanda; il dipendente escluso dal trasferimento per effetto della limitazione territoriale di cui al 2° comma del presente punto 2 mantiene la propria posizione in graduatoria.

La Banca fornisce alle OO.SS. Aziendali firmatarie del presente accordo con cadenza semestrale le graduatorie dei trasferimenti a domanda nonché, con cadenza trimestrale, l’elenco dei trasferimenti effettuati.

Eventuali domande di trasferimento inoltrate con modalità diverse non rientrano nella presente procedura e hanno valore ai soli fini delle previsioni del Contratto Nazionale.

Clausola transitoria

Il primo periodo di applicazione della presente normativa decorre dal 2° mese successivo alla firma dell’accordo ed ha termine il 31 dicembre del 2001.

Le domande avanzate fino al 15 maggio 2000, in base alla normativa previgente, perdono efficacia; i dipendenti che avevano avanzato le domande medesime hanno facoltà di avanzare una nuova domanda, secondo i criteri e con gli effetti temporali sopra indicati: in tal caso si prescinde dalle modalità di computo previste per l’anzianità di servizio maturata a part time, riconfermandone il peso proporzionale all’orario di lavoro settimanale; tali domande hanno priorità rispetto alle altre fino al 31.12.2001.

 

Art.11 MISSIONI

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Fatto salve le previsioni di cui al CCNL, ove l’azienda disponga l’invio in missione di personale appartenente alle Aree Professionali che, per le caratteristiche della missione stessa, debba viaggiare al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere gli adempimenti richiesti, in tutte le circostanze in cui non sussistano i requisiti individuati dal nuovo CCNL per dar luogo all’erogazione del trattamento di diaria sarà riconosciuto un compenso come di seguito individuato:

a.       Lit. 25.000 giornaliere a fronte di missioni c.d. a corto raggio;

b) Lit. 30.000 giornaliere a fronte di missioni che, esulando dal corto raggio ma non raggiungendo il numero di cinque nel mese di riferimento, vengono regolate con rimborso a piè di lista.

I compensi di cui sopra saranno erogati a condizione che i trasferimenti si collochino a ridosso dell’orario di lavoro dell’unità produttiva ove si svolge la missione, sia per l’andata sia per il ritorno; nel caso in cui uno dei due viaggi avvenga, per intero o prevalentemente, in orario di lavoro il compenso in esame sarà erogato con una riduzione pari al 50%.

La presente normativa troverà applicazione dalla data di sottoscrizione del presente contratto; per il periodo dell’anno in corso fino a tale data saranno operati conguagli non appena tecnicamente possibili.

Per quanto attiene all’individuazione delle distanze chilometriche ai fini della classificazione a corto raggio o meno delle missioni di cui trattasi, vengono confermati i criteri di determinazione attualmente in uso.

Tenuto conto del notevole rallentamento degli spostamenti che necessitano di collegamenti via mare, le missioni in cui sia necessario far ricorso ad un trasporto marittimo saranno comunque riguardate come a lungo raggio, senza considerare le distanze effettive.

 

Art.12 NUCLEO DI PERSONALE A DISPOSIZIONE

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Presso ciascuna Filiale Capogruppo è costituito un apposito nucleo di personale a disposizione composto da un numero di dipendenti tale che la Direzione della Capogruppo possa provvedere alle ordinarie coperture delle esigenze di sostituzione nell’ambito dello stesso Gruppo di Filiali.

 

Art.13 PERMESSI STRAORDINARI

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Ciascun lavoratore potrà usufruire annualmente di quattro giorni di permesso non retribuito per far fronte ad esigenze di carattere personale.

L’utilizzo dei permessi è frazionabile in singole giornate, in parti di esse, con limite minimo di un quarto d'ora.

I giorni di permesso di cui trattasi non possono cumularsi alle ferie o ai giorni di permesso per recupero delle festività soppresse e non possono determinare la congiunzione tra una festività infrasettimanale e la domenica precedente o il sabato successivo. Ove non siano utilizzati, totalmente o parzialmente nell’arco dell’anno, non possono aggiungersi a quelli degli anni successivi.

I giorni di permesso non retribuiti di cui ai comma che precedono sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Ciascun dipendente ha facoltà di fruire di permessi non retribuiti per l’assistenza dei figli malati di età inferiore ad otto anni, con le stesse modalità di documentazione previste dall’art. 3 comma 2 della Legge 53/00 che ha sostituito l’art. 7 punto 2 della Legge 30.12.71 n. 1204 (certificato rilasciato da medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale).

La malattia del bambino che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Ai fini della fruizione del congedo per malattie del bambino la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

La Banca fornirà annualmente, per iscritto, un’informativa alle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo, relativamente ai periodi di permesso straordinario retribuito e non retribuito concessi al personale, senza alcuna indicazione dei nominativi dei lavoratori interessati, né delle motivazioni esistenti alla base delle relative richieste.

 

Art.14 PERMESSI RETRIBUITI AI LAVORATORI STUDENTI

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Ai lavoratori studenti vengono concessi permessi straordinari retribuiti nelle seguenti misure:

a.       Permesso di 20 giorni lavorativi per sostenere l’esame di maturità nelle scuole secondarie di secondo grado, frazionabile in due periodi in relazione allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell’esame stesso;

b.      Permesso di 12 giorni lavorativi per sostenere in prima sessione l’esame di idoneità ad una classe intermedia di un corso di studi di una scuola secondaria di secondo grado frazionabile in due periodi in relazione allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell’esame stesso; per sostenere il suddetto esame di idoneità in seconda sessione, si fa luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art.10 della L. 20 maggio 1970, n. 300;

c.       Permesso di 12 giorni lavorativi per sostenere l’esame di licenza di scuola media inferiore frazionabile in due periodi in relazione allo svolgimento delle prove scritte ed orali dell’esame stesso, con l’obbligo per il dipendente di riprendere servizio entro 3 giorni dalla data in cui è terminato l’esame sostenuto;

d.      Permesso di 3 giorni lavorativi per sostenere esami di corsi di laurea, di specializzazione e di diploma universitario (c.d. lauree brevi) in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti di anzianità convenzionali secondo il vigente CCNL. Le discipline non contemplate nel CCNL menzionato daranno titolo ai permessi in parola, allorchè i dipendenti risultino iscritti ai corsi prima del 2001. Il numero di tali permessi, fruibile esclusivamente da dipendenti che non abbiano ancora conseguito alcun diploma di laurea, di specializzazione o universitario, è pari al numero degli esami che, secondo il piano di studi della facoltà o del corso frequentato, rimane da sostenere dal momento dell’inizio del rapporto di lavoro. In caso di cambiamento di facoltà o di corso, qualora in costanza del rapporto di lavoro il dipendente abbia già fruito di permessi per sostenere esami nella facoltà o nel corso o nelle facoltà o nei corsi il cui corso di studi è stato abbandonato, tali permessi saranno considerati come fruiti nell’ambito del numero dei permessi che spetta in relazione al numero di esami da sostenere presso la facoltà o il corso cui il dipendente risulta iscritto. Qualora il dipendente debba ripetere o sostenere esami in numero eccedente quello dei permessi spettantigli, per gli esami eccedenti (e ciò anche in ulteriori corsi universitari frequentati dopo aver già conseguito un diploma di laurea), si fa ovviamente luogo alla sola applicazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nel caso che il lavoratore studente si iscriva al corso di laurea "affine" a quello di diploma universitario che abbia già frequentato, il numero degli esami per il quale saranno concessi i permessi di cui trattasi, sarà pari al numero degli esami del corso di laurea quale risulta dal piano di studi e ciò indipendentemente dal numero di esami del corso di diploma universitario riconosciuti dalla facoltà, in occasione del proseguimento degli studi. Eguale criterio sarà seguito qualora il lavoratore iscritto ad un corso di diploma universitario intenda iscriversi ad altro corso di diploma universitario o ad un corso di laurea non "affine" al corso di diploma originariamente frequentato. Per gli eventuali esami eccedenti il numero in tal modo determinato, si fa luogo all’applicazione di quanto previsto dall’art. 10 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

e.       Permesso di 15 giorni lavorativi, frazionabile anche per singole giornate, da usufruire nell’arco di tempo relativo alla preparazione della tesi per sostenere il primo esame di laurea.

Nota a verbale

Le parti, sciolta la riserva formulata a livello nazionale (cap. XI, punto 5), si incontreranno per valutare la materia in relazione alle novità normative di cui alla L. 53/00 (artt. 5 e 6) in tema rispettivamente di congedi per la formazione e di congedi di formazione continua.

 

Art.15 CONTRIBUTI AI LAVORATORI STUDENTI E CORSI DI LINGUE

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Entro il 31 ottobre di ogni anno la Banca corrisponde ai lavoratori studenti un contributo allo studio fissato nelle misure appresso indicate:

a.       L. 100.000 annue ai lavoratori iscritti a corsi di scuola media inferiore, contributo assegnabile previa presentazione del certificato di iscrizione o comunque al sostenimento dell’esame come privatista, purchè il rapporto di lavoro sia cominciato rispettivamente prima del termine dell’anno scolastico o prima degli esami;

b.      L. 150.000 annue ai lavoratori iscritti a corsi di scuola media superiore, contributo assegnabile previa presentazione del certificato di iscrizione o comunque al sostenimento dell’esame come privatista, purchè il rapporto di lavoro sia cominciato rispettivamente prima del termine dell’anno scolastico o prima degli esami;

c.       un contributo pari all’ammontare delle tasse pagate dai lavoratori studenti immatricolatisi o iscrittisi successivamente all’inizio del rapporto di lavoro a corsi universitari per il conseguimento, per la prima volta, di un diploma di laurea, o a corsi di specializzazione, ai quali è possibile accedere solo con il possesso del diploma di laurea, esistenti nei piani di studio delle singole facoltà di ciascuna Università. Tale agevolazione è accordata solo per i casi aventi per oggetto una delle discipline che danno titolo a riconoscimento di anzianità secondo il vigente CCNL, al massimo, per gli anni dell’effettivo piano di studi della facoltà universitaria cui lo studente è iscritto più uno. Le discipline non contemplate nel CCNL menzionato daranno titolo al contributo in parola, allorchè i dipendenti risultino iscritti ai corsi prima del 2001. In caso di cambiamento di facoltà gli anni frequentati presso altre facoltà e che hanno data diritto al contributo di cui sopra, sono computati come anni già svolti nell’ultimo corso di laurea cui il dipendente risulta iscritto.

Eguale contributo compete ai lavoratori studenti anche per le lauree brevi rilasciate dalle medesime facoltà.

Nel caso che il lavoratore studente, nel corso del conseguimento del diploma universitario (c.d. lauree brevi) o quando lo abbia già conseguito, decida di proseguire gli studi per conseguire il diploma di laurea "affine" al corso fino ad allora seguito od un qualsiasi altro diploma di laurea, il numero di anni (comprensivo anche di quelli di iscrizione al corso di diploma universitario) per cui la Banca eroga il contributo in questione non potrà comunque essere superiore agli anni previsti per il corso di laurea più uno.

