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BESTEMMIE E GIOCO D’AZZARDO NEL MEDIOEVO

Raniero Orioli – Medievalista - Redazione Accademia dei Lincei

 

  

Fig. 1

 

Giocatori d’azzardo e bestemmiatori in un manoscritto inedito dell’Inquisizione di Bologna alla fine del ‘300, che ci offre la possibilità di conoscere un mondo altrimenti destinato a non lasciare traccia di sé. Le espressioni usate dagli inquisiti, le leggi, gli imputati, i processi, i giudici, le sentenze.

 

Nel  1797 la municipalità di Bologna decretò che fosse dato alle fiamme il poderoso archivio del soppresso Ufficio dell'Inquisizione. Da quel rogo, che intendeva simbolicamente chiudere un periodo di oscurantismo religioso iniziatosi nel tardo medioevo, si salvarono pochi registri. Tra questi un piccolo quaderno di carta contenente atti processuali relativi agli anni 1387-1392, oggi conservato nella Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio bolognese.

La modestia del materiale scrittorio (carta, non pergamena, e formato simile a quello di un odierno tascabile) e soprattutto il contenuto, avulso da qualsiasi riferimento a fatti ereticali di significativa rilevanza (eppure il periodo è quello dello Scisma d'Occidente che vide, tra l'altro, la contemporanea elezione di tre papi!) ...han fatto sì che questo manoscritto sia rimasto praticamente ignorato. Nonostante, infatti, una definizione aulica, quale l'accusa di aver negato la potenza divina, il crimine contestato in questi atti processuali è assai semplice: gli inquisiti sono, per la maggior parte, rei di aver bestemmiato in un momento d'ira o di disappunto, a causa di piccoli motivi come, ad esempio, l'aver ricevuto la Cartella delle tasse o l'esser divenuto nonno di un maschietto anziché della tanto attesa nipotina (sic! ...) ; ma, in più della metà dei casi, si tratta di individui che, durante il gioco d'azzardo, hanno infiorettato la partita con esclamazioni per nulla edificanti nei confronti del Padreterno, dei santi e della Madonna.

Rileggere oggi questa fonte non è ricerca di aneddoto sboccato o salace ma, invece, un tentativo di verifica del rapporto esistente tra l’ideologia imperante all'epoca - quale ci appare attraverso gli scritti dei pensatori, dei teologi e dei giuristi - e la realtà quotidiana. Un recente accordo tra il governo italiano e il Vaticano per la revisione dei patti lateranensi, abolendo il concetto di Religione di Stato, ha relegato la bestemmia al livello dei turpiloquio e di fatto l'ha depenalizzata. È la sparizione definitiva di quei vecchi cartelli che, affissi in certi luoghi pubblici, ricordavano che "la persona civile non bestemmia" , facendo seguire all'invito cortese la perentorietà degli articoli del codice al proposito e delle multe previste. Siffatta sparizione,considerando anche che i tutori dell'ordine pubblico han ben altro a cui pensare, oggi non stupisce certo e rientra nella moderna concezione dello stato; i cartelli ammonitori posson rientrare nell'ambito delle curiosità archeologiche così come le lapidi della Roma pontificia che comminano il taglio della lingua al bestemmiatore.

Ma per il medioevo, per un' epoca, cioè, in cui religioso e civile si compenetravano e s'integravano vicendevolmente, è ovvio che particolare dovesse essere la normativa sia nei confronti della bestemmia sia in quelli del gioco d'azzardo. Quest'ultimo era, se pubblico, strettamente codificato: lo stato incamerava gran parte degli introiti, i barattieri, cioè i conduttori delle bische, eran veri e proprii salariati comunali, anche se confinati, insieme a giullari, mimi, prostitute, nella sfera degli emarginati; il gioco, inoltre, poteva esser praticato solo nelle apposite "case di baratteria " comunali e soltanto durante determinati giorni. Tuttavia essendo moltissimi i giocatori, molte erano anche le trasgressioni.

