IL DIRIGENTE
                    del Servizio per lo sviluppo
       e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Ufficio VI
 
  Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo,
tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante:
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul
supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio  2001,  recante:  "Modalita'  procedurali  per la concessione
delle  agevolazioni  previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297";
  Visto,  in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina
la   concessione   di  agevolazioni  per  assunzione  di  qualificato
personale  di  ricerca,  per specifiche commesse esterne di ricerca e
per  contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato
di ricerca;
  Visto,  inoltre,  il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che,
nel  disciplinare le modalita' di selezione delle domande, nonche' di
erogazione   dei   contributi   ammessi,  rinvia  a  tali  fini  alle
disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;
  Visto  l'art.  5  del predetto decreto interministeriale che, nello
stabilire le modalita' di concessione delle agevolazioni, dispone, al
primo  comma,  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  verificata  la  regolarita' delle domande pervenute,
formi  gli  elenchi  delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute
ammissibili,  secondo  l'ordine  di  priorita'  ivi specificato e nei
limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;
  Viste  le  disponibilita',  per l'esercizio 2001, delle risorse del
Fondo  per  le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente,
per   gli  interventi  di  cui  al  richiamato  art.  14  del  dereto
ministeriale  n.  593  dell'8  agosto  2000,  a  130 miliardi di lire
(Euro 67.139.396,87),  cosi' come ripartiti con D.D. n. 1349/Ric. del
4 dicembre2001;
  Visto  il  D.D.  n. 299/Ric. del 28 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  20 marzo 2002, concernente un primo
elenco  di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
  Visto  il  D.D.  n.  946/Ric.  del  5 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002, concernente un secondo
elenco  di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14,
comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
  Accertata   la   residua  disponibilita'  finanziaria,  conseguente
all'applicazione del predetto D.D. n. 946/Ric. del 5 luglio 2002;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere alla formazione di un terzo
elenco,    previa    acquisizione   e   verifica   della   necessaria
documentazione   di   cui   all'art.   5,   comma   3,   del  decreto
interministeriale n 275/1998;
  Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  un  terzo  elenco  di soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n.
593  dell'8  agosto 2000, formato secondo le modalita' indicate nello
stesso art. 14, comma 2, ed allegato al presente decreto di cui forma
parte integrante.
  2.  Le  agevolazioni di cui al primo comma, complessivamente pari a
Euro  2.233.487,74  gravano  sulla  disponibilita'  delle risorse del
F.A.R. per il 2001:
    sezione aree depresse, per Euro 71.787,51 nella forma del credito
di imposta;
    sezione  nazionale  (altre  aree),  per  Euro 2.161.700,23 di cui
Euro 1.550.783,22   nella   forma  del  credito  di  imposta  e  Euro
610.917,01 nella forma del contributo nella spesa.

 

          Art. 2.
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana;   dello  stesso  e'  data  comunicazione  agli
interessati.
  2.  Fermo  restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco
dei  soggetti  beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito
di  imposta,  completi  degli  estremi  identificativi e dei relativi
importi,   viene  trasmesso  al  sistema  informativo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella
spesa,  nonche'  all'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni
nella  forma del credito d'imposta e' subordinata all'acquisizione di
aggiornato  certificato  camerale di vigenza nonche', ove necessario,
della certificazione antimafia.
    Roma, 24 settembre 2002
                                                  Il dirigente