Ai dipendenti che superino, durante il rapporto di lavoro, un esame di laurea di cui alle previsioni del punto c) è corrisposto, per una sola volta ed in relazione al solo primo diploma di laurea conseguito nell’ambito dell’intero corso di studi effettuato, un contributo straordinario di L. 500.000.

Le previsioni che precedono trovano applicazione nei confronti dei lavoratori studenti assunti con contratto di formazione e lavoro al momento in cui tale contratto viene eventualmente convertito in contratto a tempo indeterminato.

Ai lavoratori addetti a mansioni inerenti al servizio estero e coloro che sono inseriti nelle carriere speciali, che frequentino corsi di lingue estere verrà riconosciuto, dietro presentazione di idonea documentazione, comprendente l’attestato del superamento della prova finale, il rimborso dell’importo corrispondente ai due terzi delle spese effettivamente sostenute per l’iscrizione, la frequenza e la prova finale dei corsi.

Per poter ottenere tale contributo, i lavoratori devono aver ottenuto l’autorizzazione per l’iscrizione al corso della Direzione Generale, che terrà presente anche le previsioni di cui al terz’ultimo comma.

I corsi di lingua autorizzati dall'Azienda, se svolti e conclusi positivamente, sono riguardati come formazione svolta fuori dell'orario di lavoro.

Per i lavoratori ai quali non si applicano le previsioni di cui ai comma che precedono, il rimborso dell’importo corrispondente ai due terzi delle spese effettivamente sostenute per l’iscrizione, la frequenza e la prova finale sarà riconosciuto, dietro presentazione di idonea documentazione, comprendente l’attestato del superamento della prova finale, solo per i corsi delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La previsione di cui al comma che precede si applica fino ad un massimo di cento dipendenti per ogni anno.

I suddetti rimborsi avranno luogo nel mese di febbraio di ciascun anno relativamente alle documentazioni pervenute nel corso dell’anno solare che precede e saranno erogati secondo una graduatoria in ordine di anzianità di servizio.

Ove ripropongano la documentazione richiesta lavoratori che già abbiano usufruito del rimborso, essi saranno inseriti nella parte finale della guaduatoria (tra di loro, in ordine di anzianità di servizio).

 

Art.16AGEVOLAZIONI AI LAVORATORI STUDENTI

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La Banca agevola il dipendente studente assegnandolo, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad una unità produttiva che consenta il regolare mantenimento di effettivi rapporti con l’ambiente scolastico o universitario.

 

Art.17 ESTENSIONE AGLI EX DIPENDENTI DELLE PROVVIDENZE PER I FIGLI STUDENTI DEI LAVORATORI IN SERVIZIO

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Le provvidenze per i figli studenti dei lavoratori in servizio, di cui al vigente CCNL, trovano applicazione anche nei confronti degli ex dipendenti, o loro aventi causa, cessati dal servizio con diritto immediato al trattamento di pensione od altri trattamenti erogati da enti previdenziali, sia ove abbiano figli studenti o equiparati ai figli studenti a loro carico, sia ove abbiano figli studenti o equiparati ai figli studenti a carico del coniuge e questo non abbia diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun beneficio connesso agli studi dei medesimi figli o degli equiparati a questi.

 

Art.18 PREMIO AZIENDALE PER LA 1a, 2 a e 3 a AREA PROFESSIONALE

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Il premio aziendale per la 1a, 2 a e 3 a Area Professionale si compone di due parti:

a.       la prima che si determina in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Nazionale 11/7/99 sulla base del R.O.E., prendendo a riferimento il R.O.E. conseguito dalla Banca alla fine dell’esercizio 1999 (5,79%). In particolare, per quanto riguarda la terza fascia di premio, cioè la più elevata, il R.O.E. nel corso dell’esercizio 2000 dovrà subire un incremento di almeno il 15% rispetto a quello preso a riferimento; lo stesso indicatore nel 2001 dovrà subire un ulteriore incremento (cioè R.O.E. 1999 + incremento del 15% dell’anno 2000) di almeno il 10%; lo stesso indicatore nel 2002 dovrà subire un ulteriore incremento (calcolato come sopra indicato, con l’aggiunta dell’incremento del 2001) di almeno il 7,5% ed infine nel 2003 l’incremento (calcolato con lo stesso criterio sopra indicato) dovrà essere di almeno il 5%.

Per quanto attiene all’eventuale seconda fascia, gli incrementi annuali del R.O.E. indicati con riferimento alla prima fascia dovranno attestarsi tra la metà degli stessi sopra indicati (7,5% per il 2000, 5% per il 2001, 3,75% per il 2002 e 2,50% per il 2003) e quelli indicati con riguardo alla terza fascia.

In caso che il R.O.E. si attesti in ciascuno degli anni sopra indicati tra la misura base del 1999 e le misure relative alla seconda fascia, il premio aziendale competerà nella misura relativa alla prima fascia.

Infine il premio aziendale non competerà qualora gli utili sulle attività ordinarie dell’Azienda siano di valore nullo o negativo.

A seconda del posizionamento dell’indicatore nell’ambito delle fasce sopradescritte si darà quindi luogo all’erogazione sulla base della seguente tabella che dettaglia le misure del premio aziendale spettanti al raggiungimento o superamento del R.O.E. in ciascuno degli anni indicati (base: R.O.E. 99 = 5,79%)

 

ROE 2000

ROE 2001

ROE 2002

ROE 2003

importo

3 a fascia

2 a fascia

1a fascia

6.66 %

6.22 %

5.79 %

7.32 %

6.54 %

5.79 %

7.87 %

6.78 %

5.79 %

8.27 %

6.95 %

5.79 %

L. 1.590.000

L. 1.351.000

L. 1.113.000

Criteri di erogazione individuale

Per quanto concerne i criteri di erogazione individuale del Premio di Produttività, le Parti convengono che:

·         L’importo complessivo da erogare, ottenuto moltiplicando l’importo di fascia per l’organico rettificato pro-quota per il tempo parziale, viene trasformato in valori tabellari di area e di livello sulla base di una ripartizione teorica tra tutto il personale appartenente alle Aree in questione utilizzando l’organico di fine anno per ciascuna Area e livello retributivo e la seguente scala parametrale:

·         Ex Capo Ufficio           (3a Area, 4 livello)                                                                             144

·         Ex Vice Capo Ufficio (3a Area, 3 livello)                                                                               134

·         Ex Capo Reparto        (3a Area , 2 livello)                                                                           124

·         Ex Impiegato di 1.a – (3a Area ,1 livello) Operaio Specializzato (2a Area, 3 livello)                       114

·         Ex Impiegato di 2.a – (2a Area, 3 livello) -Capo Commesso (2a Area, 2 livello)-

Operaio/Commesso (2a Area, 1 livello)                                                                                              110

·         Ausiliario         (1a Area, livello unico)                                                                                   100

·         Il premio di produttività viene corrisposto entro il mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova con contratto a tempo determinato od indeterminato in proporzione ai diversi gradi ricoperti nell’anno;

·         Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno il premio di produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestati considerando come mese intero l’eventuale frazione;

·         Per il trattamento delle assenze non retribuite vengono applicati gli stessi criteri in uso per il premio di rendimento;

·         Il premio di produttività non concorre alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto;

·         Eventuali spostamenti tra somma complessiva effettivamente erogata e monte complessivo da distribuire predeterminato, verranno riportati sul monte complessivo dell’anno successivo.

Le parti convengono che, in caso di mutamenti nell’assetto istituzionale della Banca od in presenza di eventi straordinari di portata significativa, si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti delle innovazioni in questione sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del premio di produttività. Ove ritenuto necessario si valuteranno, in tale sede, eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, l’omogeneità, la coerenza e la significatività dei parametri interni di costruzione del sistema retributivo delineato

a.       una seconda parte consistente in una quota della crescita reddituale realizzata dall’Azienda negli esercizi 2001-2002-2003 rispetto ad un valore soglia del risultato lordo di gestione (delle attività ordinarie) di Lmd 500.

Tale quota è orientativamente del 5% e sarà dimensionata su valori che comportino un onere annuo tra mld 2 e mld 5.

Questi importi potranno subire incrementi qualora siano realizzati significativi aumenti dell’utile netto e del valore di R.O.E. rispetto all’anno precedente. In caso di raddoppio dell’utile netto e di R.O.E. superiore a 15, tale incremento sarà superiore al 50%.

Annualmente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e l’Azienda si incontreranno per concordare gli obiettivi reddituali ed i parametri di calcolo e di ripartizione ai quali collegare l’erogazione relativa all’anno successivo.

Una parte di detto importo sarà distribuita in misura uguale tra tutti i dipendenti appartenenti alla 1,2 e 3 Area Professionale, la restante quota sarà distribuita:

·         fra i dipendenti dei Gruppi appartenenti alle medesime Aree Professionali che abbiano raggiunto un indice di produttività (margine di intermediazione/semisomma n° dei dipendenti) superiore alla media dei Gruppi, in misura uguale all’interno di ciascun Gruppo e proporzionale, nei Gruppi, alla percentuale di supero dell’indice;

·         fra i dipendenti delle unità organizzative non facenti parte di Gruppi, inserendo convenzionalmente un indice di produttività pari al: totale margine di intermediazione dei Gruppi sopramedia/ semisomma del n° totale dei dipendenti di tutti i Gruppi.

Ai termini del punto 6 del cap.III del CCNL 11/7/99 il premio aziendale come sopra determinato non viene erogato in caso di giudizio di sintesi negativo.

 

Art.19 PREMIO AZIENDALE QUADRI DIRETTIVI

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Il premio aziendale viene erogato nei confronti degli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi con gli stessi criteri e modalità previsti per il personale appartenente alle prime tre aree professionali, limitatamente alla parte a).

La scala parametrale relativa al personale in questione è la seguente:

Quadri Direttivi di 1° livello

154

Quadri Direttivi di 2° livello

164

Quadri Direttivi di 3° livello

185

Quadri Direttivi di 4° livello

202

In presenza di trattamenti retributivi connessi ai ruoli chiave che comportino il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale sarà determinato un adeguato parametro ai fini della determinazione del premio.

I dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi, che non abbiano percepito nel corso dell’anno di riferimento quote di retribuzione variabile, saranno destinatari di una erogazione di importo pari al valore del premio aziendale, parte b), riconosciuto al personale appartenente alle aree professionali operante nella medesima unità organizzativa.

Ai termini del punto 6 del cap. III del CCNL 11.7.99 il premio aziendale come sopra determinato non viene erogato in caso di giudizio di sintesi negativo.

Solo a tali fini è attivabile una procedura di ricorso uguale a quella prevista nel capito "Valutazione Professionale " per gli appartenenti alla 1a, 2a e 3a area professionale.

 

Art.20 ASSETTI RETRIBUTIVI

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Il valore del buono pasto viene elevato a Lit. 10.240.

In tale importo viene ricompresa l’indennità giornaliera di macchina nella misura di Lit. 5.000.

I dipendenti beneficiari dell’indennità in ultimo citata, nella superiore misura di Lit. 7.500 , percepiscono il buono pasto del valore sopra indicato e mantengono una voce retributiva di Lit. 2.500 che acquisisce la denominazione "ad personam ex indennità di macchina maggiorata".

