Ministero delle Attività produttive

d’intesa con

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sugli interventi di sostegno

alle attività economiche e produttive

 

 

Indagine sugli incentivi alla ricerca e sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

            Omissis……….. 

 

 

Capitolo 2 – Il fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) pag. 13

 

 

 

omississ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP - Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

 

 

CAPITOLO 2 IL FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA

RICERCA (FAR)

 

 

 

2.1 Il processo di riforma del FAR: aspetti centrali del nuovo decreto

attuativo

 

Il Fondo speciale per la ricerca applicata (FRA) istituito dalla legge 46, e

oggi divenuto Fondo per agevolazioni alla ricerca (FAR) ha rappresentato, a

partire dalla fine degli anni ’60, lo strumento privilegiato per le imprese o gli enti

che intendessero investire in progetti di ricerca. Lungo l’arco della sua trentennale

attività il fondo è stato interessato da una serie di modifiche volte a snellire gli iter

procedurali e a conferire maggiore chiarezza ai diversi dispositivi di

finanziamento previsti dalle normative nazionali.

Il FRA era chiamato a erogare fondi in favore di un ampio ventaglio di

programmi di investimento previsti da strumenti legislativi estremamente

diversificati. La complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla

ricerca scientifica e tecnologica, avviata nel 1968 con la legge 1089 e proseguita

con i successivi provvedimenti (legge 46/82, legge 488/92 ecc.) di cui si dà

brevemente conto nel prospetto in appendice al paragrafo, ha spesso determinato

duplicazioni e sovrapposizioni inutili. Il ridisegno del sistema nazionale di

sostegno alla ricerca ha conseguito sostanzialmente il riordino e la

semplificazione del panorama degli strumenti disponibili: mediante la

predisposizione di un testo unico regolamentatore (il D.Lgs. 297/99) sono state

rese omogenee le procedure di accesso ai diversi provvedimenti esistenti e chiarite

le modalità attuative e le condizioni di eleggibilità per ciascuno strumento.

Il lungo percorso di riforma che ha investito l’attività del FRA trova la sua

principale motivazione nell’obiettivo di realizzare un ambiente più favorevole agli

investimenti in ricerca, da parte di soggetti industriali di qualsiasi dimensione,

anche se l’esigenza prioritaria resta quella di coinvolgere in misura sempre

maggiore nei processi di ricerca le PMI che rappresentano il tessuto connettivo del

sistema produttivo nazionale.

Gli ambiti di intervento in cui il Fondo opera comprendono le già note

forme di investimento (progetti autonomamente presentati dalle imprese, progetti

su bandi ministeriali, iniziative per favorire l’occupazione e la mobilità nel settore

della ricerca) già dalla precedente normativa classificate in attività di tipo

“bottom–up “ e “top–down” e che ora vengono riorganizzate e disciplinate dal

nuovo decreto di attuazione 593/2000.

La nuova disciplina introduce all’art. 11 una forma di sostegno innovativa

prevedendo interventi finalizzati alla costituzione di nuove imprese ad alto

contenuto tecnologico (per i quali si potranno prevedere anche interventi di

agevolazione al capitale di rischio).

L’altro elemento di novità è rappresentato dalla possibilità per Università e

Enti pubblici di Ricerca di collaborare con le imprese per elaborare programmi di

ricerca da presentare congiuntamente; in altri termini viene rimosso il vincolo che

imponeva forme di associazione consortili tra i soggetti del pubblico e del privato

per accedere ai finanziamenti del Fondo.

La collaborazione tra pubblico e privato viene promossa con l’intento di

favorire la creazione di reti integrate di ricerca soprattutto in quelle aree dove alla

presenza consistente di istituzioni pubbliche di ricerca fa riscontro una scarsa

propensione delle imprese industriali ad investire in attività di ricerca.

La razionalizzazione delle diverse forme di intervento ha riguardato nel

testo del decreto anche la classificazione di tutte le modalità di investimento in tre

categorie, sulla base del dispositivo di selezione applicato da parte

dell’Amministrazione. Gli interventi a valere sulle risorse del FAR sono pertanto

di tre tipi: con procedura valutativa, negoziale o automatica.

Il prospetto che segue consente di ricondurre alle tre categorie citate i

diversi strumenti che compongono il pacchetto agevolativo del FAR, (prospetto

1). Nel prospetto successivo viene infine presentato in forma schematica il

complesso quadro normativo che si è susseguito nei trent’anni di attività del FRA

(prospetto 2).

 

 

2.2 Le modalità attuative del FAR

 

2.2.1 La gestione del FAR

Tutti gli interventi disciplinati dal decreto 593/2000 gravano su un unico

fondo, il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che, comprensivo delle risorse

del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, sostituisce il già

noto Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, esistente dal 1968.

La novità principale sul piano procedurale, introdotta dal decreto

legislativo 297/99, riguarda lo svolgimento delle attività di valutazione e gestione

delle domande di finanziamento, che non sarà più affidata in via esclusiva all’IMI,

come era originariamente previsto dalla legge 46/82 .

La gestione contabile del fondo viene ora direttamente assunta dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mentre per le attività di

istruttoria economico–finanziaria il MIUR si avvale delle competenze di 10

raggruppamenti bancari. L’allargamento del numero degli istituti creditizi da

coinvolgere nell’attività istruttoria ha lo scopo di estendere la scelta della struttura

più idonea a realizzare l’esame dei progetti presentati.

Tale scomposizione delle funzioni riguardanti la gestione del Fondo

risponde all’obiettivo di realizzare uno snellimento dell’iter amministrativo

gestionale e una maggiore efficienza e tempestività dei meccanismi selettivi.

