Le novità introdotte dal decreto legislativo n.66/2003
Il provvedimento stabilisce in 48 ore il tempo massimo di lavoro compresi gli
straordinari, almeno 4 settimane di ferie l'anno e 24 ore di riposo consecutivo
ogni 7 giorni, e indica le nozioni di lavoro straordinario, mobile, a turni, di
lavoro notturno e della sua durata.
Orario settimanale
Per orario di lavoro s'intende qualsiasi periodo in
cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'orario di lavoro è
normalmente fissato in 40 ore settimanali, anche se attraverso la contrattazione
si può stabilire una durata minore.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di
lavoro. Il lavoro straordinario non deve superare il tetto massimo di 48 ore
settimanali. In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro
straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore e
lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.
Riposo giornaliero
Per periodo di riposo s'intende qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Una
pausa è prevista qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le sei ore. Per
le modalità si rinvia ai contratti collettivi.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale consiste in un periodo minimo ininterrotto di 24 ore e il
diritto scatta ogni sette giorni lavorativi. Di regola, salvo le eccezioni
previste, il giorno di riposo rimane la domenica.
Lavoro notturno
Viene considerato lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo
compreso tra le ore 24 e le 5 di mattina. Il lavoratore notturno non deve
comunque lavorare più di otto ore nell'arco delle 24 ore.
Deroghe
Con l'art. 17 sono previste
deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno
e durata massima settimanale per alcune
particolari categorie di lavoratori tra i quali gli addetti alle
attività di ricerca e sviluppo.