Intensità massima consentita

agli aiuti di Stato alle imprese

(G.U.C.E. n. C74/98)

 

 

 

Finalità:

Per salvaguardare il regime di libera concorrenza nel mercato comune europeo, la C.E. ha stabilito dei limiti agli aiuti concessi dagli Stati membri che tengono conto delle dimensioni e dell’ubicazione delle imprese, del settore di appartenenza delle stesse, delle finalità dell’aiuto, etc. Detti limiti sono espressi in equivalente sovvenzione, per poter rendere paragonabili tutte le intensità di aiuto dei vari Stati membri.

L’equivalente sovvenzione è l’unità di misura, espressa in percentuale sull’importo dell’investimento ammissibile, che rappresenta il massimo dei benefici che le imprese possono ottenere.

 

 

Equivalente sovvenzione lordo (ESL) :

è il valore nominale dell’aiuto concesso (attualizzato in caso di abbuoni di interessi), espresso come percentuale del costo totale ammissibile del progetto.

 

 

Equivalente sovvenzione netto (ESN ) :

Non essendo possibile effettuare dei confronti significativi tra le intensità d’aiuto lorde dei vari Stati membri, a causa, per esempio, dei differenti regimi di tassazione del contributo a carico delle imprese, si procede al calcolo dell’equivalente sovvenzione netto, che permette di ridurre tutte le forme di aiuti ad un denominatore comune, a prescindere dal Paese interessato.

L’equivalente sovvenzione netto rappresenta, pertanto, l’effettivo beneficio di cui un’impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni, nonché dal regime di tassazione del contributo.