Per quanto concerne invece l’esame di natura tecnico scientifica delle

proposte progettuali, il MIUR continuerà ad avvalersi di esperti iscritti nel proprio

albo.

 

2.2.2 Le categorie di progetti e soggetti ammissibili

Come già accennato tutti gli interventi eleggibili ai finanziamenti di cui al

decreto 593/2000, sono classificabili secondo le tre tipologie procedurali ad essi

applicabili, vale a dire a procedimenti di individuazione e selezione delle

iniziative di natura valutativa, negoziale o automatica.

Nell’ambito dei progetti selezionati mediante processo valutativo sono da

annoverare gli interventi a sostegno di progetti di ricerca e/o formazione

professionale autonomamente presentati dai soggetti ammissibili e che sono

generalmente identificati come progetti bottom–up. Tale procedura viene adottata

per queste domande di agevolazione, spesso caratterizzate da una certa

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

complessità e che richiedono pertanto da parte degli organi ministeriali una

preventiva fase di valutazione, economica e scientifica, che è funzionale alla

concessione dell’incentivo.

L’approccio negoziale è invece adottato per quei progetti, definiti come

top-down, che vengono proposti dai soggetti beneficiari nell’ambito di programmi

di intervento definiti dal Ministero direttamente o in accordo con altri enti

pubblici. La procedura risulta in tutto simile a quella applicata per i progetti

autonomi ma in questo caso l’intervento prende avvio da un’iniziativa ministeriale

(bando di gara), cui segue la ricezione dei progetti a la loro valutazione.

Infine con procedura automatica vengono concesse agevolazioni in favore

di PMI al fine di promuovere: l’assunzione di personale di ricerca, l’affidamento

di attività di ricerca a strutture del mondo della ricerca pubblica (ivi compresi i

laboratori dell’albo ministeriale), la concessione di borse di studio per la

frequenza a corsi di dottorato di ricerca; con la stessa tipologia automatica sono

anche regolati i distacchi temporanei del personale di ricerca di Università e Enti

di ricerca presso le PMI. Per tali interventi, in considerazione delle loro

caratteristiche, è possibile prescindere da una preventiva valutazione del

contenuto tecnico, e viene immediatamente concessa l’agevolazione, spostando ad

una fase successiva lo svolgimento dell’attività di controllo.

Coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/99, la platea dei

potenziali destinatari dei finanziamenti ha subito una semplificazione e

razionalizzazione. Sono pertanto ammissibili all'agevolazione, i seguenti soggetti,

purché abbiano stabile organizzazione in Italia:

a-  le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni

e/o servizi;

b - imprese che esercitano attività di trasporto;

imprese artigiane;

c - centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più

soggetti di cui alle lettere a,b,c;

d - consorzi e società consortili, comunque costituiti, purché con

partecipazione finanziaria superiore al 50 per cento di soggetti ricompresi

in una o più delle precedenti lettere a, b, c, d; il limite della partecipazione

è fissato al 30 per cento per consorzi e società consortili aventi sede nelle

aree economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle

vigenti discipline comunitarie;

e - i parchi scientifici e tecnologici.

 

Nell’ambito delle disposizioni transitorie e finali è previsto inoltre che

restino ammissibili anche le società di ricerca costituite con le risorse del Fondo

Ricerca Applicata di cui alla legge 46/82. Si tratta di un numero limitato di

soggetti per i quali il Ministero partecipa alla compagine azionaria, sebbene lo

stesso decreto legislativo 297/99 ne abbia previsto l’uscita. Al completamento di

tali operazioni di privatizzazione tali soggetti potranno continuare a fruire degli

interventi disciplinati dal decreto 593/2000.

L’aspetto di maggiore significatività introdotto dal processo di riforma, sul

piano dell’ammissibilità agli interventi, riguarda l’opportunità, finora preclusa, di

presentare progetti in modo congiunto tra soggetti industriali e strutture del

mondo pubblico della ricerca (Università e Enti pubblici di ricerca). Fino ad ora,

le leggi consentivano tali collaborazioni solo ove assumessero la forma di una

struttura consortile, oppure lasciando al soggetto pubblico un ruolo di sub-contraente.

Con il decreto 593/2000, invece, l’impresa e l’Università (o l’Ente)

potranno condurre in modo congiunto un singolo progetto, con evidenti vantaggi

per la riuscita dello stesso. È comunque previsto che la partecipazione industriale

nel progetto avvenga in misura superiore al 50% del costo complessivo del

progetto stesso; tuttavia, tale percentuale può limitarsi al 30% ove il progetto si

realizzi in una delle aree depresse del territorio nazionale.

Alla base di quest’ultima disposizione è possibile rintracciare l’obiettivo di

favorire collaborazioni e promuovere reti di ricerca in zone specifiche quali le

aree meridionali del paese, dove risulta consistente la presenza di istituzioni

scientifiche in rapporto alle imprese che investono in attività di R & S.

 

 

2.2.3 I meccanismi di funzionamento e le caratteristiche degli interventi

con procedura valutativa

La domanda di finanziamento, da presentare al MIUR secondo il modello

pubblicato unitamente al decreto 593/2000, deve contenere una serie di

informazioni utili ad inquadrare il progetto sul piano del possesso dei requisiti di

ammissibilità e nel merito dei suoi contenuti tecnici.

La richiesta di agevolazione deve infatti illustrare in modo articolato le

caratteristiche del progetto in modo che questo sia classificabile tra le tipologie di

ricerca ammesse al beneficio e siano bene individuabili gli obiettivi intermedi e

finali del progetto. Il richiedente deve inoltre fare emergere il carattere di novità e

l'interesse industriale (non solo rispetto alla strategia aziendale ma anche nei

confronti del settore di appartenenza o intersettoriale) sottostante alla

realizzazione del progetto nonché la propria capacità tecnico-economica nel

condurre le attività di ricerca indicate. Si chiede inoltre una stima dell'impatto

economico-occupazionale dei risultati conseguiti e una descrizione del mercato di

riferimento.

