R&S
COMUNICATO N.
81
ai laboratori
qualificati nell’Albo del Miur
tassazione dei contributi
II
Il comunicato 80
ha diffuso la notizia dell’assoggettamento alla tassa IRAP del contributo “art.
14” La conferma di tale obbligo è stata fornita dallo Studio Clara Grandis che
cura l’amministrazione di Assoricerca.
Tuttavia
sull’argomento il Prof. Piero Bellandi
ha fornito una interpretazione originale (allegata)
che fa intravedere modalità diverse di applicazione dell’IRAP. Ovvero la possibilità
di sottrarre all’IRAP la parte di contributo attribuibile alle spese di
personale ( e forse anche di gestione ? ) sostenute dal laboratorio previo evidenza
in fattura.
Considerata la
disponibilità dichiarata dal Prof P. Bellandi in
materia, ogni chiarimento necessario o ulteriore
contributo in materia che dovesse pervenire sarà pubblicato affinché ogni
associato possa trarre le informazioni utili ad orientare il comportamento più
confacente alla propria situazione.
Allegati e
riferimenti
ai soci sostenitori
ASSORICERCA
Luigi Neri
All’ Associazione
Ricerca & Sviluppo
Stimolato dal
comunicato assoricerca in materia di IRAP vorrei fornire,
per il tramite dell’Associazione, il mio contributo intellettuale alla
questione.
L'articolo
5 della legge 289/2002
(finanziaria 2003) stabilisce che i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla base imponibile IRAP. la tassazione Irap si applica anche in relazione ai contributi per i
quali è prevista l'esclusione dalla base
imponibile delle imposte sui redditi.
Si tratta di una
norma che fornisce un'interpretazione autentica che, per il Fisco, vale anche
per il passato perchè tale disposizione supera il contenuto del
comma 2-quinquies dell'articolo 3 del Dl 209/2002, convertito nella
legge 265/2002, in quanto ha eliminato il riferimento temporale " a
decorrere dal 1° Gennaio 2003".
I giudici
tributari hanno recentemente ribaltato questa impostazione.
La sezione 15 della commissione provinciale di Napoli con sentenza 3-18 luglio
2003 n.555 ha affermato che "se i contributi
erogati sono esclusi dalle imposte sui redditi essi non concorrono nemmeno alla
formazione del valore imponibile della produzione netta ai fini IRAP e ciò
naturalmente fino all'entrata in vigore della Finanziaria 2003".
Infatti le modifiche ai tributi non possono avere
efficacia retroattiva e devono essere applicate solo a partire dall'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono.
La
Cassazione con sentenza 5931/01
ha stabilito che la retroattività vale solo per le norme favorevoli al
contribuente, del resto in armonia con l'articolo 11 delle preleggi,
e tale principio è stato ripreso dallo Statuto del Contribuente.
Infine avocherei
il disposto dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/97 il
quale prevede che "ai fini della determinazione della base imponibile
(...) concorrono (...) i contributi erogati a norma di legge con esclusione di
quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione":
pertanto è ragionevole escludere dall'imposizione IRAP la parte di credito
d'imposta proporzionale alle spese di esercizio non deducibili a questo fine.
Le conclusioni si
traggono da sole.
A disposizione per
ogni eventuale dibattito sull'argomento saluto
cordialmente.
Piero Bellandi