 

Fig. 2

 

Per quanto concerne il nostro argomento, ad un Tommaso d' Aquino che, pur ritenendo il gioco buono in se per se, consigliava di evitarlo proprio perché spesso induttore di un linguaggio blasfemo, fanno eco le disposizioni degli statuti, nei quali, a partire dal XIII secolo, vengono costantemente reiterati gli articoli che prevedono severe condanne nei confronti dei giocatori bestemmiatori: dalla multa pecuniaria alla pubblica fustigazione accompagnata dal lancio di uova marce, in un crescendo continuo e parossistico che indirettamente ci conferma la diffusione sempre maggiore del fenomeno, Tuttavia ciò non sembra avere riscontro nella prassi quotidiana:, dal momento che l' esame degli atti podestarili dal1385 al 1400 conservati nell'Archivio di Stato di Bologna non consente di trovare un solo procedimento a carico di bestemmiatori, nonostante vigesse una normativa che, tra l'altro, prevedeva l'allettante devoluzione di metà della multa impartita a favore dell'accusatore.

All'inefficienza del potere civile, al quale, per altro, per puri fini fiscali, l'aspetto che sembra più pressante è quello di perseguire il gioco d'azzardo  praticato fuori dagli spazi consentiti e controllati, cerca di supplire l'Officio inquisitoriale; e lo fa con discreto successo, anche grazie al fatto della sua caratteristica di tribunale speciale: speciale sia per la specifica competenza (la sola eresia) sia perché la procedura a cui s'informa consente d'agire d'ufficio, sulla base della sola fama o diceria pubblica, oppure avvalèndosi del diritto di non rivelare i nomi degli accusatori. Per di più il testimone di un fatto ereticale, se non provvede a denunciarlo, se ne rende automaticamente partecipe e corresponsabile e può, per questo solo motivo, essere a sua volta inquisito, con conseguenze talora anche estreme, come la consegna al braccio secolare, vale a dire l'esecuzione capitale. Non è quindi da escludere che proprio a questa peculiarità sia dovuto il fatto che l'Inquisizione riesca a trovare degli accusatori, assai più di quanti ne trovi  l'autorità civile, nonostante la prospettiva incentivante del guadagno, ottenuto con la delazione, offerta da quest'ultima.

Chi sono gli accusati e gli accusatori? Gente modesta, in genere, quando addirittura, come nel caso di Nobile, una veronese di professione pubblica prostituta, non fan parte del gruppo degli emarginati. Troviamo osti, messi comunali, sarti, lavoratori della lana, ortolani ecc. ; tutte persone che non conoscono il latino, la lingua dei documenti ufficiali, alle quali l'inquisitore è quindi costretto a riformulare le domande in volgare; persone che si pongono nei confronti del giudice in una posizione di assoluta remissività e che ad una difesa ad oltranza preferiscono la piena ammissione della colpa, nella speranza, fondata, che, proclamando il proprio pentimento, sia loro possibile uscir quasi indenni dalla faccenda, eccettuata la comminazione di pene spirituali, di gran lunga meno pesanti di quelle previste sulla carta dagli statuti comunali.

 

Fig. 3

 

Il nostro manoscritto è particolarmente interessante perché, oltre ad offrirci la possibilità di conoscere un mondo altrimenti destinato a non lasciare traccia di se, nell' enunciazione dei capi d'accusa riporta testualmente e, contrariamente alla prassi usuale, senza censure di sorta, le espressioni usate dagli inquisiti. Non che i documenti del passato siano sempre avari di queste tranches de vie: proprio a Bologna, in un tumulto popolare scatenatosi nel 1299 contro l'Inquisizione, troviamo, ad esempio, nel manoscritto dei processi relativi al moto, piccole perle d'insofferenza nei confronti degli inquisitori e dei Domenicani quali "gli naschal'vermo cane", "naschatur fratribus lupa", "Deus det malam fortunam", "inquisitor est diabolus", "inquisitor est antichristus", "fratres sunt latrones cavati et tenent concubinas " ecc.