Tale voce retributiva viene mantenuta a condizione che gli attuali beneficiari continuino a svolgere le attività per effetto delle quali l’indennità veniva corrisposta in maniera maggiorata e viene erogata in caso di presenza in servizio con prestazione lavorativa di almeno due ore.

Anche la misura del buono pasto per gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi è fissata in L. 10.240.

E’ facoltà dei dipendenti chiedere la corresponsione di una indennità sostitutiva del buono pasto, che comporti un onere aziendale complessivamente equivalente.

I programmatori destinatari della disciplina transitoria di cui al punto VIII n.2 CRA 7/4/93 e pertanto percettori degli assegni ad personam ivi specificati, potranno scegliere tra:

·         la percezione del buono pasto del valore di L. 3.500= ed il mantenimento degli assegni di cui sopra, alle condizioni e sulla base dei presupposti previsti dal citato punto VIII n.2 CRA 7/4/93

·         la percezione del buono pasto del valore indicato al 1° comma della presente norma ed il mantenimento, come voce retributiva denominata "assegno ad personam ex punto VIII n.2 CRA 7/4/93" di un importo pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni sopra indicati al netto delle imposizioni fiscali e l'incremento del valore del buono pasto, stabilito dalla presente norma.

Nota a verbale delle OO.SS.

Le modalità di erogazione, in relazione agli accordi tra le parti, verranno portate a conoscenza di tutto il personale attraverso apposita comunicazione.

 

Art.21 PREMIO DI RENDIMENTO: QUOTA ECCEDENTE LA MISURA STANDARD DI SETTORE

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Le parti si danno atto che, ai fini di quanto previsto dal n.2 del cap. IX dell’Accordo nazionale 11/7/99, l’originaria voce retributiva "premio di rendimento" è attribuita in parte, per la misura standard di settore, nella retribuzione fissa annua e, per la parte residua, nella voce "ex premio di rendimento". La voce retributiva "premio di rendimento" nella precedente normativa aziendale era fissata nella misura annua di:

·         Ausiliari e Commessi                                       L. 800.000

·         Impiegati di 2^                                                L. 850.000

·         Impiegati di 1^                                                L. 900.000

·         Capi Reparto                                                  L. 950.000

·         Vice Capi Ufficio                                            L. 1.000.000

·         Capi Ufficio                                                    L. 1.050.000

·         Quadri                                                            L. 1.100.000

maggiorata del 420% degli importi delle voci retributive: paga base ed assegno di grado di competenza di ciascuno dei lavoratori interessati, nonché di un ulteriore importo corrispondente al 10% della somma delle voci retributive: "paga base" ed "assegno di grado" moltiplicato per il n° degli scatti biennali di anzianità individualmente spettanti ad ogni dipendente.

La misura delle voci retributive indicate è quella in essere alla data del 31/12 dell’anno antecedente a quello di corresponsione del premio di rendimento e formerà oggetto di verifica in apposito incontro tra le parti.

Relativamente ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello i criteri di determinazione del premio di rendimento erano stabiliti a livello di contrattazione nazionale.

Ai termini del punto 6 del cap. III del CCNL 11/7/99 la quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore non verrà erogata in caso di giudizio di sintesi negativo. A questi soli fini la procedura di ricorso, uguale a quella prevista nel capitolo "valutazione professionale per gli appartenenti alla 1a, 2a e 3 a area professionale", è attivabile anche da parte dei Quadri Direttivi.

 

Art.22 INDENNITA’ DI TITOLARITA’

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Gli appartenenti al 4° livello retributivo della 3a area professionale ai quali sia affidato l’incarico di titolare nelle Filiali con completa operatività bancaria percepiscono l’indennità connessa allo specifico incarico loro attribuito nella misura di L. 80.000 per 12 mensilità annue.

I Quadri Direttivi, ai quali sia affidato l’incarico di titolare di Filiale, percepiscono, in conseguenza dello specifico incarico loro attribuito, una indennità di L. 110.000 e L. 135.000 per 12 mensilità, rispettivamente per coloro che sono inquadrati nei primi due livelli e per coloro che sono inquadrati nei successivi due livelli della categoria.

Le nuove misure vengono erogate a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

 

Art.23 INDENNITA’ DI SOSTITUZIONE DI TITOLARI APPARTENENTI ALLA 3a AREA PROFESSIONALE, 4° LIVELLO RETRIBUTIVO, E AI QUADRI DIRETTIVI

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Fermo restando ed in conformità a quanto previsto dall’art.21 del CCNL del 19/12/94, oggetto di accordo di rinnovo dell’11/7/99, ai lavoratori chiamati a sostituire i titolari di filiale di livello retributivo superiore, anche se di diversa categoria, viene corrisposta, per ogni giornata di sostituzione del titolare, un’indennità che viene determinata nella misura di un trecentosessantesimo della differenza tra la voce stipendio (di pertinenza del mese in cui avviene la sostituzione), nel suo importo lordo annuo, spettante al dipendente che ha effettuato la sostituzione e l’analoga voce di pertinenza del livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore è stato chiamato ad esplicare

Gli importi minimi giornalieri per la sostituzione di una posizione di Q.D. di 3° livello e Q.D. di 4° livello e Q.D. di 4° livello super sono fissati rispettivamente in Lit. 30.000, in Lit. 60.000 ed in Lit. 70.000.

 

Art.24 INDENNITA' DI RISCHIO

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Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL ai dipendenti saltuariamente adibiti ad un servizio che comporti l'erogazione di una indennità di rischio, spetta l'indennità di rischio in misura pari al 50% della sua intera misura, salvo che l'adibizione al suddetto servizio avvenga per un periodo pari o superiore a cinque giorni lavorativi in un mese, nel caso l'indennità compete nella misura intera.

 

Art.25 BIGLIETTI DI GROSSO TAGLIO FALSIFICATI

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Laddove non esistano presso le dipendenze le particolari apparecchiature di cui all’accordo nazionale, rimane confermato che il personale interessato non risponderà delle banconote di grosso taglio falsificate se la contraffazione è tecnicamente rilevabile soltanto dagli Organismi Centrali preposti.

Ai fini dell’assunzione di responsabilità e per i soli effetti previsti dal presente articolo e dall’art. 30 C.C.N.L., le rimesse di fondi da una Filiale ad un'altra in cui sia presente una "Cassa Filiali", sono da considerare alla stessa stregua della trasmissione di fondi da una qualsiasi dipendenza alla Banca d’Italia.

Le banconote false indicate al 1° comma e le eventuali differenze riscontrate nel numero di pezzi costituenti le mazzette di banconote relative a rimesse Fondi tra filiali, tra Filiali e strutture accentrate o Organismi Centrali preposti, effettuate sia direttamente sia attraverso le aziende di trasporto valori, saranno assunti a carico della Banca. L’addetto al maneggio valori potrà essere ritenuto responsabile solo in caso di colpa grave e dolo.

 

Art.26 A U T I S T I

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Per il personale in servizio presso la Direzione Generale che svolga mansioni di autista presso il garage della stessa Direzione Generale, è fissato un periodo di "disponibilità" di quattro ore giornaliere, con esclusione della domenica e delle festività infrasettimanali; la disponibilità in parola, laddove non si riferisca ad un giorno di missione, sarà richiesta agli interessati solo in caso di effettiva e programmata esigenza aziendale. Tale periodo, in relazione alle esigenze del servizio, non può decorrere da prima di due ore antecedenti l’inizio dell’orario di lavoro dell’autista interessato, mentre il termine del periodo medesimo è correlato, in considerazione della durata di quattro ore, al momento del suo inizio.

Al personale sopraindicato viene corrisposto un compenso fisso mensile commisurato, nel suo importo, a quello che discenderebbe ove venisse corrisposto il compenso per lavoro straordinario normale per 50 ore; pertanto le eventuali prestazioni di lavoro svolto dagli autisti addetti al garage della Direzione Generale oltre sia l’orario ordinario di lavoro sia la "disponibilità" di cui al punto che precede, verranno registrate come "lavoro straordinario" a tutti gli effetti.

L’indennità chilometrica spettante per l’uso delle auto di proprietà della Banca viene fissata per tutti i dipendenti che hanno diritto a percepirla a L. 22 per ogni chilometro fino a 2.000 chilometri mensili e L. 45 per ogni chilometro ulteriore, con un minimo mensile di L. 50.000 (correlato alla presenza in servizio e ad una percorrenza minima di 150 km al mese).

Per il personale in questione si prevede altresì forme di tutela retributiva in caso di uscita dalla mansione per le seguenti casistiche:

a.       Incidente che pregiudichi la prosecuzione della specifica attività: corresponsione di una somma pari al 50% del compenso forfettario precedentemente usufruito, da riconoscere sotto forma di emolumento ad personam ed a prescindere dalla decorrenza di adibizione al servizio;

b.      Impedimento alla prosecuzione della specifica attività per sopraggiunti motivi di salute da accertare avvalendosi delle strutture sanitarie competenti o per cause di forza maggiore verificatesi in occasione di attività lavorativa : corresponsione di una somma pari ad una aliquota del compenso forfettario precedentemente usufruito da riconoscere, sotto forma di emolumento ad personam, nella misura variabile di seguito indicata:

anzianità nella mansione (anni)                         % di mantenimento compenso forfettario

                        0 – 10                                                20

            10 – 15                                               30

15 - 20                                               40

oltre i 20                                             50

c.       Inoltre, in tutti quei casi in cui si verifica una uscita dal servizio di cui trattasi, senza che ciò dipenda da circostanze riconducibili all’ambito disciplinare, gli interessati saranno adibiti a mansioni di pertinenza del 3° liv. retr. 2° area prof.

Il minimale relativo alla misura mensile dell’ "indennità chilometrica degli Autisti", fermi restando i criteri di corresponsione, è unificato nei riguardi di tutti i dipendenti appartenenti alla 2° Area Professionale che facciano uso, per motivi di servizio, di autovetture di proprietà della Banca, sulla base della misura spettante agli autisti in servizio presso la Direzione Generale (L. 50.000 mensili correlate alla presenza in servizio e ad una percorrenza minima di 75 Km al mese).

 

Art.27 SCATTI DI ANZIANITA’

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Fermo restando quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, viene mantenuto un ulteriore scatto di anzianità la cui misura sarà variata, in occasione dei rinnovi del CCNL, in modo tale che la stessa sia uguale a quella dell’ultimo scatto previsto dallo stesso CCNL, per ciascun livello retributivo e area professionale.

 

Art.28 AVANZAMENTI AUTOMATICI PER ANZIANITA’

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·         Al personale che - alla data di stipula del C.C.N.L. del 19.12.1994 - si trovava in servizio nella posizione di cui alla lettera a) (Capo Reparto/2° livello retr. della 3a area) e b) (Impiegato 1a/ 1° livello retributivo della 3a area) dell’art. 108 del C.C.N.L. 23/11/1990, si applicano le previsioni di cui all’art. 117 lett. A) del richiamato C.C.N.L. del 19.12.1994.

