AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

con istanza di sospensione

per

L’Associazione Ricerca & Sviluppo, per il prosieguo ASSORICERCA, con sede legale in Vicolo delle Siepi, 2 ad Ariccia (Roma), in persona del suo Presidente, sig. Luigi Neri, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio dell’Avv. Fabio Di Martino in Roma al viale delle Milizie, 34

(ricorrente)

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, in persona del Ministro pro tempore

(resistente)

e nei confronti

SOLUZIONI AZIENDALI S.r.l., con sede legale in Città di Castello (PG) Via Vittorio Veneto, 12 in persona del legale rappresentante pro-tempore

(controinteressato)

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione del Decreto Ministeriale in data 25 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’08 aprile 2004 con il quale è stato disposto il differimento dei termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni previste dagli artt. 14 e 16 del Decreto Ministeriale 08 agosto 2000, e di ogni conseguenziale provvedimento

 

FATTO

     La ASSORICERCA è un’associazione senza fini di lucro che rappresenta e organizza le imprese iscritte all’Albo dei Laboratori altamente qualificati del Ministero della Ricerca Scientifica, nonché tutti coloro che, a diverso titolo e in forma diversa (Studi, Società di persone e di capitali, Associazioni, Istituti, Fondazioni, Consorzi e simili, siano essi di natura pubblica che privata) esercitano attività di Ricerca, di Trasferimento Tecnologico e di Consulenza Scientifica e Tecnologica atte a migliorare le produzioni proprie, e di terzi, ovvero dei beni, dei servizi, dell'ambiente e comunque le attività dell'uomo. In tale contesto l’Associazione garantisce il proprio supporto alle iniziative promosse dagli associati per favorire la massima diffusione degli strumenti di sostegno alle iniziative di avanzamento tecnologico delle imprese.

     Nell’ambito delle proprie finalità statutarie l’Assoricerca ha sostenuto e promosso le iniziative dei propri associati per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2000 n. 593.

     L’erogazione del suddetto contributo è disposta dal MIUR – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, attraverso un procedimento automatico avviato a seguito della presentazione di una semplice domanda e rapida verifica di legittimità della domanda medesima, pervenute al Ministero nel periodo tassativamente fissato dalla norma de qua.

     In virtù di tale erogazione automatica, che tiene conto degli stanziamenti annuali disposti dal MIUR, beneficiari delle agevolazioni in parola risultano coloro che, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e dell’ammontare del progetto agevolabile, determinano la “copertura” dello stanziamento previsto.

     Il sistema tradizionalmente seguito per l’inoltro delle domande in argomento è stato, fino al 2002, l’invio tramite il servizio postale.

     Già con decreto ministeriale del 14 febbraio 2003, il MIUR, per i contributi da erogare nel medesimo anno, ha modificato la procedura di ricezione, disponendo l’inoltro delle domande per via telematica, attraverso un apposito sistema messo a punto dal Consorzio CILEA, utilizzabile dal 5 maggio al 30 settembre del 2003.

     Al momento dell’inizio delle operazioni di inoltro delle domande di contributo, il sistema predisposto dal MIUR ha immediatamente presentato difficoltà tecniche che non hanno consentito un regolare invio (e conseguente regolare ricezione) delle domande medesime, tant’è che il MIUR è stato costretto a sospendere l’acquisizione delle suddette domande rinviando alla data del 15 maggio 2003 il termine di presentazione per le richieste di agevolazioni.

     Alle ore 10.00 del 15 maggio 2003, a seguito di aggiustamenti tecnici ad opera del CILEA, il sistema di ricezione delle domande è risultato di nuovo operativo.

     Pur tuttavia, nonostante i suddetti “aggiustamenti tecnici” il sistema di accettazione delle domande, in considerazione dell’elevato numero di connessioni, ha subito un “blocco” in entrata delle domande, determinando, per molte delle imprese associate, l’accettazione delle stesse con notevole ritardo rispetto al momento della connessione iniziale relativa al previsto accreditamento.

A seguito, quindi, di tali anomalie di funzionamento del sistema individuato dal MIUR per lo svolgimento della “gara”, ed al fine di garantire il rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, la ricorrente Associazione provvedeva ad invitare formalmente il MIUR medesimo a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di garantire la par condicio dei partecipanti alla gara e la trasparenza dell’azione amministrativa in relazione alle motivazioni sopra evidenziate.

