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II° Congresso Nazionale
UILCA

 

 

 

 

 

Uil Credito, Esattorie e Assicurativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO E NORME GENERALILI

 

PER LO SVOLGIMENTO

DEL CONGRESSO NAZIONALE

E DEI CONGRESSI DELLE STRUTTURE UILCA

 

 

 

 

                                             

1) Modifiche dello Statuto

 

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale. Eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate entro il primo giorno dei lavori Congressuali (art. 62 Statuto UILCA).

 

Le proposte di modifica dello Statuto, predisposte dalla Segreteria Nazionale, saranno inviate alle competenti strutture periferiche della UILCA dopo lo svolgimento della Direzione Nazionale.

 

2) Regolamento congressuale

 

Il II Congresso Nazionale UILCA è composto dalle delegate e dai delegati eletti nei congressi delle strutture provinciali/territoriali.

 

Il II Congresso Nazionale si effettua sulla base degli iscritti riscontrati dai tabulati forniti dalle aziende con riferimento alla data del 31 Luglio 2001.

 

3) Deleghe

 

Non è ammesso il cumulo delle deleghe. In caso di impossibilità della delegata o del delegato effettivo a partecipare ai lavori del Congresso, subentra, prima dell'inizio del Congresso stesso, la delegata od il delegato supplente. Solo in sede congressuale è possibile trasferire, sempre a causa di forza maggiore, la propria delega ad un'altra persona delegata (una più un'altra) purché quest’ultima appartenga alla stessa struttura territoriale che ha espresso la persona delegata assente.

 

Chi è delegata o delegato ad un Congresso di Unione Nazionale di categoria non può essere delegata o delegato al Congresso di altra Unione Nazionale di categoria.

 

Non sono ammesse deleghe in bianco ed ogni trasferimento di delega deve essere preventivamente autorizzato ed autenticato dalla Commissione Verifica Poteri.

 

4) I tempi della fase congressuale

 

4.1      Calendario congressuale.

 

La fase congressuale, così come deliberato dagli Organismi UIL nella loro riunione del 20 giugno 2001, inizia nel mese di settembre 2001 con i Congressi di base.

 

I tempi congressuali dovranno essere scrupolosamente osservati per consentire un ordinato svolgimento di tutti i Congressi.

 

Le fasi congressuali saranno cosi articolate:

 

a) dal 20.09.2001 al 31.10.2001:

Congressi delle RSA;

b)    dal 10.10.2001 al 17.01.2001:

Congressi Provinciali. Le date vanno concertate con le Camere sindacali Territoriali;

c) dal 15.11.2001 al 30.01.2002:

Congressi dei Coordinamenti Nazionali;

d)    dal 15.11.2001 al 30.01.2002:

Nomina Coordinatori di Gruppo.

 

4.2     Convocazione dei Congressi.

 

I Comitati Direttivi delle strutture Provinciali devono essere convocati per:

 

?       fissare la data e la località di svolgimento del Congresso;

?       approvare le norme di svolgimento e le modalità di partecipazione al Congresso;

?       nominare la Commissione per la preparazione del Congresso.

 

5) Regolamento per le Assemblee di base

 

Le Assemblee precongressuali sui luoghi di lavoro si svolgeranno in tutte le realtà aziendali ove è costituita una rappresentanza (RSA)UILCA e devono svolgersi in relazione alla data del Congresso provinciale di categoria, secondo un piano predisposto dal Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale, da portarsi a conoscenza della Unione Nazionale di categoria e della Camera Sindacale Provinciale.

 

Le Assemblee precongressuali di cui sopra dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti norme:

 

a)   all’assemblea di base partecipano i lavoratori che risultano iscritti alla UILCA dai tabulati forniti dalle aziende con riferimento alla data del 31 luglio 2001;

b)   la convocazione dell'Assemblea di base deve essere portata a conoscenza delle persone iscritte alla UILCA, almeno cinque giorni prima della sua effettuazione;

c)   all'apertura dell'Assemblea si procede alla nomina del Presidente e del Comitato Elettorale.  Quest’ultimo, effettuato lo scrutinio, redige un verbale in tre copie (una per il Sindacato Provinciale, una per la Camera Sindacale Provinciale, una per l'Organismo di base interessato). Ad ogni verbale deve essere allegata una copia dell'elenco delle persone iscritte aventi diritto al voto;

d)   le Assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle persone tesserate e, in seconda convocazione (che dovrà seguire almeno di mezz'ora la prima), qualunque sia il numero delle iscritte e degli iscritti presenti;

e)   la elezione delle delegate e dei delegati al Congresso Provinciale di categoria deve avvenire in base alle norme elettorali emanate dal Direttivo Provinciale di categoria, non in contrasto con il presente "Regolamento";

f)    per consentire una reale ed ampia partecipazione all’Assemblea congressuale potranno essere utilizzate anche le ore retribuite previste dai contratti e dallo Statuto dei lavoratori.