Le grandi imprese devono inoltre evidenziare nello schema di domanda il

carattere incentivante dell’aiuto. Tale requisito è richiesto in coerenza con il

principio comunitario dell’addizionalità dell’intervento: le imprese devono cioè

dimostrare che in assenza del finanziamento pubblico non avrebbero attivato

quell'investimento o comunque lo avrebbero realizzato solo in parte e/o con tempi

e modalità differenti e risultati finali più modesti. Questa caratteristica è elemento

di ammissibilità al finanziamento ed è previsto il suo accertamento in via

preliminare rispetto alla fase istruttoria del progetto. Nel caso delle PMI, sempre

per espressa disposizione comunitaria, si presume che il principio dell'additività

sia sempre rispettato escludendo la necessità di ulteriori verifiche in merito.

Accanto alla suddetta documentazione, il richiedente ha inoltre l’onere di

dimostrare la propria affidabilità economico-finanziaria. A tal fine sulla base dei

dati ufficiali dell'ultimo bilancio, deve dimostrare di rispettare i vincoli imposti su

due parametri: il capitale netto deve essere superiore alla metà del costo del

progetto, al netto del finanziamento pubblico; gli oneri finanziari netti in rapporto

al fatturato devono essere inferiori all'8 per cento.

Le PMI devono anche produrre un’autocertificazione relativa al possesso

dei requisiti di PMI individuati dalla UE. I tre parametri che debbono essere

rispettati contemporaneamente sono:

- numero di dipendenti inferiore a 250;

- fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;

- non essere controllati per più del 25% da un soggetto di grandi dimensioni.

La valutazione delle domande di finanziamento, è svolta da strutture

esterne al Ministero: soggetti bancari per gli aspetti di natura economico-finanziaria,

esperti scientifici per i contenuti tecnico-scientifici del progetto di

ricerca proposto.

Il parere finale circa la concessione o meno del finanziamento è espresso

da un Comitato Tecnico, previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 297/99 e

composto da undici membri, di cui sei designati dal Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca e Tecnologica e gli altri 5 designati, uno ciascuno,

dai Ministri dell’Ambiente, dell’Economia e delle Finanze, della Sanità, delle

Politiche Agricole, delle Attività produttive.

Alla ricezione del progetto da parte del Ministero, segue la verifica della

regolarità formale, e la sua trasmissione ad un esperto scientifico appositamente

nominato dal Ministero per la valutazione del progetto e individuato all’interno

dell’apposito albo ministeriale; il progetto viene trasmesso contemporaneamente a

un soggetto bancario scelto direttamente dal proponente nell’ambito di dieci

raggruppamenti bancari convenzionati per tali compiti con il Ministero.

Nel caso di progetti proposti da grandi imprese il Comitato è chiamato a

valutare preventivamente il requisito di addizionalità; ove tale esame dia esito

positivo, il Comitato avvia l’istruttoria designando l’esperto scientifico.

L’esperto scientifico e la banca conducono l’istruttoria del progetto,

recandosi anche presso l’impresa proponente e formulando al Ministero entro 60

giorni il proprio parere circa la finanziabilità del progetto.

In particolare, la banca valuta la capacità economico-finanziaria del

proponente a condurre il progetto secondo le modalità descritte, nonché le

ricadute economico-occupazionali del progetto l’attività dell’esperto è rivolta agli

aspetti scientifici dell’investimento, per valutarne il carattere di innovatività e

originalità rispetto allo stato dell’arte del settore cui si riferisce il progetto, nonché

la congruità e la pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto

stesso.

Ricevute le relazioni istruttorie, il Ministero le trasmette alla prima

riunione utile del Comitato (che si riunisce con cadenza almeno mensile): in tale

sede il Comitato propone (con parere necessario ma non vincolante) al Ministero

il provvedimento da adottarsi. Ove si decida per la concessione dell’agevolazione,

la banca si occuperà della stipula del contratto di finanziamento e della gestione

dello stesso, unitamente all’esperto.

Nel caso in cui il provvedimento ministeriale conduca ad accertare una

prevalenza delle attività di sviluppo precompetitivo rispetto a quelle di ricerca

industriale, il MIUR trasmette il progetto al MAP che ne ha competenza,

completo di relazioni istruttorie e facendo comunque salva la data di

presentazione della domanda.

Il decreto MIUR n. 593 dell’8.8.00 ha stabilito le forme delle agevolazioni

e i relativi limiti nel rispetto di quanto imposto dalle normative comunitarie in

tema di aiuti di Stato alla R&S. Al riguardo, la relativa disciplina comunitaria del

febbraio del 1996 prevede che l’aiuto nazionale a favore della "ricerca industriale"

non debba superare il 50% (in Equivalente Sovvenzione Lorda) dei costi

ammissibili; nel caso dello "sviluppo precompetitivo" il limite non deve superare

il 25% (in ESL)4 .

Il MIUR ha fissato dei limiti all’intervento, nelle varie forme previste

(fondo perduto, credito agevolato, contributo in conto interessi) che, ricalcolati in

termini di ESL, rispettino il limite comunitario.