     Tuttavia, il MIUR, disattendendo completamente l’invito della ricorrente, con il provvedimento impugnato, ribadiva i criteri di ricezione delle domande, senza apportarvi alcun aggiustamento tecnico idoneo a garantire l’invocata par condicio dei concorrenti e la conseguente trasparenza dell’azione amministrativa.

Pertanto, dalla semplice ricostruzione dei fatti dinanzi svolta emerge incontrovertibilmente l’illegittimità dell’azione amministrativa che si appalesa gravemente lesiva dei diritti della ricorrente che con il presente atto propone formale impugnativa per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e mancato coordinamento dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti.

Come è noto, l’articolo 14 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2000 n. 593, dispone l’erogazione contributo a fondo perduto alle imprese che necessitano di acquistare applicazioni tecnologiche presso i Laboratori di ricerca qualificati nell’apposito Albo del Miur.

La procedura di erogazione prevede che l’impresa chieda (“prenoti“) il finanziamento indicando nella domanda il tipo di contratto previsto e l’ammontare dello stesso. Il Miur, solo successivamente alla accertata disponibilità di fondi, richiede la presentazione del contratto con il laboratorio ed eroga il finanziamento.

Orbene, il carattere automatico (o semiautomatico) di erogazione del contributo in parola che, come detto in premessa, tiene conto degli stanziamenti annuali disposti dal MIUR, fa sì che beneficiari del contributo medesimo, risultano coloro che, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e dell’ammontare del progetto agevolabile, determinano la “copertura” dello stanziamento previsto.

Tuttavia, il sistema telematico di ricezione delle domande adottato dal MIUR a partire dallo scorso anno, risulta censurabile sotto il profilo della violazione delle garanzie previste dalla nota legge 241/90 sulla trasparenza dell’azione amministrativa, nonché dei principi costituzionali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa.

Infatti, come ha avuto modo di affermare lo stesso MIUR, il sistema di ricezione delle domande in via telematica presenta «normali e fisiologici problemi di intasamento che un sistema Internet può subire quando vi è una molteplicità di tentativi di accesso», cosicché, per stessa ammissione della medesima Amministrazione, il sistema individuato dal MIUR per lo svolgimento della “gara” non può garantire il rispetto dei fondamentali principi di parità e di trasparenza dell’azione amministrativa in quanto è influenzata da variabili tecniche a vantaggio (o in danno) solo di alcuni utenti. In particolare:

·           la caratteristica del mezzo di comunicazione posseduto dai partecipanti (linea telefonica ordinaria, linea digitale ISDN e linea digitale ADSL) determina una diversa velocità di navigazione e di connessione;

·           le società provider che veicolano gli impulsi teletrasmessi forniscono servizi di diversa efficienza e velocità a seconda del possesso di apparati aggiornati, ed in quantità sufficienti a soddisfare gli accessi temporanei della propria clientela, nonché dalla collocazione del provider medesimo che, se più vicina alle grandi dorsali di comunicazione telematica, può garantire una maggiore rapidità di collegamento (ad esempio, i laboratori universitari trasmettono le domande di agevolazione per conto dei loro clienti utilizzando la rete Sirio, che è espressione del Consorzio Cilea, cioè di quel consorzio che gestisce le procedure informatiche tra tutte le università pubbliche. Di fatto le università, trovandosi già all’interno del nodo del provider non utilizzano alcuna “navigazione telematica” per l’inoltro delle domande, in quanto la trasmissione si realizza all’interno del medesimo nodo di comunicazione SIRIO);

·           le caratteristiche della struttura (pubblica) deputata al ricevimento delle trasmissioni, qualora non adeguatamente gestita e dimensionata per il traffico in ricezione, può determinare casuali e indiscriminati blocchi e sospensioni dei collegamenti.

Basti pensare che la procedura di erogazione delle agevolazioni in parola per l’anno 2004, prevista con il Decreto che qui si impugna, avrebbe registrato, dopo i primi 9 (nove) secondi dall’apertura del sistema, l’arrivo di ben 600 domande di agevolazione.

      Dalla semplice lettura di questi dati, facilmente riscontrabili dal MIUR, emerge in maniera incontrovertibile l’assoluta illegittimità del sistema posto in essere dall’Amministrazione medesima.

