DECRETO 3 settembre 2003
Determinazione degli obiettivi relativi alla
programmazione del sistema universitario per
il triennio 2004-2006.
(GU n. 5 del 8-1-2004)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema
universitario e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera a), il
quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano
determinati gli obiettivi della programmazione del sistema
universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie,
previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del
Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia;
Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, relativo al completamento delle
autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509;
Tenuto conto dei pareri del CUN e della CRUI, resi in data 8 maggio
2003, e del CNSU, reso in data 23 maggio 2003;
Tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni della camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 23 luglio
2003;
Decreta:
Art. 1.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e
tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17,
comma 95 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, nonche' del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario
per il triennio 2004-2006:
a) la razionalizzazione, la qualificazione e la riduzione degli
squilibri del sistema universitario, compreso il completamento del
decongestionamento degli atenei maggiormente sovraffollati;
b) la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il
conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle
attivita' di orientamento e tutorato e della formazione integrativa;
c) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:
il sostegno alla costituzione della rete di corsi di studio di
secondo livello direttamente correlata alla sperimentazione di scuole
di dottorato di ricerca, in coerenza con le linee di ricerca di
interesse nazionale, realizzate da universita' anche in convenzione
con altre universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati
e imprese, italiane e straniere;
il consolidamento delle iniziative di sperimentazione di scuole
superiori avviate, nell'ambito delle universita', in attuazione di
accordi di programma con il Ministero;
d) il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei
programmi dell'Unione europea volti a rafforzare specifiche attivita'
di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle
iniziative gia' intraprese, con riferimento alla formazione
post-laurea nel Mezzogiorno.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, come
determinate dalla legge finanziaria 2004, sono utilizzate per gli
obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di
spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e
per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti (per motivi di
semplificazione operativa, i relativi importi vanno arrotondati alle
decine di migliaia di euro):
1) 66,539 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1,
lettera a);
2) 4,108 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1,
lettera b);
3) 14,839 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera
c);
4) 14,514 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera
d).
3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla
attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art.
2, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25, fermo restando il perseguimento degli
obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti
limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da
disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
4. Gli eventuali finanziamenti integrativi rispetto a quelli
derivanti dalla legge finanziaria 2004, che potranno essere previsti
dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, saranno destinati - anche come
richiesto nei pareri delle competenti commissioni della camera dei
deputati e del Senato della Repubblica - agli obiettivi a) e b) di
cui all'art. 1, punto 1, del presente decreto, in misura
proporzionale ai limiti percentuali di cui al punto 2.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2003
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 215
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