 

Ma i nostri bestemmiatori fanno di più: il miniatore Antonio - un soggetto alquanto turbolento, processato già nel 1391 dall'autorità civile sotto l'accusa d'aver trascinato pei capelli un certo Pietro e d'avergli procurato una ferita lacero contusa all'occipite sinistro . L’anno seguente viene perseguito dall'inquisitore per aver detto «E nol porave dio che no Vincisse uno cuogo»; mentre un altro non meglio identificato Pietro viene accusato d'aver gridato «E nol porave fare dio che no zugase a vino; a dinari zugarò»; ed il sarto Azzolino di Giovanni gli fa eco: «Dio nol porave fare che io no fussi cusì facto punto».

A dire il vero il linguaggio appare relativamente castigato, anche se negare che Dio possa fare qualcosa legittima l'intervento inquisitoriale, in quanto un tale asserto può configurarsi come eresia. Queste frasi, tuttavia, sono quelle relative all'inizio del gioco, al momento in cui ci si appresta a lanciare i dadi. È nella fase successiva che la fantasia blasfema si scatena: quando, tirati i dadi, la sfida a Dio non ha dato il frutto sperato ed il punteggio risulta sfavorevole al giocatore. Chi ne fa le spese, questa volta, non è solo Dio ma anche, e soprattutto, la Madonna.

Qualcuno, come l'albergatore Borso, si limita ad esclamare: «Dio ne la madre sua porane fare che quista posta tu habi vinto»; ma in altri l'ira e lo smacco portano a florilegi verbali ben più pesanti. Antonio del fu Marino rovescia un dado "in ea parte in qua sunt quinque ponta in modum crucis descripta" e vi sputa sopra; il messo comunale Geminiano grida «Che dio sanguino!»; Criscimbene di Pietro s'abbandona ad un “lo si ne chago a domìnidio et alo inchixidore e sil lavesse in la mano si farave che non fe ai zudei”; e non gli è da meno Perino de Fauis quando «fecit ficas cum manibus dicendo: "Tuoi dio!" », concreta rievocazione del XXV dell'Inferno, quando il ladro pistoiese Vanni Fucci - le mani alzò con ambedue le fiche / gridando “Togli Dio, ch’a te le squadro”-.

Ma, s'è detto, la sconfitta istiga i giocatori soprattutto contro la Madonna. Sempre il miniatore Antonio impreca: «Puta de la virgine Maria»; gli fa eco la meretrice Nobile: «Putana dè la vergene Maria»; mentre un tal Guidotto trascende in violenti e minuziosi dettagli: «Putana de sancta Maria asina bordelora; che mo la vese in bordello ch'io faceve così como eio fo mai a putana»,

Sembra di assistere ad un'ulteriore testimonianza di un maschilismo che si manifesta, sotto i fumi dell'ira, con uno schematismo esemplare: sfida/supplica a Dio nel momento in cui si tenta la sorte, al lancio dei dadi; bestemmie e oltraggiose imprecazioni contro la Vergine quando la fortuna s ' è rivelata pervicacemente contraria.

Qual'è la reazione dell'inquisitore di fronte ad un tale comportamento, quali pene, in sostanza, vengono inflitte a chi si riconosce colpevole, ma soprattutto in che rapporto stanno le pene inquisitoriali con quelle previste dall'autorità civile?

È opportuno ricordare che; se da un lato l'Ufficio dell' inquisizione, nell'arrogarsi il diritto di perseguire i bestemmiatori, compie una forzatura rispetto alla normativa canonica che affidava tale compito al, vescovo, per il fatto che - e su questo la tradizione era concorde - se è vero che alcuni eretici bestemmiano non  ne consegue però automaticamente che chi bestemmia sia un eretico, d'altro canto, proprio al la luce di questo manoscritto, non si può presupporre una prava voluntas persecutoria fine a se stessa.