·         Al personale che è stato assunto successivamente alla data di stipula del C.C.N.L. 19.12.1994, e di cui alla lettera a) (2° livello retributivo della 3a area) e b) (1°livello retributivo della 3a area), l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 117 lett. B) del C.C.N.L. 19.12.1994 comporterà la mancata attribuzione del 2° automatismo economico (corrispondente all’assegno attribuito al 3° livello retributivo della 3a area).

I passaggi da un livello retributivo ad un altro, oppure l’acquisizione dell’assegno corrispondente al superiore livello retributivo, avvengono dopo cinque anni di permanenza nel livello precedente con valutazione non negativa negli ultimi tre anni.

Qualora nel corso dei periodi triennali, per i quali sono richieste valutazioni non negative, il dipendente interessato non riceva una o più classifiche di merito in conseguenza di assenze involontarie dal servizio con diritto alla retribuzione o per soddisfare agli obblighi di leva, per quello o per quegli anni si conviene che venga confermata la valutazione ultima conseguita.

 

Norma transitoria - Il personale che alla data del 19.12.1994 si trovava già in servizio con qualifica di Impiegato di 2a (ovvero che è stato inserito in tale qualifica il 1.2.95 a seguito di passaggio di categoria) e che per effetto del rinnovo contrattuale del 1994 è stato inquadrato al 3° livello della 2a area professionale, avendo conseguito l’inquadramento al 1° livello della 3a area professionale, dopo tre anni di complessiva permanenza nella qualifica di Impiegato di 2a, in virtù dell’accordo del 4/11/1996, si vedrà riconosciuto, in sostituzione del 2° e 3° automatismo, un assegno mensile di equivalente importo.

I dipendenti oggetto della presente norma transitoria, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, nelle mansioni dell’area di provenienza.

Le parti ravvisano l’esigenza di esaminare la posizione del personale della 2a area professionale, riguardato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.1997.

Le parti, in relazione all'utilizzo del personale di questa area, annualmente si incontreranno per verificare le possibilità di inquadramento.

 

Art.29 DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI AD PERSONAM

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Si concordano i seguenti trattamenti sostitutivi degli assegni ad personam maturandi nei periodi sotto indicati:

·         Maturazione nel corso del 2000: trattamento retributivo pari al 100% di quanto spettante in base alla precedente normativa, da erogare con le medesime modalità;

·         Maturazione dall’1.1.2001 al 31.12.2005 : determinazione di una somma "una tantum", non computabile ai fini del TFR e della previdenza aziendale, il cui costo per l’Azienda sarà calcolato riducendo del 25% l’attualizzazione delle aspettative derivanti dalla precedente normativa, fino al 35° anno di anzianità al tasso del 6,2% (il tasso effettivo sarà determinato aggiungendo al 4% il tasso di inflazione dei primi undici mesi dell'anno precedente). L’importo cosi determinato sarà erogato ratealmente in numero 4 annualità di importo pari ciascuna a 1/4 dello stesso, aumentato degli interessi, al saggio netto riconosciuto dalla Banca sui depositi in c/c del personale, dalla data di maturazione a quella di erogazione, con facoltà per il dipendente di scegliere fra le 2 forme di:

1.      pagamento in forma retributiva

2.      contribuzione straordinaria dell’Azienda al fondo di previdenza complementare in misura non superiore al limite normativamente previsto ai fini dell’esenzione fiscale e contributiva, con possibilità di devolvere l’eventuale eccedenza alla forma retributiva o di allungare il periodo.

La scelta iniziale della forma del riconoscimento potrà essere variata entro il mese di ottobre di ogni anno con riferimento all’anno successivo.

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’Azienda erogherà all’atto della cessazione l’intero importo dell’attualizzazione in corso di pagamento rateizzato; l’Azienda è altresì disponibile a prevedere l’attualizzazione dell’Ad Personam in maturazione.

Le annualità saranno erogate nel mese di gennaio dell’anno di maturazione.

·         Maturazione dall’1.1.2006 : determinazione di una somma "una tantum", computabile ai fini del TFR e della previdenza complementare, il cui costo per l’Azienda sarà calcolato riducendo del 35% l’attualizzazione alla data del pagamento delle ulteriori aspettative derivanti dalla precedente normativa fino al 33° anno di anzianità, al tasso del 5,8% (il tasso effettivo sarà determinato aggiungendo al 3,6% il tasso di inflazione dei primi undici mesi dell'anno precedente), da riconoscere con la retribuzione del mese di gennaio dell’anno in cui ciascun scatto sarebbe maturato. E’ data facoltà al dipendente di convertire anche questo importo in contribuzione al Fondo complementare con le modalità di cui al punto precedente.

All’interno di tale sistemazione è stato inoltre convenuto di corrispondere come "una tantum" un importo indirizzato agli appartenenti alle tre aree professionali equanimemente distribuito tra tutto il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo (importo da proporzionalizzare per i lavoratori a tempo parziale) che comporterà per l’Azienda un costo complessivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, di Lmd 6.

Tale importo sarà corrisposto in tre rate di eguale importo da erogare rispettivamente entro il dicembre 2000, entro il gennaio 2001 ed entro il gennaio 2002.

L’importo in tal modo discendente a livello individuale sarà complessivamente di L. 1.250.000 qualora il lavoratore interessato ne desideri la corresponsione in busta paga (in tal caso l’importo non sarà computato nel contributo aziendale ai fini della previdenza complementare).

Qualora il lavoratore ne richieda il versamento nella dotazione individuale all’interno del Fondo di previdenza a contribuzione definita, l’importo medesimo, in considerazione dei minori oneri, sarà di L. 1.650.000.

All’eguale, i lavoratori che richiederanno il versamento nella propria dotazione individuale all’interno del Fondo di previdenza complementare a contribuzione definita dell’importo di L. 400.000, da erogare nel mese di luglio di ciascun anno, si vedranno riconosciute al fine indicato L. 555.000.

Infine, entro l’anno 2002 sarà sviluppato un primo esame dell’andamento del costo del lavoro, anche con riferimento agli effetti che scaturiranno dalle iniziative per favorire gli esodi incentivati e dal ricorso al fondo di accompagnamento al reddito, allo scopo di verificare la possibilità di accorciare la durata della rateizzazione.

 

 

Art.30 BENEFICI ECONOMICI PER AUTOMATISMO

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I dipendenti inquadrati nella ex categoria del Personale Ausiliario (1^ Area Professionale, 2^ Area Professionale 1° e 3° livello retributivo limitatamente alla qualifica dell’ex Operaio e dell’ex Operaio Specializzato) che per qualsiasi motivo non abbiano conseguito il passaggio, rispettivamente, nella 2^ Area Professionale, 1° livello retributivo, oppure nella 2^ Area Professionale, 3° livello retributivo, oppure nella 3^ Area Professionale 1° livello retributivo, hanno diritto ogni cinque anni e per un massimo di quattro quinquenni, ad un assegno mensile, da corrispondersi per tredici mensilità annue, di importo pari a L. 266.475 (misura fissata alla data del 1.5.2000).

I dipendenti inquadrati nella 2^ Area Professionale 1° livello retributivo limitatamente alla ex categoria dei Commessi, che per qualsiasi motivo non abbiano conseguito il passaggio nella 2^ Area Professionale 3° livello retributivo (ex Imp. 2.a), hanno diritto ogni cinque anni, per un massimo di quattro quinquenni, ad un assegno mensile, da corrispondersi per tredici mensilità annue, di importo pari a L. 266.475 (misura fissata alla data del 1.5.2000).

I dipendenti che abbiano svolto in via continuativa mansioni di autista e come tali inquadrati nella 2^ Area Professionale 1° livello retributivo (ex Operaio) ove, in relazione a quanto previsto dalla lettera c) dell'art.26 del presente contratto, cessino di svolgere le mansioni di autista e siano quindi adibiti a mansioni di pertinenza della 2^ Area Professionale 3° livello retributivo, conservano l’anzianità, già maturata nella 2^ Area Professionale 1° livello retributivo, utile per conseguire il successivo assegno di beneficio economico per automatismo.

Gli assegni di cui al primo e secondo comma saranno incrementati, ad ogni rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, di un importo pari a quello derivante dall’applicazione, alla misura in essere, della percentuale di incremento della voce "Stipendio" degli appartenenti alla 3^ Area Professionale 1° livello retributivo.

Gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo (ex Quadri e Quadri Super) e alla 3^ Area Professionale, trascorsi quindici anni dall’inquadramento nella 3^ Area Professionale 1° livello retributivo, o dall’assunzione nella medesima Area, con diverso livello retributivo, hanno diritto ad un assegno mensile, da corrispondersi per tredici mensilità annue, dell’importo di L. 210.880 (misura fissata alla data del 1.5.2000). I successivi assegni, per un numero complessivo di 4, matureranno ogni 5 anni.

Tale assegno sarà incrementato, ad ogni rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, di un importo pari a quello derivante dall’applicazione, alla misura in essere, della percentuale di incremento della voce "Stipendio" degli ex Quadri (Quadri Direttivi di 1° livello retributivo).

Hanno diritto ai benefici economici per automatismo coloro che, con riferimento alla categoria di appartenenza non abbiano ricevuto negli ultimi tre anni un giudizio di sintesi negativo.

Il computo dell’anzianità utile a conseguire ciascun beneficio economico per automatismo è effettuato secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Fermo restando la previsione del capitolo IX "Riforma della retribuzione" punto 3, 3° comma CCNL 11/7/99, i benefici economici per automatismo dei quali eventualmente godano gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo, in caso di avanzamento nel 3° o nel 4° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, sono riassorbiti per intero.

In tali casi, al dipendente, viene assicurata la retribuzione già acquisita.

Rimangono in essere i benefici economici per automatismo (ex carriere economiche) già

acquisiti dai singoli dipendenti, purchè non abbia trovato applicazione nei loro confronti il disposto del penultimo comma dell’art. 6 del C.I.A. 7.4.93; i dipendenti interessati mantengono l’anzianità già acquisita ai fini del conseguimento di un successivo beneficio economico per automatismo.

 

Art.31 ASSEGNO ECONOMICO (c.d. ASSEGNO DEL VICE CAPO UFFICIO)

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Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo ed assunto prima del 19/12/94 viene erogato, dopo 6 anni dalla maturazione del 3° livello retributivo della 3a area professionale ovvero dell’assegno mensile equivalente, un assegno pari alla differenza tra il trattamento retributivo annuo complessivo proprio del 4° livello e quello del 3° livello retributivo: tale assegno comporta, in ciascun mese, la corresponsione della differenza tra le misure dello stipendio di spettanza del 4° livello retributivo della 3a area professionale e di quello di spettanza del 3° livello retributivo della 3a area professionale.

Oltre a ciò, rispettivamente nel mese di aprile, di luglio (o comunque in quello di effettiva erogazione), al personale appartenente alla 3a area professionale 3° livello retributivo che abbiano maturato almeno 6 anni di permanenza in tale grado, competono le differenze tra quanto erogato al personale appartenente alla 3a area professionale 4° livello retributivo a titolo di ex premio di rendimento, di premio aziendale (ex produttività) e di gratificazioni aggiuntive alle ordinarie mensilità e quanto corrisposto, agli stessi titoli, al personale appartenente alla 3a area professionale 3° livello retributivo.

