IL DIRIGENTE
del Servizio per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Ufficio VI
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo,
tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante:
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2001, recante: "Modalita' procedurali per la concessione
delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297";
Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina
la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato
personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e
per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato
di ricerca;
Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che,
nel disciplinare le modalita' di selezione delle domande, nonche' di
erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle
disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;
Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello
stabilire le modalita' di concessione delle agevolazioni, dispone, al
primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, verificata la regolarita' delle domande pervenute,
formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute
ammissibili, secondo l'ordine di priorita' ivi specificato e nei
limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;
Viste le disponibilita', per l'esercizio 2001, delle risorse del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente,
per gli interventi di cui al richiamato art. 14 del dereto
ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a 130 miliardi di lire
(Euro 67.139.396,87), cosi' come ripartiti con D.D. n. 1349/Ric. del
4 dicembre2001;
Visto il D.D. n. 299/Ric. del 28 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, concernente un primo
elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
Visto il D.D. n. 946/Ric. del 5 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002, concernente un secondo
elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14,
comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
Accertata la residua disponibilita' finanziaria, conseguente
all'applicazione del predetto D.D. n. 946/Ric. del 5 luglio 2002;
Ritenuta l'opportunita' di procedere alla formazione di un terzo
elenco, previa acquisizione e verifica della necessaria
documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto
interministeriale n 275/1998;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato un terzo elenco di soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n.
593 dell'8 agosto 2000, formato secondo le modalita' indicate nello
stesso art. 14, comma 2, ed allegato al presente decreto di cui forma
parte integrante.
2. Le agevolazioni di cui al primo comma, complessivamente pari a
Euro 2.233.487,74 gravano sulla disponibilita' delle risorse del
F.A.R. per il 2001:
sezione aree depresse, per Euro 71.787,51 nella forma del credito
di imposta;
sezione nazionale (altre aree), per Euro 2.161.700,23 di cui
Euro 1.550.783,22 nella forma del credito di imposta e Euro
610.917,01 nella forma del contributo nella spesa.
Art. 2.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione agli
interessati.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco
dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito
di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi
importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella
spesa, nonche' all'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni
nella forma del credito d'imposta e' subordinata all'acquisizione di
aggiornato certificato camerale di vigenza nonche', ove necessario,
della certificazione antimafia.
Roma, 24 settembre 2002
Il dirigente