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Nell’approfondire il problema
concernente la realizzazione della palancolata, sulla sponda dx del
fiume Esino, da parte della società API ed anche la notizia relativa
all’acquisto, da parte della stessa società API, di una porzione di
terreno demaniale sulla stessa sponda del suddetto fiume, abbiamo avuto
la possibilità di visionare alcuni documenti:
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Verbale di consegna, datato 30/08/1973, per l’acquisizione al
patrimonio dello Stato dell’area demaniale sita in comune di Falconara
M.ma, distinta a catasto alla sez. C, foglio II°, mappale 319, della
superficie di m2 7416, da parte del Ministero dei LL.PP. a
quello delle Finanze – Direzione Generale del Demanio;
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Gazzetta Ufficiale n° 113 in data 03/05/1973, su cui è stato
pubblicato il decreto n° 466 del 06/02/1973 del Ministro per i LL.PP.
di concerto con il Ministro per le Finanze, con cui “è stato
disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un
terreno dell’alveo del fiume Esino in comune di Falconara Marittima
(Ancona)”;
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Gazzetta Ufficiale, n° 290 del 1984, contenente l’avviso d’asta per la
vendita del bene immobile sopra descritto;
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Verbale della riunione relativa al sopralluogo della foce del fiume
Esino avente lo scopo di proporre al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti gli estremi della delimitazione per la fissazione dei
limiti del demanio marittimo. Riunione tenutasi nei giorni 13/09/2001
e 25/09/2001 tra Capitaneria di Porto di Ancona, Agenzia del Demanio
filiale di Ancona e il Capo Servizio Demanio dell’Autorità Portuale di
Ancona;
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Nota, dell’Agenzia del Demanio filiale di Ancona, prot. n°
2001/6638/FAN in data 05/02/2002, diretta all’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Ancona, concernente quesiti sul perfezionamento
dell’iter dell’alienazione a favore della ditta API (verbale di
aggiudicazione Rep. 898 del 29/11/1984) dell’immobile sopra descritto;
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Successiva nota dell’Agenzia del Demanio filiale di Ancona, prot. n°
2002/1057/FAN in data 26/02/2002, diretta all’Agenzia del Demanio –
Direzione Centrale Area Operativa e Direzione Gestione del Patrimonio
– con la quale, nel riferire il parere dell’Avvocatura Generale dello
Stato, si prospettano soluzioni per il perfezionamento della cessione
all’API dell’immobile patrimoniale più volte citato;
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Nota del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione
Marche, prot. n° 7676 del 19/06/2002, concernente la realizzazione di
una palancolata impermeabile in sponda dx del fiume Esino;
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Interrogazione dell’On. Lion, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al
Ministro dell’Economia e delle Finanze, in merito alla cessione, alla
società API, di una parte della sponda dx del fiume Esino da parte del
Demanio;
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Risposta alla suddetta interrogazione (n° 4-01754) n° UL/2002/5733 del
18/07/2002, nella quale si dichiara:
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che il limite del Demanio Marittimo situato sulla sponda Sud del
fiume Esino è chiaramente rilevabile dal verbale di delimitazione
sopracitato,
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che, d’altra parte, “in assenza di apposita istruttoria promossa
ex articolo 35 C.N. ...(omissis)… nessuna diretta concessione di
Demanio Pubblico Marittimo a privati è possibile alla luce del
vigente Codice della Navigazione”.
In base al combinato contenuto della
documentazione sopracitata, sorgono per gli scriventi notevoli e
cospicui dubbi che alle Autorità ed alle Amministrazioni in indirizzo
chiediamo di volerci chiarire, ognuno per la propria competenza. In
particolare:
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All’Agenzia del Demanio filiale di
Ancona, alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità Portuale di Ancona
in merito alla delimitazione effettuata a Settembre del 2001
chiediamo:
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per quale motivo si è proceduto alla
delimitazione a Settembre del 2001? Da chi è stata richiesta tale
delimitazione? Essa è collegata con la problematica della
palancolata e della cessione all’API della particella 319?
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confrontando le fotografie con il
disegno planimetrico allegati al verbale, la linea partente dal
Punto 2 verso il ponte non sembra scorrere sull’identico sito in
quanto sulla fotografia si vede tracciata nettamente sulla scogliera
mentre sulla planimetria corre addirittura su un tratto di corpo
idrico. Perché tale disuguaglianza tra fotografia e planimetria?