Per i progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di

ricerca in ambito nazionale, il MIUR mantiene la forma di intervento combinato -

fondo perduto e credito agevolato - secondo i seguenti limiti:

 

Tabella 1. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa

FASE DI ATTIVITA’                INTERVENTO MIUR ESL

Ricerca industriale                      25% fondo perduto + 70% credito agevolato 50%

Sviluppo precompetitivo           10% fondo perduto + 70% credito agevolato 25%

 

L'agevolazione nella forma del credito agevolato è a un tasso di interesse

determinato con apposito provvedimento ministeriale; la durata del finanziamento

è stabilito in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un

periodo di pre-ammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Si prevede la possibilità di riconoscere un’ulteriore quota a fondo perduto

pari al massimo al 25% dei costi, ove si sia in presenza di determinate condizioni,

di seguito elencate:

a) 10% per i progetti proposti da PMI;

b) 10% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all’art. 87,

par.3, lett. a) del Trattato UE;

c) 5% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all’art. 87,

par.3, lett. c) del Trattato UE;

d) 10% per i progetti che prevedano una collaborazione con partner

comunitari o con Università e/o Enti pubblici di Ricerca.

 

Ove siano riconoscibili tali ulteriori agevolazioni, che comunque non

possono superare il 25%, si aumenterà la quota di fondo perduto e diminuirà in

misura corrispondente la quota di credito agevolato. La precedente tabella si

modifica in tale misura:

 

Tabella 2. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso

di maggiorazioni

FASE DI ATTIVITA’                                INTERVENTO MIUR ESL

Ricerca industriale                                      50% fondo perduto + 45% credito agevolato 75%

Sviluppo precompetitivo                           35% fondo perduto + 45% credito agevolato 50%

 

Per favorire la crescita degli investimenti in ricerca nelle aree depresse del

territorio nazionale è stata introdotta una novità rispetto alla normativa

precedente: il proponente può chiedere che l’intervento del MIUR, sempre nei

limiti ESL sopra indicati, assuma esclusivamente la forma del contributo a fondo

perduto. In considerazione di ciò, per i progetti in questione, l’intervento assumerà

la seguente articolazione:

 

Tabella 3. Percentuali di agevolazioni per gli interventi con procedura valutativa nel caso

di intervento esclusivamente a fondo perduto

FASE DI ATTIVITA’                INTERVENTO MIUR ESL

Ricerca industriale                      50% fondo perduto sino al 75% in caso di

maggiorazioni 50% (fino al 75%)

Sviluppo precompetitivo           25% fondo perduto, sino al 50% in caso di

maggiorazioni 25% (sino al 50%)

 

Un elemento di ulteriore flessibilità nelle modalità di fruizione

dell'agevolazione è la possibilità di richiedere il sostegno nella forma del

contributo in conto interessi. Si tratta di una particolare forma di intervento

(inizialmente prevista soltanto per i progetti di costo superiore a 10 mld di lire ora

estesa a tutti progetti) che agevola il rimborso degli interessi gravanti su un

finanziamento direttamente concesso da uno dei soggetti bancari a tal fine

convenzionato con il Ministero. In altre parole, il finanziamento viene concesso

direttamente da un soggetto bancario con la propria provvista e con le proprie

modalità, cui va ad aggiungersi una quota del MIUR a fondo perduto e una quota

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MIUR di contributo in conto interessi pari all’85% del tasso di riferimento

vigente. In questi casi le percentuali di agevolazione risultano:

 

Tabella 4. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso

di contributo in conto interessi

FASE DI ATTIVITA’                                INTERVENTO MIUR ESL

Ricerca industriale                                      25% fondo perduto + 55% credito bancario

assistito da contributo MIUR in c/interessi  50%

Sviluppo precompetitivo                          10% fondo perduto + 50% credito bancario

assistito da contributo MIUR in c/interessi

25% (sino al 50%)

 

Si applicano, anche in questi casi, le agevolazioni aggiuntive che

determineranno un intervento così articolato:

 

Tabella 5. Percentuali di agevolazione per gli interventi con procedura valutativa nel caso

di contributo in conto interessi e in presenza di maggiorazioni

 

FASE DI ATTIVITA’                INTERVENTO MIUR ESL

Ricerca industriale                                      50% fondo perduto + 30% credito bancario

assistito da contributo MIUR in c/interessi 75%

Sviluppo precompetitivo                          35% fondo perduto + 25% credito bancario

assistito da contributo MIUR in c/interessi 50%

 

Le tipologie di costo ammissibili sono:

a) Spese di personale di ricerca (ivi compresi i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa);

b) Spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del 60% del costo

del personale;

c) Strumentazioni, attrezzature, materiali, di nuovo acquisto per le quote

direttamente impiegate nell’attività di ricerca;

d) Consulenze e prestazioni di terzi, utili allo svolgimento della ricerca.

 

Tutti i costi decorrono dalla data del decreto ministeriale di concessione

del finanziamento e comunque dal 90° giorno successivo alla data di

presentazione del progetto al MIUR. Nel caso di progetti proposti congiuntamente

da imprese e soggetti pubblici (Università e/o Enti pubblici di Ricerca) si prevede

che questi ultimi possano rendicontare i costi marginali da essi sostenuti, a fronte

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dei quali il MIUR interviene comunque con gli stessi limiti imposti ai soggetti

industriali.

 

Gli strumenti di agevolazione previsti nell’ambito della tipologia valutativa

L’articolo 5 del decreto disciplina i progetti di ricerca autonomamente

presentati dai soggetti ammissibili. Non esistono scadenze temporali per la

presentazione delle domande né aree tematiche predefinite.

Nell’ambito di tale tipologia di intervento un’innovazione rispetto al

passato riguarda il caso in cui il singolo progetto o l’insieme dei progetti

presentati in un anno da un singolo richiedente superi la soglia dei 7,5 meuro

(circa 15 miliardi di lire). In questo caso sono previste particolari procedure di

controllo e monitoraggio che tendono a facilitare l’attività di programmazione del

Ministero.