Per il personale assunto dopo il 19/12/94 ed in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, che in virtù delle previsioni del CCNL ‘94 non percepirà il 2° automatismo economico (corrispondente all’assegno attribuito al 3° livello retributivo della 3a area professionale), verrà riconosciuto l’assegno sopra indicato (c.d. assegno del vice capo ufficio):

a.       decorsi 11 anni dalla percezione dell’assegno mensile di importo equivalente al primo degli automatismi di cui alla lettera a) dell’art.117 del CCNL ’94 (corrispondente all’assegno attribuito al 2° livello retributivo della 3a area professionale); in tal caso l’assegno economico (c.d. assegno del vice capo ufficio) verrà diminuito dell’importo corrispondente al soppresso 2° automatismo.

b.      Decorsi 6 anni dalla maturazione del 3° livello retributivo della 3a area professionale in caso di avanzamento di carriera per merito.

 

Art.32 AUTOMATISMI ECONOMICI DEGLI APPARTENENTI ALLE PRIME DUE AREE PROFESSIONALI

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Con riferimento a quanto previsto dai comma 1°, 2°, 3° e 4° dell’art. 7 e dagli articoli 8 e 9 del precedente contratto integrativo aziendale del 7.4.93 (in tema di automatismi economici indirizzati agli appartenenti alle prime due aree contrattuali), le parti convengono di esaminare la materia e di poter pervenire a nuove intese al riguardo, sia in sede di stesura contrattuale, sia nel corso della valenza contrattuale, a seguito di un eventuale diverso utilizzo, anche in altra area, di parte degli appartenenti alle due aree menzionate.

Norma transitoria

Gli ex operai, inquadrati nella 2^ Area Professionale, 1° livello retributivo, che già beneficiano dell’ assegno personale mensile di cui all’ art. 8, 1 c. C.I.A. 7.4.93 continuano a percepirlo. Resta inteso che tale assegno verrà corrisposto per 13 mensilità annue e l’importo sarà corrispondente alla differenza tra la somma delle voci stipendio e scatti di anzianità (in numero corrispondente all’anzianità di servizio utile a tale fine maturata) di spettanza dell’ex Imp. 2.a e la somma tra le voci stipendio e scatti di anzianità percepite. Decorsi quindici anni dall’acquisizione dell’assegno di cui sopra, la differenza in base alla quale l’importo dell’assegno è determinato, verrà calcolata raffrontando la retribuzione dell’ ex Operaio con quelle dell’ex Impiegato di 1.a, anziché con quello dell’ex Impiegato di 2.a.

Gli ex operai specializzati, inquadrati nella 2^ Area Professionale, 3° livello retributivo, che già beneficiano dell’assegno personale mensile di cui all’art. 8, 3° comma C.I.A. 7.4.93, continuano a percepirlo. Resta inteso che tale assegno verrà corrisposto per 13 mensilità annue e l’importo sarà corrispondente alla differenza tra la somma delle voci stipendio e scatti di anzianità (in n.° corrispondente all’anzianità di servizio utile a tale fine maturata) di spettanza dell’ex Imp. 1:a e la somma tra le voci stipendio e scatti di anzianità percepite.

I dipendenti assunti o comunque inquadrati nella 2^ Area Professionale, 3° livello retributivo, limitatamente agli ex Operai specializzati che non abbiano ancora maturato il diritto all’acquisizione dell’assegno indicato al comma che precede, lo percepiranno dopo 15 anni di appartenenza alla ex qualifica di inquadramento purchè nei 2 anni antecedenti a quello in cui possono maturare la predetta acquisizione, abbiano conseguito un giudizio di sintesi non negativo.

A decorrere dalla data in cui ciascun ex Operaio e ex Operaio specializzato ha fruito dell’assegno riguardo ai precedenti comma, in occasione di ogni scatto di anzianità l’assegno stesso è ricalcolato tenendo conto delle differenze, come sopra determinate, facendosi riferimento a tal fine e per entrambe le retribuzioni tra cui si effettua la differenza, allo scatto di anzianità acquisita.

Gli ex operai e gli ex operai specializzati come individuati ai comma che precedono, peraltro, continuano a percepire gli assegni di beneficio economico per automatismo di cui all'art.30, secondo le previsioni indicate nell'art.45 del presente contratto.

In qualsiasi caso di passaggio di livello o di Area l’eventuale maggiore retribuzione già percepita dall’ex operaio e dall’ex operaio specializzato, rispetto a quella di spettanza del livello o Area in cui va ad essere inquadrato, viene mantenuta come assegno "ad personam", assorbibile con successivi scatti di anzianità e passaggi di livello o Area ad eccezione di quanto previsto dal 3° comma dell'art.30 che precede.

Gli ex Commessi (o ex Capo Commessi) inquadrati nella 2^ Area Professionale 1° (o 2°) livello retributivo, che beneficiano dell’assegno personale mensile di cui all’art. 9, 1° comma C.I.A. 7.4.93, continuano a percepirlo. Tale assegno verrà ricalcolato secondo le previsioni contenute nel 2° comma del citato art. 9.

Dopo 20 anni d’appartenenza alla ex categoria dei Commessi e di adibizione alle mansioni di autista in via continuativa presso la Direzione Generale la differenza in base alla quale l’importo dell’assegno personale di cui al comma che precede è determinato, viene calcolata raffrontando la retribuzione dell’ex Commesso con quella dell’ex Impiegato di 1.a, anziché con quella dell’ex Impiegato di 2.a

Gli ex Commessi (o Ex Capo Commessi) come individuati ai due comma che precedono, continuano ad avere diritto al beneficio economico per automatismo previsto per gli ex Commessi di cui all'art.30, secondo le previsioni indicate nell'art.45 del presente contratto.

 

 

In caso di passaggio di livello (o di Area) o di mutamento di mansioni, fatte salve le previsioni contenute nell'art.26 "Autisti", l’eventuale maggiore retribuzione già percepita dall’ex Commesso (o ex Capo Commesso) con mansioni di autista, rispetto a quella di pertinenza del livello (o Area) in cui, rispettivamente, va ad essere inquadrato o relativa alle mansioni che va a svolgere, viene mantenuta come assegno "ad personam" assorbibile con successivi scatti tabellari o passaggi di livello (o di Area).

 

Art.33 CLAUSOLA TRANSITORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI PROFESSIONALI AI QUADRI

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I dipendenti che percepiscono gli "Assegni professionali ai Quadri "continuano a percepire gli assegni medesimi nella misura di L. 228.973 per tredici mensilità annue. Tali assegni competono allo scadere di ogni biennio, per un massimo di dieci bienni.

La maturazione dell’assegno è subordinata ad una valutazione annuale non negativa. La valutazione negativa comporta la sospensione dell’erogazione degli "Assegni professionali", mentre l’importo fino a quel momento maturato continua ad essere riconosciuto a titolo di "trattamento economico acquisito".

L’erogazione dell’"assegno professionale" si ripristina a partire dal mese successivo a quello in cui venga nuovamente notificata al Quadro interessato dall’emolumento in questione una valutazione non negativa; da tale data riprende anche la maturazione dei successivi "assegni professionali", la cui cadenza è stata procrastinata in relazione alla sospensione intervenuta.

L’esperimento della procedura di ricorso di cui al 3° comma del n.6 del cap.III dell’accordo 11/7/1999 e l’accoglimento del ricorso medesimo rende nulla la sospensione sopra indicata. Solo a tali fini è attivabile una procedura di ricorso uguale a quella prevista nel capitolo "Valutazione Professionale" per gli appartenenti alla 1a, 2a e 3a area professionale.

 

Art.34 MUTILATI ED INVALIDI

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Tutti i benefici del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli invalidi civili sono estesi a tutti gli invalidi di qualsiasi natura.

 

Art.35 INTERVALLO PER LA COLAZIONE

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Il punto 5 del capitolo IV dell’accordo 11 luglio 1999 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede la possibilità di ridurre o protrarre, rispettivamente, fino a mezz’ora o fino a 2 ore la durata dell’intervallo per la colazione.

L’Azienda e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente contratto concordano in ordine alla possibilità di dare attuazione alla previsione richiamata, purchè l’attuazione stessa non si ponga in contrasto con la funzionalità operativa delle singole dipendenze ed in particolare con le esigenze della clientela in ordine all’orario di apertura dello sportello.

Al riguardo le parti esprimono la volontà di cogliere l’opportunità che dalla suddetta attuazione, anche in relazione a quanto previsto dal terzo comma del punto 5 del capitolo IV dell’accordo 11 luglio 1999 per il rinnovo del C.C.N.L., possa discendere un ampliamento dell’orario di sportello.

Conseguentemente le parti prendono atto che sussiste la possibilità di protrarre l'adibizione individuale allo sportello, ai sensi dell'ultimo comma del punto 4 del sopra richiamato capitolo IV; viene demandata alle rispettive strutture periferiche, come sotto individuate, la verifica della sussistenza delle condizioni tecnico/organizzative che consentano quanto sopra.

In ordine a quanto sopra, la Banca e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo demandano alle Direzioni delle Capogruppo e alle proprie Rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate le intese specifiche in ordine alle variazioni dell’orario di intervallo, che potranno riguardare sia il complesso del personale dell’unità operativa, sia gruppi omogenei di personale della medesima.

Analoghi accordi potranno realizzarsi per la Direzione Generale eventualmente anche in deroga al principio della valenza collettiva delle nuove previsioni di orario.

 

Art.36 PROCEDURE TECNOLOGICHE

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Fermo restando il divieto previsto dal primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sull'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le parti prendono atto della necessità di utilizzare una procedura di rilevazione presenze ed assenze del personale, di porre in essere un sistema di registrazione degli ordini telefonici di borsa in ossequio alle disposizioni impartite dalla Consob, nonchè di registrazione delle telefonate inerenti l’attività della cosiddetta Banca Telefonica (nell’attualità riferita al servizio "Banca Toscana in Linea") e di utilizzare una procedura per il controllo del corretto utilizzo dei PDL.

A tale riguardo, al fine di assicurare la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge in materia, anche con riferimento al secondo comma dell'art. 4 della L. 300/70, le parti convengono che le tecnologie suddette potranno essere utilizzate esclusivamente con le modalità e per gli scopi espressamente fissati, alcuni dei quali già sanciti dalla normativa aziendale in materia, che di seguito vengono specificati.

1.      Sistema accentrato di registrazione degli ordini telefonici di borsa

Per ottemperare all'obbligo imposto da disposizioni della CONSOB, la Banca utilizza un sistema accentrato di registrazione su supporto magnetico degli ordini e delle richieste di revoca degli ordini ricevuti per telefono da tutte le filiali, sistema ubicato presso l'Ufficio Servizi Accentrati.

L'accesso all'impianto avviene ad iniziativa dei dipendenti ponendo la chiamata "in conferenza" con il numero attribuito al servizio previa digitazione di una password personalizzata.

