Gazzetta Ufficiale N. 110 del 12 Maggio 2004
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 aprile 2004
Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di disciplina di attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante
l'autonomia delle universita' e degli enti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante «norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche»;
Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed
in particolare l'art. 4, comma 4;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 26
marzo 2002 recante «norme di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319 «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
dell'struzione, dell'universita' e della ricerca», registrato dalla
Corte dei conti in data 8 novembre 2003, reg. n. 5, foglio n. 110, ed
in particolare l'art. 2, comma 4;
Considerato che e' necessario adottare, in attuazione del quadro
organizzativo delineato con il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 319 dell'11 agosto 2003, i decreti ministeriali di
natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e
integrazioni, per l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;
Considerato che, ai sensi dall'art. 8, comma 8, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319,
l'articolazione degli uffici scolastici regionali viene disposta con
decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare sulla
base delle proposte avanzate dal dirigente preposto ad ogni singolo
ufficio regionale;
Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare
alla contrattazione;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, della universita' e
della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, della universita'
e della ricerca;
c) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane;
d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'art.
17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) per CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario di cui all'art. 2 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370;
f) per CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
g) per CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508;
i) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
j) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204;
k) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge
15 marzo 1997, n. 59;
l) per GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della
ricerca;
m) per INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa, di cui al decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258;
n) per INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258;
o) per IRRE, Istituto regionale di ricerca educativa, di cui
all'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
p) per CNIPA, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di cui all'art. 176 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
q) per OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
r) per ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione
firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno
1977, n. 358.

 

Art. 2.
Uffici dirigenziali delle direzioni generali

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono quelli individuati
nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Agli uffici dell'amministrazione centrale sono altresi'
assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonche' di consulenza,
studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni. I
predetti dirigenti, assegnati ai dipartimenti, sono ripartiti dal
capo di ciascun dipartimento.
3. I dipartimenti e le direzioni generali dell'amministrazione
centrale del Ministero dell'istruzione, della universita' e della
ricerca sono organizzati in unita' dirigenziali, secondo
l'articolazione indicata, con le relative attribuzioni per ciascuna
di esse, rispettivamente negli allegati da 2 a 4.

 

Art. 3.
Dirigenti con funzioni tecniche

1. I posti di funzioni dirigenziali tecniche sono ripartiti per un
totale complessivo di 407 unita' e sono assegnati all'amministrazione
centrale - dipartimento per l'istruzione, nel numero di 60 ed agli
uffici scolastici regionali nel numero di 347, come da allegato 5. I
posti dirigenziali assegnati all'amministrazione centrale sono
ripartiti dal capo del dipartimento per l'istruzione; quelli
assegnati agli uffici scolastici regionali sono ripartiti da ciascun
direttore generale regionale.
2. I dirigenti con funzioni tecniche - ferma restando la
collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove
concernenti gli esami di Stato, a norma degli artt. 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - svolgono i
loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la
progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al
processo di valutazione e autovalutazione; supporto
tecnico-didattico-pedagogico; funzione ispettiva.

 

Art. 4.
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2002, n. 128, le unita' di livello dirigenziale assegnate agli
uffici di diretta collaborazione del Ministro sono determinate nel
numero di 25 con compiti di consulenza, studio e ricerca.

 

Art. 5.
Uffici scolastici regionali

Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale formula,
sulla base di linee guida, la proposta per l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei
relativi compiti, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di
cui all'art. 8, comma 8, del d.P.R. n. 319/2003, nel limite di
organico complessivo di 221 unita', secondo la ripartizione numerica
di cui all'allegato 6.

Art. 6
Disposizioni transitorie

L'ordinamento degli uffici, disposto con il presente decreto,
decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del
decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 28 aprile 2004
Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, Registro n. 2, foglio n. 162

 

Allegati