Quest’ultima disposizione è da ricondursi all’esigenza di amministrare e

gestire razionalmente i fondi ministeriali e accordare priorità al finanziamento dei

progetti presentati dalle PMI, che sono spesso di importi limitati. Allo stesso

tempo il MIUR intende orientare la programmazione da parte delle grandi imprese

della propria attività di ricerca, con l'obiettivo di indirizzare il finanziamento verso

i progetti di reale interesse strategico per le aziende e per il Paese.

In considerazione di ciò, il decreto 593 all’articolo 6 prevede che i progetti

di importo superiore ai 7,5 milioni di euro, o un progetto che con il proprio

importo determina, unitamente ai progetti già presentati, il superamento di tale

soglia, dovranno essere presentati esclusivamente in due momenti dell’anno: tra il

1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio.

Inoltre, nell’esercizio precedente, ed entro il 30 ottobre, gli stessi soggetti

che intendono proporre, nell’anno successivo, progetti di tali dimensioni devono

presentare al Ministero un documento illustrativo delle linee programmatiche

della propria attività di ricerca e innovazione nel medio periodo. Ciò al fine di

consentire al Ministero di programmare le proprie risorse, agevolando nello stesso

tempo quei progetti che rientrano nelle linee strategiche dell’azienda.

Il FAR continua a finanziare (ai sensi dell’articolo 7 del decreto) i progetti

di ricerca realizzati nell’ambito di accordi intergovernativi di cooperazione

(esempio tipico è dato dall’accordo "Eureka"), così come già previsto dalla

precedente disciplina con la legge 22/87. Per favorire la partecipazione italiana a

tali accordi, la parte nazionale di tali progetti può essere agevolata dal MIUR con

le stesse norme di accesso dei progetti autonomamente presentati dalle imprese

(art. 5 del decreto).

 

I progetti presentati a valere su questa tipologia di strumento devono

possedere le caratteristiche dei progetti autonomi esaminati e, contestualmente,

operare nel rispetto degli obiettivi posti dall’accordo intergovernativo di

riferimento. L’intervento agevolativo del MIUR è realizzato nella forma del

contributo alla spesa, secondo i già visti limiti.

Sono inoltre previsti dall’articolo 8 del decreto interventi a sostegno delle

attività di formazione che i soggetti ammissibili realizzano nei confronti del

proprio personale di ricerca (ricercatori e tecnici).

Per tali progetti la procedura di valutazione e gestione è del tutto identica a

quella esaminata per i progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese,

di cui all’articolo 5 del decreto. Il MIUR sostiene tali progetti nella forma del

contributo nella spesa e nel limite del 50% dei costi ammissibili; tale limite può

elevarsi di un 20% per progetti proposti da PMI, di 10% per le attività svolte nelle

aree depresse di cui all’art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato UE, di un 5% per le

attività svolte nelle aree depresse di cui all’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato UE.

Sono ammissibili i costi del personale docente, le spese di trasferta dei

docenti, strumenti e attrezzature nuovi, le attività di consulenza.

Infine, è previsto che il proponente, nello sviluppo delle attività di

formazione, debba necessariamente avvalersi di strutture universitarie e/o degli

enti pubblici di ricerca.

Con l’articolo 9, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo

297/99, il MIUR estende a tutto il territorio nazionale una misura di intervento

fino ad ora possibile, grazie alla legge n. 488/92, solo per le aree depresse del

territorio. Ci si riferisce al sostegno a progetti per la realizzazione di centri di

ricerca, ossia progetti per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione di

infrastrutture all’interno delle quali il soggetto intende svolgere la propria attività

di ricerca.

In particolare, il decreto in esame prevede che i soggetti ammissibili

possano presentare (ai sensi della complessiva disciplina dettata dall’articolo 5)

classici progetti di ricerca comprensivi di costi per infrastrutture nuove o da

ristrutturare: tali costi debbono essere collegati funzionalmente al progetto di

ricerca proposto pena l’inammissibilità al finanziamento.

In tal modo, all’interno di un progetto di ricerca e secondo le stesse

modalità procedurali, nonché gli stessi limiti e forme di intervento, potranno

agevolarsi costi di progettazione e studi di fattibilità, acquisizione di aree e

fabbricati, realizzazione di opere edili e infrastrutturali. In particolare,

l’ammissibilità dei costi di progettazione e studi di fattibilità decorre dai dodici

mesi precedenti la presentazione della domanda.

Per essere ammissibile, il progetto deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di

attività di formazione per il personale di ricerca da impiegare all’interno del

centro: per tali attività valgono le modalità descritte all’articolo 8 del decreto.

Con l’articolo 10 si disciplina quel tipo di intervento sinora previsto,

sempre nell’ambito della competenza del Ministero, dall’articolo 11 della legge

451/94. Con questi interventi, finanziati da apposite risorse messe a disposizione

dal Ministero del Lavoro, si intende sostenere progetti di ricerca e/o formazione

che abbiano, oltre ai normali contenuti tecnico-scientifici, anche la finalità di

restituire capacità competitiva e riorientamento a strutture industriali in difficoltà.

L’obiettivo fondamentale di questo tipo di sostegno è intervenire in favore

di soggetti industriali che, spesso usciti da processi di ristrutturazione, tentano di

acquisire una nuova competitività attraverso un forte impegno in ricerca e

formazione.