L'ambito d'azione dell'inquisitore è prettamente spirituale, teso alla tutela della fede; ne consegue che anche le pene siano comminate in funzione del recupero del peccatore. A fronte di una norma statutaria che commina multe da 50 o 100 lire (nel 1385 il salario giornaliero di un operaio era di mezza lira!) la condanna inquisitoriale insiste precipuamente sull'aspetto religioso-penitenziale della pena e non su quello economico, proprio perché la pena e la penitenza debbono servire, non tanto o non soltanto come monito e diffida per altri, quanto soprattutto per il recupero dell'individuo nella sfera di una religiosità più ortodossamente vissuta.


Fig. 4

A seconda dell'entità delle colpe o della recidività del soggetto, vengono imposti, per un periodo variabile dai tre mesi all'intero anno, il digiuno un giorno alla settimana, la recita di quindici o venticinque pater e ave, l'obbligo d'assistere alla messa in una determinata chiesa. Solo nei casi più gravi la penitenza diviene pubblica: al colpevole viene intimato di salire a piedi nudi e a capo scoperto, con un cero in mano - il cui valore è prefissato dallo stesso inquisitore - fino a S. Maria del Monte, iniziando il percorso da punti diversi della città, a seconda della gravità della colpa, e in funzione di una maggiore o minore pubblicità che s'intende dare all'atto penitenziale. All'albergatore Borso viene imposto il digiuno settimanale per un, anno e l'offerta di un cero a S. Domenico; il miniatore Antonio, invece, il cero deve offrirlo a S. Maria del Monte, presso cui deve recarsi una volta al mese, per un anno di seguito; al messo comunale Geminiano, in considerazione del suo precario stato di salute, il digiuno è ridotto a tre mesi ed il pellegrinaggio è imposto per una sola volta mentre Nobile, la pubblica meretrice, dovrà recarsi a S. Maria del Monte almeno una volta alla settimana, per un anno intero.

E, nel graduare la pena, l'inquisitore tiene anche conto, oltre che della gravità delle colpe, delle condizioni economiche dell'inquisito. Così il cero a volte sarà da soli 15 soldi, a volte da 25; a volte da un ducato. Tuttavia prestanza fisica, recidività, sesso, censo, nulla possono e valgono per mitigare un 'altra pena, comune a tutti i bestemmiatori: l'ovvio, assoluto divieto di giocare d'azzardo.

 

Didascalie:

 

Fig 1 - L'inquisito di fronte agli inquisitori

Fig. 2 - La pubblica condanna.

Fig. 3 - In questa miniatura de  Le livre des bonnes moeurs,di Jaques Le Grand (XV sec.), il denaro è simbolo di abbondanza, tentazione e vizio.

Fig, 4 - Elck (dettaglio) di Bruegel il vecchio (1558). I dadi e le carte da gioco sono rappresentati in questa stampa tra i beni e le futilità che distraggono l'uomo dalla ricerca espressa nel motto "conosci te stesso".

 

BIBLIOGRAFIA

 

Per i Processi mquisitoriali: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Ms. B 1858.

Per i processi civili: Bologna, Archivio di Stato, Curia del Podestà, libri Inquisitionum;

Per il gioco d'azzardo: L. Zdekauer, il giuoco in Italia nei secoli XllI e XIV e specialmente in Firenze, "Archivio Storico Italiano" serie N, 18 (1886) 20-74; G. Ungarelli-F. Giorgi, Documenti riguardanti il giuoco in Bologna nei secoli XIII e XIV, "Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna" serie III, Il (1894) 360-410.

Per il tumulto popolare del 1299: R. Orioli-L. Paolini, Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310, in Fonti per la Storia d'Italia, 106, Roma 1982, 2 voll.; L. Paolini, L' eresia catara alla fine del duecento, in R. Orioli-L. Paolini, L' eresia a Bologna fra XllI e XIV secolo, I, in Studi Storici, 93-96, Roma 1975.

 

 

 

 

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