Horror et Amor Diabolicus 3/ I tempi della tolleranza di Paolo Aldo Rossi - Storia del pensiero Scientifico (Univ. di Genova) Articolo pubblicato sulla rivista Abstracta n° 16, (giugno 1987) pp. 38 - 45, riprodotto per gentile concessione dell'autore che ne detiene i diritti
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Il trionfo di Bacco, di Marten Van Heemskerck (XVI
sec.). Il baccanale è uno dei modelli di corteo orgiastico, retaggio
della cultura pagana, dai quali scaturirono le fantasticherie sul Sabba.
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Nell’alto medioevo il tono della cultura giuridica, sia civile che religiosa, è sostanzialmente conforme alla concezione che la credenza nella stregoneria sia una forma di ignorante e perversa superstizione; e che, di conseguenza, vada trattata come tale, e cioè corretta dalla Chiesa tramite opportune espiazioni penitenziali o punita, nei casi più gravi, dal potere civile con pene pecuniarie o detentive
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Durante il periodo altomedievale non vi fu praticamente “caccia alle streghe", per quanto non sia possibile affermare che sia il potere religioso che quello laico non avessero esattamente presente il problema dell'esistenza di tutto un insieme di pratiche magico-superstiziose legate al culto dei demoni ed all'agire conseguente. Anche in seguito, nell'epoca del preludio repressivo che va dall'inizio del XIV alla fine del XV secolo, la persecuzione non ebbe mai un vero e proprio carattere organico e continuativo, ma fu un fatto episodico, facilmente circoscrivibile in aree di tensione politica ed ideologica del tutto particolari. Affinché la recita del drammatico olocausto avesse inizio, bisognava dare un filo logico, una sorta di omogeneità ai disorganici spezzoni provati antecedentemente o, in altre parole, si rese necessario unificare il soggetto e scriverne il copione. Il soggetto fu reso unitario nel momento in cui l'assimilazione fra stregoneria ed eresia venne portata a definitivo compimento, mentre il copione fu stilato in quel magistrale manuale del perfetto cacciatore di streghe, il Malleus Maleficarum (1486), che i domenicani tedeschi Sprenger e Kramer pubblicarono due anni dopo che il papa Innocenzo VIII ne aveva concepito la prefazione con la Bolla: Summis desiderantes affectibus ( 5 dicembre 1484) , offrendo agli Inquisitori il giustificativo giuridico ancora mancante. Da questo momento in poi il fenomeno assumerà un andamento esponenziale e toccherà il suo culmine fra il 1580 e i11640, cioè il periodo in cui ha inizio e si sviluppa con maggior vigore quell'evento culturalmente eccezionale che va sotto il nome dì "rivoluzione scientifìca". (Quest'epoca corrisponde, tanto per esemplificare, agli ultimi anni di vita di Vesalio, Tycho e Cardano, alla maturità dì Cartesio, Pascal e Hobbes, all'intero corso dell'esistenza di Galileo, Keplero e Mersenne). Il primo dei dati storici a cui cercheremo quindi di pervenire è quello della assimilazione fra eresia e stregoneria. Esso ricopre, all'interno della nostra questione, un ruolo tanto fondamentale che senza averne precisati adeguatamente i termini, si corre il rischio di non capire assolutamente l'evento persecutorio. L 'immagine che va quindi preliminarmente messa a fuoco è quella della trasformazione della concezione altomedievale (per cui è eretico affermare l'esistenza reale della stregoneria) in quella diametralmente opposta del periodo rinascimentale per cui è eretico negarla. I due termini estremi dell'itinerario in questione sono dati dal Canon Episcopi (databile approssimativamente intorno al IX secolo) e dalla già menzionata Bolla di Innocenzo VIII le cui prescrizioni furono rese operanti con il Malleus Maleficarum (fine del XV secolo). Il Canon Episcopi recita così: “...I vescovi e i loro ministri facciano in modo di applicarsi con tutte le loro energie per sradicare interamente dalle loro parrocchie la pratica perniciosa inventata dal diavolo; e se trovassero uomini o donne che si dedicano a tali scelleratezze li caccino dalle parrocchie perché si tratta di gente turpe e disonesta...”