La preliminare valutazione della situazione di contesto è lasciata ad una

Commissione interministeriale MIUR - Ministero del Lavoro; i progetti devono

essere presentati in una specifica scadenza annuale (28 febbraio). Il sostegno è

previsto nella forma del contributo alla spesa. Al di là degli aspetti specifici propri

di tale forma di intervento, valgono anche per tali progetti le disposizioni relative

alla valutazione e gestione dettate dall’articolo 5, ad esclusione della disposizione

concernente la soglia.

Una delle più significative novità della riforma del sistema di sostegno alla

ricerca industriale consiste nell’aver previsto (all’art. 11) Progetti di ricerca per la

nascita di nuove imprese. L’obiettivo che il MIUR intende perseguire è la nascita

di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quale risultato di un processo di

spin off dal mondo della ricerca pubblica: in altre parole si vuole promuovere da

parte di esponenti autorevoli del mondo della ricerca pubblica (professori,

ricercatori universitari soggetti operanti in enti di ricerca) la trasformazione di

idee e progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali di potenziale successo.

Ispirato ad analogo intervento presente nell’ordinamento francese, il

decreto prevede che professori o ricercatori universitari, ricercatori di enti

pubblici, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca possano, in ogni

momento dell’anno, proporre al Ministero progetti di ricerca, eventualmente da

realizzarsi con la collaborazione della stessa università, di imprese, di investitori

di capitale di rischio.

I proponenti devono, nel contempo, impegnarsi a costituire una società nei

tre mesi successivi alla positiva selezione del progetto da parte del Ministero.

Il Ministero valuta tali progetti attraverso un’ apposita commissione che si

occupa, oltre che dei necessari contenuti tecnico-scientifici, di valutare il progetto

sotto il profilo delle potenzialità che potrà offrire alla nuova società; in tale quadro

si presta particolare attenzione al piano finanziario e di sviluppo che i proponenti

devono presentare in riferimento alla costituenda società, nonché a tutti gli aspetti

inerenti alla nuova iniziativa. Sono privilegiate quelle iniziative che vedono la

partecipazione di società di venture-capital, cui il Ministero attribuisce un ruolo di

notevole importanza nel processo di sostegno alla nascita di nuove imprese.

Il sostegno del Ministero è previsto nella forma del contributo alla spesa,

secondo i limiti comunitari e comunque sino ad un massimo 1 miliardo di lire per

progetto.

 

 

2.2.4 I meccanismi di funzionamento e le caratteristiche degli interventi

con procedura negoziale

 

Gli interventi realizzati secondo meccanismi di tipo negoziale, si

riferiscono all’ attività di programmazione condotta dal Ministero nell’ambito

della sua funzione di stimolo e di indirizzo alla politica nazionale in favore della

ricerca e dell’innovazione.

Le procedure di selezione dei soggetti da agevolare sono analoghe a quelle

già illustrate per i progetti con procedura valutativa con la sola differenza che

l’acquisizione delle domande prende avvio da un atto dell’amministrazione

centrale che propone ai potenziali beneficiari di elaborare progetti d’ investimento

che rispondano a tematiche e finalità predefinite.

In questa categoria di intervento rientrano in primo luogo i Progetti di ricerca e

formazione su bandi MIUR (disciplinati dall’art. 12) che erano già definiti, dalla

legge n. 46/82, come Programmi Nazionali di Ricerca e realizzati attraverso

modalità proprie degli interventi comunitari (call for proposal).

Con tale strumento, il Ministero individua specifiche aree tematiche e

settori di intervento, mediante bandi vengono quindi invitati i soggetti ammissibili

a proporre progetti che saranno sottoposti ad istruttoria di merito.

La procedura di valutazione e gestione resta la stessa prevista dall’articolo

5 per quanto riguarda la ricerca e dall’articolo 8 per quanto riguarda la

formazione.

La tipologia di sostegno accordata dal Ministero ai soggetti prescelti si

sostanzia nella forma del contributo alla spesa: nei limiti comunitari per le attività

di ricerca e al 100% dei costi per la formazione. I destinatari della attività di

formazione non devono avere già rapporti lavorativi con il proponente e devono

essere selezionati all’esterno con procedura pubblica.

Sempre nel quadro della propria attività di programmazione, il Ministero

può attivare specifici interventi in ricerca, recependo proposte di altre

amministrazioni dello Stato, anche territoriali, o enti pubblici, al fine di perseguire

specifici obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio. Anche per tali

progetti disciplinati dall’articolo 13, valgono le norme previste per i progetti

autonomamente presentati dalle imprese, ad eccezione della disposizione relativa

al rispetto della soglia dei 7,5 milioni di Euro.

 

 

2.2.5 I meccanismi di funzionamento e le caratteristiche degli interventi

con procedura automatica

 

Gli interventi attraverso procedura di tipo automatico erano stati introdotti

nell’ordinamento con l’art. 14 della legge n. 196/97 ("Pacchetto Treu") e l’art. 5

della legge 449/97. Il tipo di sostegno accordato ha suscitato un vasto interesse da

parte degli operatori e degli imprenditori, in particolare delle PMI, favorendone

attività di routine ma di grande significato senza sottoporli a particolari

adempimenti e difficoltà burocratici.

La specificità di questi interventi di sostegno consiste nella completa

eliminazione di ogni fase preventiva di valutazione di legittimità, a parte il

necessario controllo formale, nel riconoscimento della agevolazione in tempi

ridottissimi rispetto alla richiesta, nel soddisfacimento delle richieste secondo

l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse, nell’esercizio della valutazione e

del controllo soltanto a valle della concessione.

Il principale strumento di sostegno che si riferisce alla categoria di interventi con

modalità selettive automatiche, riguarda le attività formative, di studio e

apprendistato nonché al finanziamento di specifiche commesse di ricerca.