Analogo sistema è installato attualmente presso l'Ufficio Finanza e Mercati per le medesime finalità sopra evidenziate; in questo caso, in ragione della numerosità delle telefonate in arrivo all'Ufficio, la registrazione è in via automatica e continuativa sulle linee attivate tramite il sistema stesso; di tale sistema è data opportuna informativa agli operatori; al fine di garantire la possibilità agli operatori di effettuare telefonate non soggette alla disciplina della registrazione, sono previste linee telefoniche non attive sul sistema.

L'attivazione della procedura di riascolto delle registrazioni può avvenire, previa informativa al dipendente interessato, solo tramite l'intervento del Responsabile che presidia l'apparecchiatura presso l'Ufficio Servizi Accentrati o l'Ufficio Finanza e Mercati, con la contemporanea partecipazione, anche in conferenza telefonica, dell'operatore che potrà richiedere di farsi assistere, in tale fase, da un Rappresentante sindacale; nel caso in cui il dipendente interessato non possa essere presente, all’ascolto potrà presenziare un dipendente operante sulla piazza di Siena, o sulla piazza di Firenze nel caso di registrazioni avvenute presso l'Ufficio Finanza e Mercati, designato dalle OO.SS. aziendali.

Eventualmente, a discrezione dell'Azienda, potrà presenziare anche l'altra persona coinvolta nella contestazione o potrà essere prodotta al reclamante una copia della registrazione medesima ove ciò si renda necessario per la tutela della Banca. Ogni riascolto dovrà essere annotato su di un apposito registro cronologico a cura del responsabile.

La funzione di riascolto potrà attivarsi su richiesta dell'Ufficio Ispettorato, nel caso di reclami della clientela o per esigenze ispettive, o dell'Ufficio Finanza e Mercati per la verifica degli ordini accolti. La richiesta può pervenire anche da parte del singolo operatore qualora fosse ritenuto necessario dal medesimo; in tal caso sarà cura della Direzione dell'Unità operativa inoltrare la richiesta dell'interessato all'Ufficio competente.

I supporti magnetici contenenti le registrazioni saranno custoditi presso l'Ufficio Servizi Accentrati o presso l'Ufficio Finanza e Mercati, in un armadio ignifugo, in ordine cronologico dopo essere stati sigillati, all'atto dell'estrazione, con apposite fascette sull'involucro e contrassegnate con timbro numeratore e datario automatico; tali adempimenti saranno curati dal responsabile del sistema che apporrà la sua firma sulla fascetta medesima. Un lavoratore appositamente designato dalle Segreterie dell'Organo di Coordinamento delle R.S.A. aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo potrà, in qualunque momento, effettuare una verifica sul rispetto della procedura di conservazione supporti.

L'Azienda e le OO.SS. suddette concorderanno eventuali verifiche ritenute opportune sulla conservazione dei supporti e sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura.

L'utilizzo del sistema di registrazione, deve essere limitato allo scopo per cui è stato istituito e non potrà essere utilizzato per finalità diverse. L'Azienda assicura di non adottare criteri discriminanti nei confronti degli operatori finanziari rispetto agli altri operatori nella valutazione di notizie che dovessero emergere dall'ascolto delle registrazioni.

2.      Sistema di registrazione delle telefonate presso il CALL CENTER

In riferimento alla necessità di porre una tutela nei confronti degli operatori che ricevono degli ordini telefonici di disposizione da parte dei clienti aderenti al servizio "Banca Toscana in Linea" è attivato, presso l'Ufficio Call Center, un sistema di registrazione automatico e continuativo delle telefonate intercorrenti nell'ambito del servizio stesso e del quale gli operatori sono informati fin dal momento dell'immissione in servizio. Al fine di garantire la possibilità agli operatori di effettuare e ricevere telefonate non soggette alla disciplina della registrazione, sono previste linee telefoniche non attive sul sistema.

L'eventuale riascolto delle registrazioni può essere finalizzato.

·         a dirimere eventuali contestazioni con la clientela riguardo all'operatività posta in essere dall'operatore; in tal caso la funzione di riascolto potrà attivarsi su richiesta dell'Ufficio Ispettorato in caso di reclamo formale da parte della clientela

·         su iniziativa della Direzione dell'Ufficio Call Center laddove si renda necessario verificare il contenuto degli ordini accolti anche a fronte di richieste informali da parte della clientela;

·         per esigenze ispettive, su richiesta dell'Ufficio Ispettorato;

·         quando fosse ritenuto necessario dal singolo operatore.

Circa le modalità di riascolto e di conservazione dei supporti magnetici contenenti le registrazioni si rinvia a quanto previsto sub lettera b) precisandosi, per quanto ovvio che presentemente si fa riferimento al responsabile del servizio Call Center e che il dipendente designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo è operante sulla piazza di Firenze.

L'utilizzo del sistema di registrazione, deve essere limitato allo scopo per cui è stato istituito e non potrà essere utilizzato per finalità diverse. L'Azienda assicura di non adottare criteri discriminanti nei confronti degli operatori finanziari rispetto agli altri operatori nella valutazione di notizie che dovessero emergere dall'ascolto delle registrazioni.

 

1.      Procedura volta a garantire un corretto utilizzo dei PDL

In relazione alla necessità di salvaguardare il corretto utilizzo delle postazioni di lavoro al fine di garantire la Banca e gli operatori da interventi di terzi sulle postazioni di volta in volta assegnate agli operatori stessi, le parti convengono sulla opportunità di perseguire tale obiettivo attraverso l'utilizzo di un'apposita procedura che garantisca un adeguato livello di sicurezza e riservatezza sia relativamente alle risorse centrali sia per le risorse periferiche, intendendo con queste tutte le altre risorse diverse da quelle presenti sul sistema centrale.

La procedura di accesso alle postazioni di lavoro prevede che:

·         l’accensione del singolo PDL è momento di ingresso sul Sistema Informativo Aziendale

·         l’utente è riconosciuto fin dal momento dell’attivazione del PDL (apertura sessione di lavoro) e in tale momento avviene l’associazione dei suoi livelli/profili abilitativi. L’accesso al sistema avviene attraverso la digitazione della propria matricola e la propria password personalizzata

·         tali dati – matricola e password personale – restano impostate fino alla chiusura del PDL; pertanto, nel caso di abbandono momentaneo della propria postazione, deve essere sempre eseguito il blocco o la chiusura del PDL

L'utilizzo delle informazioni derivanti dall'attribuzione al singolo operatore di tutte le attività, centrali o periferiche, svolte nel corso di ciascuna sessione di lavoro, resa possibile dalla suddetta identificazione univoca dell'operatore, non è consentito per scopi diversi da quelli che permettano il conseguimento dell'obiettivo sopra specificato.

Qualora la Banca debba porre in essere accertamenti in merito a specifiche operazioni, si dovrà seguire la procedura di seguito riportata:

a.       ove venga ravvisata l’esigenza di individuare il PDL che ha consentito di porre in essere una o più determinate operazioni, le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo saranno informate della necessità di attivare la relativa procedura;

b.      le suddette Segreterie degli Organi di coordinamento entro le successive 24 ore dovranno designare un Rappresentante per sigla per verificare la coerenza della risposta che verrà fornita con le risultanze degli elaborati e con gli intenti del presente accordo;

c.       qualora da questo accertamento possano derivare contestazioni, il dipendente, al quale corrisponde il PDL come sopra individuato, sarà interpellato in relazione all’attribuibilità o meno dell’operazione in questione allo stesso; in questa fase è in facoltà del dipendente avvalersi dell’assistenza di un Rappresentante sindacale;

d.      Il dipendente, nei confronti del quale risulti instaurato un procedimento disciplinare in ordine ad irregolarità rilevate nell'ambito della ridetta procedura, potrà richiedere di prendere visione della documentazione che lo riguarda prodotta dalla procedura stessa; il dipendente, inoltre, in tale fase, potrà richiedere di farsi assistere da un Rappresentante sindacale.

4.Procedura di rilevazione presenze ed assenze del personale

Con la finalità di dare, anche nell'interesse dei lavoratori, agevole attuazione alle previsioni in materia di orario di lavoro contenute nel CCNL 11.7.99 che introducono maggiore flessibilità di articolazioni differenziate, le parti hanno individuato l'opportunità di realizzare una procedura automatizzata di rilevazione delle presenze ed assenze del personale che vada a sostituirsi all'attuale rilevazione cartacea.

A tale scopo, a partire dall'1.7.2001 - ai fini dell'attuazione delle flessibilità che saranno nel frattempo individuate - sarà utilizzato il sistema di controllo accessi esterni, attualmente installato per gli stabilimenti della Direzione Generale, dell'ex Centro Elettronico e dell'ex Centro Servzi, che verrà esteso a tutte le strutture della Banca, mediante il "passaggio" della tessera magnetica personalizzata, attribuita ad ogni dipendente, dagli specifici lettori di badge installati e la registrazione del relativo orario di entrata e di uscita.

I dati rilevabili dalla procedura saranno utilizzati al solo scopo di consentire la registrazione della presenza giornaliera in servizio del singolo dipendente, in riferimento all'orario da questo osservato; laddove i dati registrati dalla procedura dovessero essere consultati per finalità diverse, la Banca ne darà informazione alle segreterie degli organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e ai dipendenti interessati.

Il personale, nei confronti del quale risulti instaurato un procedimento disciplinare in ordine ad irregolarità rilevate nell'ambito della ridetta procedura, potrà richiedere di prendere visione della documentazione che lo riguarda prodotta dalla procedura stessa; il dipendente, inoltre, potrà richiedere di farsi assistere da un rappresentante sindacale.

 

Art.37 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

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Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro e allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per la protezione dei lavoratori, l’Azienda in considerazione del momento di sviluppo territoriale della Banca, dei mutamenti che interessano il sistema, anche con riferimento ai sistemi di pagamento, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, predispone un "protocollo generale" di progettazione che sarà illustrato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Il protocollo generale non potrà prevedere mezzi che implichino comportamenti non passivi del personale salvo che sia necessario adottare provvedimenti del genere in virtù di disposizioni emanate dagli organi statuali o amministrativi o delle associazioni di categoria, dandone comunque preventiva comunicazione alle anzidette Organizzazioni.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l’Azienda illustrerà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo lo specifico "programma annuale" che indichi dettagliatamente le misure di sicurezza che adotterà nell’anno successivo, nonché gli aggiornamenti eventualmente apportati al protocollo generale.

In relazione ai sopraindicati momenti di confronto, la Banca prenderà in considerazione tutte le proposte che le suddette OO.SS. avessero ad avanzare sull’argomento, ricercandone la possibilità di contemperamento con le linee del protocollo o del programma enunciati; il confronto, finalizzato alla definizione dell’accordo tra le parti, dovrà svilupparsi in tempi certi che le stesse individueranno, di volta in volta, prima dell’inizio degli incontri, entro un termine indicativo di venti giorni.

