S T A T U T O

(con modifiche al 14.7.2006) 

  A S S O R I C E R C A

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LABORATORI DI RICERCA  QUALIFICATI NELL’ALBO DEL D.M.  8 agosto 2000 n. 593,   E DELLE  IMPRESE E PROFESSIONALITA’ OPERANTI NEL MERCATO DELLA RICERCA  E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

 

 art. 1      DENOMINAZIONE - SEDE

 L'Associazione è denominata " Associazione Ricerca e Sviluppo", ovvero  semplicemente “Assoricerca” ed ha sede in Viale Gorgia di Leontini, 3 – 00124 Roma ; potrà avere sedi secondarie aventi finalità connesse e complementari alle attività espletate, nonché spostare la sede legale con delibera del C.D.

  

art. 2     FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

 L'Associazione rappresenta e organizza le imprese iscritte all’Albo dei Laboratori altamente qualificati del Ministero della Ricerca Scientifica, nonchè tutti coloro che, a diverso titolo e in forma diversa (Studi, Società di persone e di capitali, Associazioni, Istituti,  Fondazioni, Consorzi  e simili, siano essi di natura pubblica che privata) esercitano attività di Ricerca, di Trasferimento Tecnologico e di Consulenza Scientifica e Tecnologica atte a migliorare le produzioni proprie, e di terzi, ovvero dei beni, dei servizi, dell'ambiente e comunque le attività dell'uomo.

L'Associazione che non persegue fini di lucro, intende inoltre perseguire, in tutte le forme legittime possibili, il riconoscimento della figura professionale del "Ricercatore Industriale".

Per il perseguimento degli scopi Sociali si impegna con ogni attività utile allo scopo, di:

 1.    interessarsi di tutti gli aspetti inerenti il rapporto tra il mondo del lavoro e quello della ricerca industriale, divulgando attraverso incontri, conferenze, corsi, pubblicazioni, e convegni l'interesse per il progresso tecnologico nel rispetto e nella salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'ambiente;

2.    diffondere e promuovere, anche aderendo ad organismi nazionali ed internazionali, la conoscenza della categoria quale componente utile ad agevolare ed incrementare il ricorso Sociale all'uso della tecnica;

3.    favorire la promozione la diffusione e la circolazione delle conoscenze scientifiche e dei risultati tecnologici nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale, per incentivare relazioni industriali e il trasferimento tecnologico in Italia e all’estero.

4.    rappresentare e tutelare presso il Ministero della Ricerca, e le altre Istituzioni competenti, gli interessi morali e materiali degli iscritti formulando osservazioni, commenti e proposte ai provvedimenti legislativi nazionali e comunitari, predisponendo appositi contratti, tariffari, regolamenti e quant'altro possa contribuire ad elevare gli interessi e la rispettabilità della categoria;

5.    favorire concorrere e promuovere l'Aggiornamento e la Formazione dei Ricercatori Industriali nonchè di ogni altra professionalità coinvolta in azioni di trasferimento tecnologico o in processi atti a fovorire lo sviluppo ed il progresso imprenditoriale.

6.    promuovere la realizzazione di un repertorio delle imprese impegnate nel campo della Ricerca Industriale la cui produzione di Alta Tecnologia è rivolta al mercato, nonchè repertori inerenti professionalità ritenute funzionali al “Mercato del Trasferimento Tecnologico”  quali,  il Ricercatore industriale e il Trasferitore tecnologico.  Tali strumenti devono essere finalizzati a garantire la fede pubblica e la qualità degli aderenti. Le iscrizioni nei repertori sono subordinate alla acquisizione di attestati che confermino i livelli di Eccellenza e Qualità;

7.    promuovere la realizzazione di codici di comportamento e di criteri omogenei per la definizione dei prezzi applicati nelle varie attività di trasferimento tecnologico, inoltre la verifica periodica delle capacità e delle idoneità tecniche scientifiche e professionali degli iscritti anche attraverso corsi specializzati; nonché, ogni altra iniziativa utile a tutelare gli interessi dei cittadini e l'onorabilità degli aderenti.

  

 

T I T O L O  II   -  S O C I  

art. 3   DISPOSIZIONI GENERALI

 Gli associandi devono presentare domanda di iscrizione al C.D. che ne accerta i requisiti conformi alle finalità dell’Associazione, con particolare attenzione alle attività svolte e/o alle sue potenzialità nel campo della ricerca, della tecnologia e del trasferimento tecnologico, nonché di comprovata moralità e condotta attribuendo, in funzione della natura giuridica o fisica dell’associando, diritti di voto differenziati secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.  Il recesso è esercitabile con espressa comunicazione scritta tre mesi prima della scadenza dell’annualità.

