L' ICT si noleggia con WideProject

A sostegno di nuovi investimenti ICT , per il naturale svecchiamento del parco macchine o per far fronte a spese tecnologiche impreviste, WideProject (http://www.wideproject.it) propone ai propri clienti lo strumento della locazione operativa .

Questa possibilità si adatta perfettamente alla SOHO quanto alla media impresa, soprattutto in un momento in cui i parametri di indebitamento delle aziende diventano un fattore critico nei rapporti di affidamento bancario. Il renting infatti, proprio per la sua stessa natura di noleggio, non si configura come finanziamento, diversamente dal Leasing che invece risulta come vera e propria operazione finanziaria. L'altro grosso vantaggio che si ottiene rispetto al classico acquisto è che non si hanno capitali immobilizzati sottratti alla liquidità aziendali.

Mentre con il leasing il valore che viene finanziato è esclusivamente quello della merce, con il noleggio operativo è possibile inserire anche i contratti di assistenza e manutenzione necessari al buon funzionamento del bene.

A differenza di altre forme di finanziamento, il noleggio permette di pianificare con certezza l'impegno economico, poichè la rata è costante per tutta la durata contrattuale.

Non vanno dimenticati i benefici più strettamente contabili: tutti i canoni di noleggio sono totalmente deducibili (iva inclusa) e permettono di non dover inserire il bene tra i cespiti.

Al termine del noleggio, il cliente può decidere di rinnovare il bene prolungando ed aggiornando il contratto. Lo smaltimento di quanto viene reso (che nel caso di hw è da considerare rifiuto inquinante) rimane in capo a WideProject, svincolando ulteriormente il cliente da una onerosa gestione che sicuramente defocalizza da ciò che invece è il core business dell' azienda.

I canoni di locazione partono da importi veramente molto bassi (da meno di 20€/mese ) e la durata è variabile da un minimo di 12 mesi a 5 anni.

Il servizio renting di WideProject è una ulteriore conferma della mission aziendale: fornire, al mercato business, soluzioni ICT di qualità e tagliate su misura , non soltanto sotto il profilo tecnologico, ma anche sotto quello economico e finanziario.

Con questa ulteriore possibilità, WideProject vuole rafforzare la propria posizione come partner tecnologico di riferimento e permettere anche alle realtà più piccole, come studi professionali e micro-aziende, di poter contare su un sistema informativo sempre tecnologicamente aggiornato e che rispecchia le reali necessità aziendali.

martedì 12 agosto 2008

Come aprire un hot spot o un internet point

In questo breve documento ( http://www.wideproject.it/content/view/46/25/) ci soffermeremo sugli aspetti normativi che regolamentano l' apertura di un hot spot.

La definizione standard vuole l' hotspot come un' area in cui sia possibile accedere ad internet utilizzando un collegamento wireless. Ai fini della legislazione vigente, tuttavia, il mezzo utilizzato per effettuare il traffico dati è ininfluente poiché ricadono sotto la stessa regolamentazione anche i casi in cui ci si colleghi con un cavo di rete.

Bisogna innanzitutto premettere che in Italia è vietato a persone fisiche l'attività in questione, che rimane quindi possibile esclusivamente ad aziende, enti o associazioni. Altro aspetto, di minore rilievo data la scarsa appicazione, è la presenza nei normali contratti di fornitura di clausole che vietano espressamente la condivisione con altri utenti di connettività (per esempio, l' adsl utilizzata allo scopo), sia a titolo oneroso che gratuito.

E' necessario fare differenza tra le “entità” che hanno come attività principale la fornitura di servizi di telecomunicazione1 e quelle per cui invece ciò si profila come un' attività secondaria. Nel primo caso sarebbe più corretto parlare di Internet Point, mentre solo nel secondo di hot spot.

La normativa più stringente è la cosiddetta “legge Pisanu” o “antiterrorismo” (Dl 144/2005 Gu 27.7.2005 , prorogato fino al 31/12/2008) che prevede l'identificazione preventiva del navigatore, l'autenticazione per accedere ad internet e la tenuta di un registro elettronico (denominato log) che tracci l'attività in internet dell'utente. Va ricordato che tale log non prevede l'archiviazione del contenuto della comunicazione, ma solo di dati minimi per identificare la comunicazione, come l' indirizzo IP destinatario e di origine, l'orario...

L'identificazione invece è l'atto in cui il titolare dell'esercizio commerciale fa una fotocopia del documento di identità dell'utente e la associa allo user-id assegnato. Si capisce che una procedura simile è molto limitante in tutte quelle attività commerciali con poco spazio o dove la clientela ha una permanenza breve. Questa modalità di identificazione, ancora valida, era l'unica espressamente prevista dalla legge Pisanu. AssoProvider, dopo una lunga battaglia, è riuscita finalmente a far riconoscere come valida l'autenticazione effettuata tramite numero di cellulare di operatore italiano, presupponendo che il rilascio e l'attivazione di una SIM sono sempre e obbligatoriamente subordinati ad una identificazione “forte” (fotocopia di un documento e del codice fiscale) del futuro utente.

Ecco in breve l'iter da seguire :

Come prima cosa è necessario richiedere una licenza al Questore consegnando il modulo previsto e allegando

* copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni (solo nel caso di internet point, nell'accezione spiegata sopra);
* un documento che attesti l’assenza di pregiudizi;
* dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta

La licenza non è richiesta quando si installano telefoni pubblici a pagamento, "abilitati esclusivamente alla telefonia vocale che risultino direttamente collegati alle reti pubbliche". E' invece necessaria per esercizi commerciali aperti al pubblico o circoli privati e ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

E' compito del questore effettuare verifiche e di svolgere attività di controllo per assicurarsi che l’attività sia conforme alle disposizioni legislative ed amministrative, per esigenze pubbliche può imporre ulteriori prescrizioni l’attività.

L'art. 7 del D.L. Pisanu riguarda proprio gli Internet Point e gli hot spot. In particolare sono importanti i commi 1, 3 e 4:

1. Fino al 31 dicembre 2007, chiunque apra un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda (quindi se si apre un locale con questi servizi bisogna prevedere di perdere 2 mesi di guadagno, perché in Italia silenzo-assenso significa "nessuno ti risponderà mai", al più fanno gli accertamenti dopo).

4. .... sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.


Nel caso che l'offerta di servizi di telecomunicazioni sia l'attività primaria, è necessario inviare comunicazione al Ministero delle Comunicazioni (come da delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n. 113 del 17/5/2003 ).

Poichè si trattano i dati personali dei clienti , è necessario redigere un apposito Documento Programmatico della Sicurezza, il c.d. "DPS", in ottemperanza alla legge sulla privacy D.L.G 196/03 .

L'ultimo punto riguarda il rispetto della Delibera n. 467/00/CONS (Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale), che tra l'altro prevede :

* indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
* curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
* rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili. ......

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, tramite la sezione contatti .

martedì 10 giugno 2008

La sorpresa di Google reader

Google non smette mai di stupire e ora lo fa con una vera e propria chicca: un easter egg nel suo Google reader!

Dopo aver effettuato il login su http://reader.google.com/, premi la sequenza di tasti :

freccia sù
freccia giù
freccia sù
freccia giù
freccia sinistra
freccia destra
freccia sinistra
freccia destra
b
a

Il risultato dovrebbe essere garantito con tutti i browser ....

lunedì 9 giugno 2008

Coming soon


Vai al sito ufficiale : http://www.wideproject.it