Fermo restando quanto previsto in materia dal C.C.N.L. nell’ambito degli incontri semestrali, gli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno chiedere una verifica dello stato di attuazione di quanto programmato, anche in relazione a quanto potrà emergere negli incontri semestrali medesimi tenutisi nello stesso periodo ed all’apertura delle nuove filiali. A questo scopo viene istituita una Commissione per la sicurezza ai cui lavori partecipano cinque dipendenti nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e Rappresentanti dell’Azienda. La suddetta Commissione si riunirà almeno due volte all’anno o nelle occasioni in cui, per la eccezionalità degli eventi criminosi accaduti (in termini di gravità o di frequente ripetizione degli stessi) una delle parti ritenga opportuno riconsiderare la congruità delle misure di sicurezza adottate ed eventualmente proporre priorità diverse nella realizzazione del programma.

Lo sportello interessato da eventi criminosi rimarrà chiuso per l’intera giornata, dandone comunicazione alla Direzione Generale.

La Banca prenderà in esame le richieste di avvicendamento, aspettativa, trasferimento, avanzate da dipendenti coinvolti direttamente in atti criminosi, tenendo presente le necessità operative dell’Azienda.

L’Azienda terrà a proprio carico l’onere relativo alla visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da eventi criminosi, dietro presentazione di opportuna certificazione medica. Le decisioni assunte in materia di sicurezza verranno portate a conoscenza dei dipendenti con le modalità previste per la normativa interna.

 

Art.38 TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

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Fermo restando le previsioni di cui al Dlg. 626/94, il "gruppo di lavoro", costituito da un Rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo e da Rappresentanti della Banca, in tema di medicina preventiva, esamina l’argomento nel suo complesso, sulla base dell’evoluzione legislativa in corso, con lo scopo:

·         di determinare le linee da applicare sul piano operativo, la cui realizzazione graduale, in due Filiali appositamente scelte, costituirà base di sperimentazione per i futuri sviluppi nei confronti delle nuove costruzioni e dei rifacimenti;

Il "gruppo di lavoro" esaminerà altresì eventuali problemi connessi al tema delle barriere architettoniche.

Il "gruppo di lavoro" si riunisce, comunque, all’inizio di ogni anno, per stabilire, tra l’altro, il programma dei lavori.

Durante il periodo di gestazione le lavoratrici possono chiedere, esibendo idonea certificazione medica, di essere assegnate ad altre mansioni, di pertinenza della stessa categoria e nell’ambito della stessa unità produttiva. Qualora la Banca, pur a fronte della predetta certificazione, non ritenesse di poter accogliere la richiesta, gli organismi pubblici preposti accerteranno se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. In caso positivo la lavoratrice sarà assegnata ad altra mansione.

La Banca eviterà comunque di adibire a mansioni comportanti l’uso di apparecchiature video e video terminali la lavoratrice che si trovi nel periodo di gestazione.

A richiesta delle dipendenti che rientrano dalla astensione obbligatoria o dall’astensione facoltativa fruita fino al compimento di un anno di età del bambino ovvero entro il primo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di lavoratrici adottive o affidatarie), la Banca compatibilmente con le esigenze di servizio provvederà ad assegnarle ad unità produttive che ne facilitino al massimo il rientro al luogo di domicilio o di residenza. In mancanza di richiesta la Banca riassegnerà le stesse nell’unità produttiva ove precedentemente prestavano servizio o in altra ubicata nel medesimo comune.

L’integrazione del trattamento assistenziale di cui al comma secondo e terzo dell’art. 103 del Contratto nazionale è corrisposto alle lavoratrici durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio oltre che per il periodo di cinque mesi, anche per l’ulteriore eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

I lavoratori che abbiano superato il cinquantesimo anno di età possono essere utilizzati in mansioni comportanti l’uso di apparecchiature video e video terminali per non più di tre ore al giorno (anche non consecutive) e per non più di dieci giorni (anche non continuativi) al mese, ove inoltrino domanda in tal senso alla Direzione Generale.

 

 

Art.39 OPERAZIONI E CONDIZIONI AL PERSONALE

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La Banca si impegna a mantenere la tipologia delle operazioni attualmente previste per il personale e disciplinate dalle normative interne diramate al riguardo.

La Banca si impegna a predisporre e mantenere aggiornato un "testo unico" contenente tutte le operazioni e le condizioni praticate al Personale, al fine di rendere più agevole la consultazione della normativa interna.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo saranno preventivamente informate delle variazioni sostanziali di detto "testo unico". Le stesse hanno facoltà di avanzare specifiche osservazioni e proposte.

DICHIARAZIONE: la Banca manifesta la disponibilità a ricercare una desensibilizzazione delle variazioni dei tassi dei "mutui finalizzati" rispetto a quelle del tasso di riferimento (Euribor 6/m) che consenta, già dalla rata scadenza 31/12/2000 di evitare la rilevante crescita altrimenti derivante dall’andamento del suddetto tasso di mercato.

 

 

Art.40 PARI OPPORTUNITA’

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In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 125 ed avuto riguardo a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello aziendale per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di elaborare, nell’ambito della Banca, progetti di azioni positive ai sensi della legge citata con l’obbiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.

 

Art.41 VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA 1^ E 2^ AREA PROFESSIONALE

 

La Banca provvede a fornire al personale appartenente alla 2^ Area Professionale, 1° e 2° livello retributivo incaricato di svolgere mansioni di:

- Addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni, ai servizi di anticamera, ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico;

- Autisti presso il garage della Direzione Generale,

l’abbigliamento qualitativamente adeguato alle esigenze di decoro e dignità richiesti dai compiti affidati.

La Banca provvede altresì a fornire al personale appartenente alla 1^ Area Professionale ed alla 2^ Area Professionale 1° livello retributivo (limitatamente agli ex Operai) 3° livello retributivo (limitatamente agli ex Operai specializzati) adeguato abbigliamento da lavoro.

 

 

Art.42 SPAZI SINDACALI – AGIBILITA’ SINDACALI

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a.       Oltre ai permessi previsti dalla "Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le Aziende di Credito e Finanziarie" del 18 giugno 1970, i Segretari di Rappresentanze Sindacali Aziendali ed i Segretari degli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo hanno diritto, in occasione degli incontri di seguito riguardati, a permessi sindacali nelle quantità sotto indicate:

1.      Incontri per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e del trattamento di previdenza aziendale: applicazione delle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relative al rinnovo dei Contratti integrativi aziendali, per la durata dell’intera giornata dell’incontro.

2.      Incontri semestrali: applicazione delle previsioni del CCNL al riguardo, per la durata dell’incontro, con la precisazione che, ove all’incontro partecipino Dirigenti Sindacali assegnati ad unità produttive poste in comuni diversi da quello in cui si tiene l’incontro medesimo, nei riguardi di tali Dirigenti si terrà conto anche del tempo necessario allo spostamento.

3.      Incontri relativi alla gestione del Contratto Integrativo Aziendale e del trattamento di previdenza aziendale e incontri finalizzati alla stipula di Accordi "a latere" anche in virtù delle previsioni del CCNL: a carico della Banca, per l’intera giornata dell’incontro, con riferimento a tre Dirigenti Sindacali per ciascuna sigla.

4.      Altri incontri convocati dalla Banca: a carico della Banca nei riguardi di tre Dirigenti Sindacali per ciascuna sigla per un periodo corrispondente all’intera giornata dell’incontro;

5. Riunioni di Commissioni previste dal Contratto Integrativo Aziendale e da altri accordi

aziendali: a carico della Banca per l’intera giornata dell’incontro e limitatamente a tre Dirigenti sindacali per sigla, salvo che le clausole apposite non prevedano una partecipazione in numero diverso, sia superiore sia inferiore.

a.       Ai Segretari delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed ai Segretari degli Organi di coordinamento delle OO.SS. delle sigle firmatarie del presente contratto competono complessivamente i permessi di seguito indicati per ciascuna sigla:

F.I.S.A.C.

1.030 gg.

U.I.L.C.A.

800 gg.

F.A.B.I.

700 gg.

F.A.L.C.R.I.

600 gg.

Riguardo a tali permessi, al fine della loro fruizione, saranno stampate, a cura della Banca, apposite cedole che, ad iniziativa del fruitore, dovranno essere consegnate all’unità operativa di assegnazione del Rappresentante sindacale interessato entro cinque giorni dalla fine del mese di fruizione del permesso.

I permessi in tal modo indicati possono essere fruiti, oltre che dai Dirigenti delle R.S.A. e degli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo , anche dai lavoratori che, all’atto della costituzione di una R.S.A. o di un Organo di Coordinamento ovvero di variazioni che intervengano nella composizione di tali organismi, siano indicati quali componenti il relativo Direttivo.

La disciplina contenuta nell’art. 22 della Legge n. 300 del 1970 continua ad applicarsi esclusivamente nei riguardi di coloro che risultino Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali con diritto, quali titolari, alla fruizione di permessi.

b.      I Rappresentanti delle OO.SS. aziendali possono intrattenersi con i dipendenti nuovi assunti inquadrati nella 2a e 3a area professionale, nell’ambito dei corsi di carattere collettivo, in locali messi a loro disposizione dalla Banca; al dirigente sindacale, designato da ciascuna organizzazione di appartenenza e segnalato alla Direzione aziendale competente, di norma 48 ore prima della riunione, è riservato il tempo limite di mezz’ora, cumulabile nei casi di interventi congiunti di Dirigenti appartenenti ad Organizzazioni diverse.

E’ data facoltà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo di richiedere che detti incontri, da svolgersi congiuntamente, assumano carattere formativo/informativo sui diritti/doveri dei lavoratori in Azienda, inserendoli adeguatamente nel calendario delle attività formative stesse.

Fermo restando il principio che in ogni unità produttiva può essere costituita una R.S.A., nell’ambito di uno stesso "Gruppo" più Filiali aggregate possono essere considerate unitariamente tra di loro o con la "Capo Gruppo" ai fini della costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale e dell’esercizio del diritto di assemblea.

A tal riguardo, vengono individuati i raggruppamenti R.S.A. di cui all'elenco allegato, elenco che verrà aggiornato semestralmente.

Relativamente alle Filiali di nuova apertura, se inserite nell’ambito di un Gruppo già costituito, verranno riguardate, ai presenti fini, assieme al Raggruppamento in cui è ricompresa la capogruppo, salvo diverse intese fra le parti; diversamente, se una pluralità di nuove Filiali origina un nuovo Gruppo questo rappresenta il nuovo Raggruppamento R.S.A..

 

 

Art.43 COMMISSIONE PER L’ESAME DEI CASI ANOMALI

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L’esame di eventuali casi anomali è demandata ad una commissione formata da Rappresentanti della Banca e da un Rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo.

 

Art.44 CONSORZIO

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Viene mantenuto in vigore l’assetto normativo attuale riguardante gli orari di lavoro, la flessibilità, la disponibilità, il lavoro notturno, le prestazioni lavorative di sabato e di domenica e, per le parti che non abbiano già esaurito i loro effetti, gli accordi sottoscritti nel 1998, dando peraltro facoltà alle R.S.A. locali –eventualmente assistite dagli Organi di coordinamento delle OO.SS. aziendali firmatarie del presente accordo - e agli Organi aziendali locali di ricercare, anche alla luce delle nuove previsioni del contratto nazionale di lavoro e della specifica configurazione caratterizzante la struttura del Consorzio (coesistenza di dipendenti con normative aziendali diverse), adeguate soluzioni, con possibilità per le parti firmatarie del presente C.I.A. di contrattualizzarle anche durante la vigenza dello stesso.