. ...Episcopi, eorumque ministri omnibus viribus elaborare studeant, ut perniciosam et a zabulo inventam sortilegam et magicam artem ex parochiis suis penitus eradicent, et si aliquem virium aut mulierem huiuscemodi sceleris sectatorem inveniant, turpiter dehonestatum de parochiis suis eiciant. [...] Illud etiam non est omittendum, quod quaedam sceleratae mulieres retro post sathanam converae, demonum illusionibus et phantasmatibus seductae, credunt se et profitentur cui Diana nocturnis horis dea paganorum, vel cum Erodiade et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, et multa terrarum spacia intempestae noctis silentio pertransire, èiusque iussionibus obedire velut dominae, et certis noctibus evocari ad eius servicium. [. ..j Qua propter sacerdotes per Ecclesias sibi còmmissas populo Dei omni instantia praedicare debent, ut noverint hec omnino falsa esse et rton a divino sed a maligno spiritu talia Phantasmata mentibus fidelium irrogari. Siquidem ipse sathanas qui transfigurat se in angelum lucis, cum mentem cuisque mulieris coeperit, et hanc per infidelitatem sibi subiugaverit illico transformat se in diversarum personarum species atque similitudines, et mentem, quam captivam tenet, in somnis deludens, modo laeta, modo tristia, modo cognitas, modo incognitas personas ostendens, per devia quaeque deducit, et, cum solus spiritu hoc patitur in fidelis hoc non in animo, sed in corpore evenire opinatur. Qui enim in somnis et nocturnis visionibus se non extra ipsum educitur et multa videt dormiendo, quae vigilando numquam viderat. Quis vero tam stultus et hebes sit, qui hec omnia quae in solo spiritu fiunt, etiam in corpore accidere arbitretur (. ..) Quisquis ergo credit fieri posse, aliquam creaturam aut in melius aut in deterius immutari, aut transformari in aliam speciem vel in aliam similitudinem, ab ipso creatore, qui omnia fecit, et per quem omnia facta sunt, proculdubio infidelis est, et pagano deterior. |
“...Non va dimenticato che certe donne depravate, le quali si sono rivolte a Satana e sono state sviate dalle sue illusioni e seduzioni, credono e affermano di cavalcare nottetempo certe bestie, in compagnia di una moltitudine di donne, al seguito di Diana, dea pagana ( o di Erodiade) e di attraversare istantaneamente, nel silenzio della notte, enormi spazi di terre e di ubbidire agli ordini di questa loro signora e di esser chiamate in certe notti al suo servizio. .. Perciò nelle chiese a loro assegnate i preti debbono costantemente predicare al popolo di Dio che queste cose sono completamente false e che tali fantasie non sono evocate nelle menti dei fedeli dallo spirito divino bensì da quello malvagio" Satana, infatti, si trasforma in angelo della luce e prende possesso della mente di queste donnicciole e le sottomette a si causa la loro scarsa fede e incredulità," immantinente egli assume aspetto e sembianze di persone diverse e durante la notte inganna la mente che tiene prigioniera, alternando visioni liete e tristi, gente nota e ignota e le conduce in cammini mai praticati,' e nonostante la donna infedele sperimenti questo soltanto nello spirito, ella crede che questo avvenga nel corpo e non nella mente, A chi, infatti, non è mai accaduto d'uscire fuori di si durante il sonno o nelle visioni notturne e di vedere, dormendo, cose che da sveglio non aveva mai veduto? Chi può essere tanto sciocco o ottuso da credere che tutte queste cose che accadono solo nello spirito avvengano anche nel corpo?Perciò chiunque credesse che una creatura possa cambiare in meglio o in peggio, o assuma diverso aspetto o sembianze per opera di qualcuno che non sia lo stesso Creatore, il quale tutto ha fatto e per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, è indubbiamente un infedele e sicuramente peggiore dei pagani...” (1) . Mentre la Summis desiderantes affectibus dichiara con spietata convinzione: “...In verità è da poco pervenuto alle nostre orecchie - con nostra grande sofferenza - che in alcune regioni della Germania, nelle province, città, terre, paesi e vescovati di Magonza, Colonia, Treviri, Salisburgo e Brema, parecchie persone d'ambo i sessi, dimentichi della propria salvezza e allontanatisi dalla fede cattolica, non temono di darsi carnalmente ai diavoli incubi e succubi, di far morire o deperire la progenie di donne, animali, dei frutti della terra, le uve delle vigne e i frutti degli alberi per mezzo di incantesimi, fatture, scongiuri ed altre esecrabili pratiche magiche, eccessi, crimini e delitti. Né temono di rinnegare con bocca sacrilega persino quella fede che hanno ricevuta con il santo battesimo, e di compiere e perpetrare moltissimi nefandi crimini ed eccessi, per istigazione del nemico del genere umano....volendo rimuovere ogni genere di impedimenti per i quali si potrebbe in qualunque modo ostacolare l'espletamento dell'ufficio degli inquisitori, e provvedere, come ci impone il nostro incarico, con opportuni rimedi che il flagello dell’ eretica pravità non diffonda i suoi veleni a danno degli innocenti. ..sia consentito agli inquisitori summenzionati Sprenger e Kramer di esercitare l'ufficio inquisitoriale su quelle terre, che possano procedere alla correzione, incarcerazione e punizione di quelle persone per gli eccessi e i crimini predetti, in tutto e per tutto...” (2). E il tutto è quindi stigmatizzato nel frontespizio del Malleus Maleficarum dove irrevocabilmente sta scritto: “Haeresis est maxima opera maleficarum non credere” ossia: “Non credere nella stregoneria è la peggiore delle eresie”.