  

art. 4      DIRITTI  DEI  SOCI

 I Soci possono:

·      partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con il diritto di voto secondo la classe di appartenenza;

·      farsi rappresentare alle Assemblee da altro Socio espressamente delegato;

·      utilizzare il materiale didattico dell'Associazione dietro autorizzazione del C.D. o di persona delegata dallo stesso;

·      godere delle facilitazioni concesse all'Associazione;

·      avere l'appoggio e l'assistenza dell'Associazione nel conseguimento delle finalità del presente Statuto;

 

art. 5   ESCLUSIONE  E  DECADENZA

 I Soci cessano di far parte dell'Associazione per Esclusione e decadenza.

L’esclusione è ammessa soltanto per i Soci che non adempiono all’obbligo del rinnovo della tessera associativa.

La decadenza ed esclusione è proposta all’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci:

  che si rendano colpevoli di inosservanza del presente Statuto, del codice di comportamento e delle deliberazioni del Consiglio di Direttivo.

  che svolgano un'attività contrastante con gli interessi dell'Associazione o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, o fomenti dissidi e disordini in seno ad essa.

L’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti e la presenza del 50% dei Soci.

  

art. 6    SOCI ORDINARI e SOSTENITORI

 I Soci Ordinari: sono coloro che moralmente e concretamente determinano il raggiungimento degli scopi prefissati dallo Statuto. Possono essere eletti a cariche Sociali e sono tenuti al versamento delle quote annuali di iscrizione, la loro ammissione è ratificata dal C.D. e, successivamente all’anno di fondazione, hanno diritto di voto al compimento dell'anno di iscrizione.

I Soci Sostenitori: sono coloro che intendono partecipare alla sola Convenzione annuale nazionale dei Laboratori; la partecipazione alla vita associativa,senza diritto di voto, resta quindi limitata alla manifestazione annuale dell’Associazione e/o alle specifiche attività che potranno essere organizzate.

 

 art. 7     SOCI FONDATORI

 Sono coloro che hanno promosso e sottoscritto l'atto costitutivo, vigilano e garantiscono il corretto perseguimento dei fini Sociali, ad essi è demandata la esclusiva prerogativa di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci al quale propone le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

 

art. 8    SOCI ONORARI

Sono persone che si sono distinte nei vari settori delle attività umane e si adoperano con il loro comportamento a sostenere i fini dell'Associazione e a diffonderne la conoscenza, nonché eventuali osservatori in rappresentanza dei Ministeri le cui competenze coinvolgono finalità ed attività dell'Associazione.   Le nomine sono fatte dal Presidente su proposta del C.D. e tra essi viene eletto dal C.D. il Presidente Onorario dell'Associazione con durata annuale. Partecipano con voto consultivo alle delibere del C.D., e la loro adesione possiede un valore di incoraggiamento e di sostegno morale all'Associazione.

 

  

 

T I T O L O  III

 ORGANISMI SOCIALI

 

art. 9     ASSEMBLEA DEI SOCI

 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci e delibera con il 51% dei voti.

Le Assemblee  non sono valide qualora si registrano assenze ingiustificate superiori al 50 % dei soci.

L’Assemblea è convocata ordinariamente ogni tre anni a cura del Consiglio Direttivo, in via Straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga utile o su richiesta di un quinto dei Soci votanti, o su richiesta unanime dei Revisori o su proposta del Presidente.

È convocata mediante affissioni visibile di avviso con l'O.d.G. presso i locali della Associazione, o trasmesso a mezzo sistema di telecomunicazione digitale o elettronico, almeno quindici giorni prima della adunanza.

Salvo disposizioni del Consiglio Direttivo o di un quinto dei votanti presenti il voto è palese ed è espresso per approvare la relazione triennale e i bilanci preventivi e consuntivi, eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

Delibera le modifiche statutarie, con maggioranza semplice alla presenza di almeno  il 51% degli Associati, mentre lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione è adottata con delibera votata dai ¾ degli Associati

L’ Assemblea  può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo purchè non attinenti modifiche statutarie, scioglimento dell’Associazione e decadenza degli associati.

L’Assemblea approva i bilanci preventivi con cadenza triennale e approva il bilancio consuntivo triennale, stabilisce  la quota annuale di iscrizione dei soci ordinari.

 

 art. 10   CONSIGLIO DIRETTIVO

 È l'organo esecutivo, dura in carica tre anni ed è composto da tanti  Soci Fondatori disposti a ricoprire la carica e da un equivalente numero di Soci Ordinari eletti dall’Assemblea, maggiorato di un terzo.

Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. Elegge il Presidente, il Collegio di Presidenza e il Segretario che durano in carica tre anni.

