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II° Congresso Nazionale
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Uil Credito, Esattorie e Assicurativi |
REGOLAMENTO E NORME
GENERALILI PER
LO SVOLGIMENTO DEL
CONGRESSO NAZIONALE E DEI CONGRESSI DELLE STRUTTURE UILCA |
1) Modifiche dello
Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale. Eventuali
proposte di modifica dovranno essere presentate entro il primo giorno dei lavori
Congressuali (art. 62 Statuto UILCA).
Le proposte di modifica dello Statuto, predisposte dalla Segreteria
Nazionale, saranno inviate alle competenti strutture periferiche della UILCA
dopo lo svolgimento della Direzione Nazionale.
2) Regolamento congressuale
Il II Congresso Nazionale UILCA è composto dalle delegate e dai delegati eletti nei congressi delle strutture provinciali/territoriali.
Il II Congresso Nazionale si effettua sulla base degli iscritti
riscontrati dai tabulati forniti dalle aziende con riferimento alla data del 31
Luglio 2001.
3) Deleghe
Non è
ammesso il cumulo delle deleghe. In caso di impossibilità della delegata o del
delegato effettivo a partecipare ai lavori del Congresso, subentra, prima dell'inizio
del Congresso stesso, la delegata od il delegato supplente. Solo in sede
congressuale è possibile trasferire, sempre a causa di forza maggiore, la
propria delega ad un'altra persona delegata (una più un'altra) purché
quest’ultima appartenga alla stessa struttura territoriale che ha espresso la
persona delegata assente.
Chi è delegata o delegato ad un Congresso di Unione Nazionale di
categoria non può essere delegata o delegato al Congresso di altra Unione
Nazionale di categoria.
Non sono ammesse deleghe in bianco ed ogni trasferimento di delega deve
essere preventivamente autorizzato ed autenticato dalla Commissione Verifica
Poteri.
4) I tempi della fase congressuale
4.1 Calendario
congressuale.
La fase congressuale, così come deliberato dagli Organismi UIL nella loro
riunione del 20 giugno 2001, inizia nel mese di settembre 2001 con i Congressi di base.
I tempi congressuali dovranno essere scrupolosamente
osservati per consentire un ordinato svolgimento di tutti i Congressi.
Le fasi congressuali saranno cosi articolate:
a) dal 20.09.2001 al
31.10.2001: |
Congressi delle RSA; |
b) dal 10.10.2001 al 17.01.2001: |
Congressi Provinciali. Le date
vanno concertate con le Camere sindacali Territoriali; |
c) dal 15.11.2001 al 30.01.2002: |
Congressi dei
Coordinamenti Nazionali; |
d) dal 15.11.2001 al 30.01.2002: |
Nomina Coordinatori di
Gruppo. |
4.2 Convocazione
dei Congressi.
I Comitati Direttivi delle strutture Provinciali devono essere convocati
per:
?
fissare la data e
la località di svolgimento del Congresso;
?
approvare le norme
di svolgimento e le modalità di partecipazione al Congresso;
?
nominare la Commissione
per la preparazione del Congresso.
5)
Regolamento per le Assemblee di base
Le Assemblee precongressuali sui luoghi di lavoro si svolgeranno in tutte le realtà aziendali ove è costituita una rappresentanza (RSA)UILCA e devono svolgersi in relazione alla data del Congresso provinciale di categoria, secondo un piano predisposto dal Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale, da portarsi a conoscenza della Unione Nazionale di categoria e della Camera Sindacale Provinciale.
Le Assemblee precongressuali di cui sopra dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti norme:
a) all’assemblea
di base partecipano i lavoratori che risultano iscritti alla UILCA dai tabulati
forniti dalle aziende con riferimento alla data del 31 luglio 2001;
b) la
convocazione dell'Assemblea di base deve essere portata a conoscenza delle
persone iscritte alla UILCA, almeno cinque giorni prima della sua
effettuazione;
c) all'apertura
dell'Assemblea si procede alla nomina del Presidente e del Comitato
Elettorale. Quest’ultimo, effettuato lo
scrutinio, redige un verbale in tre copie (una per il Sindacato Provinciale,
una per la Camera Sindacale Provinciale, una per l'Organismo di base
interessato). Ad ogni verbale deve essere allegata una copia dell'elenco delle
persone iscritte aventi diritto al voto;
d) le
Assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la
maggioranza assoluta delle persone tesserate e, in seconda convocazione (che
dovrà seguire almeno di mezz'ora la prima), qualunque sia il numero delle iscritte
e degli iscritti presenti;
e) la
elezione delle delegate e dei delegati al Congresso Provinciale di categoria
deve avvenire in base alle norme elettorali emanate dal Direttivo Provinciale
di categoria, non in contrasto con il presente "Regolamento";
f) per
consentire una reale ed ampia partecipazione all’Assemblea congressuale
potranno essere utilizzate anche le ore retribuite previste dai contratti e
dallo Statuto dei lavoratori.