 

5.1 Partecipazione e scopi delle Assemblee di base.

 

Scopi delle Assemblee di base sono:

 

a)  eleggere la nuova RSA e il Direttivo RSA.;

b) nominare le delegate ed i delegati per il Congresso del Sindacato Provinciale di categoria;

c)  discutere i documenti predisposti per il dibattito congressuale.

 

 

 

 

 

6) Congressi provinciali

 

6.1 Partecipazione e scopi del Congresso Provinciale di categoria.

 

Possono partecipare al Congresso Provinciale di categoria, con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente elette/i nelle Assemblee di base.

 

Scopi del Congresso sono:

 

a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente; del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dal Comitato Centrale della U.I.L.; delle "proposte" organizzative relative alla propria funzione nel territorio nonché delle "tesi" politiche e contrattuali, elaborate dal Sindacato Nazionale di categoria, per il dibattito congressuale;

b) approvare la mozione finale;

c) eleggere il Comitato Direttivo;

d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

e)       eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti:

 

?       le delegate ed i delegati al Congresso Nazionale di categoria;

?       le delegate ed i delegati al Congresso della Camera Sindacale Provinciale;

?       le delegate ed i delegati al Congresso Regionale UIL.

 

7) Congresso dei coordinamenti nazionali e regionali aziendali

 

7.1 Partecipazione e scopi dei Congressi dei coordinamenti nazionali e regionali aziendali.

 

Hanno diritto di partecipare al Congresso dei Coordinamenti Nazionali o Regionali aziendali, con diritto di voto, i Segretari di tutte le RSA (SAS) aziendali (i segretari rappresentano gli iscritti alle rispettive SAS con voto multiplo).

 

Scopi del Congresso sono:

 

a)  esaminare e discutere l'attività del sindacato sulla base della relazione del Coordinamento uscente; del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale, approvato dal Comitato Centrale della U.I.L.; delle "tesi" politiche e contrattuali, predisposte dal Sindacato Nazionale di categoria, per il dibattito congressuale;

b) approvare la mozione finale;

c)  eleggere il Comitato Direttivo, il Tesoriere;

d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.

 

8) Congresso della Unione Nazionale di categoria

 

Il Comitato Centrale della Unione Nazionale di categoria stabilisce modalità e tempi di effettuazione del proprio Congresso Nazionale nel rispetto delle presenti Norme generali.

 

 

 

8.1 Partecipazione e scopi principali del Congresso della Unione Nazionale di Categoria.

 

Partecipano al Congresso le delegate ed i delegati eletti nei Congressi dei Sindacati Provinciali di categoria.  

 

I principali scopi del Congresso Nazionale di Categoria sono:

 

a) esaminare e discutere l'attività e l'azione futura del Sindacato, sulla base della relazione della Segreteria uscente e del "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale, approvato dal Comitato Centrale della U.I.L. ;

b) assumere e attribuire agli Organi eletti l'assetto gestionale ed i poteri previsti dallo Statuto di categoria che sarà approvato e che, in ogni caso, non potrà essere in contrasto con quello confederale;

c) approvare la mozione finale;

d) eleggere il Comitato Centrale;

e) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;

f)  eleggere le delegate ed i delegati al XIII° Congresso Confederale.

 

9) Norme generali per la elezione del coordinatore di gruppo

 

9.1 elezione coordinatore di gruppo.

 

Hanno diritto di partecipare all’elezione del Coordinatore di Gruppo tutti i Segretari degli Organi di coordinamento (nel caso di Coordinamenti Nazionali o Regionali) e i Responsabili RSA (nel caso di strutture senza Coordinamenti) che dispongono di tanti voti quanti sono gli iscritti da loro rappresentati.

 

Nel corso della riunione vengono eletti:

 

?     il Coordinatore di Gruppo;

?     l’Esecutivo di Gruppo (facoltativo);

?     il Direttivo;

?     I Revisori dei Conti e il Tesoriere, se è prevista autonomia contributiva.

 

10) Poteri elettorali dei Comitati Direttivi, del Comitato Centrale

 

L'Organismo denominato "Comitato Direttivo" del Sindacato Provinciale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere, con votazioni distinte e voto palese, nell'ordine:

 

1)      il “Segretario responsabile”;

2)      la “Segreteria”;

3)       il “Tesoriere”.

 

L'Organismo denominato "Comitato Centrale" della Unione Nazionale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere, con votazioni distinte e voto palese, nell'ordine:

 

 

1)      il Segretario generale;

2)      la Segreteria;

3)       il Tesoriere;

4)       la Direzione.