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Si tratta dunque di capire come si sia operato un tal rovesciamento di fronte, in quanto solo a questo patto è possibile giustificare, sul piano del diritto, gli esiti penali dei procedimenti giuridici contro la stregoneria. Che all' eretico dovesse venir comminata la pena capitale e non soltanto delle sia pur rigorosissime reprimende penitenziali o, magari anche la scomunica, è per la Chiesa e lo Stato medievale una norma indiscutibile per la salvaguardia della convivenza civile, per cui non sono i termini della pena che vanno discussi, ma quelli dell’attribuzione della colpa
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Sulla pena da comminare a chi si fosse macchiato del delitto di eresia ci basti un solo esempio, peraltro autorevolissimo, in cui si cerca di dar ragione del perché di tale norma giuridica: “....1' eresia è un peccato per cui gli eretici non solo meritano d'essere scomunicati, ma anche esclusi dal mondo mediante morte. Molto più grave è infatti corrompere la fede, per la quale è data vita all’ anima, che batter moneta falsa, per la quale è data vita al corpo. Per questa ragione se i principi secolari mandano a morte i falsari e gli altri malfattori, a maggior ragione è giusto che gli eretici siano non solo scomunicati, ma anche uccisi “. (3) Per quanto, a onor del vero, va detto che san Tommaso, figlio di un secolo ancor mite e tollerante. avverte che: “. [...] da parte della Chiesa vi deve essere misericordia per chi ha sbagliato e intende convertirsi. Per questa ragione non vi sia condanna ne dopo il primo ne dopo il secondo richiamo, ma se in seguito costui perseverasse ancora, la Chiesa non potendo sperare più nella sua conversione, dovrà provvedere alla salute degli altri scomunicandolo e separandolo dalla comunità in modo che, lasciato al braccio secolare, sia messo a morte...” (4). Se quindi la pena è indiscutibile e, tutto sommato, tenuto conto della giusta prospettiva storica è anche “corretta e legittimata” dal diritto, per quanto concerne invece l’attribuzione della colpa bisogna seguire l'itinerario per cui si passa dalla concezione della stregoneria come peccato di superstizione alla sua trasformazione nel delitto di eresia, perché diversamente il tutto diverrebbe giuridicamente incomprensibile. Mentre, infatti, la pratica superstiziosa non può esser altro che corretta dai “Penitenziali” come mancanza morale, l'eresia viene repressa dai «codici» come il più grave degli attentati contro la Fede e l’Ordine civile. Il culmine dell'idealità politica medievale si trova nel concetto di Res Publica Christiana, chiaramente espresso da papa Gelasio, sul finire del V secolo: l'umanità è il corpo mistico: “unus populus, una civitas” ed è governata da due poteri: «auctoritas sacrata pontificum», e «regis potestas». Ambedue debbono agire, in primis, nell’ordine della storia della salvezza, preparando la prossima venuta della Città di Dio e, secondariamente, nell'attesa di questa, governando una società diretta esclusivamente a quel fine. Compito del sacerdos è, quindi, quello di edocere legem divinam ossia insegnare la legge di Dio (la lex aeterna) e fissare sopra di questa i termini dello jus naturae, (il diritto naturale) sul quale, in seguito il rex costruirà ed emanerà le norme del diritto positivo: “rex legem igitur divinam edoctus ad hoc precipuum studium intendere debet qualiter multitudo sibi subdita bene vivat” (il re edotto nella legge divina deve adoperarsi in ogni modo per il benessere: dei suoi sudditi). È evidente a questo punto che il consentire l'esistenza di più Chiese contrapposte (quelle ereticali) avrebbe avuto come conseguenza diverse formulazioni della lex aeterna e dello jus naturae con il risultato di avere differenti e contrapposti diritti positivi all'interno dello stesso Stato, ossia il totale smantellamento della società. È evidente, quindi, il rigore giuridico contro l'eresia, mentre non ci è ancora chiaro come la stregoneria si trasformi da «peccato di superstizione» in «delitto di eresia», poiché dopo che sia stato compiuto questo passo, la caccia alle streghe diventa un fatto del tutto comprensibile.