5.1 Partecipazione
e scopi delle Assemblee di base.
Scopi delle Assemblee di base sono:
a) eleggere
la nuova RSA e il Direttivo RSA.;
b) nominare
le delegate ed i delegati per il Congresso del Sindacato Provinciale di
categoria;
c) discutere
i documenti predisposti per il dibattito congressuale.
6)
Congressi provinciali
6.1 Partecipazione e scopi del Congresso
Provinciale di categoria.
Possono partecipare al Congresso Provinciale di categoria, con diritto di voto, tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente elette/i nelle Assemblee di base.
Scopi del Congresso sono:
a) esaminare e discutere l'attività
del Sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente; del
"Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dal
Comitato Centrale della U.I.L.; delle "proposte" organizzative
relative alla propria funzione nel territorio nonché delle "tesi"
politiche e contrattuali, elaborate dal Sindacato Nazionale di categoria, per
il dibattito congressuale;
b) approvare la mozione finale;
c) eleggere il Comitato Direttivo;
d) eleggere
il Collegio dei Revisori dei conti;
e)
eleggere, secondo
le norme emanate dalle strutture competenti:
?
le delegate ed i
delegati al Congresso Nazionale di categoria;
?
le delegate ed i
delegati al Congresso della Camera Sindacale Provinciale;
?
le delegate ed i
delegati al Congresso Regionale UIL.
7) Congresso
dei coordinamenti nazionali e regionali aziendali
7.1
Partecipazione e scopi dei Congressi dei coordinamenti nazionali e regionali aziendali.
Hanno diritto di partecipare al Congresso dei Coordinamenti Nazionali o Regionali aziendali, con diritto di voto, i Segretari di tutte le RSA (SAS) aziendali (i segretari rappresentano gli iscritti alle rispettive SAS con voto multiplo).
Scopi del Congresso sono:
a) esaminare
e discutere l'attività del sindacato sulla base della relazione del
Coordinamento uscente; del "Progetto di tesi" per il dibattito
congressuale, approvato dal Comitato Centrale della U.I.L.; delle
"tesi" politiche e contrattuali, predisposte dal Sindacato Nazionale
di categoria, per il dibattito congressuale;
b) approvare
la mozione finale;
c) eleggere
il Comitato Direttivo, il Tesoriere;
d) eleggere
il Collegio dei Revisori dei conti.
8) Congresso della Unione Nazionale di categoria
Il Comitato Centrale della Unione Nazionale di categoria stabilisce modalità e tempi di effettuazione del proprio Congresso Nazionale nel rispetto delle presenti Norme generali.
8.1
Partecipazione e scopi principali del Congresso della Unione Nazionale di
Categoria.
Partecipano al Congresso le delegate ed i delegati eletti nei Congressi
dei Sindacati Provinciali di categoria.
I principali scopi del Congresso Nazionale di Categoria sono:
a) esaminare e discutere l'attività e l'azione
futura del Sindacato, sulla base della relazione della Segreteria uscente e del
"Progetto di tesi" per il dibattito congressuale, approvato dal
Comitato Centrale della U.I.L. ;
b) assumere
e attribuire agli Organi eletti l'assetto gestionale ed i poteri previsti dallo
Statuto di categoria che sarà approvato e che, in ogni caso, non potrà essere
in contrasto con quello confederale;
c) approvare
la mozione finale;
d) eleggere
il Comitato Centrale;
e) eleggere
il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
f) eleggere
le delegate ed i delegati al XIII° Congresso Confederale.
9) Norme generali per la
elezione del coordinatore di gruppo
9.1
elezione coordinatore di gruppo.
Hanno diritto di partecipare all’elezione del Coordinatore di Gruppo
tutti i Segretari degli Organi di coordinamento (nel caso di Coordinamenti
Nazionali o Regionali) e i Responsabili RSA (nel caso di strutture senza
Coordinamenti) che dispongono di tanti voti quanti sono gli iscritti da loro
rappresentati.
Nel corso della riunione vengono eletti:
?
il Coordinatore di
Gruppo;
?
l’Esecutivo di
Gruppo (facoltativo);
?
il Direttivo;
?
I Revisori dei
Conti e il Tesoriere, se è prevista autonomia contributiva.
10) Poteri elettorali dei
Comitati Direttivi, del Comitato Centrale
L'Organismo denominato
"Comitato Direttivo" del Sindacato Provinciale di categoria è l'unica
sede decisionale abilitata ad eleggere, con votazioni distinte e voto palese,
nell'ordine:
1)
il “Segretario
responsabile”;
2)
la “Segreteria”;
3)
il “Tesoriere”.
L'Organismo denominato "Comitato Centrale" della Unione Nazionale di categoria è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere, con votazioni distinte e voto palese, nell'ordine:
1) il Segretario generale;
2) la Segreteria;
3) il Tesoriere;
4) la Direzione.
