IL  CREDITO DI IMPOSTA

( L'accredito unico in banca è sospeso dal 2003)

 

 

Il credito di imposta, usufruibile al ricevimento di apposita lettera del Ministero, non concorre alla formazione del reddito imponibile e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è concesso, ovvero fatto valere, ai fini del pagamento in compensazione, anche in acconto, dell' Irpeg, Irpef, Iva, e dell'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 8.10.1997 n. 358,  e comunque di tutte le voci elencate nel modello F24, per il periodo di imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi in carenza di tasse da compensare. Non sono previste forme di riscossione al di fuori del modello F24 e comunque il  “credito di imposta non è rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi di imposta successivi”.

 

 Il finanziamento nella forma di anticipo

Il beneficio accordato è a fondo perduto ed è godibile, nelle due forme previste, credito di imposta e accredito  bancario, quest’ultimo utile alle imprese che non hanno IVA, IRPEG, INPS ... da compensare, o presentano un deficit di bilancio o che per altre cause non compilano il modello F24  per il versamento mensile delle competenze fiscali a carico delle imprese.

Ambedue le forme di erogazione prescindono dal momento di esecuzione della stessa ricerca, la quale può avere inizio anche in tempi molto differiti ancorché programmati nel contesto contrattuale. Tale condizione trasforma il contributo in un finanziamento anticipato che aiuta tutte quelle imprese che per affrontare la straordinarietà dell’innovazione devono ricorrere al credito bancario con l’effetto di limitare le proprie disponibilità bancarie, che, ovviamente sono appena sufficienti per le ordinarie attività produttive.