DEFINIZIONE DEL “ DE MINIMIS”

( NON SI APPLICA PER LE COMMESSE DI RICERCA AI LABORATORI DELL'ALBO )

 

 

 De Minimis. La regola del “De Minimis” riguarda gli aiuti di Stato di importo poco elevato per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione U.E. La regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA (industria carboniera e siderurgica), alla costruzione navale, al settore dei trasporti ed agli aiuti relativi all’agricoltura e alla pesca.

 

 La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’art. 87 - par. 1 del Trattato di Roma e l’aiuto, pertanto, non è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione U.E. Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

 

Per poter beneficiare di tale misura è necessario che l’aiuto soddisfi i seguenti criteri: l’importo massimo totale deve restare entro il limite di Euro 100.000 (equivalente sovvenzione) nell’arco di 3 anni, a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis (aiuto proveniente da qualsiasi fonte); tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione U.E.; l’importo comprende tutte le categorie di aiuto, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. Gli unici aiuti esclusi sono quelli all’esportazione.

 

Il massimale di Euro 100.000 nell’arco di 3 anni  corrisponde all’importo totale che può essere concesso ad una singola impresa nell’ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola de minimis.