 Il CONSIGLIO (anche attraverso la costituzione di appositi comitati) ha i compiti di:

·  Determina le direttive per l’attività dell’associazione;

·  Eleggere il Collegio di Presidenza con il Presidente

·  Curare la gestione del patrimonio Sociale e deliberare sugli impegni passivi contro esistenza di cassa;

·  Curare la diffusione delle informazioni anche con bollettini periodici

·  Promuovere e partecipare convegni, congressi e dibattiti;

·  Predisporre ed applicare il regolamento relativo al Repertorio del Ricercatore Industriale  ed al Repertorio delle imprese ad Alta Tecnologia;

·  Istituire commissioni di lavoro;

·  Ratificare l'ammissione di nuovi Soci;

·  Sottoporre ai Probiviri i casi di lite ed inosservanza delle norme etiche e codici di autoregolamentazione professionale;

·  Determinare la quota della tassa di iscrizione e i termini di versamento per i soci aggregati ;      

·   Predisporre i regolamenti esecutivi delle varie attività;

·   Proporre all'Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal tesoriere, la relazione delle attività svolte, il programma e le proposte per le nuove nomine dei probiviri e revisori;

·     Deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni, lasciti o contributi;

·     Approva i consuntivi annuali, riconoscendo ai fini del voto il legittimo ricorso ai sistemi telematici, anche con il criteri del silenzio assenso, secondo metodi da stabilire nel regolamento o con delibera dello stesso  Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è obbligato a rimettere ai Probiviri ogni controversia tra i Soci e tra questi e il Consiglio Direttivo.

  

art. 11     REVISORE DEI CONTI

 E’ eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile e revocabile dall’Assemblea. Relaziona l’Assemblea sui bilanci e consuntivi ed esercita il controllo su tutti gli atti amministrativi assolvendo i compiti previsti dal C.C. per i Collegi Sindacali.

Il revisore non può ricoprire altre cariche nell'Associazione.

 

 art. 12    COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 E’ composto da tre membri, rieleggibili, eletti dall’Assemblea con durata triennale. Decide in materia di ricorsi in merito a provvedimenti di decadenza ed esclusione, nonché sulle controversie che possono sorgere tra gli associati.

 

 

 art. 13   COMITATI SCIENTIFICI

 Sono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. Per i settori e materie di competenza studiano, relazionano, organizzano e attuano le delibere del C.D. anche in collaborazione con altri enti e associazioni. È costituito da un numero aperto di Soci e può essere dotato di un Coordinatore da eleggere tra i componenti il C.D.

 

 art. 14     IL PRESIDENTE

 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma Sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Il Presidente vigila sull’attività dell’Associazione e ha altresì la rappresentanza giudiziale.

Previa autorizzazione del C.D. può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un Vice Presidente o al Segretario. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano a un Vice Presidente e in loro  assenza al Segretario.

Presiede le riunioni del C.D. nell’ambito del quale ha l’esercizio di voto determinante in caso di votazioni  paritarie.

  

 art. 15    IL SEGRETARIO GENERALE

 Il Segretario Generale è eletto dal C.D. e può avvalersi  di una segreteria nominata dal C.D. Dirige e coordina le attività dell'Associazione e ne cura la gestione, coadiuva il Presidente, redige i verbali delle Assemblee e le delibere del C.D. Il Segretario è depositario dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D. ha il compito di attendere a tutte le operazioni relative alla contabilità nell'ambito delle delibere del C.D. Ha i poteri di firma in forma congiunta al Presidente, sui depositi e conti intestati all'Associazione presso Istituti di Credito e o Amministrazioni postali.

 

  

T I T O L O  III

AMMINISTRAZIONE

  

art. 16   PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Per il raggiungimento degli scopi Sociali la Associazione si avvarrà di ogni legittimo mezzo ritenuto idoneo ed i proventi sono costituiti da: Contributi associativi e per iniziative specifiche, oblazioni volontarie, proventi vari per servizi resi.

Il patrimonio dell'Associazione è il Fondo Comune costituito da: beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione, dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

    

art. 17   INVENTARI - BILANCI

 L'anno Sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo.

Alla fine di ogni anno Sociale il Consiglio Direttivo procede alla approvazione del bilancio.

Gli eventuali attivi, non ripartibili tra i Soci,  vengono accreditati al fondo finanziamenti

 

   

D I S P O S I Z I O N I     F I N A L I

  

art. 18    REGOLAMENTO INTERNO

 Per quanto non regolamentato e  per l’applicazione del presente statuto  il Segretario Generale predisporrà un Disciplinare  applicativo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

  

 art. 19     RISCHI E PERICOLI

 Ogni Socio esonera l'Associazione, in considerazione dei rischi e pericoli inerenti all'attività dell’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni di qualsiasi natura o errata determinazione .