I secoli della Chiesa missionaria in terra d'Europa furono secoli di lenta e costante opera di sostituzione dei valori delle religioni autoctone, con quelli del cristianesimo, di innesto della nuova liturgia sulla intelaiatura formale del vecchio culto, di razionale cristianizzazione delle antiche fedi e credenze. Il sentimento prevalente di questo periodo fu una intelligente tolleranza mirante alla sostituzione indolore delle precedenti credenze pagane con la nuova religione. Dal VI all'XI secolo non c'è animosità alcuna contro la superstizione, ma solo un sincero desiderio di correzione, tanto che la Chiesa è spesso disposta a fare concessioni formali in merito alla magia purché nella sostanza sia chiaro che l'unico che può operare nel senso delle modificazioni sostanziali è soltanto Dio. Agli estremi del periodo citato si vedano due documenti che fanno fede di quanto s'è detto: la lettera, riportata nella Historia Anglorum del venerabile Beda, di Gregorio Magno all'abate Mellito: “...dite a lui [. ..j che i templi pagani non vanno distrutti, ma siano distrutti gli idoli che stanno dentro di essi. Sia fatta dell'acqua benedetta e la si asperga sopra questi templi, si costruiscano altari e vi si pongano le reliquie perché se i templi sono ben costruiti, è bene che passino dal culto dei demoni a quello del vero Dio, affinché i popoli vedano che i loro templi non sono stati distrutti e vengano a conoscere e ad adorare il Dio vero nei luoghi cui sono familiari. E poiché si era soliti sacrificare molti buoi ai demoni, è necessario che tale abitudine resti, anche se mutata, facendo un convivio, su tavole fatte di rami d'albero, in luoghi posti intorno alle chiese che prima erano templi, nel giorno della dedicazione [. ...] (5) e un noto passo del Corrector et medicus di Burcardo di Worms: "Hai prestato fede o hai partecipato a quella superstizione della quale sono vittime certe donne scellerate, seguaci di Satana e ingannate da false illusioni? [ qui viene specificato di quale superstizione si tratta riportando il dettato originale del Canon Episcopi, e si termina dicendo..] ...Se hai creduto a tali vanità dovrai digiunare per due anni nei giorni stabiliti..." (6). Fra queste due date i documenti contrari alla credenza nella realtà della stregoneria si moltiplicano: nel VII secolo S. Bonifacio dichiara che tale opinione non cristiana e il già citato Canon Episcopi esplicita: «procul dubio infidelis est et pagano deterior», nel 785 la carolingia Capitulatio de partibus Saxoniae tratta da omicida e quindi commina la pena di morte a chi abbia messo al rogo qualcuno sotto. l' accusa di stregoneria, Sant'Agobardo di Lione parlando della credenza nella magia tempestaria dichiara: «sono del tutto ignoranti nelle cose di Dio coloro che affermano che gli uomini possono fare una cosa di tal genere».