      Basti considerare che, con decreto in data 14 giugno 2004, il MIUR, in considerazione delle disponibilità residuate per l’anno 2003 delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca di cui al citato art. 14 D.M. 593/2000, ha approvato il secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al suddetto art. 14.

Dalla lettura di tale graduatoria, pubblicato su G.U.R.I. serie generale n. 160 del 10 luglio 2004, si evince che la graduatoria medesima è stata realizzata in funzione della data di presentazione della domanda di agevolazione con indicazione dell’ora del minuto e del secondo con il quale il sistema SIRIO ha ricevuto la domanda medesima. Per cui la graduatoria è stata redatta (automaticamente) in virtù della sequenza con cui le domande sono state ricevute (secondo, pertanto, l’orario di ricevimento). O così dovrebbe essere!

Infatti esaminando la prima graduatoria concernente le medesime disponibilità per l’anno 2003 delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca di cui al citato art. 14 D.M. 593/2000, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n. 87 del 14 aprile 2004 si riscontra che l’ultima impresa beneficiaria del primo lotto di agevolazioni ha inoltrato la propria domanda in data 14 maggio 2003 alle ore 10.40,37, mentre la prima impresa beneficiaria del secondo lotto di agevolazioni ha inoltrato la propria domanda nella medesima data (14 maggio 2003), ma addirittura in un orario precedente all’ultima impresa beneficiaria del primo lotto, ed esattamente alle ore 10.11,44.

Delle due l’una o il criterio di predisposizione della graduatoria (e, quindi, di accettazione delle domande di agevolazione) è quello cronologico di presentazione/ricezione delle domande, oppure il criterio seguito dall’Amministrazione è quello discrezionale (ma allora i parametri di riferimento dovrebbero essere noti ai partecipanti alla gara prima della presentazione delle domande, altrimenti ci troveremmo di fronte al puro arbitrio) oppure, cosa assai più probabile, il sistema prescelto dal MIUR, seppur predisposto sul sistema cronologico, non è in grado di garantire in alcun modo la par condicio dei partecipanti alla gara, la trasparenza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

DOMANDA DI SOPENSIONE

Da quanto fin qui esposto si confida possa emergere in tutta evidenza l’illegittimità del provvedimento ministeriale impugnato e la opportunità di disporne in via cautelare la sospensione.

Il danno che ne deriva per gli interessi della ricorrente discende logicamente dalla mancata accettazione delle domande di agevolazione ad illegittimo beneficio di altre imprese. Tale considerazione trova altresì maggior conforto se si considera che la ricorrente, per il tramite dei suoi associati, è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’assegnazione del contributo richiesto.

L’ottenimento dell’agevolazione richiesta costituisce un bene, traducibile anche economicamente, che la ricorrente, e per essa i suoi associati, non potrebbe conseguire e nemmeno recuperare qualora dovesse attendere il giudizio definitivo di merito del presente ricorso che interverrebbe a distanza di vari anni, quando non potrà più essere utile la tutela richiesta. Infatti, la ricorrente si troverebbe costretta a subire gli effetti negativi di un provvedimento dell’amministrazione statale che potrebbe essere accertato a fortiori come assolutamente illegittimo.

Per tutti questi motivi, che ci si riserva di completare, la ASSORICERCA in persona del suo presidente sig. Luigi Neri, come in epigrafe rappresentata e domiciliata

CHIEDE

Voglia Il sig. Presidente della Repubblica, in via preliminare e cautelare sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge e in via principale annullare il provvedimento medesimo, con ogni consequenziale provvedimento

         Si chiede, pertanto, che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca voglia trasmettere immediatamente al Consiglio di Stato il presente ricorso per il prescritto parere ai fini delle decisioni sulla domanda di sospensione, avvertendo che trascorso inutilmente il termine di giorni 120, la ricorrente si avvarrà della procedura di cui all’art. 11 del D.P.R. 119/1971. 

 

                                               Avv. Fabio Di Martino


 

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Roma ho notificato il suesteso atto al:

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica in Roma al Viale Trastevere 76/a ed ivi a mani di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica in Roma al Piazzale Kennedy 20 ed ivi a mani di

 


 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Roma ho notificato il suesteso atto al:

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici – Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ed ivi a mani di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUZIONI AZIENDALI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Città di Castello (PG) Via Vittorio Veneto, 12 ed ivi a mezzo del servizio postale