 

  La Unione Nazionale di categoria potrà inoltre dotarsi di un Organismo di larga partecipazione con funzioni di analisi e di progettazione politico ‑ strategica, chiamato "Assemblea Nazionale". L'Assemblea Nazionale dovrà essere eletta direttamente dal Congresso con votazione palese, separata e successiva rispetto al Comitato Centrale.

 

NORME ELETTORALI

 

1)Elettività delle cariche.

 

Tutte le cariche nelle strutture della U.I.L., di ogni ordine e grado, sono elettive.

 

 

2) Elezioni di I e di II grado.

 

Le elezioni nei GAU, nelle Leghe delle lavoratrici e lavoratori agricoli, nelle Leghe delle pensionate e pensionati e nei Coordinamenti di bacino delle lavoratrici e lavoratori del settore Artigiano sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutte le persone iscritte in regola con la tessera U.I.L. e con il pagamento dei contributi.

 

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona. Tutte le altre elezioni sono di secondo grado, nel senso che il voto si esprime attraverso una delegata o delegato già eletto. Ogni delegata/o dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.

 

3) Elezione degli Organismi statutari.

 

La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, dei Comitati Direttivi o del Comitato Centrale delle strutture della U.I.L. avviene, di norma, con voto palese, su lista unica concordata. Tuttavia, se il voto segreto viene richiesto, con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso, da un numero di delegate/i rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali si attiva la procedura per il voto segreto. 

 

La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno due strutture che abbiano approvato ed attuato il voto segreto in tutte le fasi congressuali. In questo caso dovranno essere predisposte le liste contenenti ognuna un numero massimo di candidate e candidati pari a quello da eleggere e l'Organismo sarà eletto attribuendo alle singole liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. Acquisito il numero proporzionale dei posti da attribuire ad ogni lista, sono proclamate elette le persone candidate che hanno riportato il maggiore numero di voti fino a concorrenza del numero di seggi attribuito con il voto alla lista stessa. In caso di parità viene eletta/o la candidata o candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla U.I.L..

 

4) Ricorsi.

 

Contro eventuali irregolarità e infrazioni che venissero commesse in sede di elezioni, ogni elettore può presentare ricorso scritto, da depositarsi entro il termine di 5 (cinque) giorni dallo scrutinio, al competente organismo della struttura interessata.   L’esito del ricorso deve essere comunicato al ricorrente almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l’apertura dell’Assemblea congressuale di livello superiore. I ricorsi presentati alla Commissione Elettorale Centrale della UIL devono essere decisi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della ricezione.

 

Gli Organi abilitati a decidere sui ricorsi di primo ed unico grado sono:

 

 

Livello congressuale nel quale viene contestata l’irregolarità o l’infrazione

Organo competente a decidere sul ricorso

Assemblea precongressuale nei luoghi di lavoro e/o nelle leghe

Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale di categoria

Assemblea precongressuale del bacino artigiano

Comitato Direttivo della Camera Sindacale Provinciale

Congresso del Sindacato Provinciale di categoria

Comitato Direttivo dell’Unione Regionale di categoria

Congresso della Camera Sindacale Provinciale

Direzione dell’Unione Regionale

Congresso dell’Unione Regionale di categoria

Direzione dell’Unione Nazionale di categoria

Congresso dell’Unione Regionale

Direzione Nazionale UIL

Congresso dell’Unione Nazionale di categoria

Commissione Elettorale Centrale dell’Unione Nazionale di categoria

Congresso Confederale

Commissione Elettorale Centrale UIL

 

5) Candidate e candidati alla elezione in sede Congressuale.

 

Possono essere candidate e candidati alla elezione delle cariche sindacali tutte le persone che sono iscritte alla U.I.L. alla data di convocazione del Congresso.

 

E’ vietata la presentazione delle candidate e dei candidati accompagnata da mozioni di corrente.

 

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti di eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto.

 

6) Presidente del Seggio.

 

Il Presidente del seggio apporrà sulla delega un segno convenzionale per far fede dell'avvenuta votazione. Parimenti, nella lista in suo possesso segnerà, a fianco del nominativo, l'indicazione che l'elettrice o l’elettore ha votato.

 

7) Spoglio delle schede e risultati.

 

Ultimata la votazione, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede e redigerà verbale in tre copie, contenente i risultati dello scrutinio: una copia rimarrà presso la struttura interessata; una copia verrà trasmessa, allegata al verbale del Congresso, alla struttura U.I.L., di livello immediatamente superiore; la terza copia è di competenza del Comitato elettorale che procederà, con le modalità previste al precedente punto 3), alla certificazione delle persone elette.

 

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