DECRETO MINISTERIALE

8 agosto 2000, N. 593

 

MODALITA’ PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO

27 LUGLIO 1999, N. 297  

 

 

VISTI:   …omissis ….

Articolo 1 
(criteri e modalità procedurali) 

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (di seguito denominato decreto legislativo n. 297/99) le forme, i criteri e le modalità procedurali dell’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST) a sostegno delle attività indicate all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 297/99.   

Articolo 2
(ambito operativo) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il MURST interviene a sostegno dell’attività di ricerca industriale definita come: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti". 

2. L’intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, le predette attività di sviluppo precompetitivo sono ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.   

 

Articolo 5 
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale)

1. Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, definita ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, può essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o più dei seguenti soggetti:

a.       imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;

b.       imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c.       imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d.       centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);

e.       consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

f.        i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale.

 

 

Articolo 14 
(agevolazioni … per specifiche commesse esterne di ricerca.. .

1. Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l’ottenimento di agevolazioni per:

  1. omissis …;
  2. omissis…;
  3. l’attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2...

2. Per le modalità di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva l’osservanza delle disposizioni seguenti. 

3. L’agevolazione viene concessa secondo le seguenti forme e misure:

  1. omissis ..;
  2. 50%, nella forma del credito d’imposta, dell’importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all’anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
  3. omissis … .

4. omissis .. . 

5. Le agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa. 

6. I contratti di ricerca di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali.

7. Per tali contratti, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa all’agevolazione di cui ai commi 2 e 3, l’erogazione, a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata alla lettera b) del comma 3*.  (ovvero è possibile accedere al credito d’imposta o farsi accreditare il contributo sul c.c. bancario)

8. I contratti possono essere affidati ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale

…. omissis… .

 

Articolo 21 
(definizione di PMI) 

1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996. 

2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a.       aventi meno di 250 dipendenti e

b.       aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,

c.       e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso. 

3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa: 

a.       avente meno di 50 dipendenti e

b.       avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,

c.       e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI. 

5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a.       se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa;

b.       se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. 

7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell’impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. 

8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. 

9. Per fatturato si intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. 

 

Articolo 22
  (individuazione delle aree depresse) 

 

1. L’elenco delle zone economicamente depresse del territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana unitamente al presente decreto.