Nella nuova versione prevista dal decreto, all’art. 14 si disciplina infatti il

sostegno alle seguenti azioni:

- assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno

biennale, di qualificato personale di ricerca;

- assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a

corsi di dottorato di ricerca;

- attribuzione di specifiche commesse di ricerca.

Le domande possono presentarsi nel periodo che va dal 1 marzo al 30

settembre di ciascun anno e la loro gestione segue le modalità dettate dal già noto

decreto interministeriale MIUR-Finanze-Tesoro n. 275 del 22 luglio 1998.

L’agevolazione viene concessa, secondo l’ordine cronologico di

ricevimento delle richieste e fino a esaurimento delle risorse finanziarie di volta in

volta stabilite. In particolare, si prevedono le seguenti forme e misure di

agevolazione:

- 50 milioni di lire, di cui 40 nella forma del credito di imposta e 10 nella

forma del fondo perduto, per ogni assunzione;

- 50 per cento nella forma del credito di imposta dell’importo dei contratti di

ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni annui per soggetto beneficiario;

- 60 per cento, nella forma del credito di imposta, dell’importo delle borse di

studio.

È importante sottolineare che le agevolazioni relative alle assunzioni e alle

borse di studio rientrano nel regime "de minimis" dettato dalla relativa normativa

comunitaria; in tal modo ogni soggetto beneficiario non potrà ricevere queste

agevolazioni per un importo superiore ai 100.000 euro per un periodo di tre anni,

importo in cui si deve fare rientrare ogni altra agevolazione ricevuta dallo stesso

soggetto a titolo "de minimis".

Una delle novità che contraddistinguono l’intervento ai sensi dell’art. 14

del decreto in esame riguarda le commesse di ricerca affidate ai laboratori inseriti

nell’albo di cui all’art. 4 della legge n. 46/82. Anche per questo tipo di attività,

precedentemente sottoposta a una procedura di tipo valutativo, varranno a partire

dall’anno 2001 le già sperimentate norme di incentivazione automatica. Resta in

vigore l’albo dei laboratori, così come restano in vigore le norme per il relativo

aggiornamento; tuttavia l’agevolazione a sostegno delle commesse ai laboratori

(nonché alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca) viene semplificata e

potenziata. Infatti dal 2001 il Ministero riconoscerà una agevolazione pari al 50

per cento dell’importo del contratto commissionato, fino a un massimo di 400

milioni di lire annui, e spetta al soggetto richiedente indicare se tale agevolazione

dovrà essere concessa sotto forma di credito di imposta oppure di contributo alla

spesa.

 

Come già avviato sperimentalmente negli anni scorsi, il MIUR prosegue la

sua azione volta a favorire la mobilità dei ricercatori attraverso trasferimento

temporaneo di personale di ricerca presso soggetti industriali.

In particolare, l’articolo 15 disciplina le modalità per la concessione di

agevolazioni a Università ed Enti Pubblici di Ricerca che distacchino, per un

periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta, personale di ricerca degli enti,

professori e ricercatori universitari presso i soggetti indicati all’articolo 5, commi

1 e 2.

Il meccanismo del distacco si realizza tra i tre soggetti interessati (soggetto

distaccante, soggetto distaccato, soggetto ricevente) con oneri finanziari che

restano a carico della struttura distaccante nel limite dettato dalla regola

comunitaria "de minimis": ciò significa che la quota di retribuzione del soggetto

distaccato che ecceda il limite di 200.000 milioni di Lire nel periodo di tre anni,

sarà a carico del soggetto ricevente.

Ove l’Università e/o l’Ente Pubblico di Ricerca proceda ad assunzioni in

sostituzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno della durata

corrispondente al periodo del distacco, riceverà dal MIUR, secondo procedura

automatica, un contributo pari a 50 milioni di lire annui per ogni unità di

personale assunto.

Infine l’articolo 16 del decreto disciplina una nuova forma di intervento

diretto a favorire la partecipazione delle PMI alle iniziative finanziate dalla

Unione Europea in tema di R&S.

In particolare, si prevede di concedere alle PMI che ottengano un

finanziamento dalla UE per progetti di ricerca presentati nell’ambito del

Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo in corso di esecuzione, un "premio" di

50 milioni per ciascun progetto che beneficia di un aiuto europeo non inferiore a

300 milioni di lire; la concessione del premio è soggetta alla regola "de minimis".

L’iter procedurale, di tipo automatico, prevede la presentazione delle

domande nel periodo tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno; le proposte

devono essere accompagnate da una documentazione attestante l’avvenuta stipula

del contratto di finanziamento con la UE. Il contratto deve essere stipulato nel

periodo che va dal 30 settembre dell’anno precedente alla presentazione della

domanda al 31 dicembre dell’anno di presentazione della stessa.

 

 

2.3 I dati di attuazione al 2001

 

L’operatività del FAR viene in questo paragrafo illustrata attraverso la

consultazione di due fonti di dati: da un lato le informazioni fornite dall’IMI e

riguardanti la situazione del parco progetti approvato al 31.12.2001 (limitatamente

però alle domande pervenute entro il 31.12.99), dall’altro le domande presentate

ed approvate dal MIUR nel corso del 2000 e del 2001.

Per quanto concerne l’attività complessiva del FAR, dal momento che

ancora non si dispone di dati con un livello di disaggregazione adeguato, vengono

in allegato presentate le tavole relative alle domande presentate e approvate, con i

relativi importi, per gli anni 2000 e 2001 (tavole 1 e 2).