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confrontando la mappa catastale
antecedente al 1996 con la mappa catastale vigente dal 1996 sulla
base di rilievo aerofotogrammetrico e con il disegno planimetrico
allegato al verbale di delimitazione di cui trattasi, si rilevano
delle discrepanze sulla reale configurazione dei luoghi e quindi
sulla reale consistenza del demanio marittimo (demanio naturale),
tra le quali la più evidente è che la linea sul disegno
planimetrico (facente parte integrante del verbale di delimitazione)
esclude dal demanio marittimo (o fluviale) parte di vera e propria
sponda o di foce del fiume come risultante dalla mappa catastale
vigente e da base del SID. Poiché, come è noto, il demanio
marittimo è un demanio naturale e per norma comprende le foci dei
fiumi, si chiede di avere chiarimenti al riguardo e se non sia il
caso di approfondire la ricognizione di tali confini.
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All’Agenzia del Demanio filiale di
Ancona, anche sulla scorta di quanto esposto nel precedente punto A,
chiediamo anche:
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di ben segnalare la particella 319
mediante l’apposizione di idonei picchetti in quanto vorremmo
conoscere ed identificare chiaramente la reale attuale consistenza e
gli attuali esatti confini della medesima (vedi rilievi
aerofotogrammetrici su cui si basa la mappa vigente dal 1996), in
quanto secondo il nostro modesto avviso e dopo aver anche
confrontato due vecchie fotografie - una fine anni ’60 e l’altra del
Sett. del 1972 - che si allegano in copia, addirittura potrebbe
sorgere il dubbio che anche la scogliera sia stata realizzata su
area demaniale; ciò in quanto dalla foto del ’72 la scogliera
risulta già esistente, ma come è noto, la sdemanializzazione della
particella 319 è avvenuta con decreto interministeriale (sopracitato)
del 1973. Se così fosse per la realizzazione della scogliera la
società API ha ottenuto la concessione demaniale?
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se l’alienazione a favore della società
API della particella suddetta sia ormai perfezionata e, viste le
considerazioni esposte nel precedente punto A, se non si possa
correre il rischio di cedere ora materialmente a quella società
parte di alveo fluviale (demanio naturale), cosa quindi che sarebbe
illegittima. D’altra parte, anche l’Agenzia del Demanio Filiale di
Ancona, nelle note sopracitate evidenzia qualche perplessità al
riguardo, non da ultimo per il lasso di tempo intercorso tra la
sottoscrizione dell’atto e la sua formalizzazione
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All’Agenzia del Demanio filiale di
Ancona, alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità Portuale di Ancona
si chiede di conoscere se l’API abbia avanzato domanda di concessione
per la realizzazione della palancolata che, in base agli elementi
sopra evidenziati, dovrebbe sicuramente insistere, secondo noi, almeno
in gran parte, su territorio demaniale, in quanto, come è noto, almeno
140 metri della stessa vengono realizzati nel corso d’acqua del fiume.
Noi temiamo, e vorremmo scongiurarlo, il
pericolo che con la palancolata si possa anche “ricostituire”
l’originaria consistenza e configurazione della particella 319, che
risultano oggi, a seguito del rilievo fotogrammetrico catastale del
1996, assai diverse da quelle del momento della sua aggiudicazione
alla società.
Fra l’altro, nel verbale dell’incontro
tecnico del 14/06/2002 tenutosi presso il Servizio Tutela e
Risanamento Ambientale della regione Marche sull’esame della
palancolata, proprio per individuare i confini demaniali è
stato presentato dal rappresentante della Capitaneria di Porto
(presente a tale incontro) il verbale di delimitazione che secondo noi
potrebbe contenere delle incongruenze sulle linee di confine.
Considerata l’importanza e l’urgenza
della questione, si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro
comunque entro 30 giorni dalla data della ricezione della presente, ai
sensi della legge n° 241 del 1990 e dell’art. 328 del C.P. così come
modificato dalla legge N° 86 del 26.04.1990.
Siamo ovviamente disponibili per una
eventuale convocazione, qualora lo si ritenga necessario, da parte di
codesti Enti.
COMITATO CITTADINO “25 AGOSTO”
COMITATO DEL QUARTIERE VILLANOVA
COMITATO DEL QUARTIERE FIUMESINO
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