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Il Signore e Satana si disputano l'anima di un uomo che naviga nell'oceano del vizio e del peccato. |
Nello XI secolo, re Colomanno d'Ungheria si rifiuta di promulgare leggi contro le streghe in quanto «esse non esistono». (Opinione questa rigorosamente condivisa anche un secolo dopo da Giovanni di Salisbury). In questa prospettiva il tono della cultura giuridica sia civile che religiosa nell’Alto Medioevo è, quindi, sostanzialmente conforme alla concezione che la credenza nella stregoneria sia una forma di perversa e ignorante superstizione e che, di conseguenza, vada trattata come tale e cioè corretta dalla Chiesa tramite opportune espiazioni penitenziali o punita, nei casi più gravi, dal potere civile con pene pecuniarie o detentive.
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Il Penitenziale laico di san Colombano (VI secolo) ed il contemporaneo Penitenziale di Finnian contemplano in modo circostanziato diversi livelli di espiazione: da 40 giorni di digiuno per chi abbia partecipato ai riti pagani o diabolici a tre quaresime di penitenza per i recidivi, fino a tre anni di penitenza per gli abitudinari (il tutto opportunamente maggiorato, secondo gerarchia, per i membri del clero: il doppio per un diacono e il triplo per un prete) e mentre per il sortilegio d'amore basta un anno, per procurato aborto si arriva fino a sei quaresime di digiuno. Carlomanno nel Capitolare Liptinense si accontenta di 15 soldi di ammenda per un'interminabile serie di pratiche superstiziose, mentre Etelstano permette agli stregoni omicidi che, pur risultando colpevoli a tre ordalie, neghino il crimine, di scontare 120 giorni di prigione. Teodoro vescovo di Canterbury minaccia tre anni di pena per sacrifici ai demoni, mentre il coevo Witraedo, re del Kent, si limita a comminare ammende. Infine il già ricordato Corrector et medicus di Burcardo prevede tutta una serie di precise penitenze: 20 giorni di digiuno per riti superstiziosi e 40 per procurata impotenza o sterilità, sette quaresime per pratiche di fecondità, due per l'adescamento atto a ottenere l' adulterio.
Anche dopo l'istituzione dei tribunali dell'Inquisizione, a due secoli da Burcardo, si tengono accuratamente distinti i due capi di imputazione: l'eresia e la stregoneria. Ad esempio, i Decretali di Graziano riportano due diverse rubriche - De Sortilegiis e De Hereticis - e la Summa Theologica di S. Tommaso tratta i due temi. in maniera rigorosamente distinta: la Quaestio 11 della Secunda Secundae ha per titolo De Haeresi, mentre le Quaestiones dalla 92 alla 96 della stessa parte portano come titolo: De Superstitione.
Ma già nel 1233, con la Bolla Vox in Rama, papa Gregorio IX incomincia a dar credito alle voci sul sabba e suggerisce, all'appena istituita Inquisizione, i termini di un collegamento fra stregoneria e eresia che, in seguito, diverrà davvero micidiale. Di li a cinquant'anni, infatti, gli Inquisitori di Linguadoca otterranno da Innocenzo IV, ma non senza sue precise resistenze e ripensamenti, il diritto di agire anche contro le streghe, purché si riesca a dimostrare che queste siano anche passibili di convinzioni o comportamenti ereticali.
Da questo momento in poi, per più di due secoli, l'Inquisizione farà di tutto per ottenere questo risultato. L'operazione sarà comunque estremamente difficile e complicata sia sul piano giuridico che su quello dottrinale, perché i documenti emessi da più di mezzo millennio di tolleranza e buon senso non potevano venire semplicemente trascurati.