La Unione Nazionale di categoria potrà inoltre dotarsi di un Organismo di larga partecipazione con funzioni di analisi e di progettazione politico ‑ strategica, chiamato "Assemblea Nazionale". L'Assemblea Nazionale dovrà essere eletta direttamente dal Congresso con votazione palese, separata e successiva rispetto al Comitato Centrale.
NORME ELETTORALI
1)Elettività delle
cariche.
Tutte le cariche nelle strutture della U.I.L., di ogni ordine e grado, sono elettive.
2) Elezioni di I e di II
grado.
Le elezioni nei GAU, nelle Leghe delle lavoratrici e lavoratori agricoli,
nelle Leghe delle pensionate e pensionati e nei Coordinamenti di bacino delle
lavoratrici e lavoratori del settore Artigiano sono di primo grado nel senso
che hanno diritto di voto tutte le persone iscritte in regola con la tessera
U.I.L. e con il pagamento dei contributi.
Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può
essere espresso per interposta persona. Tutte le altre elezioni sono di secondo
grado, nel senso che il voto si esprime attraverso una delegata o delegato già
eletto. Ogni delegata/o dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da
lui rappresentati.
3) Elezione degli
Organismi statutari.
La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, dei Comitati Direttivi o del Comitato Centrale delle strutture della U.I.L. avviene, di norma, con voto palese, su lista unica concordata. Tuttavia, se il voto segreto viene richiesto, con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso, da un numero di delegate/i rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali si attiva la procedura per il voto segreto.
La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno due strutture che abbiano approvato ed attuato il voto segreto in tutte le fasi congressuali. In questo caso dovranno essere predisposte le liste contenenti ognuna un numero massimo di candidate e candidati pari a quello da eleggere e l'Organismo sarà eletto attribuendo alle singole liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. Acquisito il numero proporzionale dei posti da attribuire ad ogni lista, sono proclamate elette le persone candidate che hanno riportato il maggiore numero di voti fino a concorrenza del numero di seggi attribuito con il voto alla lista stessa. In caso di parità viene eletta/o la candidata o candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla U.I.L..
4) Ricorsi.
Contro eventuali irregolarità e infrazioni che venissero commesse in sede
di elezioni, ogni elettore può presentare ricorso scritto, da depositarsi entro
il termine di 5 (cinque) giorni dallo scrutinio, al competente organismo della
struttura interessata. L’esito del
ricorso deve essere comunicato al ricorrente almeno 3 (tre) giorni prima della
data fissata per l’apertura dell’Assemblea congressuale di livello superiore. I
ricorsi presentati alla Commissione Elettorale Centrale della UIL devono essere
decisi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della ricezione.
Gli Organi abilitati a decidere sui ricorsi di primo ed unico grado sono:
Livello congressuale nel quale viene
contestata l’irregolarità o l’infrazione |
Organo
competente a decidere sul ricorso |
Assemblea precongressuale
nei luoghi di lavoro e/o nelle leghe |
Comitato Direttivo del
Sindacato Provinciale di categoria |
Assemblea
precongressuale del bacino artigiano |
Comitato Direttivo
della Camera Sindacale Provinciale |
Congresso
del Sindacato Provinciale di categoria |
Comitato Direttivo
dell’Unione Regionale di categoria |
Congresso
della Camera Sindacale Provinciale |
Direzione dell’Unione
Regionale |
Congresso
dell’Unione Regionale di categoria |
Direzione dell’Unione
Nazionale di categoria |
Congresso
dell’Unione Regionale |
Direzione Nazionale
UIL |
Congresso
dell’Unione Nazionale di categoria |
Commissione Elettorale
Centrale dell’Unione Nazionale di categoria |
Congresso
Confederale |
Commissione Elettorale
Centrale UIL |
5) Candidate e candidati
alla elezione in sede Congressuale.
Possono essere candidate e candidati alla elezione delle cariche
sindacali tutte le persone che sono iscritte alla U.I.L. alla data di
convocazione del Congresso.
E’ vietata la presentazione delle candidate e dei
candidati accompagnata da mozioni di corrente.
Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità
e i requisiti di eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello
Statuto.
6) Presidente del
Seggio.
Il Presidente del seggio apporrà sulla delega un segno convenzionale per
far fede dell'avvenuta votazione. Parimenti, nella lista in suo possesso
segnerà, a fianco del nominativo, l'indicazione che l'elettrice o l’elettore ha
votato.
7) Spoglio delle schede
e risultati.
Ultimata la
votazione, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede e
redigerà verbale in tre copie, contenente i risultati dello scrutinio: una
copia rimarrà presso la struttura interessata; una copia verrà trasmessa,
allegata al verbale del Congresso, alla struttura U.I.L., di livello
immediatamente superiore; la terza copia è di competenza del Comitato
elettorale che procederà, con le modalità previste al precedente punto 3), alla
certificazione delle persone elette.