R&S   ASSORICERCA MAIL – 16 gen 2004_

 

COMUNICATO  N.  81

ai laboratori qualificati nell’Albo del Miur

 

 

tassazione dei contributi  II

 

 

Il comunicato 80 ha diffuso la notizia dell’assoggettamento alla tassa IRAP del contributo “art. 14” La conferma di tale obbligo è stata fornita dallo Studio Clara Grandis che cura l’amministrazione di Assoricerca.  

 

Tuttavia sull’argomento il Prof. Piero Bellandi ha fornito una interpretazione originale (allegata) che fa intravedere modalità diverse di applicazione dell’IRAP. Ovvero la possibilità di sottrarre all’IRAP la parte di contributo attribuibile alle spese di personale ( e forse anche di gestione ? )  sostenute dal laboratorio previo evidenza in fattura.

 

Considerata la disponibilità dichiarata dal Prof P. Bellandi in materia, ogni chiarimento necessario o ulteriore contributo in materia che dovesse pervenire sarà pubblicato affinché ogni associato possa trarre le informazioni utili ad orientare il comportamento più confacente alla propria situazione.

 

 

Allegati e riferimenti

ai soci  sostenitori

 

                                                                  ASSORICERCA

                                                                                           Luigi Neri

 

 

All’ Associazione

Ricerca & Sviluppo

 

 

Stimolato dal comunicato assoricerca in materia di IRAP vorrei fornire, per il tramite dell’Associazione, il mio contributo intellettuale alla questione.

 

L'articolo 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) stabilisce che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP. la tassazione Irap si applica anche in relazione ai contributi per i quali è prevista  l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi.

 

Si tratta di una norma che fornisce un'interpretazione autentica che, per il Fisco, vale anche per il passato perchè tale disposizione supera il contenuto del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del Dl 209/2002, convertito nella legge 265/2002, in quanto ha eliminato il riferimento temporale " a decorrere dal 1° Gennaio 2003".

 

I giudici tributari hanno recentemente ribaltato questa impostazione. La sezione 15 della commissione provinciale di Napoli con sentenza 3-18 luglio 2003 n.555 ha affermato che "se i contributi erogati sono esclusi dalle imposte sui redditi  essi non concorrono nemmeno alla formazione del valore imponibile della produzione netta ai fini IRAP e ciò naturalmente fino all'entrata in vigore della Finanziaria 2003".

 

Infatti le modifiche ai tributi non possono avere efficacia retroattiva e devono essere applicate solo a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono.

 

La Cassazione con sentenza 5931/01 ha stabilito che la retroattività vale solo per le norme favorevoli al contribuente, del resto in armonia con l'articolo 11 delle preleggi, e tale principio è stato ripreso dallo Statuto del Contribuente.

 

Infine avocherei il disposto dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/97 il quale prevede che "ai fini della determinazione della base imponibile (...) concorrono (...) i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione": pertanto è ragionevole escludere dall'imposizione IRAP la parte di credito d'imposta proporzionale alle spese di esercizio non deducibili a questo fine.

 

Le conclusioni si traggono da sole.

A disposizione per ogni eventuale dibattito sull'argomento saluto

cordialmente.

 

Piero Bellandi