Legge n. 241 del 7 agosto 1990
Capo I - Principi
Art. 1
1.
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i
singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2
1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine
entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa
di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l’autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
Art. 4
1.
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’ istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il
responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all’organo competente per l’adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7
1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie
dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
1.
L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2 Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
4 L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I
soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9
hanno diritto :
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10,
l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede
unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Art. 12
1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
Art. 13
1. Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice
di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2- bis Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che
vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l’amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3- bis e 4.
2- ter Le disposizioni cui ai commi 2 e 2- bis si applicano anche quando
l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati,
di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la
conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione preposta a tutela dell’interesse pubblico prevalente.
3 Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3- bis Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o
il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale
o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva.
4 Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (5/a).
4- bis La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta (5/b).
Art. 14 bis
1. Il
ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l’attività di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di
opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore
a lire 30 miliardi richieda l’intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati, ovvero
qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni.
La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell’ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province.
Art. 14 ter
1. La
conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n.383, può essere convocata prima o nel corso
dell’accertamento di conformità di cui all’ articolo 2 del predetto decreto.
Quando l’accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i
progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale,
dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso
organo compete l’accertamento di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano
il territorio di più regioni per il quale l’intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 14 quater
1.
Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione
di impatto ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4,16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro
competente, del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i beni culturali e
ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei
ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349.
2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all’estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
Art. 15
1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune .
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1.
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1.
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o , in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma
4 dell’articolo 16.
Art. 18
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive
modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di
cui all’articolo 27.
2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copie di essi.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di una attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esigenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
Art. 20
1.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento . In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l’amministrazione competente può annullare l’atto di assenso illegittimamente
formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
2. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all’adozione dell’atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1.
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in
carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22
1. Al
fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2.E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all’articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24
1. Il
diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall’ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto
di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l’accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l’obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all’accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 9, L. 1 aprile 1981, n.
121, come modificato dall’articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente
che limiti l’accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all’articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti
richiesti.
Art. 26
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative
norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.
Art. 27
1. E’
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri , dei quali due senatori e
due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti
fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materia
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1
dell’articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui
al presente articolo.
Art. 28
1. (Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 29
1. Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute,
che costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In
tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
2. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista
dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato.
Art. 31
1 Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24.