Baccanale (particolare) di Giorgio Ghisi (1520-1582)
Note:
(1) Il Canon Episcopi (brevi istruzioni date ai vescovi in materia di superstizione pagana) è stato considerato per tutta l'età medievale un documento canonico del concilio di Ancyria, per quanto è assai probabile che facesse parte di un capitolare di Ludovico II (867). Esso è riportato da:
a - Reginone Abate di Prum: Libri duo de Synodalis causis, in Migne, Patrologia Latina CXXXXII, coll. 1853-60
b - Burcardo di Worms, Decretum, P.L. CXL coll. 537-1058
C - Graziano, Decretum magistri Gratiani, ed A. Freidberg, Tauchnitz, Leipzig, 1922
(2) La Summus desiderantes affectibus è alle pagine 296-297 del Magnum Bullarium Romanum, V, Augusta Taurinorum, 1860
(3) San Tommaso Summa Theologica, II, IIae, q. 11 a 3
(4) Ibidem
(5) Gregorii I Papae, Registrum Epistularum, XI, 56, ed. P. Ewald et M. L. Hartman, Berolini, 1899, pp. 331
(6) cfr. nota 1/b
Indicazioni Bibliografiche
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Per quanto attiene i documenti originali: Per i documenti pontifici:
P. Ewald-L.M. Hartmann: Registrum Epistolarum, Berolini, 1899; Magnum Bullarium Romanum, Augusta Taurinorum, [IV (1859 -VIII (1863)]; F. Pena. Litterae apostalicae divisorum romanorum pontificum pro officio sanctissimae Inquisitionis (in app. al Direttorium Inquisitorum di N. Eymerich); J .Hansen: Quellen... Zauberwhan. ( op. cit. ); H. Ch. Lea. Materials.... (op, cit.); F. Cardini: Magia (op. cit.); F. Troncarelli: Le Streghe (op. cit.); Abbiati-Agnoletto-Lazzati: La stregoneria (op. cit.);
Per i Penitenziali: Poenitenltiale Arundel, Poenitentiale Egbetrti, Poenitentiale Vidanbonense, Poenitentiale Hubertense, Poenitentiale Casinense, Poenitentiale Theodorii, Poenitentiale Vallicellianum I, Poenitentiale laurentianum, Poenitentiale di Finnia, Poenitentiale Sancti Colomboni, Dicta Pirminio o Scarpsus. H.J. Schimitz: DieBussbücher und die Bussdisziplin der Kirche (Graz, 1958); J.T.Mc Neill -H.M. Gamer, Medieval Handbooks of Penance, New York, 1938; V. Vogel: La discipline penitentielle en Guale des origines à la fin du XII siecle, Paris, 1910 e Les pecheurs et la penitence au Moyen Age, Paris, 1969; F. Cardini: Magia.. (op. cit.); R. Manselli, Magia e stregoneria nel Medio Evo, Giappichelli, Torino, 1976
Perii pensiero dei Padri e dei Dottori: S. Agostino (De civitate Dei); Lattanzio (Divinae institutiones); Cesario di Arles, (Sernones); Gregorio di Tours (Historia Francorum, Liber de Miraculis); Beda il Venerabile (Historia gentis Anglorum); Isidoro di Siviglia (Etymologiae); Agobardo di Lione (Liber contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis); Rabano Mauro (De Magicis artibus, De universo); Incmaro di Reims (De divortio Lotarii et Tetbergae); Reginone di Prum (De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, Canon Episcopi); Bucardo di Worms (Corrector et medicus, Decretum, Canon Episcopi); Ivone di Chartres {Decretum); Guglielmo di Malmesbury (Historia regum anglorum); Giovanni di Salisbury (Polycraticus); Pier Lombardo (Sententiat); Graziano (Decretum. Concordantia discordantium canonum); Cesario di Heisterbach (Dialogus miraculorum); Guglielmo d'Alvernia (Magisterium divinale); S. Tommaso (Summa Theologica Secunda Secundat Quaestiones 92-96 De Superstitione)] - P. Migne, Patrologiae cursus completus [. ..l: Series Graeca, Lutetiae Parisiorum; 1857-1866 et Series Latina, Parisiis, 1844-1964, Per i documenti giuridici:
Pactus Alemannorum (600), Editto di Rotari (643), Leggi di Witraedo del Kent (690), Capitolare di Carlomanno (742), Capitulatio de partibus Saxoniae (775-90), Admonitio Generalis (789), Capitolare di Carlomagno detto «de Villis» (800), Placitum di Querzy di Carlo il Grosso (873), Leggi di Edoardo e Guthrum (901), Leggi di Etelstano (924-40); Regole ecclesiastiche di Edgardo (959); Leggi di Etelredo (978-1000); Leggi di Re Canuto (1017-1035) Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum, MGH, Hannoverae et Lipsiae, 1918 et Capitularia Regum Francorum in H.G.H. (ed. A. Boretius-F Walter; Hannover, 1883) E. Baluze: Capitularia Regum Francorum, Parisiis, 1677; Torpe-Beniamin: Monumenta Ecclesiastica. London. 1840.
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