Le carriere speciali continueranno ad essere riguardate dalla precedente disciplina aziendale fino a quando non saranno riesaminate nel più ampio ambito dello sviluppo professionale.

 

Art.45 IMPEGNI PROGRAMMATICI

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Le parti si danno reciprocamente atto della disponibilità ad operare affinché vengano realizzate le condizioni per incentivare gli esodi e per il ricorso al Fondo di accompagnamento al reddito.

A questo scopo si incontreranno tempestivamente perché le iniziative necessarie possano trovare completamento in epoca quanto più possibile prossima al momento dell’entrata in vigore del presente accordo.

Premesso che l’attuale disciplina dei benefici economici per automatismo è confermata per il periodo di vigenza del presente CIA, le parti si danno reciprocamente atto della disponibilità a confrontarsi in sede di rinnovo del CIA stesso, sull’argomento suddetto e sul minor costo scaturente dalle iniziative di esodo incentivato e di ricorso al Fondo sopra menzionate.

 

Art.46 DECORRENZE E SCADENZE

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Il presente contratto integrativo al CCNL dell' 11.7.99 entra in vigore dal giorno della sua stipula; a quest'ultimo riguardo le parti convengono che le disposizioni del presente contratto che richiamano la "data di stipulazione del presente accordo" si intendono riferite, convenzionalmente alla data dell'1/12/2000 fatta eccezione per:

·         le decorrenze specifiche indicate nel testo;

·         le norme di contenuto di natura economica ove è espressamente indicato "alla data di sottoscrizione del presente accordo", per le quali la data cui fare riferimento è quella del 7.7.2000.

In base a quanto previsto dal CCNL richiamato, la scadenza del presente contratto sarà il 31.12.2003.

 

RAGGRUPPAMENTI R.S.A. Allegato di cui all'Art.42

GRUPPO (ex C77)

RAGGRUPPAMENTO

 

 

 

1

AREZZO

Arezzo - Camucia - Pieve al Toppo - Capolona - Monte S. Savino - Castiglion Fiorentino

2

AREZZO

Montevarchi - Mercatale V.no - Levane

3

AREZZO

S.Giovanni V.no - Terranova B.ni - Ponticino

4

AREZZO

Sansepolcro - Bibbiena - Strada in Casentino - Stia - Pratovecchio

5

 

Direzione Generale Firenze

6

 

Consorzio Firenze

7

FIRENZE

Filiale di Firenze, comprendente le Agenzie di città

8

FIRENZE SUD

Scandicci - Casellina - Le Bagnese - Signa - Lastra a Signa

9

FIRENZE SUD

Cerbaia - S.Casciano V.Pesa - Tavarnelle V.Pesa - Impruneta - Tavarnuzze - Grassina- Baccaiano - S.Donato in Poggio - Greve in Chianti - Panzano - San Polo - Strada in Chianti

10

FIRENZE NORD

Sesto Fiorentino

11

FIRENZE NORD

Barberino M.llo - Borgo S.Lorenzo - Vicchio - Dicomano - S.Piero a Sieve - Scarperia

12

FIRENZE NORD

Pontassieve - Compiobbi - Sieci - Rufina - Pelago - Tosi - Fiesole - Figline V.no - Rignano sull'Arno

13

PRATO

Prato - Vaiano - Vernio

14

PRATO

Campi Bisenzio - Calenzano - Poggio a Caiano - Carmignano - Comeana

15

EMPOLI

Empoli - Sovigliana - Montelupo F.no - Certaldo - Castelfiorentino

16

S.CROCE SULL'ARNO

S.Croce sull'Arno - Castelfranco di S. - Ponte a Egola - S.Miniato Basso - S.Maria a Monte - Fucecchio - Galleno

17

GROSSETO

Grosseto - Orbetello - Scansano - Porto S.Stefano - Sticciano Scalo

18

GROSSETO

Follonica - Massa Marittima - Ribolla - Caldana - Castiglione della Pescaia

19

LIVORNO

Livorno - Vicarello - Collesalvetti

20

LIVORNO

Cecina - Caletta - Marina di Cecina

21

LIVORNO

Piombino - Donoratico - Portoferraio

22

LUCCA

Lucca - S.Martino in Freddana

23

LUCCA

Porcari - Altopascio - Capannori - Segromigno in M.

24

LUCCA

Marlia - Bagni di Lucca - Villa Basilica - Borgo a Mozzano - Gallicano - Ponte all'Ania - Barga - Castelnuovo G.

25

VIAREGGIO

Viareggio - Camaiore - Lido di Camaiore

26

VIAREGGIO

Pietrasanta - Focette - Ponte Stazzemese - Forte dei Marmi

27

MASSA

Massa

28

MASSA

Carrara - Avenza - Marina di Carrara - Fossola

29

MASSA

Aulla - Bagnone - Fivizzano - Monzone - Villafranca L.na

30

MASSA

La Spezia - Ceparana - Sarzana

31

PISA

Pisa - Vecchiano - Calci

32

PISA

Pontedera - Bientina - Buti

33

PISA

Ponsacco - Peccioli - Terricciola - Lorenzana

34

PISA

Cascina - Navacchio - S.Frediano a S. - Vicopisano

35

PISTOIA

Pistoia - S.Marcello P.se - Agliana - Montale

36

PISTOIA

Quarrata - Ferruccia - Casalguidi

37

PISTOIA

Pescia - Monsummano T.me - Margine Coper. - Ponte Buggianese - Larciano - Pescia Alberghi

38

SIENA

Siena

39

SIENA

Colle V.Elsa - San Gimignano - Castellina in Ch. - Poggibonsi - Radda in Ch. - Gaiole

40

SIENA

Montepulciano - Pieve di Sinalunga - Buonconvento - Casciano di Murlo - Montalcino - Murlo - Abbadia S.Salvatore

41

 

Consorzio Siena

42

 

Milano

43

ROMA

Roma (Filiale di Roma comprendente le agenzie di città)- Pomezia - Bagni di Tivoli - Lido di Ostia

44

ROMA

Civitavecchia - Cerveteri - Ladispoli- Tarquinia

45

FANO

Fano - Montecchio - Pesaro - Fermignano - Fabriano

46

FANO

Senigallia- Castelfidardo - Chiaravalle - Marotta

47

FANO

Cesena

48

PORTO D'ASCOLI

Porto d'Ascoli - S.Benedetto del Tronto - Grottammare

49

PORTO D'ASCOLI

Civitanova Marche - Porto Potenza P. - Porto S.Elpidio - Montegranaro - Porto S.Giorgio - Corridonia

50

FRANCAVILLA AL MARE

Francavilla al M. - Guardiagrele - Ortona - Montesilvano - Lanciano - Chieti Scalo - Pescara -Martinsicuro

51

FRANCAVILLA AL MARE

Roseto Abruzzi - Pineto - Giulianova - Teramo/S.Niccolò a Tordino

52

TERMOLI

Termoli - Vasto - San Salvo - Montenero di Bisaccia - Petacciato

53

MARSICA

Avezzano - Sulmona - Capistrello - Collelongo - S.Benedetto dei Marsi - Gioia dei Marsi - Luco dei Marsi - Cerchio - Celano - Carsoli - L'Aquila - Tagliacozzo - Magliano dei Marsi - Pescina - Paganica - Civitella Roveto - Pratola Peligna - Ovindoli

54

PERUGIA

Perugia - S.Martino in C. - Castel del Piano - Todi - Deruta

55

PERUGIA

Bastia Umbra - Ellera Umbra - Marsciano - Assisi - Foligno

56

PERUGIA

Gubbio - Umbertide - - Città di Castello

57

VENAFRO

Venafro(in attesa di apertura) - Bojano - Frosolone - Sora - Cassino - Broccostella

58

 

Modena

PROTOCOLLO QUADRI DIRETTIVI

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Fornitura alloggio

Fermo restando la vigente normativa contrattuale ed aziendale in materia di trattamento alloggio, a decorrere dal 1/1/2001 la disciplina degli interventi locativi in favore del personale direttivo che viene trasferito non a richiesta prevede che ogni nuovo trasferimento comporti l’annullamento degli eventuali ammortamenti in atto sulla quota aggiuntiva erogata dall’Azienda e la determinazione del beneficio di cui trattasi con riferimento alla sistemazione abitativa originaria.

Della suddetta nuova disciplina vengono a beneficiare anche i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello con effetto dal trasferimento intervenuto dopo l’ 1/1/2001.

 

Prestazione lavorativa

Fermo restando le previsioni di cui al Cap. II n. 3 dell’accordo di rinnovo del CCNL dell’11.7.99 ed in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa dei Q.D. deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario, con specifico riguardo ai Q.D. di 1° e 2° livello la Banca corrisponde già la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario pari a 10 ore mensili medie.

Ciò stante, le prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale a base annuale che non sia possibile gestire con il criterio di "autogestione" individuale anche in considerazione delle esigenze operative, verranno segnalate semestralmente dall’interessato alla Banca; quest’ultima, valutatane la congruità, individua quale significativo il seguente impegno temporale su base annua e riconosce apposite erogazioni come segue:

·         Prestazioni comprese fra le 120 ore e le 200 ore annue = erogazione di L. 1.600.000

·         Ulteriori prestazioni oltre le 200 ore annue = ulteriore erogazione di L. 2.000.000

Tale criterio troverà applicazione, in via sperimentale, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2000 ed il 31 dicembre 2000 per 8/12 dei valori sopra indicati e per l’intero anno 2001.

 

Missioni

In relazione a quanto previsto dal capitolo decimo del C.C.N.L. 11 luglio 1999 e dallo specifico capitolo del C.I.A. in materia, considerata la frequenza con cui il personale direttivo viene inviato in missione, anche a significativa distanza dalla località di svolgimento della prestazione lavorativa nonché dalla residenza, sostenendo spese difficilmente documentabili, si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei riguardi dei Quadri Direttivi che effettuano missioni non a corto raggio per meno di cinque giorni nel corso di un mese, compete un’indennità giornaliera nella misura di £. 60.000 se la missione è di durata uguale o inferiore a 9 ore e 30 minuti e di £. 80.000 se la missione è durata superiore a 9 ore 30 minuti.

 

 

 

Raggruppamenti R.S.A.

Federdirigenti e Sinfub, fermo restando le previsioni di cui all'art.42 del presente contratto, potranno costituire R.S.A. nell'ambito di ciascun "Gruppo" di filiali.

 

Indennità di trasferimento

La Banca dichiara che la disciplina applicata in tema di riconoscimento dell’indennità di trasferimento è quella contenuta nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/4/92, per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello, e del 30/3/98, per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello.

 

Part time

            La disciplina del lavoro a tempo parziale, così come prevista nel cap.V punto 3 del CCNL 11.7.99, si applica anche ai Quadri Direttivi.

 

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