In
questo breve documento
( http://www.wideproject.it/content/view/46/25/) ci soffermeremo sugli
aspetti normativi che regolamentano l' apertura di un hot spot.
La
definizione standard vuole l' hotspot come un' area in cui sia
possibile accedere ad internet utilizzando un collegamento wireless. Ai
fini della legislazione vigente, tuttavia, il mezzo utilizzato per
effettuare il traffico dati è ininfluente poiché ricadono sotto la
stessa regolamentazione anche i casi in cui ci si colleghi con un cavo
di rete.
Bisogna innanzitutto premettere che in Italia è vietato
a persone fisiche l'attività in questione, che rimane quindi possibile
esclusivamente ad aziende, enti o associazioni. Altro aspetto, di
minore rilievo data la scarsa appicazione, è la presenza nei normali
contratti di fornitura di clausole che vietano espressamente la
condivisione con altri utenti di connettività (per esempio, l' adsl
utilizzata allo scopo), sia a titolo oneroso che gratuito.
E'
necessario fare differenza tra le “entità” che hanno come attività
principale la fornitura di servizi di telecomunicazione1 e quelle per
cui invece ciò si profila come un' attività secondaria. Nel primo caso
sarebbe più corretto parlare di Internet Point, mentre solo nel secondo
di hot spot.
La normativa più stringente è la cosiddetta “legge
Pisanu” o “antiterrorismo” (Dl 144/2005 Gu 27.7.2005 , prorogato fino
al 31/12/2008) che prevede l'identificazione preventiva del navigatore,
l'autenticazione per accedere ad internet e la tenuta di un registro
elettronico (denominato log) che tracci l'attività in internet
dell'utente. Va ricordato che tale log non prevede l'archiviazione del
contenuto della comunicazione, ma solo di dati minimi per identificare
la comunicazione, come l' indirizzo IP destinatario e di origine,
l'orario...
L'identificazione invece è l'atto in cui il titolare
dell'esercizio commerciale fa una fotocopia del documento di identità
dell'utente e la associa allo user-id assegnato. Si capisce che una
procedura simile è molto limitante in tutte quelle attività commerciali
con poco spazio o dove la clientela ha una permanenza breve. Questa
modalità di identificazione, ancora valida, era l'unica espressamente
prevista dalla legge Pisanu. AssoProvider, dopo una lunga battaglia, è
riuscita finalmente a far riconoscere come valida l'autenticazione
effettuata tramite numero di cellulare di operatore italiano,
presupponendo che il rilascio e l'attivazione di una SIM sono sempre e
obbligatoriamente subordinati ad una identificazione “forte” (fotocopia
di un documento e del codice fiscale) del futuro utente.
Ecco in breve l'iter da seguire :
Come prima cosa è necessario richiedere una licenza al Questore consegnando il modulo previsto e allegando
* copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni
(solo nel caso di internet point, nell'accezione spiegata sopra);
* un documento che attesti l’assenza di pregiudizi;
* dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta
La
licenza non è richiesta quando si installano telefoni pubblici a
pagamento, "abilitati esclusivamente alla telefonia vocale che
risultino direttamente collegati alle reti pubbliche". E' invece
necessaria per esercizi commerciali aperti al pubblico o circoli
privati e ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di
trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi tecnologia a
commutazione di pacchetto (voip).
E' compito del questore
effettuare verifiche e di svolgere attività di controllo per
assicurarsi che l’attività sia conforme alle disposizioni legislative
ed amministrative, per esigenze pubbliche può imporre ulteriori
prescrizioni l’attività.
L'art. 7 del D.L. Pisanu riguarda proprio gli Internet Point e gli hot spot. In particolare sono importanti i commi 1, 3 e 4:
1.
Fino al 31 dicembre 2007, chiunque apra un pubblico esercizio o un
circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al
questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di
telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia
vocale.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall'inoltro della domanda (quindi se si apre un locale con
questi servizi bisogna prevedere di perdere 2 mesi di guadagno, perché
in Italia silenzo-assenso significa "nessuno ti risponderà mai", al più
fanno gli accertamenti dopo).
4. .... sono stabilite le misure
che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le
attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio
delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati,
anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal
comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici
riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero
punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Nel
caso che l'offerta di servizi di telecomunicazioni sia l'attività
primaria, è necessario inviare comunicazione al Ministero delle
Comunicazioni (come da delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n.
113 del 17/5/2003 ).
Poichè si trattano i dati personali dei
clienti , è necessario redigere un apposito Documento Programmatico
della Sicurezza, il c.d. "DPS", in ottemperanza alla legge sulla
privacy D.L.G 196/03 .
L'ultimo punto riguarda il rispetto della
Delibera n. 467/00/CONS (Disposizioni in materia di autorizzazioni
generali, G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale), che tra l'altro
prevede :
* indicare in modo evidente i prezzi praticati,
assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità
dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del
dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
* curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
* rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili. ......
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, tramite la sezione
contatti .