Le domande agevolate nel 2000 sono state 405 per un contributo concesso

di 565 milioni di euro, mentre per il 2001 sono state approvati 251 programmi cui

affluiscono risorse pari a 382 mln di €. Il forte squilibrio territoriale in termini di

importi agevolati tende ad accrescersi nel biennio considerato passando da una

quota di risorse concessa in favore del Mezzogiorno nel 2000 pari al 7% rispetto

al totale complessivamente stanziato, al 5% nel 2001. Anche negli investimenti

attivati si registra per gli anni in esame una forte concentrazione nelle aree del

Centro Nord, che realizzano oltre il 90% degli investimenti.

I dati relativi all’attività del FAR resi disponibili dall’IMI consentono di

fotografare lo stato delle domande presentate prima del 31.12.99 che in base alla

nuova normativa continueranno ad essere gestite dall’IMI fino alla conclusione

del progetto e l’erogazione a saldo.

I progetti complessivamente finanziati, nell’ambito della “gestione IMI”

sono stati 5.857 (pari a 6.983 interventi 5 ) per un importo di costo ammesso di

circa 13.000 mln di euro. L’agevolazione concessa è stata di 7.543 mln di € e ha

coperto circa il 58% dei costi ammessi (tabella 3).

Lo stato delle domande mostra la situazione evidenziata nel grafico 1: il

61% degli interventi agevolati in tutto il periodo di attività del Fondo risultano

estinti 6 , il 14% si trova in fase di ammortamento, il 20% in erogazione, il 4% in

attesa di stipula del contratto e solo l’1% deve essere ancora istruito.

5 Per intervento viene qui considerata l’aggregazione di più progetti singoli che pur

afferendo allo stesso codice di pratica, possono insistere in aree o settori differenti.

6 Per pratica estinta si intende la fase in cui il soggetto agevolato ha terminato l’investimento

compresa la fase di ammortamento del prestito per quei progetti che hanno beneficiato di

credito agevolato.

 

Se si analizza la distribuzione delle agevolazioni per tipologia di strumento

eleggibile al finanziamento ai sensi del vecchio sistema di sostegno (tab. 3), si

osserva poi che il 67% delle risorse è stato destinato a Progetti di ricerca

autonomamente presentati dalle imprese. Questa tipologia di intervento

rappresenta infatti lo strumento più rilevante all’interno del provvedimento di

sostegno in esame sia sul piano delle risorse mobilitate che del numero delle

iniziative agevolate.

Nel corso dell’attività del FAR sono stati complessivamente agevolati

3.914 interventi corrispondenti a 3.164 pratiche, per un finanziamento che

ammonta a 5.083 mln di euro a fronte di un costo agevolato di 9.746 mln di euro.

Le grandi imprese hanno promosso il 58% degli interventi assorbendo il

76% circa delle risorse. La localizzazione degli interventi evidenzia una

consistente concentrazione nelle aree del centro nord che assorbono più del 89%

delle risorse (tab. 3 e 4).

I settori che assommano il maggior numero di iniziative di ricerca

realizzate sono l’industria dell’elettronica (29%) della meccanica (24%) e della

farmaceutica (13%). Sul piano delle risorse agevolate il 41% affluisce

all’industria elettronica (tab. 8 e Grafico 4).

I progetti Eureka in essere al 31.12.2001 risultano 316 per un intervento

ammesso di 538 mln di euro (pari a 1.041 mld di lire) (tab. 9).

I contributi alle piccole e medie imprese riguardano 1.231 progetti di

investimento per un importo di 56.6 mln di euro (pari a circa 109 mld di lire).

Le iniziative di sostegno riguardanti i progetti di formazione professionale

hanno consentito l’attivazione di 101 progetti, proposti per il 79% dalle grandi

imprese e per il 21% dalle piccole. La distribuzione settoriale dei finanziamenti

concessi vede la forte prevalenza di iniziative di formazione realizzate in aziende

del comparto dell’elettronica, tale settore da solo assorbe circa il 56% delle

risorse; elevate quote in rapporto al contributo complessivamente agevolato sono

poi riscontrabili nel settore della chimica (16%) della meccanica (13%) e della

farmaceutica (10%). I 4 settori menzionati ricevono da soli più del 90% delle

risorse stanziate (tab. 10, 11 e 12 e grafici 2 e 3).

La distribuzione delle iniziative per area geografica e dimensione

aziendale evidenzia da un lato un afflusso di risorse nelle regioni dell’obiettivo 1

pari a circa il 22% del contributo agevolato (tale sostegno si concentra per più

dell’80% in due sole regioni: l’Abruzzo 7 e la Basilicata); dall’altro si riscontra una

netta predominanza di iniziative di formazione promosse da grandi imprese che

assorbono il 79% circa delle risorse.

I Programmi Nazionali di ricerca hanno rappresentato, nell’ambito dei

diversi strumenti previsti dalla normativa, la terza forma di intervento in ordine di

importanza (dopo i progetti autonomi e i contributi alle piccole e medie imprese)

sia in termini di numero di iniziative finanziate che di importi agevolati. Risultano

implementati 551 progetti per un costo di investimento di 1.513,6 mln di euro e un

importo ammesso di 1.425 mln di euro.

La situazione di stock sopra esaminata alla data del 31.12.2001 si

accompagna ai flussi riguardanti l’attività di gestione svolta nel corso del 2001

dall’IMI sulle domande pervenute prima del 31.12.1999. Nel corso dell’anno

2001 sono state effettuate erogazioni per 476 mln di euro riguardanti 1802

programmi. Le iniziative che hanno raggiunto la fase di estinzione sono state 327

per un importo ammesso di 272 mln di euro e i progetti giunti a conclusione sono

stati 401 per un importo di contributo di 322 mln di euro (Tab. 13, 14 e 15).