Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000

MODALITA’ PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297


 

Articolo 14 
(agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, 
per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, 
per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca) 

1. Dal 5 maggio di ciascun anno, i soggetti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l’ottenimento di agevolazioni per:

  1. l’assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
  2. l’assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
  3. l’attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2.

2. Per le modalità di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva l’osservanza delle disposizioni seguenti. 

3. L’agevolazione viene concessa secondo le seguenti forme e misure:

  1. 50 milioni di Lire, di cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10 milioni nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione di personale individuato ai sensi del predetto decreto n. 275/98;
  2. 50%, nella forma del credito d’imposta, dell’importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all’anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
  3. 60%, nella forma del credito d’imposta, dell’importo delle borse di studio.

4. Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non può beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, nonchè delle agevolazioni di cui al successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni. 

5. Le agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa. 

6. I contratti di ricerca di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali.

7. Per tali contratti, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa all’agevolazione di cui ai commi 2 e 3, l’erogazione, a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata alla lettera b) del comma 3. 

8. I contratti possono essere affidati ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale.